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Nº 6228Data 27/04/2024Downloads: 5
vizi pericolosi per la salute del locatore: è possibile la risoluzione del contratto
possibile la risoluzione del contratto La cosa locata non deve avere vizi che possano arrecare pericolo alla salute del locatario, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 6195Data 04/03/2024Downloads: 2
Acquisto immobile in ristrutturazione e garanzia per vizi
Il compratore non può invocare alcun vizio se lo conosceva al momento dell'acquisto o lo avrebbe potuto conoscere, facilmente, usando l'ordinaria diligenza.download riservato - non acquistabile -
Nº 5897Data 04/04/2023Downloads: 8
Compravendita: la garanzia per vizi
La Cassazione ricorda che la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive entro un anno dalla consegna del bene indipendentemente dalla scoperta del viziodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5774Data 21/10/2022Downloads: 3
Difformità e vizi dell'opera: la responsabilità dell'appaltatore
La responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, rovina e difetti di cose immobili: il codice civile commentato e le formule di One LEGALE In Italia stiamo ........download riservato - non acquistabile -
Nº 5696Data 31/05/2022Downloads: 1
IL VENDITORE NON RISPONDE DEI vizi E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatricedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5556Data 19/11/2021Downloads: 10
No alla riduzione del prezzo dell'immobile per vizi conosciuti
La seconda Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23659 del 31 agosto 2021 conferma la sentenza n. 1334/2015, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia ed afferma che i vizi presenti nell'immobile al momento della vendita devono ritenersi (ri)conoscibili dall'acquirente ove di questi si siano accorti i precedenti visitatori e che a tal fine non equivalga a una dichiarazione di ......download riservato - non acquistabile -
Nº 5530Data 15/10/2021Downloads: 45
PARERE N. 931 - IL MEDIATORE PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEI vizi OCCULTI DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA?
La risposta al presente quesito è negativa, nel senso che il mediatore non può essere ritenuto responsabile dei vizi occulti, salvo che non si dimostri che ne era a conoscenza o che poteva conoscerli usando l’ordinaria diligenza.- La norma quadro in materia è l’art. 1759 c.c. ............€ 29,90 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 33
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI vizi E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 60
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI vizi DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 178
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E vizi - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 5253Data 20/03/2020Downloads: 29
I vizi E DIFETTI DELL'IMMOBILE I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia si è espressa in materia di vizi dell'immobile: guida sulle ultima novitàdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5166Data 06/12/2019Downloads: 13
Il compratore che assume che l'iimmobile che ha comprato è affetto da alcuni vizi è tenuto a fornire la prova della loro esistenza. Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Maggio 2019, n. 11748. Est. Cosentino. Compravendita - vizi della cosa venduta -
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di vizi della cosa venduta, ha ribadito che grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.download riservato - non acquistabile -
Nº 5108Data 10/09/2019Downloads: 43
LA PRESENZA DI AMIANTO E' viziO DELL'IMMOBILE?
Interessante pronuncia del Tribunale di Prato con la quale vengono esaminate le ipotesi in cui la presenza di amianto possa essere considerata un vizio dell'immobile compravendutodownload riservato - non acquistabile -
Nº 433Data 05/07/2016Downloads: 12
QUESITO N.707: QUALI CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE COMMERCIALE CON UNICO SERviziO IGIENICO E CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA?
La mancanza di servizi igienici autonomi in un immobile commerciale, sublocato parzialmente, non obbliga il sublocatore all’installazione degli stessi, qualora nel contratto vi sia l’espressa accettazione, da parte del subconduttore, dell’idoneità del locale agli usi richiesti. Difatti, l’art. 1575 c.c. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore a meno che detto obbligo non venga concordato con patto espresso. È possibile, in ogni caso, pervenire ad un accordo tra le parti contrattuali in ordine alla possibilità di fruire dell’unico servizio igienico, ovvero procedere all’installazione di un servizio igienico chimico esterno a carattere permanente. In quest’ultima ipotesi, sarà necessario richiedere il rilascio di apposito permesso di costruire (Cons. Stato, sent. n.4214/2012). In ordine alla possibilità di installazione di un secondo contatore Enel, ai fini di una più equa ripartizione delle spese, è necessario verificare se l’immobile sublocato parzialmente sia accatasto quale unica unità immobiliare ovvero sia frazionato in due distinte unità immobiliari; poiché soltanto in quest’ultima circostanza è possibile procedere all’installazione di un secondo contatore Enel.- Si tratta, in ogni caso, di valutazioni di carattere tecnico, per la risoluzione delle quali è opportuno richiedere chiarimenti a chi di competenza.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 404Data 13/05/2016Downloads: 12
QUESITO N° 697: SE IL CONSUMATORE PUO' RECEDERE DA UN CONTRATTO NELL' IPOTESI IN CUI VENGA DIFFERITA LA DATA DI EROGAZIONE DEL SERviziO ( CORSO FORMAZIONE)
Tizio sottoscrive, nella qualità di persona fisica e quindi di CONSUMATORE, in occasione di un corso di formazione un modulo denominato “modalità di pagamento” a favore di una SOCIETA’, versando un acconto di euro 100,00 , per un corso a svolgersi il giorno 18 e 19 giugno . La società di formazione, inaspettatamente, postecipa la data del corso al 28 giugno e, al rifiuto di Tizio di versare il saldo, essendo impossibilitato in tale data a partecipare, intima azione per il recupero di tali somme. Quale tutela per Tizio? SOLUZIONE: Nel caso di contratto del Consumatore, nel quale sono stati violati gli obblighi di informazione ex art 2 comma II ° Lett. C – D- E e Art. 5 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), e stante la totale assenza di qualsiasi indicazione delle Condizioni Generali del Contratto e/o di clausole contrattuale chiare e comprensibili, in virtù degli artt. 1418 cc e 36 del Codice del Consumo, tale contratto deve essere considerato RELATIVAMENTE NULLO (nel senso di nullità a favore del consumatore), pertanto, essendo un contratto di prestazioni di servizi, se l’imprenditore differisce la data della prestazione e tale circostanza non è prevista contrattualmente e/o inserita come clausola contrattuale (conoscibile dal consumatore), non è consentito tale potere di modifica unilaterale delle “Condizioni contrattuali”., con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme anticipatamente versate (Acconto); . PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 331Data 20/01/2016Downloads: 72
MODULO - LETTERA DEL MEDIATORE AL VENDITORE DI OFFERTA DEI PROPRI SERvizi ED AUTORIZZAZIONE A PUBBLICIZZARE L'IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il documento va utilizzato quando il mediatore intende offrire i propri servizi al venditore e chiedere, comunque, almeno l'autorizzazione a poter pubblicizzare la vendita. Il modulo può essere altresi' utile per precostituirsi la prova di un rapporto con il venditore dell'immobile che sia - in ipotesi - recalcitante alla sottoscrizione di un formale incarico.€ 20,00 -
Nº 802Data 21/02/2003Downloads: 21
LETTERA del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi
Lettera del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi€ 300,00 -
Nº 6560Data 21/05/2025Downloads: 7
Immobili da costruire, polizza decennale e vizi dell'edificio.
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Nº 6517Data 14/04/2025Downloads: 5
Acquisto di immobile con difetti e vizi occulti. Cosa fare? Acquistare un immobile con difetti o vizi occulti: guida alle tempistiche della denuncia per tutelare il proprio investimento e ottenere risarcimenti.
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Nº 6492Data 11/03/2025Downloads: 36
MODULO DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DI ESECUZIONE IMMEDIATA DEL SERviziO E ACCETTAZIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI RECESSO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI ED IL CONSUMATORE HA RICEVUTO L'INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO. IN TAL CASO SE RICHIEDE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE INIZI IMMEDIATAMENTE, PUÒ RINUNCIARE AL DIRITTO DI RECESSO QUALORA L'AGENZIA PRIMA DEL TERMINE DI 14 GIORNI RIESCA A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME.€ 99,00 -
Nº 6474Data 15/01/2025Downloads: 3
Sospensione dei servizi comuni in caso di morosità, è necessaria l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria?
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Nº 6467Data 14/01/2025Downloads: 3
vizi nell'immobile concesso in locazione, quali tutele e quali prove per il risarcimento dei danni?
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Nº 6416Data 06/12/2024Downloads: 2
Alloggio del portiere di proprietà esclusiva e vincolo di destinazione al servizio comune: la Cassazione rafforza il nuovo orientamento.
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Nº 6364Data 13/09/2024Downloads: 2
Gravi difetti nelle parti comuni del caseggiato: denuncia tardiva dei vizi e costruttore impunito.
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Nº 6311Data 24/07/2024Downloads: 2
Installazione di motori per l'impianto di condizionatore a servizio di un immobile nel cortile condominiale, è necessaria l'autorizzazione?
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Nº 6298Data 19/07/2024Downloads: 1
Installazione di motori per l'impianto di condizionatore a servizio di un immobile nel cortile condominiale, è necessaria l'autorizzazione?
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Nº 6184Data 14/02/2024Downloads: 5
vizi del posto auto acquistato: è possibile il risarcimento?
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Nº 6143Data 19/12/2023Downloads: 3
DANNI DA INFILTRAZIONI PER vizi DI COSTRUZIONE: IL CONDOMINIO È RESPONSABILE?
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode condominio di un bene comune l'obbligo di eseguire la manutenzione e di attivarsi per prevenire sinistri.download riservato - non acquistabile -
Nº 6083Data 08/11/2023Downloads: 1
SULLA VALIDITA' DI UNA DELIBERA ISTITUTIVA DEL SERviziO DI VIGILANZA ARMATA A TUTELA DEI CONDOMINI LA GIURISPRUDENZA E' DIVISA
Secondo una tesi tale delibera, anche se tutela l'incolumità dei condomini, persegue finalità estranee alla conservazione e gestione dei beni comuni.download riservato - non acquistabile -
Nº 6009Data 14/07/2023Downloads: 2
IL VENDITORE RISPONDE ANCHE DEI vizi DELLE PARTI CONDOMINIALI
La compravendita tra acquirente e venditore si estende anche alla proprietà superficiaria delle parti comuni, in proporzione alla quota millesimale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5974Data 30/06/2023Downloads: 1
COMPRAVENDITA AUTO E GARANZIA PER vizi: L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL COMPRATORE
Anche nel caso di difetto di qualità, l'onere grava sul compratore perché si tratta di azione tipica rientrante nella garanzia della vendita sul modello delle ''azioni edilizie'' (Cass. n. 14895/2023)download riservato - non acquistabile -
Nº 5639Data 25/03/2022Downloads: 17
Compravendita immobiliare: inadempimento, vizi e difetti occulti, termini per la denuncia, effetti della risoluzione e indebito
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Nº 5573Data 05/01/2022Downloads: 4
Quando è possibile la sospensione della fruizione dei servizi comuni nei confronti di un condomino moroso?
Con ordinanza cautelare emessa in data 3.12.2021, il Tribunale di Perugia accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un Condominio contro un condomino moroso, per il mancato pagamento di quote condominiali relative agli ultimi due anni, afferenti sia spese ordinarie che straordinarie dell'ascensore; l'istante evidenziava al giudice adito che il condomino inadempiente fosse già gravato di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà ed altre prelazioni reali.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5445Data 31/03/2021Downloads: 2
IL PROPRIETARIO DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I vizi E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI CONDOMINIALI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.€ 49,00 -
Nº 5165Data 05/12/2019Downloads: 28
PARERE N. 868 SE E' LEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'ENTE EROGATORE DI SERvizi DI ATTIVARE l'UTENZA (ACQUA, LUCE, GAS) AL NUOVO CONDUTTORE E DI MONTARE IL CONTATORE OPPONENDO LA SUSSISTENZA DI ARRETRATI LASCIATI DAL PRECEDENTE CONDUTTORE
Giova premettere che non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione con una qualche forza normativa si rinviene all'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07. In tale atto la voltura viene definita come: “la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”. *** In ambito giuridico, tale situazione configurerebbe una cd. “novazione soggettiva passiva” o anche “cambio di intestazione”: dunque, il contratto resterebbe il medesimo, mentre cambierebbe l’utente. Questo tipo di configurazione, tuttavia, determina dei problemi, in quanto la fattispecie sembrerebbe ricadere nell’ambito dell’istituto della novazione, come disciplinata dal primo comma dell’ art. 1230 c.c, il quale dispone testualmente che l’obbligazione “si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi”.- Con la novazione soggettiva passiva, quindi...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5091Data 30/07/2019Downloads: 35
vizi DELLA COSA VENDUTA: AZIONE DI GARANZIA E PRESCRIZIONE
Per le Sezioni Unite (sentenza n. 18672/2019) anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell'azione di garanziadownload riservato - non acquistabile -
Nº 654Data 29/06/2018Downloads: 6
CONDOMINIO: LE CREPE NELLA FACCIATA COSTITUISCONO GRAVI vizi DELL'OPERA
Per la Cassazione è legittima l'azione di risarcimento per gravi difetti dell'immobile anche se riguardano elementi secondari ed accessori come le crepe nell'intonaco della facciatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 333Data 11/02/2016Downloads: 18
Locazione e vizi dell’immobile: può il conduttore sospendere il pagamento del canone di locazione?
Tribunale Monza – Sentenza 12 dicembre 2012, n. 3278download riservato - non acquistabile -
Nº 221Data 29/05/2015Downloads: 75
DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DI ACCOLLO DEGLI ONERI CONDOMINIALI ED ESONERO DEL VENDITORE DA OGNI RESPONSABILITA' ANCHE' PER vizi STRUTTURALI
€ 50,00