Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 30
MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE venditore AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE venditore, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL venditore, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il venditore o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del venditore, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il venditore si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 145
MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO venditore, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO venditore OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL venditore O DALL'ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6339Data 20/08/2024Downloads: 32
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA OPPURE CLAUSOLA DA INSERIRE IN CONTRATTO PRELIMINARE PROPOSTA DI ACQUISTO PER PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E venditore SE IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE RESTITUITO O MENO DAL venditore ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA STIPULA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO OCCORRE PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E venditore SU CHI GRAVERÀ L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDUTTORE AL MOMENTO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE.€ 99,00 -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL venditore E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6281Data 04/07/2024Downloads: 17
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL PROMETTENTE venditore A CONSENTIRE L'ACCESSO AL TECNICO DELLA BANCA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE PARTE DEL PREZZO VENGA CORRISPOSTO A MEZZO FINANZIAMENTO IPOTECARIO, IL venditore NON CONSENTE AL TECNICO INCARICATO DALLA BANCA L'ACCESSO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORE DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 119
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA CONSEGNA AL venditore DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL venditore.€ 99,00 -
Nº 6254Data 22/05/2024Downloads: 19
MODULO AUTORIZZAZIONE DELL'INCARICANTE venditore ALL'AGENTE IMMOBILIARE A SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE CHIAVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL venditore INCARICANTE PER SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE CHIAVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO. È ASSOLUTAMENTE DA EVITARE, INFATTI, PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE CHIAVI SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'INCARICANTE PROPRIETARIO.€ 99,00 -
Nº 6225Data 23/04/2024Downloads: 8
Il venditore muore dopo la stipula del preliminare: tutti gli eredi devono partecipare al definitivo
Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l'atto definitivo e necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023...download riservato - non acquistabile -
Nº 6217Data 10/04/2024Downloads: 10
IL venditore NON È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA CAPARRA SOLO PERCHÉ L’ACQUIRENTE ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.download riservato - non acquistabile -
Nº 6210Data 04/04/2024Downloads: 19
MODULO INVITO DELL'AGENZIA AL venditore AD INDICARE IBAN PER ACCREDITO CAPARRA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'AGENZIA HA RICEVUTO LA CAPARRA DELL'ACQUIRENTE A MEZZO BONIFICO ED HA BISOGNO QUINDI DELLA PROVA DI AVER RICHIESTO AL venditore L'IBAN PER POTER PROCEDERE ALL'ACCREDITO IN SUO FAVORE A SEGUITO DELLA CONOSCENZA DI TALE ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE.€ 49,00 -
Nº 6179Data 06/02/2024Downloads: 12
L'ACQUIRENTE E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL venditore, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).download riservato - non acquistabile -
Nº 6146Data 20/12/2023Downloads: 40
MODULO DIFFIDA DEL venditore IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ERA PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO LA CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE E L'ACQUIRENTE, NONOSTANTE L'INTERVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL venditore, NON CORRISPONDE LA CAPARRA..€ 49,00 -
Nº 6070Data 07/10/2023Downloads: 10
IL venditore MUORE DOPO LA STIPULA DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL DEFINITIVO
Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l’atto definitivo è necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023download riservato - non acquistabile -
Nº 6055Data 21/09/2023Downloads: 18
COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE: IRREGOLARITÀ E ABUSI EDILIZI NON DICHIARATI DAL venditore
Le dichiarazioni in atto da parte del venditore che non vi sono difformità può spingere l'acquirente a non effettuare particolari indagini tecniche sulla veridicità di quanto attestato dal venditore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6016Data 22/07/2023Downloads: 37
PARERE N. 969: CI POSSONO ESSERE DELLE CONSEGUENZE PER L'ACQUIRENTE, SE IL venditore HA COMPRATO DA MENO DI CINQUE ANNI USUFRUENDO DEI BENEFICI PRIMA CASA E NON RIACQUISTA ENTRO UN ANNO ?
Il presente quesito va scomposto in due domande correlate tra loro. Ad entrambe può darsi risposta positiva. Infatti, in ordine alla prima domanda, se il venditore perde i benefici prima casa, non avendo acquistato un immobile da adibire a prima abitazione entro un anno dalla vendita, potrebbero aversi delle conseguenze pregiudizievoli in danno dell’acquirente, ma ciò solo se vi siano determinate condizioni... Continua€ 99,00 -
Nº 6009Data 14/07/2023Downloads: 2
IL venditore RISPONDE ANCHE DEI VIZI DELLE PARTI CONDOMINIALI
La compravendita tra acquirente e venditore si estende anche alla proprietà superficiaria delle parti comuni, in proporzione alla quota millesimale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5927Data 08/05/2023Downloads: 28
MODULO - COMUNICAZIONE DEL venditore ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN TERMINE ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL venditore DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL TERMINE ESSENZIALE, PER CUI IL CONTRATTO È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 59,00 -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL venditore DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL venditore A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL venditore CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE venditore QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5876Data 20/03/2023Downloads: 55
MODULO CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO O PER CONTRATTO PRELIMINARE PER CONDIZIONARLA ALL'ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL venditore
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE INSERITA TUTTE LE VOLTE CHE IL venditore INTENDE CONDIZIONARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE O COMUNQUE LA VENDITA ALL'ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE€ 59,00 -
Nº 5769Data 15/10/2022Downloads: 100
MODULO RISOLUZIONE TRA PROPONENTE ACQUIRENTE E PROMISSARIO venditore DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON TRATTENIMENTO DELLA CAPARRA DA PARTE VENDITRICE
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando le parti Della compravendita intendono Risolve la proposta d’acquisto con trattenimento della caparra da parte del venditore€ 59,00 -
Nº 5696Data 31/05/2022Downloads: 1
IL venditore NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatricedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5683Data 21/05/2022Downloads: 11
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL venditore DI RINUNZIA ALLA PROVVIGIONE GIÀ DOVUTA IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato quando il mediatore, dopo aver già conseguito il diritto alle provvigioni a seguito della conclusione di un affare, decide di rinunziare alla provvigione ove abbia individuare un nuovo acquirente in relazione al nuovo incarico, con l’intesa che ove il nuovo acquirente non si individuato il venditore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere la provvigione già dovuta.-€ 59,00 -
Nº 5682Data 20/05/2022Downloads: 5
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL venditore CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute€ 59,00 -
Nº 5681Data 20/05/2022Downloads: 16
IL venditore È TENUTO A CORRISPONDERE IL DOPPIO DELLA CAPARRA ANCHE SE NON L’ABBIA MAI INCASSATA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE IL MEDIATORE GLI ABBIA INVIATO IL RELATIVO TITOLO PER CONTO DELL’ACQUIRENTE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA 2022.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi al TRIBUNALE DI NOLA APRILE 2022.- In questo caso, IL Tribunale di Nola - in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico dott. Geremia Casaburi – accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: il tribunale di nola, riconosce il valore di contratto preliminare della proposta di acquisto, anche ove al suo interno sia prevista la stipula di un preliminare successivo; riconosce la legittimità della rinunzia alla condizione mutuo formulata dall’acquirente affermando che trattasi di condizione diretta a tutelare i soli interessi dell’acquirente; riconosce che l’efficacia reale della caparra si determina anche qualora il venditore, dopo aver ricevuto il titolo, non lo metta all’incasso, precisando - anzi - che tanto costituisce comportamento in malafede di parte venditore da qua discendono gli effetti propri della caparra; sancisce la compatibilità della richiesta di sentenza dichiarativa di legittimità del recesso, con la domanda costitutiva di risoluzione per inadempimento, purché siano poste in via gradata e subordinata.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 98
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL venditore PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5605Data 04/02/2022Downloads: 19
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PROMITTENTE venditore A COMPARIRE PER RICEVERE IL PAGAMENTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Il modulo deve essere utilizzato tutte quelle volte che il venditore non compare per riceversi il pagamento di una tranches Di pagamento contrattualmente prevista. La comunicazione deve essere inviata dal proponente acquirente al promittente venditore e per conoscenza all’agenzia in forma di PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.-€ 60,00 -
Nº 5576Data 05/01/2022Downloads: 14
PARERE N. 922 - SE IL venditore È LEGITTIMATO A CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL SALDO LADDOVE ERA STATO PATTUITO CHE SAREBBE STATO CORRISPOSTO SOLO DOPO L’ATTESTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE E QUESTI NON PUO' RILASCIARLA?
Al quesito occorre rispondere obbligatoriamente in termini ipotetici, stante la mancata individuazione di un precedente specifico.- In linea di principio il venditore non ha diritto alla consegna del saldo, in quanto non si è verificato l’evento a cui era condizionato il pagamento, ovvero il rilascio di attestazione da parte dell’amministratore di assenza di oneri e debiti pregressi.- In definitiva, nel caso di specie il venditore ha garantito la prestazione dell’amministratore e chiaramente ne risponde in confronto all’acquirente nel momento in cui questi non adempia.- Al contrario, invece, deve escludersi che l’amministratore ne risponda in confronto al venditore.........€ 29,90 -
Nº 5569Data 17/12/2021Downloads: 6
Appartamento rumoroso? Il venditore risarcisce il danno
La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 747/2021 ha stabilito che il costruttore-venditore è costretto a rifondere una somma pari al 10 per cento sul valore dell'appartamento perché i locali sono troppo rumorosi. Se l'immobile rivela un insufficiente isolamento acustico il venditore deve rimediare risarcendo le spese per gli interventi necessari ad eliminare i vizi acustici.download riservato - non acquistabile -
Nº 5491Data 01/07/2021Downloads: 159
MODULO TRANSAZIONE TRA ACQUIRENTE E venditore CON RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO RESTITUZIONE CAPARRA E PAGAMENTO DANNI
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si intenda transigere la controversia insorta tra le parti mediante risoluzione della proposta d'acquisto/contratto preliminare con previsione della restituzione della caparra confirmatoria e pagamento dei danni da parte del venditore€ 60,00 -
Nº 5480Data 18/06/2021Downloads: 8
Deve essere esclusa la responsabile il mediatore per le informazioni e le garanzie rese dal venditore nei contratti di compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE VENEZIA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Venezia, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO:DEVE ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE QUANDO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA DISCENDA DALLE GARANZIE RESE DAL venditore NEI CONTRATTI INTERVENUTI CON L’ACQUIRENTE, SOPRATTUTTO QUANDO L’ACCERTAMENTO DI TALI CIRCOSTANZE AVREBBE RICHIESTO AL MEDIATORE COMPETENZE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE: In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “tenuto conto altresì dell’incarico di compiere accertamenti tecnici affidato a diverso professionista, si evidenzia come, nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti del mediatore, dal momento che il danno subito dall’attrice, in termini di minor valore dell’immobile da quest’ultima acquistato, deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva della venditrice, la quale, come detto, ha reso dichiarazioni inesatte circa l’ottenibilità dell’agibilità/abitabilità, individuando quale sola causa ostativa la necessità di provvedere all’adeguamento degli impianti”. II PRINCIPIO: È escluso che il mediatore possa essere ritenuto responsabile per non aver inserito degli atti contrattuali ai quali ha coadiuvato nella redazione delle valutazioni circa la ottenibili ta o meno dell’agibilità trattandosi di valutazioni di mandar abili esclusivamente a tecnici. In particolare il giudice hA sancito testualmente che: “non risulta cogliere nel segno quanto da quest’ultima sostenuto circa l’onere per il professionista di provvedere all’inserimento nelle bozze degli atti, la cui redazione è stata dal medesimo coadiuvata, dal momento che non può ritenersi che le conoscenze e/o informazioni tecniche che il medesimo avrebbe dovuto fornire debbano addirittura estendersi alla concedibilità o meno dell’agibilità, anche nel caso in deroga, problematica non di immediata soluzione, anche alla luce delle posizioni assunte nell’ambito del presente giudizio dalle parti e dai loro tecnici”.-€ 49,00 -
Nº 5478Data 15/06/2021Downloads: 162
MODULO COMUNICAZIONE MEDIATORE A venditore PER INVITO RITIRO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-€ 60,00 -
Nº 5470Data 08/05/2021Downloads: 150
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PRELIMINARE CON IMPEGNO venditore A SANARE IRREGOLARITÀ EDILIZIE ED IN MANCANZA FACOLTÀ DI RECESSO ACQUIRENTE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in allegato alla proposta d’acquisto - preliminare, quando oggetto della compravendita sia un immobile che presenti irregolarità edilizie ed il venditore si impegna a regolarizzarle entro una certa data, con l’intesa che se entro il termine convenuto non ci sia stata la regolarizzazione, oppure ci sia stato parere negativo, è attribuita all’acquirente la facoltà di recesso€ 60,00 -
Nº 5466Data 28/04/2021Downloads: 113
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O venditore PER PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-€ 60,00 -
Nº 5464Data 21/04/2021Downloads: 98
MODULO INTEGRAZIONE PRELIMINARE/PROPOSTA CON IL QUALE IL venditore SI ASSUME L’OBBLIGO DI REGOLARIZZARE L’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ACCETTA EVENTUALI RITARDI DOVUTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE A CAUSA COVID
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’accettazione della proposta di acquisto oppure dopo la stipula del contratto preliminare le parti abbiano a convenire che il venditore provvederà ad avviare le pratiche per regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile ma l’acquirente accetterà eventuali ritardi nella evasione della pratica discendenti da responsabilità della pubblica amministrazione anche in conseguenza delle misure di contenimento del contagio COVID. La clausola può essere anche inserita all’interno del preliminare oppure come allegato alla proposta di acquisto.-€ 60,00 -
Nº 5443Data 31/03/2021Downloads: 27
MODULO DIFFIDA DEL venditore VERSO L’ACQUIRENTE PER FISSARE TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE COMUNICARE ESITO DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALLA PROPOSTA QUANDO NELLA STESSA NON E' STATO PATTUITO ALCUN TERMINE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata posta alla proposta una condizione senza termine ed il venditore vuole stabilire una data oltre la quale potrà ritenersi libero da ogni impegno. In questo caso il venditore dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la fissazione di un termine. Ove non voglia adottare una soluzione così complessa si può tentare la strada della diffida, concedendo però alla controparte un termine molto ampio in modo da poter dimostrare al giudice che si è cercato in ogni modo di favorire l’adempimento dell’altra parte.€ 60,00 -
Nº 5429Data 02/03/2021Downloads: 31
MODULO COMUNICAZIONE DEL venditore ALL’ACQUIRENTE CON LA QUALE RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA MANCATA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.-
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra€ 60,00 -
Nº 5416Data 13/02/2021Downloads: 8
IL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AGIBILITA' ESCLUDE L'INADEMPIMENTO DEL venditore (Cassazione civile, sez. II, 13 Agosto 2020, n. 17123. Pres.D'Ascola. Est. Marcheis.)
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull’equilibrio delle reciproche prestazioni (Cass. 6548/2010). Così che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio (Cass. 6548/2010, Cass. 16918/2019).download riservato - non acquistabile -
Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL venditore ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00