Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 17
MODULO clausola RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6433Data 16/12/2024Downloads: 79
clausola CHE CONSENTE ALL'ACQUIRENTE DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA clausola DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'ACQUIRENTE LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.€ 99,00 -
Nº 5911Data 20/04/2023Downloads: 10
LA clausola CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)download riservato - non acquistabile -
Nº 5876Data 20/03/2023Downloads: 55
MODULO clausola PER PROPOSTA DI ACQUISTO O PER CONTRATTO PRELIMINARE PER CONDIZIONARLA ALL'ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL VENDITORE
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA clausola DEVE ESSERE INSERITA TUTTE LE VOLTE CHE IL VENDITORE INTENDE CONDIZIONARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE O COMUNQUE LA VENDITA ALL'ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE€ 59,00 -
Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA clausola DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA VESSATORIA IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5585Data 19/01/2022Downloads: 43
MODULO clausola PENALE PER PROPOSTA DI ACQUISTO SENZA CAPARRA CONFIRMATORIA
Quando deve essere utilizzata: questa clausola deve essere inserita nel campo note della proposta quando si vuole formulare una proposta di acquisto senza acconti e caparre, ma si intende comunque rafforzarne la forza contrattuale mediante la previsione di una clausola penale per il caso che una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni della stessa proposta€ 60,00 -
Nº 5508Data 19/07/2021Downloads: 104
clausola PER PROPOSTA DI ACQUISTO IL CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEGLI ACQUIRENTI
Quando deve essere utilizzata: questa clausola deve essere inserita in calce alla proposta di acquisto o nel contratto preliminare tutte le volte che si vuole garantire l’acquirente contro il rischio che non possa concludere l’acquisto a causa dell’indisponibilità della provvista proveniente dalla vendita di un suo immobile€ 60,00 -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 40
MODULO - clausola PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- clausola FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO VENDITA IMMOBILE LOCATO: clausola PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI MANCATO RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5407Data 27/01/2021Downloads: 14
MODULO clausola CON LA QUALE SI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI VENDITORI
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nel contratto preliminare o nella proposta di acquisto quando i venditori vogliono rispondere esclusivamente per la propria quota e non invece per le quote pagate agli altri€ 60,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 59
MODULO clausola CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 5405Data 27/01/2021Downloads: 31
MODULO clausola CON LA QUALE L’ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’IMMOBILE LOCATO IN MODO IRREGOLARE E LIBERA IL VENDITORE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato in modo irregolare ed il venditore vuole essere esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a tale contratto€ 60,00 -
Nº 5404Data 27/01/2021Downloads: 23
MODULO clausola CON LA QUALE L’ACQUIRENTE ESCLUDE CHE L’IMMOBILE SIA STATO PROPOSTO DA ALTRE AGENZIE
a cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto, oppure del contratto preliminare, quando il venditore vuole essere garantito sul fatto che l’acquirente non ha visionato, o comunque non gli è stato proposto, l’immobile da altre agenzie, al fine di evitare il rischio che possa essere esposto alla possibilità di pagare la provvigione a due agenzie diverse.-€ 60,00 -
Nº 5349Data 02/10/2020Downloads: 131
MODULO - clausola PER CONTRATTO PRELIMINARE - ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA PER IMMOBILE CON IRREGOLARITA' OD ABUSI EDILIZI CHE NON INCIDONO SULLA COMMERCIABILITA' DEL BENE
Quando va utilizzata? La clausola va utilizzata tutte le volte che oggetto della vendita sia un immobile che presenta irregolarità oppure abusi edilizi che non incidono sulla commerciabilità del bene. In proposito la cassazione a sezioni unite con sentenza n.8230/2019 ha specificato che nel momento in cui l'immobile sia dotato di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all'immobile, la vendita può essere effettuata anche se l'immobile non corrisponde precisamente a quello oggetto del titolo. In particolare la cassazione ha testualmente sancito "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".€ 60,00 -
Nº 5145Data 08/11/2019Downloads: 22
MODULO IPOTESI DI clausola EX LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 13/2019 DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICARE IL GAS RADON
Modello di clausola da inserire nei contratti di locazione commerciale stipulati a decorrere dal 16.10.2019 al fine di attestare la certificazione del gas radon€ 49,90 -
Nº 5041Data 04/05/2019Downloads: 9
VALIDITA' DELLA clausola DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO CHE PREVEDA IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DISCENDENTI DAL CONTRATTO
Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale viene sancita la liceità della clausola del contratto di locazione ad uso non abitativo in cui è previsto il rimborso delle imposte discendenti dal contratto a vantaggio della parte obbligata per legge a sostenerle, purchè sia quest'ultima ad adempiere all'onere fiscale e i relativi adempimentidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5019Data 18/03/2019Downloads: 16
CONTRATTO DI LOCAZIONE: LEGITTIMA LA clausola CHE ATTRIBUISCA AL CONDUTTORE L'OBBLIGO DI FARSI CARICO DI OGNI TASSA, IMPOSTA ED ONERE.-
Recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio per il quale la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati, tenendone manlevato il conduttore, non è affetta da nullità.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5002Data 14/02/2019Downloads: 195
clausola OPZIONE CEDOLARE SECCA LOCAZIONE COMMERCIALE
clausola da inserire nel contratto di locazione ad uso commerciale allorquando il locatore intenda avvalersi della cedolare secca.-€ 20,00 -
Nº 4998Data 08/02/2019Downloads: 11
clausola DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO CHE ESCLUDA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DEL DIRITTO REALE DI UTILIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO
Recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di validità di una clausola che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzo del parcheggiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 651Data 27/06/2018Downloads: 135
clausola PER CONTRATTO PRELIMINARE RELATIVO AD IMMOBILE PRIVO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ CON ESPRESSA RINUNZIA DELL’ACQUIRENTE
clausola da inserire nel contratto preliminare quando oggetto di vendita sia un immobile privo del certificato di agibilità e si è convenuto che l'acquirente rinunci al ottenimento.-€ 50,00 -
Nº 612Data 28/03/2018Downloads: 23
PARERE N° 782: E’ VESSATORIA LA clausola DI UN CONTRATTO DI "LOCAZIONE COMMERCIALE" CHE ONERA IL CONDUTTORE DI PAGARE LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
La risposta al quesito non può che essere espressa in termini negativi.- Si deve giungere a siffatta conclusione se si tiene conto della specifica normativa che riguarda le locazioni commerciali e dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione.- Pertanto senz’altro sarà valida e non potrà essere dichiarata nulla la clausola di un contratto di locazione commerciale che pone a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria.-€ 30,00 -
Nº 580Data 03/01/2018Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA clausola PENALE - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENALE DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.€ 30,00 -
Nº 457Data 19/09/2016Downloads: 43
COMPRAVENDITA ED EDILIZIA AGEVOLATA: PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E NULLITA' DELLA clausola.
La sentenza indica in quali casi è necessario rispettare il prezzo massimo stabilito dalle convenzioni onde evitare che la clausola possa essere dichiarata nulla, anche a danno del subacquirente. Modalità operative per l'agente immobiliare al fine di rimuovere i vincoli ai fini della determinazione del prezzo.download riservato - non acquistabile -
Nº 449Data 01/09/2016Downloads: 124
COMPRAVENDITA E DONAZIONE clausola DI CONSAPEVOLEZZA E GARANZIA
QUANDO VA UTILIZZATA? La clausola va inserita nel preliminare e in atto pubblico, nell’ipotesi in cui l’immobile provenga da donazione, al fine di garantire l'acquirente e, che pur consapevole dei rischi legati alla donazione, viene manlevato e garantito dal venditore da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalle pretese o diritti di terzi. La clausola si rivela utile anche al fine di tutelare l'agente immobiliare .€ 20,00 -
Nº 71Data 23/09/2014Downloads: 42
clausola PER CONTRATTO DI LOCAZIONE, STIPULATO DAGLI USUFRUTTUARI E ACCETTATO DAL NUDO PROPRIETARIO.
clausola TIPO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DIRETTA A TUTELARE IL CONDUTTORE ALL’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO ALL’ ART. 999 C.C.€ 20,00 -
Nº 4365Data 06/02/2012Downloads: 130
clausola FIDEIUSSORIA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Ipotesi di clausola da apporre, in calce, nei contratti di locazione e sottoscritta da un terzo (fideiussore) a garanzia delle obbligazioni assunte dal conduttore.€ 300,00 -
Nº 3425Data 22/07/2009Downloads: 6
Mediazione: clausola penale eccessivamente onerosa e vessatoria - sentenza emessa il 22 maggio 2009, dalla Sez. VIII del Tribunale di Napoli.-
La prova contraria della specifica trattativa individuale in ordine ad una clausola tipo inserita in modulo contrattuale unilateralmente predisposto non può essere costituita da una dichiarazione inserita nello stesso modulo contrattuale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un circolo vizioso nel quale lo stesso documento che è sintomo di assenza di trattativa individuale, ossia il modulo-formulario, contiene in sé la prova di detta trattativa. In sostanza, la prova della specifica trattativa sarebbe data proprio dalla sottoscrizione di una di quelle clausole standard che, siccome contenute in un modulo unilateralmente predisposto, postulano l’assenza di una reale negoziazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 1319Data 02/12/2005Downloads: 69
clausola - CONDIZIONE PROPOSTA DI VENDITA DELL'IMMOBILE DELL'ACQUIRENTE.
clausola da utilizzare per condizionare la proposta di acquisto alla vendita dell'immobile di proprietà dell'acquirente.-€ 300,00 -
Nº 697Data 17/09/2002Downloads: 28
clausola di impegno del venditore a cancellare l'ipoteca esistente sull'immobile entro la data dell'atto pubblico
clausola di impegno del venditore a cancellare l'ipoteca esistente sull'immobile entro la data dell'atto pubblico€ 300,00 -
Nº 666Data 09/09/2002Downloads: 36
MODULO - clausola CONTRATTO DI LOCAZIONE GARANTE PAGAMENTO CANONI ED ONERI ACCESSORI
clausola di impegno di un terzo corrispondere i canoni e gli oneri accessori non corrisposti dal conduttore€ 30,00 -
Nº 698Data 05/09/2002Downloads: 14
clausola di impegno del venditore ad ottenere la licenza di abitabilità
immobile senza licenza di abitabilità - clausola per i trasferimenti di proprietà€ 300,00 -
Nº 6508Data 12/03/2025Downloads: 3
La clausola del regolamento che vieta di destinare le unità immobiliari a “casa di alloggio” include anche l'attività di B&B.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6353Data 10/09/2024Downloads: 3
Non è valida la clausola del regolamento che vieta la detenzione di cani in condominio. Secondo un altro orientamento invece è ancora possibile vietare di detenere cani negli appartamenti.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6339Data 20/08/2024Downloads: 32
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA OPPURE clausola DA INSERIRE IN CONTRATTO PRELIMINARE PROPOSTA DI ACQUISTO PER PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE SE IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE RESTITUITO O MENO DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA STIPULA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO OCCORRE PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE SU CHI GRAVERÀ L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDUTTORE AL MOMENTO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE.€ 99,00 -
Nº 6200Data 06/03/2024Downloads: 11
Affitti transitori: l’esigenza temporanea va indicata in clausola
Nell’epoca della flessibilità lavorativa, dei contratti a termine e degli stage, anche il mercato immobiliare ha dovuto adeguarsi alle nuove esigenze...download riservato - non acquistabile -
Nº 6013Data 19/07/2023Downloads: 20
MODULO clausola RECESSO ACQUIRENTE MANCATA LIBERAZIONE IMMOBILE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE QUALORA L’INQUILINO NON RILASCI L’IMMOBILE PER LA DATA PREVISTA, L’ACQUIRENTE POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO.€ 59,00 -
Nº 6005Data 13/07/2023Downloads: 64
MODULO clausola ACCOLLO LAVORI CONDOMINIALI DA PARTE DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE EVENTUALI LAVORI CONDOMINIALI DELIBERATI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DEVONO RICADERE SULL’ACQUIRENTE.€ 59,00 -
Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 336
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON clausola DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO
Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente€ 60,00 -
Nº 5354Data 07/10/2020Downloads: 2
Parere 918 - Se la clausola di un contratto di locazione che prevede la rinunzia del locatore alla prima scadenza in presenza di particolari qualità del conduttore è opponibile all’acquirente che sia subentrato nell’immobile e a quali condizioni.
Giova premettere che i contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono una durata minima prevista dalla Legge. Assume rilevanza, a tal proposito, l’importanza della disdetta da parte del locatore nel contratto, al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza del rapporto... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5322Data 10/07/2020Downloads: 46
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG.GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON clausola DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00