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Nº 6628Data 02/12/2025Downloads: 14
ACCORDO DI SEGNALAZIONE IMMOBILIARE, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E SOGGETTO CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI utili ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI IMMOBILIARI, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’agenzia o la gente intende formalizzare l’accordo con un soggetto (negoziante portiere commerciante Amministratore) che sia in condizione di fornire informazioni utili all’acquisizione di incarichi di intermediazione oppure alla conclusione di affari di vendita o di locazione, riconoscendo un compenso nell’ipotesi che l’affare sia concluso.€ 99,00 -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 23
MODULO ACCORDO utiliZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED ACCORDO DI RISERVATEZZA PER utiliZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE utiliZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE utiliZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE utiliZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA utiliZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 5831Data 13/01/2023Downloads: 5
Lastrico solare condominiale: può essere utilizzato solo da alcuni condomini in via esclusiva?
Il lastrico solare che, fungendo da copertura condominiale, viene considerato parte comune dell'edificio potrebbe essere di fatto utilizzato solo da alcuni condomini. Si rende opportuno verificare l'uso concreto che gli altri condomini possano fare del lastrico solare e se questo è compromesso da chi lo utilizza in modo esclusivo traendone beneficio......download riservato - non acquistabile -
Nº 5547Data 12/11/2021Downloads: 20
“SE LA LEGGE CONSENTISSE DI AVVALERSI DI UN’AGENZIA IMMOBILIARE E POI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA PAGARE LA PROVVIGIONE O FORMALMENTE utiliZZANDO ALTRO INTERMEDIARIO, NESSUNO PIÙ FAREBBE L’AGENTE IMMOBILIARE”. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Benevento nel novembre 2021.- In questo caso, Il Tribunale di Benevento – Giudice relatore Dott. Flavio Cusani, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se si è limitato a far visionale l’immobile. Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio: “Se la legge consentisse di avvalersi di un’agenzia immobiliare e poi concludere il contratto senza pagare la provvigione o formalmente utilizzando altro intermediario, nessuno più farebbe l’agente immobiliare€ 49,00 -
Nº 5322Data 10/07/2020Downloads: 46
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG.GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5323Data 10/07/2020Downloads: 61
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG. GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA utiliZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5321Data 10/07/2020Downloads: 60
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA -AGG. GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5320Data 10/07/2020Downloads: 54
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE- ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA- AGG. GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5317Data 04/07/2020Downloads: 49
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 3 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5319Data 04/07/2020Downloads: 57
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5316Data 04/07/2020Downloads: 10
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5318Data 04/07/2020Downloads: 9
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5312Data 03/07/2020Downloads: 19
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO A GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA utiliZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF.
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5315Data 03/07/2020Downloads: 8
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5314Data 03/07/2020Downloads: 17
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 2 DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5235Data 28/02/2020Downloads: 31
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO FEBBRAIO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE DA utiliZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 99,99 -
Nº 5211Data 08/02/2020Downloads: 19
GARAGE utiliZZATO COME APPARTAMENTO: E' UNA ATTIIVTA' LECITA?
utilizzare un garage come appartamento costituisce una attività lecita? guida ai profili che hanno un rilievo giuridicodownload riservato - non acquistabile -
Nº 4998Data 08/02/2019Downloads: 12
CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO CHE ESCLUDA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DEL DIRITTO REALE DI utiliZZAZIONE DEL PARCHEGGIO
Recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di validità di una clausola che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzo del parcheggiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 453Data 07/09/2016Downloads: 36
IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO utiliZZARE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6589Data 18/08/2025Downloads: 3
Ripristino del sotto ballatoio: spese a carico esclusivo dei condomini che ne traggono utilità.
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Nº 6536Data 16/04/2025Downloads: 2
Rampe di scale ed ascensore: la presunzione di condominialità. L'illegittimità dell'apposizione di cancelli da parte di alcuni condomini per impedire agli altri l'accesso alle rampe di scale di un piano dell'edificio e l'utilizzo dell'ascensore.
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Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA utiliZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6365Data 13/09/2024Downloads: 2
Delibera invalida che introduce una turnazione illecita nell'utilizzo dei posti auto condominiali.
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Nº 6314Data 24/07/2024Downloads: 1
Se il garage è inutilizzabile il preliminare può essere risolto
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Nº 6260Data 28/05/2024Downloads: 1
Appalto in condominio e risarcimento del danno da inutilizzabilità dell'immobile
Il contratto d'appalto stipulato dal condominio costituisce spesso fonte di incertezze interpretative, di contestazioni e di contenziosi.download riservato - non acquistabile -
Nº 6259Data 23/05/2024Downloads: 15
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL’utiliZZO DEL DENARO CONTANTE
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Nº 5947Data 30/05/2023Downloads: 1
utilizzare il vano delle scale senza subire le reazioni degli altri condomini
L'androne e il vano scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune salvo che il contrario risulti dal titolo.download riservato - non acquistabile -
Nº 5790Data 07/11/2022Downloads: 3
Il diritto di visita nell'immobile locato in vendita: indicazioni utili per il locatore per evitare liti
Si può sostenere l'esistenza di un generico "obbligo di visita", a carico del conduttore, richiamando i generici doveri di diligenza (articolo 1175 c.c.) e di correttezza (articolo 1375 c.c.) che le parti sono tenute ad osservare per qualsivoglia tipologia contrattuale. Non esiste però alcuna disposizione normativa specifica che riconosca, in capo al locatore, questo generico diritto di controllo o di visita dell'immobile locato...........download riservato - non acquistabile -
Nº 5651Data 01/04/2022Downloads: 5
Consigli utili per una divisione ordinaria di beni immobili: facciamo il punto
La vicenda da cui prende le mosse il giudizio è di frequente esame nei nostri Tribunali: Tizia, proprietaria di un fabbricato con giardino pertinenziale, quest'ultimo in comproprietà con Caia e con usufrutto a favore dei genitori di Caia, Mevia e Filano, propone azione di divisione: chiede cioè al Tribunale di Verbania di procedere alla divisione del suddetto giardino, ovvero chiede che il Giudice proceda a sciogliere la comunione tra lei, Caia e Mevia e Filano quali usufruttuari............download riservato - non acquistabile -
Nº 5396Data 15/01/2021Downloads: 8
PARERE 909 - Se legittimo il recesso dell'acquirente che abbia scoperto che l'immobile, contrariamente a quanto promesso, è privo di un documento idoneo a dimostrare il diritto ad utilizzare in esclusiva un posto auto nello spazio condominiale
Sulla base dei precedenti giurisprudenziali individuati, è possibile affermare che nel caso di specie all’acquirente è consentito recedere dal contratto con diritto al risarcimento dei danni, ovvero al diritto del doppio della caparra, ove prevista....€ 29,90 -
Nº 5271Data 11/04/2020Downloads: 36
PARERE N. 881: E' POSSIBILE APPLICARE PER IL LOCATORE IL MODELLO DI LOCAZIONE A CEDOLARE SECCA NEL CASO IN CUI IL CONDUTTORE utiliZZI L'IMMOBILE COME CASA VACANZA/B&B?
Per la trattazione del quesito sottoposto pare doveroso tratteggiare, seppur brevemente, i lineamenti dell’istituto della locazione al fine di fornire le basi per i concetti che saranno sviluppati a seguire.- Successivamente, sarà necessario fare riferimento alla normativa oggi applicabile in tema di cedolare secca, con lo scopo di delinearne l’ambito di applicazione.- Inoltre, al fine di verificare se sia possibile usufruire nel...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5225Data 28/02/2020Downloads: 11
PARERE N. 863: I CONDOMINI DI UN GARAGE CONDOMINIALE COSTITUITO DA BOX SINGOLI SONO LEGITTIMATI AD utiliZZARE GLI STESSI, OLTRE CHE PER IL DEPOSITO DEI PROPRI MEZZI DI TRASPORTO, ANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI ALTRI BENI PERSONALI COME INDUMENTI, SCI ETC.?
Preliminarmente, ai fini della risoluzione del quesito richiesto, risulta necessario analizzare la normativa codicistica relativa alle parti comuni degli edifici, allo scopo di stabilire se la stessa sia applicabile al caso di specie.- In secondo luogo, andrà verificata la presenza di eventuali limiti imposti dalla legge all’uso del garage come deposito o magazzino, al fine di verificare - anche attraverso l’interpretazione giurisprudenziale in casi analoghi – se gli stessi possano configurarsi nel caso di specie.- Ai sensi dell’art. 1117 c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come..SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5128Data 11/10/2019Downloads: 3
CASA FAMILIARE: IL CONIUGE CHE LA utiliZZA NON E' POSSESSORE
Per la Cassazione, il coniuge separato che occupa la casa familiare data in comodato all'altro partner e di proprietà di soggetto terzo è detentore qualificato e non già compossessoredownload riservato - non acquistabile -
Nº 617Data 06/04/2018Downloads: 2
PARERE N. 773 iL PROPRIETARIO DI UN TERRENO CHE INTENDA CONCEDERLO IN GODIMENTO AD UN TERZO, IL QUALE LO ADIBIRA' A PARCHEGGIO CORRISPONDENDO UNA CIFRA FISSA ED UNA IN PERCENTUALE AGLI utili PRODOTTI, CHE TIPO DI CONTRATTO DOVRA' SOTTOSCRIVERE?
Il contratto con il quale il proprietario di un terreno concede lo stesso in godimento ricevendo come contraltare il pagamento di un canone fisso e un’ulteriore percentuale in base al numero delle autovetture che vi vengono parcheggiate, rientra nell’ambito del contratto di€ 30,00 -
Nº 485Data 21/12/2016Downloads: 23
QUESITO N. 726: UN MEDIATORE PUO' utiliZZARE LE FOTO DELL'IMMOBILE IN VENDITA DI UN ALTRO MEDIATORE?
La risposta è negativa, a condizione che... parere integrale disponibile cliccando su download....€ 20,00 -
Nº 468Data 03/11/2016Downloads: 17
SPESE DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE E DELLE FACCIATE. NULLA LA DELIBERA SE ADDEBITA LE SPESE AD UN CONDÒMINO CHE NON TRAE ALCUNA utiliTÀ.- Tribunale di Roma sentenza dell'8 giugno 2016.
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Nº 4739Data 19/09/2013Downloads: 1
Nuovo catasto: notizie e informazioni utili per l’agente immobiliare.
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Nº 4639Data 25/03/2013Downloads: 1
QUESITO N. 469: se il mediatore può essere ritenuto responsabile qualora il conduttore utilizzi l’immobile in difformità dalla normativa vigente.
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