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Nº 408 QUESITO N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA CONDOMINIALE: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.

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  • Condominio

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SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
Autore CARRETTA-AVAGLIANO
Data pubblicazione 18-05-2016
Data aggiornamento 18-05-2016
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