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Nº 6568Data 09/06/2025Downloads: 22
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI somme.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’ACQUIRENTE ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI somme OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.€ 49,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE somme AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE somme CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5944Data 30/05/2023Downloads: 1
Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5622Data 21/02/2022Downloads: 33
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE somme VERSATE
Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-€ 60,00 -
Nº 5507Data 19/07/2021Downloads: 60
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON STIPULA ANTECEDENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI E DEPOSITO somme FINO ALLA AVVENUTA CANCELLAZIONE
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che oggetto della compravendita sia un immobile pignorato oppure ipotecato oppure con debiti che siano opponibili all’acquirente, tipo debiti condominiali. il modulo prevede una particolare modalità di vendita che garantisce estrema sicurezza all’acquirente, consistente nel deposito di tutte le somme nelle mani al depositario fino alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli entro un certo termine successivo alla stipula dell’atto pubblico. si consiglia vivamente l’assistenza di un professionista (avvocato) per la gestione di questo tipo di compravendita.-€ 60,00 -
Nº 5365Data 23/10/2020Downloads: 121
MODULO - ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO PRELIMINARE DIFFERIMENTO PROROGA TERMINI ATTO VENDITA CON AUTORIZZAZIONE DEPOSITO MOBILI ED EFFETTUAZIONE LAVORI GIARDINO CON PREVISIONE TERMINI ESSENZIALI E DIRITTO A TRATTENERE somme VERSATE IN CASO DI VIOLAZ TERMINI
Quando va utilizzato? Il Modulo va utilizzato quando acquirente e venditore convengono di differire i termini previsti per la stipula dell’atto pubblico ed il venditore concede l’acquirente di ricoverare i propri arredi all’interno dell’immobile ma senza immetterlo in possesso e con divieto assoluto di abitarlo. Il modulo contiene inoltre la previsione che nuovi termini sono da considerarsi essenziali e che la mancata osservanza comporterà la perdita da parte dell’acquirente di tutte le somme versate€ 60,00 -
Nº 5989Data 05/07/2023Downloads: 5
LA DECADENZA DALLA RICHIESTA DI somme ECCEDENTI I CANONI DI LOCAZIONE VERSATI DAL CONDUTTORE
La Suprema Corte analizza la disciplina da applicarsi nel caso di ripetizione di canoni versati in eccedenza dal conduttore in un contratto di locazione ad uso abitativo.download riservato - non acquistabile -
Nº 5816Data 23/12/2022Downloads: 4
Appropriazione indebita di somme di proprietà del condominio da parte dell'ex amministratore: conseguenze civili
Il concorso tra l'illecito contrattuale della società di amministrazione del condominio e quello extracontrattuale della persona fisica legale rappresentante della società,,,download riservato - non acquistabile -
Nº 5467Data 05/05/2021Downloads: 48
MODULO- TRANSAZIONE CON CLIENTE CON PAGAMENTO somme A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO MANCATA CONCLUSIONE DELL'AFFARE A CAUSA DI RECESSO DA PROPOSTA D'ACQUISTO CONDIZIONATA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto condizionata dall'ottenimento di mutuo, una delle parti decide di recedere dalla proposta e determinando la mancata conclusione dell'affare per effetto del mancato avveramento della condizione. A differenza del pagamento della provvigione, il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni non determina l'assoggettamento ad Iva€ 60,00 -
Nº 464Data 25/10/2016Downloads: 169
MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DELLE somme, CAPARRE, ACCONTI, RATE SCADUTE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell\'ipotesi di inadempimento dell\'acquirente agli obblighi assunti in sede dipreliminaree/o proposta di acquisto. In particolare nell\'ipotesi in cui non adempia all\'obbligazione del versamento dell\'ulteriore somma a titolo di caparra e/o acconto prezzo ed alla sottoscrizione della eventuale scrittura integrativa di preliminare€ 20,00 -
Nº 4862Data 28/02/2014Downloads: 41
LETTERA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL MEDIATORE DI RESTITUZIONE somme A SEGUITO DI MANCATA ACCETTAZIONE PROPOSTA..
€ 300,00 -
Nº 4604Data 31/01/2013Downloads: 9
Compravendita immobiliare: l'acquirente inadempiente perde la caparra?Può il venditore trattenere le somme incassate come caparra e acconto, se il compratore, per mancanza di soldi, non può più rogitare? Giurisprudenza e modalità operative.
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Nº 2877Data 20/03/2009Downloads: 0
Contratto di locazione simulato, condanna del locatore alla restituzione delle somme percepite in eccesso.-
Sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 26 gennaio 2009 n. 1861.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2491Data 20/06/2008Downloads: 0
Se le somme che transitano sul conto bancario, anche cointestato, si presumono imputate all'attività di lavoro autonomo
Sentenza pronuciate dalla Corte Cassazione Sez. Trib., 05/06/2008, n. 14847.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2483Data 16/06/2008Downloads: 0
Approfondimenti sulle evasioni che toccano gli affitti sommersi agli stranieri
Documento estrapolato dal sole 24 ore avente ad oggetto l'analisi del mercato non dichiarato dai proprietari relativamente agli affitti degli immobili ai clandestini.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 706Data 15/04/2003Downloads: 7
CLAUSOLA - CONDIZIONE RISOLUTIVA ALL' ATTO DI ASSENSO DI CANCELLAZIONE DI IPOTECA DA PARTE DEI CREDITORI ENTRO L'ATTO PUBBLICO CON somme IN DEPOSITO.
€ 300,00 -
Nº 847Data 04/09/2002Downloads: 3
LETTERA di diffida del conduttore nei confronti del locatore onde ottenere il rimborso delle somme anticipate per le opere di straordinaria manutenzione di massima urgenza
diffida per le riparazioni urgenti€ 300,00 -
Nº 679Data 03/09/2002Downloads: 17
MODULO - Atto di deposito di somme costituenti il corrispettivo di compravendita in garanzia contro il rischio di revocatoria fallimentare
Atto di deposito per revocatoria per rischio di revocatoria fallimentare€ 500,00 -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 23
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 5942Data 22/05/2023Downloads: 22
MODELLO ATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE PIGNORATO ED IPOTECATO CON STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Si tratta di un modello di atto pubblico per la vendita dell’immobile pignorato di ipotecato che prevede la stipula dell’atto pubblico innanzi al giudice dell’esecuzione in modo che i creditori contestualmente alla ricezione delle somme possono depositare la propria assenso all’estinzione della procedura esecutiva ed alla cancellazione dell’ipotecadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5873Data 06/03/2023Downloads: 7
PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA
SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA E LE somme SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA?€ 99,00 -
Nº 5643Data 30/03/2022Downloads: 6
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
Cassazione civile, sez. III, 09 Dicembre 2021, n. 39179. Pres. Graziosi. Est. Dell'Utri. Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata - Opere di ripristino di notevole entità - Riferimento all'economia del contratto ed alle condizioni delle parti - Necessità - Mancata corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Legittimità - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 374Data 30/03/2022Downloads: 334
MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONCESSIONE IN GODIMENTO ED OPZIONE DI ACQUISTO (RENT TO BUY)
QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare in allegato a proposta di acquisto quando il cliente intende formulare una proposta RENT TO BUY. Nell'utilizzazione occorre recare il prezzo di acquisto nella proposta principale e le somme che verranno versate in occasione e durante la locazione (concessione in godimento) nell'allegato. L'allegato, inoltre, deve essere completato indicando il deposito cauzionale e la percentuale delle somme versate che restano al venditore in caso di mancato esercizio dell'opzione.€ 100,00 -
Nº 5610Data 04/02/2022Downloads: 2
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. (massima ufficiale)download riservato - non acquistabile -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 34
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 41
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 682Data 16/07/2018Downloads: 8
PARERE N°804:SE IN CASO DI PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMMOBILE IN COSTRUZIONE, IL COSTRUTTORE CHE NON HA CONSEGNATO LA POLIZZA FIDEIUSSORIA ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE, PUÒ SANARE LA NULLITÀ CONSEGNANDO LA FIDEIUSSIONE SUCCESSIVAMENTE.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 la nullità del contratto per mancato rilascio della garanzia fideiussoria è originaria, non sanabile e non convalidabile, a nulla rilevando la successiva consegna della suddetta polizza. Ciò in quanto la normativa prevista dal legislatore ha come scopo la tutela del c.d. contraente debole, evitando che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del definitivo, l’intervenuta situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo.€ 30,00 -
Nº 681Data 16/07/2018Downloads: 15
PARERE N°803: SE L'OBBLIGO DI CONSEGNARE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA DA PARTE DEL COSTRUTTORE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA OPZIONE DI ACQUISTO CON RILASCIO DELLA CAPARRA CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE.
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, seppur in assenza di specifica indicazione circa l’applicabilità di tale disciplina al caso di opzione di acquisto, quest’ultima sembra rientrare nel presupposto contrattuale richiesto da tale norma. Ciò premesso, occorre sottolineare che una opzione concessa dal costruttore/venditore che non percepisca somme e che tenda alla formazione di un contratto definitivo avente ad oggetto un edificio in corso di costruzione (ma che anteriormente al contratto definitivo risulterà "costruito") non deve essere accompagnata da fideiussione. Sono parimenti esclusi dalla disciplina di tutela i preliminari aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o il provvedimento abilitativo e per i quali, pertanto, il progetto edificatorio sia stato solo predisposto dal costruttore/promittente venditore, ma non ancora presentato ai competenti uffici (cd. vendite sulla carta). La consegna della fideiussione è invece imprescindibile se sia l'acquirente a dare un'opzione al venditore, il quale pure incassi somme anteriormente al trasferimento della proprietà dell'edificio da costruire.€ 30,00 -
Nº 537Data 26/05/2017Downloads: 67
MODULO DELEGAZIONE PAGAMENTO
Quando va utilizzato? Il presente modulo va utilizzato quando si vuole delegare l'acquirente a corrispondere delle somme dovute dal venditore a terzi, con l'intesa che tali pagamenti verranno sottratti dalle somme ancora dovute.€ 100,00 -
Nº 426Data 21/06/2016Downloads: 15
QUESITO N. 704: QUALI CONSEGUENZE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI UN ALLOGGIO POPOLARE NON RISCATTATO?
SOLUZIONE: la normativa relativa agli alloggi popolari prevede la possibilità di “riscatto” degli stessi, utilizzando i pagamenti dell’affitto con riscatto concordato come se fossero degli “anticipi” sul costo della casa. In caso di mancato riscatto dell’alloggio l’inquilino non acquisirà la proprietà dello stesso, con conseguente divieto di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare fin quando gli stessi facciano parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non ancora legittimamente acquisiti in proprietà dall'assegnatario (Cass. Civ.,Sent., 27/03/1999, n.2936). Pertanto, l’eventuale stipula di un contratto di vendita di un alloggio popolare del quale non si è acquisita la proprietà dovrà considerarsi NULLO, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme versate, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito ex art. 1463 c.c. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 404Data 13/05/2016Downloads: 12
QUESITO N° 697: SE IL CONSUMATORE PUO' RECEDERE DA UN CONTRATTO NELL' IPOTESI IN CUI VENGA DIFFERITA LA DATA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ( CORSO FORMAZIONE)
Tizio sottoscrive, nella qualità di persona fisica e quindi di CONSUMATORE, in occasione di un corso di formazione un modulo denominato “modalità di pagamento” a favore di una SOCIETA’, versando un acconto di euro 100,00 , per un corso a svolgersi il giorno 18 e 19 giugno . La società di formazione, inaspettatamente, postecipa la data del corso al 28 giugno e, al rifiuto di Tizio di versare il saldo, essendo impossibilitato in tale data a partecipare, intima azione per il recupero di tali somme. Quale tutela per Tizio? SOLUZIONE: Nel caso di contratto del Consumatore, nel quale sono stati violati gli obblighi di informazione ex art 2 comma II ° Lett. C – D- E e Art. 5 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), e stante la totale assenza di qualsiasi indicazione delle Condizioni Generali del Contratto e/o di clausole contrattuale chiare e comprensibili, in virtù degli artt. 1418 cc e 36 del Codice del Consumo, tale contratto deve essere considerato RELATIVAMENTE NULLO (nel senso di nullità a favore del consumatore), pertanto, essendo un contratto di prestazioni di servizi, se l’imprenditore differisce la data della prestazione e tale circostanza non è prevista contrattualmente e/o inserita come clausola contrattuale (conoscibile dal consumatore), non è consentito tale potere di modifica unilaterale delle “Condizioni contrattuali”., con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme anticipatamente versate (Acconto); . PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 407Data 13/05/2016Downloads: 17
MODULO - ATTO DI TRANSAZIONE A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI CITAZIONE SULL'IMMOBILE IN VENDITA' CON L'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN VENDITA' ED IMPEGNO A PRESTARE IL PROPRIO ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE IN SEGUITO DI ATTO PUBBLICO.-
QUANDO VA UTILIZZATO: modulo da utilizzare quando sull'immobile in vendita sussiste una trascrizione derivante da causa in corso. Con questo modulo le parti della causa si impegnano a comparire innanzi al notaio per rilasciare il loro assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole a condizione che abbiano a riceversi in quella sede le somme concordate. Con lo stesso modulo, le parti della causa autorizzano anche la messa in vendita dell'immobile.-€ 50,00 -
Nº 384Data 13/04/2016Downloads: 92
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA E AFFIDATO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA CON TITOLI IDONEI AD ESTINZIONE VINCOLI ED ESPOSIZIONI
QUANDO VA UTILIZZATO? il modulo va utilizzato ogni qualvolta è necessario provvedere all'estinzione di una piccola esposizione debitoria del venditore con le somme rilasciate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria e affidate in deposito all'agenzia.€ 20,00