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Nº 6579Data 18/07/2025Downloads: 71
MODULO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORE condominiale spese condominiali E LITI IN CORSO.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO DELL'AMMINISTRATORE condominiale PER RENDERE AL VENDITORE LA DICHIARAZIONE SULLE spese condominiali ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CORSO CON ATTESTAZIONE CHE NON ESISTONO MOROSITÀ AFFERENTI L'APPARTAMENTO IN VENDITA E PER ATTESTARE LE CAUSE condominiali ATTUALMENTE PENDENTI. SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE IL VENDITORE HA DIRITTO AD OTTENERE DALL'AMMINISTRATORE A SEMPLICE RICHIESTA.€ 49,00 -
Nº 6343Data 26/08/2024Downloads: 1
Trust in condominio e spese condominiali
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 6156Data 27/12/2023Downloads: 0
TRUST IN CONDOMINIO E spese condominiali.
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 5716Data 29/06/2022Downloads: 6
Pignoramento e spese condominiali
Nei procedimenti di espropriazione immobiliare si pone la questione relativa agli oneri condominiali, ovvero se possono essere considerati come spese processuali che andranno anticipate dal custode o dal creditore procedente....download riservato - non acquistabile -
Nº 5644Data 30/03/2022Downloads: 5
La tipologia di spese condominiali
Le spese relative alla gestione dei beni condominiali oltre a quelle ordinarie e straordinarie possono distinguersi tra urgenti, di godimento, gravose e voluttuarie ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5630Data 19/03/2022Downloads: 3
La derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali
Per espressa previsione legislativa i condomini hanno la possibilità, nell'esercizio della loro autonomia privata, di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali...download riservato - non acquistabile -
Nº 5631Data 19/03/2022Downloads: 3
Come si ripartiscono le spese condominiali e chi è tenuto al pagamento
Le spese condominiali rappresentano i costi necessari per il mantenimento e il funzionamento del condominio e sono sostenuti da tutti i condomini, secondo i criteri di ripartizione previsti dalla legge o da diversi accordi.........download riservato - non acquistabile -
Nº 415Data 27/05/2016Downloads: 11
Separazione consensuale e spese condominiali
Un eventuale accordo di separazione consensuale che preveda le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge assegnatario non ha incidenza sulla questione, poiché altro sono le spese di conservazione ex art. 1110 c.c. .-download riservato - non acquistabile -
Nº 408Data 18/05/2016Downloads: 8
QUESITO N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE spese condominiali DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA condominiale: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.
SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE spese condominiali - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5938Data 18/05/2023Downloads: 1
Immobile in comunione: chi paga le spese condominiali in caso di uso esclusivo?
Chi non vive nell'appartamento ha diritto a un'indennità per l'occupazione del bene e il rimborso degli oneri condominiali sostenuti.download riservato - non acquistabile -
Nº 403Data 11/05/2016Downloads: 15
QUESITO N.696: LAVORI condominiali E RIPARTIZIONI DI spese PER IL RIFACIMENTO DELLE PARETI DI SCALA COMUNI SOLO AD UN GRUPPO DI CONDOMINI.
SE LA spesa VA RIPARTITA TRA TUTTI CONDOMINI O SOLO ESCLUSIVAMENTE TRA QUELLI SERVITI DALLE PARTI COMUNI ED INTERESSATI DAI LAVORI DI RIFACIMENTO. Le spese per il rifacimento delle scale, comuni a un solo un gruppo di condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, sono a carico SOLO DEI CONDOMINI CHE NE TRAGGONO UTILITÀ. Per scala si intende, in senso tecnico-giuridico, quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale, la giurisprudenza precisa altresì che compone la scala <>. Ne consegue che anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, la ripartizione delle relative spese seguirà i criteri disposti dall’art. 1124 c.c., ovvero qualora si tratti di scale comuni solo ad un gruppo di condomini i criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 1124 e 1123 c.c. (Cass. civ., Sez. II, n. 3968/1197.) PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD € 20,00 -
Nº 368Data 11/03/2016Downloads: 13
QUESITO N° 685: SE IN CASO DI ACQUISTO A MEZZO DI SENTENZA, L'ACQUIRENTE E' TENUTO A PAGARE LE spese condominiali A FAR DATA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO(TRIBUNALE), O DAL MOMENTO SUCCESSIVO IN CUI QUESTA DIVIENE DEFINITIVA E NON PIU' IMPUGNABILE ?
SOLUZIONE: L’acquirente è tenuto a pagare le spese solo dal momento in cui la sentenza con la quale ha acquisito la proprietà è diventata definitiva e non più ulteriormente impugnabile.- Più precisamente l’acquirente risponde in solido con il venditore per le spese che si riferiscono all’anno in cui la sentenza è diventata definitiva ed a quelle relative all’anno precedente.-€ 20,00 -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 3
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO spese condominiali.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 6612Data 12/11/2025Downloads: 6
La solidarietà dell'acquirente nel pagamento delle spese condominiali è limitata.
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Nº 6472Data 15/01/2025Downloads: 3
Acquirente si accolla le spese condominiali pregresse: quali effetti per il condominio?
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Nº 6287Data 15/07/2024Downloads: 1
Manutenzione e sostituzione degli ascensori condominiali: spese e criteri di riparto
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Nº 6221Data 23/04/2024Downloads: 3
Le spese condominiali si prescrivono in cinque anni
Gli atti compiuti dal condominio nei confronti del precedente proprietario interrompono il termine prescrizionale anche nei riguardi del nuovo titolare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6188Data 14/02/2024Downloads: 25
Liberatoria per le spese condominiali per vendita appartamento
Un conto è l'attestazione della regolarità dei pagamenti, altro una liberatoria. Le differenze giuridiche tra i due atti...download riservato - non acquistabile -
Nº 6093Data 14/11/2023Downloads: 2
ACQUIRENTE E VENDITORE: COME SI DIVIDONO LE spese condominiali
Vendita di un'unità immobiliare in condominio: chi era proprietario al momento della deliberazione paga i lavori di straordinaria manutenzione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5778Data 21/10/2022Downloads: 10
spese condominiali: il soggetto obbligato in caso di vendita dell'immobile
Quando si acquista un immobile è sempre buona regola compiere delle verifiche preliminari per accertarsi che non sia gravato da vincoli, azioni giudiziarie, ipoteche, pignoramenti, controllar.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5745Data 19/09/2022Downloads: 4
Chi paga le spese condominiali straordinarie in caso di vendita dell'immobile?
Partiamo dal dettato normativo: l'art. 63 comma 4° e 5° del c.c. "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente" e "Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa .......download riservato - non acquistabile -
Nº 5727Data 22/07/2022Downloads: 19
Chi paga le spese condominiali straordinarie in caso di vendita dell'immobile?
Partiamo dal dettato normativo: l'art. 63 comma 4° e 5° del c.c. "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente" e "Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa ...download riservato - non acquistabile -
Nº 99Data 06/11/2014Downloads: 28
QUESITO N. 588: spese condominiali, TERMINE DI PRESCRIZIONE E ONERI A CARICO DEL VENDITORE DOPO IL ROGITO.
€ 50,00 -
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Nº 4705Data 27/06/2013Downloads: 31
LA COMPRAVENDITA E LE spese condominiali PER LAVORI STRAORDINARI DELIBERATI PRIMA DEL ROGITO. Corte di Cassazione, Sez. II Civile , 10 aprile 2013, n.8782.
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Nº 4468Data 06/07/2012Downloads: 12
spese condominiali E OBBLIGHI DI VERIFICA PER L’AGENTE IMMOBILIARE .
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Nº 4227Data 19/07/2011Downloads: 9
Compravendita: se vi è obbligo di solidarietà passiva tra il vecchio condomino e il nuovo proprietario in ordine alle spese condominiali.-
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Nº 4128Data 03/03/2011Downloads: 8
Alienazione di un immobile: come si ripartiscono le spese condominiali tra venditore e acquirente?
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Nº 4010Data 05/01/2011Downloads: 4
Cassazione: l'attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell'acquisto di un immobile.-
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Nº 3934Data 29/09/2010Downloads: 7
Vendita dell’immobile e spese condominiali.-
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Nº 3823Data 27/04/2010Downloads: 8
spese condominiali e compravendita dell’appartamento: esiste una solidarietà tra venditore e acquirente?
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Nº 3754Data 01/03/2010Downloads: 3
spese condominiali: se il nuovo condomino è tenuto a pagare tutti gli oneri pregressi.-
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Nº 3732Data 05/02/2010Downloads: 4
La ripartizione delle spese e l’utilizzo delle parti strutturali dei balconi condominiali.-
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Nº 3703Data 16/01/2010Downloads: 1
spese condominiali non pagate, debitore è sempre il condomino locatore .-
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Nº 2830Data 02/03/2009Downloads: 7
spese condominiali: ripartizione tra alienante ed acquirente nel caso di vendita.-
La sentenza della cassazione 9 settembre 2008, n. 23345, si occupa del vincolo di solidarietà esistente tra venditore ed acquirente di un’unità immobiliare situata in condominio.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2422Data 11/04/2008Downloads: 5
QUESITO N. 284: Se il decreto di trasferimento purga i debiti pregressi relativi a spese condominiali.-
€ 500,00
























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