Nº 1625 Se il sottosuolo dell’edificio deve considerarsi di proprietà comune di tutti i condomini o di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità più vicina al terreno, risultando del tutto legittima l’attività di escavazione da questi posta in essere
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Sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, 9 marzo 2006 n° 5085.-
Autore | Studio d'Aragona legali associati |
Data pubblicazione | 24-11-2006 |
Data aggiornamento | 02-07-2014 |
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