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Nº 3412 Chiarimenti sul regime fiscale dell'immobile di interesse storico-artistico.-

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«In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di siffatto regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non ha rilevanza né la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, né la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, né la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato». (Cfr. sent. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 18 giugno 2009, n. 14149) l’art. 11, 2° comma, della legge n. 413/91 prevede che: “In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1x giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del 2003
Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 20-07-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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