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Hai cercato '' termine stipula '' ho trovato 854 documenti

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  • Nº 6643
    Data 03/07/2026
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    ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL termine DI stipula DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL termine ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA stipula DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO termine NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.
    € 49,00
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    Nº 6172
    Data 25/01/2024
    Downloads: 4
    IL MANCATO RISPETTO DEL termine PREVISTO PER LA stipula DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
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  • Nº 5898
    Data 05/04/2023
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    MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL termine ESSENZIALE PER LA stipula DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.
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    Nº 5474
    Data 21/05/2021
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    Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
    Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................
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  • Nº 5471
    Data 13/05/2021
    Downloads: 92
    MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER DIFFERIMENTO termine stipula DEFINITIVO CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
    Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-
    € 60,00
  • Nº 5927
    Data 08/05/2023
    Downloads: 30
    MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL termine ESSENZIALE PER LA stipula DELL'ATTO PUBBLICO
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN termine ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL termine ESSENZIALE, PER CUI IL CONTRATTO È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.
    € 59,00
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    Nº 6437
    Data 18/12/2024
    Downloads: 2
    IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL termine PREVISTO PER LA stipula DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."
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    Nº 2413
    Data 18/04/2008
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    Se nel contratto preliminare il termine per la stipula può essere sempre modificato ovvero si può validamente rinunciare ad esso pur in mancanza di forma scritta
    Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 5197 del 27/02/2008.-
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    Nº 2247
    Data 18/01/2008
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    Se il mancato ottenimento del finanziamento nel termine della stipula configura l'inadempienza del promissario acquirente.
    Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 10 maggio 2007, n.10678.
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  • Nº 6568
    Data 09/06/2025
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    MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA stipula NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA stipula DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’ACQUIRENTE ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN termine NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA stipula DELL’ATTO PUBBLICO.
    € 49,00
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    Nº 6484
    Data 24/02/2025
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    LA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE LA stipula DI UNA SCRITTURA INTEGRATIVA FA SORGERE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, “è noto che al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore, ex art. 1755 c.c., l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (cfr. Cassazione n. 2359/2024 che ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell’accettazione della proposta da parte del promittente acquirente).
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  • Nº 5507
    Data 19/07/2021
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON stipula ANTECEDENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI E DEPOSITO SOMME FINO ALLA AVVENUTA CANCELLAZIONE
    Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che oggetto della compravendita sia un immobile pignorato oppure ipotecato oppure con debiti che siano opponibili all’acquirente, tipo debiti condominiali. il modulo prevede una particolare modalità di vendita che garantisce estrema sicurezza all’acquirente, consistente nel deposito di tutte le somme nelle mani al depositario fino alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli entro un certo termine successivo alla stipula dell’atto pubblico. si consiglia vivamente l’assistenza di un professionista (avvocato) per la gestione di questo tipo di compravendita.-
    € 60,00
  • Nº 687
    Data 23/07/2018
    Downloads: 47
    PARERE N°808: IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE PRIMA DI CINQUE ANNI DALL'ACQUISTO E' POSSIBILE EVITARE LA PLUSVALENZA stipulaNDO SOLO UN CONTRATTO PRELIMINARE E FISSANDO LA stipula DEL DEFINITIVO SOLO DOPO LA SCADENZA DEL QUINQUENNIO.
    Al quesito non può che darsi risposta positiva: è infatti possibile stipulare un contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedendo la formalizzazione del contratto definitivo dopo successivi tre anni, superando quindi il termine previsto per la tassazione della plusvalenza.-
    € 30,00
  • Nº 640
    Data 05/06/2018
    Downloads: 41
    PARERE N°789: SE NEL PRELIMINARE NON È STATA RIPORTATA LA DATA DI stipula DELL'ATTO DEFINITIVO, CHI COME E QUANDO PUÒ DETERMINARLA? COME SI POTRÀ DEFINIRE UNA SCADENZA?
    La mancata indicazione delle data di stipula del contratto definitivo non comporta l’invalidità del contratto preliminare, in quanto tale requisito non rientra tra gli elementi essenziali del contratto. In tal caso si potrà ricorrere, in via suppletiva, a quanto disposto dall’art. 1183 c.c. rubricato “Tempo dell’adempimento” il quale al I° comma stabilisce che “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
    € 30,00
  • Nº 318
    Data 08/01/2016
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    TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL termine PATTUITO PER IL ROGITO
    Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.
    € 20,00
  • Nº 2110
    Data 05/07/2007
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    Se la mancanza del certificato di abitabilità può essere eccepito quando il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione al momento della stipulazione del contratto definitivo
    Sentenza vittoriosa pronunciata dalla Corte d'Appello pubblicata l'8 febbraio 2007, n.102/2007. La sentenza favorevole per l'appellante (pomissario venditore) difesa dallo Studio d'Aragona Legali associati, sottolinea alcune problematiche importanti in materia di compravendita immobiliare : 1) Certificato di Abitabilità come requisito fondamentale del bene in quanto incide sull'attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economica sociale.- 2)Conoscibilità da parte del promittente acquirente della mancanza del certificato di abitabilità.- 3)termine concordato per la stipula del contratto definitivo stabilito nel contratto preliminare può essere dimostrato con la prova testimoniale.-
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  • Nº 6606
    Data 03/10/2025
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    MODULO COMUNICAZIONE INEFFICACIA PROPOSTA A SEGUITO SCADENZA termine CONDIZIONE MUTUO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CHE DEVE ESSERE INVIATA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL termine PER COMUNICARE L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO POSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA PROPOSTA. LA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE ED È PREFERIBILE CHE SIA PRECEDUTA DA UNA PREVENTIVA DIFFIDA DOPO LA SCADENZA DEL termine PREVISTO IN PROPOSTA, CON CUI SI DANNO 15 GIORNI DI TEMPO ULTERIORI PER COMUNICARE L'AVVENUTO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.
    € 99,00
  • Nº 6582
    Data 31/07/2025
    Downloads: 17
    MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA stipula DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI stipulaRE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA stipula DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.
    € 199,00
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    Nº 6570
    Data 11/06/2025
    Downloads: 11
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON stipulaNO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.
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  • Nº 6491
    Data 07/03/2025
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA termine RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL termine ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL termine, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.
    € 99,00
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    Nº 6490
    Data 06/03/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA stipula DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.
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    Nº 6270
    Data 24/06/2024
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    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO stipulaTO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
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    Nº 6225
    Data 23/04/2024
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    Il venditore muore dopo la stipula del preliminare: tutti gli eredi devono partecipare al definitivo
    Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l'atto definitivo e necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023...
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    Nº 6209
    Data 02/04/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA LE PARTI NON stipulaNO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.
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    Nº 6167
    Data 28/12/2023
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    PRIMA CASA: termine PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
    La Cassazione ricorda che ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per trasferire la residenza è perentorio e non sollecitatorio
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    Nº 6070
    Data 07/10/2023
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    IL VENDITORE MUORE DOPO LA stipula DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL DEFINITIVO
    Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l’atto definitivo è necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023
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    Nº 6050
    Data 18/09/2023
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    PRIMA CASA: termine PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
    Ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per il trasferimento della residenza non è sollecitatorio bensì perentorio. Così la sezione tributaria della Cassazione, con l'ordinanza n. 24488/2023
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  • Nº 5959
    Data 21/06/2023
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    MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E CLIENTE CON PREVISIONE DI termine ESSENZIALE PER IL PAGAMENTO
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire
    € 59,00
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    Nº 5956
    Data 08/06/2023
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    COMPRAVENDITA: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO E termine PERENTORIO PER L’ACCETTAZIONE SCRITTA.
    Nel preliminare di compravendita, la proposta irrevocabile di acquisto è inefficace qualora l’accettazione scritta non venga ricevuta entro il termine concordato.
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    Nº 5944
    Data 30/05/2023
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    Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
    Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze
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    Nº 5942
    Data 22/05/2023
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    MODELLO ATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE PIGNORATO ED IPOTECATO CON stipula INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
    Si tratta di un modello di atto pubblico per la vendita dell’immobile pignorato di ipotecato che prevede la stipula dell’atto pubblico innanzi al giudice dell’esecuzione in modo che i creditori contestualmente alla ricezione delle somme possono depositare la propria assenso all’estinzione della procedura esecutiva ed alla cancellazione dell’ipoteca
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  • Nº 5933
    Data 17/05/2023
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON stipula INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CONTESTUALE ALLA ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ED ALLA CANCELLAZIONE DI EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA SIA UN IMMOBILE PIGNORATO OPPURE IPOTECATO. IL MODULO PREVEDE UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI VENDITA CHE GARANTISCE ESTREMA SICUREZZA ALL’ACQUIRENTE, CONSISTENTE NELLA stipula INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CON CONTESTUALE ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA E CANCELLAZIONE DELLE EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI.
    € 199,00
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    Nº 5919
    Data 02/05/2023
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    LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NON DECORRE DALLA stipula DEL CONTRATTO PRELIMINARE, MA DALLA stipula DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-
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  • Nº 5515
    Data 08/09/2021
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    Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se dopo la accettazione della proposta d’acquisto, le parti non stipulano l’atto pubblico SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Marino Pelosi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: La proposta di acquisto avanzata dal D. B., successivamente accettata, contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione di contratto preliminare quali il consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, la forma scritta, la esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell’indirizzo, delle caratteristiche dell’immobile che si vorrà trasferire, prezzo della vendita e data dell’atto notarile da stipulare (entro e non oltre il 31.12.2001). Relativamente al diritto della provvigione del mediatore va ricordato che lo stesso sorge con la conclusione dell’affare, quest’ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009); l’affare deve pertanto ritenersi concluso con l’accettazione del 16.9.2000 da parte di I. F. della proposta di acquisto del sig. D. B. a nulla rilevando a tali fini il comportamento successivamente tenuto dal promissario acquirente e la domanda di garanzia spiegata nei confronti di quest’ultimo deve essere rigettata. Ben invero la Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 c.c., che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ. sentenza 7400/92; sentenza 24399/15). II PRINCIPIO: nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì all'erede, che sia tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità….Ne consegue che la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre questi ultimi, laddove abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione nella veste considerata, che di certo non attribuisce per ciò solo anche la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam, e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.-
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    Nº 5487
    Data 18/06/2021
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    Interruzione termine utile per l’usucapione: Cassazione
    Interruzione del termine utile per l’usucapione Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.........
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