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Nº 5170Data 06/12/2019Downloads: 9
SE IL conduttore che abbia stipulato LA locazione sono con uno dei proprietari, PUO\' ESSERE COSTRETTO A RIPETERE IL PAGAMENTO ANche IN FAVORE DEGLI ALTRI COMproprietari (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22540/19)
\"La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell\'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all\'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l\'operato del gestore e, ai sensi dell\'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa\".download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO conFORME ALLE conDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANche SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO uno dei conIUGI proprietari - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL conduttore che SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE dei LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI che DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO abbia PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6366Data 16/09/2024Downloads: 2
IL conduttore che A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO abbia OTTENUTO con SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER MANCATA conCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA proprietariO ANche SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”download riservato - non acquistabile -
Nº 5526Data 12/10/2021Downloads: 11
PARERE 955 - Se la presenza di un soppalco abusivo costituisca motivo di invalidità del contratto di locazione di un immobile commerciale, anche nel caso in cui il conduttore, consapevole di tale irregolarità,abbia rilasciato una liberatoria in tal senso.
La risposta è da intendersi di segno assolutamente positivo. In linea di principio la presenza di irregolarità edilizie non inficia la validità del contratto di locazione, in particolar modo di un immobile commerciale.- In punto la Giurisprudenza chiarisce che l’irregolarità può essere motivo di scioglimento del contratto solo allorquando non consenta l’inizio dello dello svolgimento dell’attività per il quale il locale era stato locato.- Da ultimo in tal senso la pronuncia della ..............€ 29,00 -
Nº 590Data 25/01/2018Downloads: 7
PARERE N° 768: LA FIdeiUSSIONE PRESTATA A GARANZIA DI UN CANONE DI locazione COMMERCIALE E' VALIDA ANche DOPO LA MORTE DEL conduttore?
La risposta al quesito, seppur espressa in termini ipotetici, non può che essere positiva.- In assenza di qualsiasi riferimento specifico sul punto, normativo e/o giurisprudenziale, l’analisi degli istituti giuridici coinvolti imporrebbe chiaramente la continuazione del rapporto di garanzia.- La titolarità della posizione di conduttore e al contempo di debitore principale........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 5162Data 29/11/2019Downloads: 10
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA DEL conduttore AL CREDITORE DEL LOCATORE che abbia PIGNORATO IL CANONE DI locazione
Modulo da utilizzare nel caso in cui al conduttore di un immobile sia stato notificato atto di pignoramento presso terzi per debiti del proprio locatore.- con tale comunicazioni vengono resi noti i canoni versati in favore del locatore.-€ 29,90 -
Nº 4702Data 24/06/2013Downloads: 22
QUESITO N.491: Prelazione agraria. Modalità operative per l’agente immobiliare laddove abbia ritirato proposta di acquisto da parte di uno dei confinanti, prima ancora che il promittente venditore abbia invitato alla prelazione tutti gli aventi diritto.
€ 500,00 -
Nº 3867Data 11/06/2010Downloads: 4
Quali sono i documenti che il locatore deve consegnare al conduttore in caso di nuova locazione o di locazione già in corso?
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Nº 3402Data 13/07/2009Downloads: 0
Se in caso di morte del conduttore, gli eredi che subentrano nel contratto di locazione ad uso abitativo, sono tenuti nuovamente al pagamento dell'imposta di registro.-
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Nº 2251Data 22/01/2008Downloads: 2
Se, in tema di prelazione agraria, la comunicazione di un contratto preliminare di vendita, sottoscritto soltanto da uno solo dei comproprietari, consente al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.III, il 27 novembre 2006, n.25141.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5225Data 28/02/2020Downloads: 11
PARERE N. 863: I conDOMINI DI UN GARAGE conDOMINIALE COSTITUITO DA BOX SINGOLI sono LEGITTIMATI AD UTILIZZARE GLI STESSI, OLTRE che PER IL DEPOSITO dei PROPRI MEZZI DI TRASPORTO, ANche PER LA conSERVAZIONE DI ALTRI BENI PERSONALI COME INDUMENTI, SCI ETC.?
Preliminarmente, ai fini della risoluzione del quesito richiesto, risulta necessario analizzare la normativa codicistica relativa alle parti comuni degli edifici, allo scopo di stabilire se la stessa sia applicabile al caso di specie.- In secondo luogo, andrà verificata la presenza di eventuali limiti imposti dalla legge all’uso del garage come deposito o magazzino, al fine di verificare - anche attraverso l’interpretazione giurisprudenziale in casi analoghi – se gli stessi possano configurarsi nel caso di specie.- Ai sensi dell’art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come..SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL conTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 641Data 05/06/2018Downloads: 15
PARERE N°788: SE IL conduttore, DOPO AVER AFFITTATO UN IMMOBILE ANTICO, SCOPRE che GLI IMPIANTI NON sono A NORMA, PUO' CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DEL conTRATTO?
Il conduttore, avendo preso in locazione un immobile di antica costruzione ed essendo dunque facilmente riconoscibile la vetustà dello stesso, non può chiedere lo scioglimento del contratto qualora venisse a conoscenza che gli impianti elettrici non sono a norma e privi di messa a terra. Ciò in quanto la conformità deve essere valutata rispetto all’epoca di costruzione e non rispetto alle norme vigenti al momento della locazione. Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1609 c.c., la regolarizzazione dell’impianto grava in capo al locatore. Ciò in quanto tale tipo di regolarizzazione non rientra tra quelle che dottrina e giurisprudenza indicano come “piccole riparazioni” a carico del conduttore.€ 30,00 -
Nº 6266Data 05/06/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI conCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANche NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO che È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI dei proprietari RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6227Data 26/04/2024Downloads: 7
IL proprietariO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL PALAZZO NON È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE LADDOVE SI RIESCA A DIMOSTRARE che sono STATE DETERMINATE DA UN DIFETTO DELL’IMBOCCO DELLA COLONNA PLUVIALE DI PROPRIETÀ conDOMINIALE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MARZO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE, nel MARZO 2024- Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che il proprietario del terrazzo non è responsabile per i danni provocati da infiltrazioni all’appartamento sottostante, laddove si riesca a dimostrare che per quanto provenienti apparentemente dal terrazzo di proprietà esclusiva sono state in effetti determinate da vizi attinenti ad impianti condominiali, con la conseguenza che grava esclusivamente sul condominio l’obbligo di manutenzione, di eliminarne i vizi e difetti anche determinati da errata realizzazione dell’opera.download riservato - non acquistabile -
Nº 5019Data 18/03/2019Downloads: 16
conTRATTO DI locazione: LEGITTIMA LA CLAUSOLA che ATTRIBUISCA AL conduttore L'OBBLIGO DI FARSI CARICO DI OGNI TASSA, IMPOSTA ED ONERE.-
Recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio per il quale la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati, tenendone manlevato il conduttore, non è affetta da nullità.-download riservato - non acquistabile -
Nº 612Data 28/03/2018Downloads: 23
PARERE N° 782: E’ VESSATORIA LA CLAUSOLA DI UN conTRATTO DI "locazione COMMERCIALE" che ONERA IL conduttore DI PAGARE LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
La risposta al quesito non può che essere espressa in termini negativi.- Si deve giungere a siffatta conclusione se si tiene conto della specifica normativa che riguarda le locazioni commerciali e dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione.- Pertanto senz’altro sarà valida e non potrà essere dichiarata nulla la clausola di un contratto di locazione commerciale che pone a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria.-€ 30,00 -
Nº 567Data 20/12/2017Downloads: 17
PARERE N°760: DISDETTA TARDIVA DAL conTRATTO DI locazione: IL conduttore PUO' EVITARE DI RILEVARLA QUALORA GRADISCA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO OPPURE LA STESSA PUO' ESSERE RILEVATA ANche DAL LOCATORE E D'UFFICIO DAL GIUDICE?
La risposta, seppure espressa in termini ipotetici stante l’assenza di precedenti specifici, deve verosimilmente essere negativa, nel senso che la tardività determina l’inefficacia della disdetta che può essere rilevata da tutte le parti del contratto, e quindi la prosecuzione del rapporto,.- Occorre premettere che in caso di tardivo invio della disdetta, ossia oltre i termini previsti dalla legge (art. 27 legge 392/78 e art. 3 legge n. 431 del 1998) il contratto si considera ex lege automaticamente rinnovato tacitamente per un pari periodo e alle medesime condizioni che variano a seconda della tipologia di contratto. Più precisamente, per i contratti destinati ad attività commerciale per altri 6 anni oppure 4 in caso di locazione ad uso abitativo. Pertanto, a rigor di diritto, le parti sono tenute ed obbligato a dare esecuzione al contratto per gli ulteriori 6 oppure 4 anni previsti, a seconda del tipo di locazione........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' conFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON abbia RIFERITO DELLE SPESE conDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANche SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON abbiaNO stipulato L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6352Data 03/09/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANche SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA conFERMATO che LE PARTI sono TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE conSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE con L'ALTRA PARTE E con L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE che NON abbiaNO MAI conFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).download riservato - non acquistabile -
Nº 6218Data 16/04/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL FATTO che NON ERA A conOSCENZA DELLA CIRCOSTANZA che uno dei SOCI DELLA SOCIETÀ VENDITRICE ERA PRECEDENTEMENTE FALLITO IN PROPRIO ED ERA STATO ANche INDAGATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. FRANCESCO BRESCIA, INNANZI al TRIBUNALE DI VENEZIA, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove il mediatore non abbia conoscenza della circostanza che il socio della società venditrice era già precedentemente fallito e condannato per bancarotta fraudolenta e neppure aveva avuto alcun incarico di verifica in tal senso non può essere ritenuto responsabile per aver ignorato tali circostanze trattandosi di accertamenti estranei alle sue competenze. Neppure può essere considerato responsabile della circostanza che l'acquirente abbia sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di immobile da costruirsi su un terreno che non era di proprietà della società venditrice, laddove questa circostanza era specificata nel preliminare, che oltretutto era anche stato inviato già alcuni giorni prima della sottoscrizione all'acquirente a mezzo e-mail ed anche letto la sua presenza … Al contrario stante l'intervenuta conclusione dell'affare deve essere riconosciuto il suo diritto alle provvigioni ….download riservato - non acquistabile -
Nº 5729Data 06/09/2022Downloads: 10
PARERE N. 981 - SE LA PRELAZIONE AL conduttore NELLA locazione NON ABITATIVA (DENUNTIATIO) PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANche A MEZZO RACCOMANDATA, COME PURE IL RELATIVO ESERCIZIO?
Occorre premettere che la legge 392/1978 all’art 38 comma I dispone testualmente che << nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario........€ 49,00 -
Nº 5393Data 23/12/2020Downloads: 5
PARERE 907 - Se la società semplice, che abbia stipulato in qualità di locatore una locazione abitativa, può inviare disdetta alla prima scadenza, adottando i motivi previsti dall’art. 3 dalla legge 431/98 allorquando il locatore sia una persona fisica?
Orbene, la Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che i soggetti che agiscono in qualità di soci di una società semplice, non godendo di personalità giuridica autonoma, si trovano in una posizione sostanzialmente analoga a quella di chi agisce come semplice persona fisica...€ 49,00 -
Nº 5354Data 07/10/2020Downloads: 2
Parere 918 - Se la clausola di un contratto di locazione che prevede la rinunzia del locatore alla prima scadenza in presenza di particolari qualità del conduttore è opponibile all’acquirente che sia subentrato nell’immobile e a quali condizioni.
Giova premettere che i contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono una durata minima prevista dalla Legge. Assume rilevanza, a tal proposito, l’importanza della disdetta da parte del locatore nel contratto, al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza del rapporto... conTINUA€ 29,90 -
Nº 5355Data 07/10/2020Downloads: 1
Parere n. 899 - Se il locatore che abbia locato parte dell’immobile in cui abita o lavora, può chiedere la risoluzione del contratto di locazione per intollerabilità della convivenza.-
Al parete può essere data risposta affermativa, a condizione però che i motivi siano effettivamente gravissimi ed impediscano indiscutibilmente la convivenza.- Innanzitutto vi è da premettere che il contratto di locazione parziale... conTINUA€ 99,00 -
Nº 315Data 21/12/2015Downloads: 14
QUESITO N. 675 - Se il titolare di un diritto di abitazione, che abbia il consenso del nudo proprietario, può locare l’immobile oggetto del suddetto diritto a terzi.-
SOLUZIONE: Il nudo proprietario di un immobile ed il titolare del diritto di abitazione possono derogare al divieto di locazione sancito dall’art. 1024 c.c. mediante un espresso accordo scritto. Il divieto di cui all’art. 1024 c.c., infatti, attenendo ad un diritto patrimoniale disponibile, non ha natura pubblicistica.€ 20,00 -
Nº 286Data 26/10/2015Downloads: 54
RISPOSTE BREVI: locazione USO FORESTERIA CEDOLARE SECCA APPLICABILE ANche SE IL conduttore È UNA SOCIETÀ
IPOTESI DI conTRATTO USO FORESTERIA. C.T. Prov. Milano, nella sentenza 3529/25/15 - secondo la commissione tributaria, conTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, LA CEDOLARE SECCA PUÒ ESSERE APPLICATA ANche AI conTRATTI AD USO FORESTERIA LADDOVE IL conduttore SIA UNA SOCIETÀ E DESTINA QUESTO IMMOBILE LOCATO AI PROPRI DIPENDENTIdownload riservato - non acquistabile -
Nº 71Data 23/09/2014Downloads: 42
CLAUSOLA PER conTRATTO DI locazione, stipulato DAGLI USUFRUTTUARI E ACCETTATO DAL NUDO proprietariO.
CLAUSOLA TIPO PER conTRATTO DI locazione DIRETTA A TUTELARE IL conduttore ALL’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO ALL’ ART. 999 C.C.€ 20,00 -
Nº 6400Data 26/11/2024Downloads: 3
IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA che LE PARTI HANNO conCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO che NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI sono STATE MESSE IN RELAZIONE DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE TRATTATIVE, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE che, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI abbiaNO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.download riservato - non acquistabile -
Nº 6247Data 20/05/2024Downloads: 1
Installazione del cappotto termico dal primo al terzo piano: le spese sono a carico anche dei negozi con vetrine al piano terra?
La realizzazione di un cappotto termico consente di realizzare anche altri interventi, cosiddetti trainati, che accedono al Superbonus.download riservato - non acquistabile -
Nº 6077Data 23/04/2024Downloads: 16
KIT N.3 - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE locazione: IL KIT COMPRENDE I MODULI: TIPO 07 INCARICO DI locazione; TIPO 08 ScheDA INFORMATIVA locazione IN FORMATO WORD; TIPO 09 PROPOSTA DI locazione; TIPO 10 INCARICO DEL conduttore ALLEGATO ALLA PROPOSTA.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
Nº 5955Data 07/06/2023Downloads: 14
PARERE 988: SE È LEGITTIMO PATTUIRE ALL’INTERNO DI UN conTRATTO DI locazione stipulato DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 431 98 che IL DEPOSITO CAUZIONALE SARÀ IMPRODUTTIVO DI INTERESSI
Come meglio si specificherà nella motivazione, è estremamente arduo fornire una risposta univoca al quesito. Infatti, a causa della lacuna normativa e giurisprudenziale la questione appare piuttosto ondivaga ed incerta, motivo per cui cercheremo di ricostruire ed analizzare nel dettaglio non solo il pensiero del legislatore e della giurisprudenza, ma anche l’orientamento dottrinale che si è venuto a modellare a seguito dell’entrata in vigore della legge 431/1998. A tal riguardo di estrema rilevanza è la sentenza del Tribunale di Modena, nella quale viene sancito il principio secondo cui “la clausola ……€ 99,00 -
Nº 5527Data 12/10/2021Downloads: 3
PARERE 941 - Se la persona che coabita con il conduttore per ragioni di lavoro, assume la qualifica di co-conduttore e succede nella locazione al conduttore principale
Al quesito è possibile dare risposta negativa.- Invero, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che “La persona legata da un rapporto di lavoro subordinato all’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può succedere nel rapporto di locazione alla morte di questi (fattispecie relativa al subentro di una badante in luogo della persona assistita)”. (Cassazione civile sez. VI, 19/10/2017, n.24665) ............€ 29,00 -
Nº 512Data 22/02/2017Downloads: 12
PARERE N. 734: SE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, che SIA STATO AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE', E' TENUTO A CHIEDERE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE DI uno dei COMproprietari ASSOGGETTATI AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
La soluzione è certamente affermativa in quanto con il decesso del comproprietario assoggettato ad amministrazione viene meno lo stesso presupposto dell’amministrazione e si aprono i profili successori del soggetto rappresentato....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 2054Data 15/06/2007Downloads: 3
Se è valido il contratto di intermediazione conferito da uno solo dei comproprietari
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 1° giugno 2007.- E' opportuno sottolineare che la MASSIMA è stata estratta dalla sentenza vittoriosa per l'Agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona legali Associati.-download riservato - non acquistabile -
Nº 476Data 21/11/2016Downloads: 11
QUESITO N. 719 -Se l’immobile acquistato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, dopo che era stata già presentata istanza per la separazione, ma prima della relativa sentenza od omologa, rientra nella comunione dei coniugi o può essere venduto
Il bene si appartiene sicuramente ad entrambi i coniugi in quanto antecedentemente al 26.5.2015 … parere integrale disponibile cliccando su download...€ 20,00 -
Nº 3313Data 17/06/2009Downloads: 3
Se il diritto alle provvigioni sussiste anche nel caso in cui l’agenzia abbia trattato la vendita intervenuta tra due persone le quali erano rispettivamente il locatore e il conduttore dell’immobile oggetto dell’affare.-
Il documento contiene il testo integrale della sent. della Cass. civ., Sez. III, n. 14586 del 22/06/2007.-download riservato - non acquistabile