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Nº 5771Data 18/10/2022Downloads: 168
MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA CON RESTITUZIONE CAPARRA ALL’esito DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati€ 59,00 -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 111
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’esito VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5478Data 15/06/2021Downloads: 173
MODULO COMUNICAZIONE MEDIATORE A VENDITORE PER INVITO RITIRO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO esito FAVOREVOLE CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-€ 60,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 60
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO esito NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 5385Data 24/11/2020Downloads: 160
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL MUTUO E CONDIZIONARLA AL BUON esito DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA ALL'AGENZIA FINO AL BUON esito DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO ASSEGNO - NO BONIFICO)€ 60,00 -
Nº 5383Data 24/11/2020Downloads: 166
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA CON PREVISIONE DI CAPARRA A MEZZO BONIFICO E AFFIDAMENTO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO AL BUON esito DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELL’EVENTUALE CONDIZIONE OPPURE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL’IMMOBILE.-
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando è stata sottoscritta una proposta di acquisto con caparra versata o da versare a mezzo bonifico E si voglia prevedere l’obbligo del venditore di affidare in deposito tale caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. (SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO E CONDIZIONE esito VISURE)€ 60,00 -
Nº 5384Data 24/11/2020Downloads: 165
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DI CAPARRA A MEZZO BONIFICO, CON SUBORDINAZIONE MUTUO, CON CONDIZIONE esito VISURE E AFFIDAMENTO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO AL BUON esito DELLE SUBORDINAZIONI E CONDIZIONI
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando è stata sottoscritta una proposta di acquisto con caparra versata o da versare a mezzo bonifico e si voglia condizionare la proposta al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità€ 60,00 -
Nº 438Data 21/07/2016Downloads: 32
QUesito N. 710: SE E’ VALIDA LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE IN ASSENZA DI DENUNTIATIO OVVERO DI INVITO AD ESERCITARLO.
Il caso: il confinante vien convocato in sede di stipula di atto pubblico al fine di rendere la dichiarazione di rinuncia al diritto ad acquistare il terreno confinante. E’ valida la rinuncia laddove non risultano espletate le formalità dettate dalla legge ???? RISPOSTA No. La rinuncia preventiva alla prelazione agraria non può essere ritenuta valida, se, tale rinuncia non viene preceduta dalla denuntiatio ad opera del proprietario venditore, in quanto, si tratta di un diritto non ancora sorto. Bisogna, pertanto, stabilire quando il diritto di prelazione agraria può dirsi insorto e quindi validamente rinunciabile. Secondo la Suprema Corte “..per la configurazione di una valida rinuncia al diritto di prelazione è necessario che il coltivatore diretto abbia avuto RITUALE conoscenza della vendita decisa dal proprietario, onde essere posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, in ipotesi, effettuare una consapevole rinuncia” (Cass. 21 febbraio 2006, n.3672).PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 437Data 19/07/2016Downloads: 54
QUesito N. 709: COMPRAVENDITA DI IMMOBILIE IN COSTRUZIONE. FIDEISUSSIONE, POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE E CERTIFICATO DI AGIBILITA: VALIDITA’ DEL CONTRATTO PRELIMINARE, RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE E COMMERCIABILITA’ DELL’IMMOBILE.
QUANDO L’IMMOBILE PUO’ ESSERE CONSIDERATO ULTIMATO E SE L’AVVENUTO ACCATASTAMENTO ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER GLI IMMOBILI IN COSTRUZIONE. Sono considerati “immobili in costruzione”, gli immobili per i quali, da un lato, “sia già stato richiesto il permesso di costruire” ma dall’altro “siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità” (Sent. n. 5749/2011). Affinché l’immobile possa essere considerato ultimato, non assume rilevanza l’avvenuto accatastamento dello stesso. Difatti, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 231/2008 precisa che <>. Nell’ipotesi di vendita di un’immobile in costruzione, la mancanza del certificato di agibilità non incide sulla validità dello stesso, ma può venire in rilievo sotto il profilo dell’inadempimento del venditore. Infatti, l'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, comma 3, c.c. (Cass., sent. 08/02/2016, n. 2438). Si tratta però di un obbligo derogabile tramite un diverso accordo tra le parti (Trib. Padoa 24/06/2013). Per quanto concerne la polizza assicurativa, l’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, impone al costruttore l’obbligo di stipulare “una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente”. Tale genere di garanzia è applicabile solo in presenza di una fattispecie che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire. In ordine al presupposto contrattuale, la dottrina maggioritaria, ha ritenuto di limitare l’ambito di applicazione della norma in esame ai “contratti ad effetti traslativi non immediati” e non anche alla “sequenza preliminare/definitivo”. Ad avallare tale tesi è lo stesso art. 6 D.lgs. 122/2005 che nel disciplinare il contenuto minimo del contratto preliminare, relativo ad immobili da costruire o non ancora ultimati, non fa riferimento alla “polizza assicurativa”. -PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD € 20,00 -
Nº 436Data 19/07/2016Downloads: 48
QUesito N. 708: COMPRAVENDITA E RIMOZIONE ACCESSORI. SE, NELL’IPOTESI IN CUI NULLA È STATO PATTUITO NEL PRELIMINARE, GLI ACCESSORI DI CUI È DOTATO L’IMMOBILE POSSONO ESSERE RIMOSSI DAL VENDITORE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO.
SOLUZIONE Nei contratti di compravendita i BENI ACCESSORI condividono le stesse sorti del bene principale: nel silenzio delle parti i primi seguono le vicende traslative del secondo, salvo, trattandosi di bene immobile, sia stato diversamente pattuito per iscritto (Cass. civ. Sez. II, 20/09/2012, n. 15846), con conseguente impossibilità del proprietario di rimuovere gli stessi dall’immobile, qualora nulla sia statuito al riguardo nel relativo contratto. - PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 433Data 05/07/2016Downloads: 12
QUesito N.707: QUALI CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE COMMERCIALE CON UNICO SERVIZIO IGIENICO E CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA?
La mancanza di servizi igienici autonomi in un immobile commerciale, sublocato parzialmente, non obbliga il sublocatore all’installazione degli stessi, qualora nel contratto vi sia l’espressa accettazione, da parte del subconduttore, dell’idoneità del locale agli usi richiesti. Difatti, l’art. 1575 c.c. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore a meno che detto obbligo non venga concordato con patto espresso. È possibile, in ogni caso, pervenire ad un accordo tra le parti contrattuali in ordine alla possibilità di fruire dell’unico servizio igienico, ovvero procedere all’installazione di un servizio igienico chimico esterno a carattere permanente. In quest’ultima ipotesi, sarà necessario richiedere il rilascio di apposito permesso di costruire (Cons. Stato, sent. n.4214/2012). In ordine alla possibilità di installazione di un secondo contatore Enel, ai fini di una più equa ripartizione delle spese, è necessario verificare se l’immobile sublocato parzialmente sia accatasto quale unica unità immobiliare ovvero sia frazionato in due distinte unità immobiliari; poiché soltanto in quest’ultima circostanza è possibile procedere all’installazione di un secondo contatore Enel.- Si tratta, in ogni caso, di valutazioni di carattere tecnico, per la risoluzione delle quali è opportuno richiedere chiarimenti a chi di competenza.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUesito N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 429Data 28/06/2016Downloads: 9
QUesito N°697: E' possibile la locazione di un appartamento facente parte di una cooperativa a contributo erariale o sovvenzionata di nuova costruzione, laddove non è stato ancora perfezionato il riscatto ?
SOLUZIONE : In assenza di una vera e propria Giurisprudenza a riguardo, le norme per l’edilizia residenziale pubblica (cfr. legge 17 febbraio 1992, n.179 c.d. Ferrarini-Botta, modificata dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.85) dispongono che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.- Tuttavia, risulta fondamentale esaminare la convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia, Regione) che ha sovvenzionato l’opera, in quanto a norma dell’articolo 35, legge 865/71 (legge Bosetti & Gatti: “Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica”) queste convenzioni potrebbero vietare l’alienazione o la costituzione di un di un diritto reale di godimento per un periodo pari a cinque anni dalla data di prima assegnazione, in tal caso impedendo la circolazione dello stesso immobile.- In linea generale ed astratta è possibile affermare che si può disporre del bene e, nel caso specifico, locarlo, purchè sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, previa autorizzazione della Regione che sovvenziona l’opera di costruzione.- Per ciò che riguarda il tipo di contratto da stipulare nel caso di specie, non è possibile rispondere in modo puntuale, atteso che bisogna esaminare caso per caso, ponendo attenzione alla convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia , Regione).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 430Data 28/06/2016Downloads: 28
QUesito N°705:Quali rischi corre l’acquirente nell’ipotesi in cui abbia proposto di acquistare un immobile libero da iscrizioni e trascr preg ma di proprietà di un venditore che già abbia subito iscrizioni ipotecarie di Equitalia su altri immobili.
SOLUZIONE: Nel caso in questione ci si interroga su quali rischi possa incorrere un soggetto debitore in confronto ad Equitalia rispetto alla vendita di un immobile costituente prima casa di proprietà di quest’ultimo e differente rispetto all’unità immobiliare sulla quale l’Ente di riscossione ha iscritto ipoteca per un credito pari ad Euro 50.000,00.- La vicenda de quo, così come prospettata, lascia intendere con ampio margine di probabilità che Equitalia intenda aggredire, in caso di insolvenza, l’immobile di proprietà del debitore Tizio sul quale ha iscritto ipoteca, precostituendosi un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori nel caso in cui venisse instaurata una procedura di esecuzione forzata.- Tanto lascerebbe del tutto inattaccato l’immobile oggetto di intermediazione rispetto a quello sul quale è stata iscritta ipoteca.- Tuttavia va esaminata l’ipotesi, seppur remota, in cui Equitalia in qualità di creditore in confronto di Tizio intenda procedere ad esecuzione forzata prima della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione e ritenga di aggredire tale unità immobiliare congiuntamente o in alternativa rispetto all’immobile sul quale ha iscritto ipoteca.- Ebbene come riferito l’immobile oggetto di intermediazione è la prima casa del debitore pertanto trova applicazione il D.L. n. 69 del 2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) che, avuto riguardo ad Equitalia detta precise limitazioni.- In particolare, il suddetto Decreto Legge impone quale presupposto INDEFETTIBILE per procedere al pignoramento della prima casa che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro. Sembra dunque, chiaro che, data l’esiguità del debito (inferiore a 120.000,00) Equitalia non possa in alcun modo procedere al pignoramento sulla prima casa e dunque il terzo acquirente non incorra in alcun pregiudizio. Infine ci resta da esaminare l’ipotesi in cui Equitalia, a seguito della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione, non avendo ancora soddisfatto il suo credito, possa in qualche modo esercitare azione revocatoria sul bene alienato a Caio. Ebbene, in tal caso essendo il credito dell’Ente di riscossione fortemente garantito dall’iscrizione ipotecaria sulla seconda casa non oggetto di vendita e potendosi il creditore soddisfarsi su tale bene, non sussistono i presupposti per poter ritenere che il debitore Tizio abbia arrecato un pregiudizio economico al creditore (il c.d. eventus damni - consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore non avendo altri beni da aggredire); pertanto anche in tal caso Equitalia potrà rivalersi sull’altro bene di proprietà del debitore Tizio, lasciando l’acquisto di Caio libero da qualsiasi pregiudizio.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 426Data 21/06/2016Downloads: 15
QUesito N. 704: QUALI CONSEGUENZE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI UN ALLOGGIO POPOLARE NON RISCATTATO?
SOLUZIONE: la normativa relativa agli alloggi popolari prevede la possibilità di “riscatto” degli stessi, utilizzando i pagamenti dell’affitto con riscatto concordato come se fossero degli “anticipi” sul costo della casa. In caso di mancato riscatto dell’alloggio l’inquilino non acquisirà la proprietà dello stesso, con conseguente divieto di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare fin quando gli stessi facciano parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non ancora legittimamente acquisiti in proprietà dall'assegnatario (Cass. Civ.,Sent., 27/03/1999, n.2936). Pertanto, l’eventuale stipula di un contratto di vendita di un alloggio popolare del quale non si è acquisita la proprietà dovrà considerarsi NULLO, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme versate, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito ex art. 1463 c.c. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 425Data 21/06/2016Downloads: 29
QUesito N. 703: QUALI CONSEGUENZE QUALORA SI PROCEDA ALLA CESSIONE DI ALLOGGI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ART. DELL’ART.35 DELLA LEGGE N.865/1971, AD UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO MASSIMO STABILITO IN CONVENZIONE?
SOLUZIONE:Il contratto di cessione dell’alloggio ad un prezzo superiore a quello massimo è soggetto a declaratoria di nullità parziale, con la sostituzione automatica della clausola del prezzo (vietato) con il prezzo statuito dalla convenzione con il Comune o dai criteri e parametri in essa contenuti. Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente il vincolo del prezzo massimo di cessione deve essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. In questa situazione è, pertanto, consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 427Data 21/06/2016Downloads: 13
QUesito N. 705 BIS: SE SUSSISTE DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE, NELL\'IPOTESI IN CUI, IN OCCASIONE DELL\'ALIENAZIONE, SI SIA PROCEDUTO AD UN FRAZIONAMENTO DEL FONDO.
SOLUZIONE: Sussiste diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante anche nell\'ipotesi in cui, in occasione dell\'alienazione, si sia proceduto ad un suo ARTIFICIOSO frazionamento per eliminare il requisito del confine fisico tra i suoli, onde precludere l\'esercizio del diritto di prelazione”. L’intento fraudolento delle parti, pertanto, non esclude il diritto alla prelazione del coltivatore diretto confinante, che potrà riscattare il terreno laddove dimostri che il frazionamento sia stato effettuato al solo fine di favorire l’acquisto di terzi nella vendita PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 418Data 01/06/2016Downloads: 24
QUesito N.702: SE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CANNA FUMARIA IN FACCIATA CON NUOVO CAMINO A TETTO È NECESSARIA UNA DELIBERA CONDOMINIALE. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONDOMINO RICHIEDENTE.
SOLUZIONE: No, ai fini della realizzazione di una nuova canna fumaria in facciata con nuovo camino a tetto non è necessaria una delibera condominiale. Difatti, il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 cod. civ( Tar Campania, sent. n. 1985/2013). Deve ritenersi, invece, illegittima l’installazione di un’autonoma canna fumaria nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre dei piani di un edificio condominiale in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro comune né la stabilità dell’edificio, viola le norme sulle distanze legali, riducendo la visuale laterale che si gode dalle finestre ed alterando in modo sensibile il decoro architettonico della facciata (Trib. Mil. 26/03/1992). Sicché ai fini della realizzazione di una canna fumaria in facciata saranno necessarie le maggioranze previste ex art. 1336 comma 4 c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Diversa è la soluzione alla quale perviene la giurisprudenza, qualora il condomino inserisce la propria canna fumaria sul lastrico solare comune. In tale ipotesi, il condomino pone in essere un atto di utilizzazione della cosa comune che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve, pertanto, intendersi del tutto legittimo, a condizione che non menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso di altri comproprietari (App. Roma, 13/02/2013). Sarà in ogni caso necessaria la produzione di un progetto delle opere, corredata da una relazione tecnica, ex art. 28 L. n. 10/1991 e art. 5 d.m. n. 37/2008. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 413Data 25/05/2016Downloads: 16
QUesito N°700: È possibile agire per la esecuzione di una sentenza ottenuta in favore di una società di persone (sas), che nel mentre è stata estinta, per conto degli ex soci? .-
SOLUZIONE: Dopo la riforma operata con il d. lgs n.6 del 2003 la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la conseguente estinzione della medesima.Alla cancellazione della società dal Registro delle imprese non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta ma si determina un fenomeno di tipo successorio in favore dei soci. Può capitare difatti che, nonostante la cancellazione, sopravvivano alcuni crediti e debiti (ossia siano pendenti alcuni rapporti attivi o passivi) non definiti durante la fase di liquidazione. Stante tale principio successorio, i crediti certi e liquidi e agli altri beni, mobili o immobilisi considerano trasmessi in capo ai soci, che ne diventano, rispettivamente, contitolari (crediti) e comproprietari (altri beni). La Cassazione ha stabilito che, nei procedimenti instaurati dalla società prima della sua estinzione, legittimati a richiedere il pagamento sono esclusivamente i soci, qualificando come litisconsorzio necessario quello esistente tra gli stessi, e ritenendo, tra gli altri, applicabile l'articolo 110 c.p.c. (Cass., sent. n.16638 del 10/08/2015).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 414Data 25/05/2016Downloads: 11
QUesito N°701:Vendita di un terreno dalla cui visura risulta un diritto del concedente a favore del culto: -il livellario può considerarsi proprietario per usucapione al mero decorso dei venti anni? -in caso contrario,quale procedura occorre attivare ?
SOLUZIONE: La risposta al quesito necessita di un esame differenziato della fattispecie a seconda dell’atteggiamento assunto nel corso degli anni dal livellario (o enfiteuta): a) Omessa corresponsione canone pattuito dal contratto di livello (oggi enfiteusi) per un periodo di 20 anni.- In tale caso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nonostante non vi sia una univocità di vedute, propende per ritenere che tale atteggiamento, ovviamente anche in caso di mancata richiesta dei canoni da parte del concedente, non è di per sé sufficiente per considerare automaticamente estinto il contratto di livello (oggi contratto di enfiteusi), e dunque acquisito un diritto di proprietà sul terreno per usucapione.- Da ciò deriva che affinché il livellario (enfiteuta) possa usucapire il terreno oggetto del contratto de quo non è sufficiente il mancato pagamento dei relativi canoni per un periodo ventennale, bensì sarà necessario che l’enfiteuta dimostri l’intervento di una interversio possessionis, ossia un radicale mutamento del titolo in base al quale ha la disponibilità del terreno (presupposti indicati nel testo), da cui derivi il suo atteggiarsi quale proprietario del relativo bene immobile.- Solo in tal caso, secondo l’orientamento maggioritario, potrà vantare l’avvenuta usucapione.- La cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nella intestazione catastale, dovrà essere fatta per atto pubblico o autenticato, senza il necessario assenso o presenza del concedente. È sufficiente che chi interviene all'atto dichiari al notaio rogante di non aver corrisposto il canone da oltre un ventennio e, possibilmente, produrre una copia del Decreto di legittimazione, a suo tempo emesso a suo favore o a favore dei suoi danti causa.- b) Corresponsione canone pattuito nel relativo contratto In tale caso il rapporto enfiteutico è ancora in essere, ma, è affrancabile, ai sensi dell'articolo 973 del Codice Civile, versando una somma pari a 15 volte il canone annuo, giusto quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, che corrisponde al reddito dominicale aggiornato coi coefficienti previsti per le Imposte dirette, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 143.- In quel caso è necessario l'intervento del concedente, ai fini dell'affrancazione, previa trascrizione dell'originario atto costitutivo di legittimazione, ai sensi della legge n. 1766 del 1927.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 408Data 18/05/2016Downloads: 8
QUesito N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA CONDOMINIALE: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.
SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 405Data 13/05/2016Downloads: 19
QUesito N° 698: SE L’AMMINISTRATORE E’ OBBLIGATO AD ESIBIRE AL SINGOLO CONDOMINO, CHE NE FACCIA RICHIESTA, LA SPECIFICA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI E A QUANTO GIA’ VERSATO DAL RICHIEDENTE.
Soluzione: Il singolo condomino, se lo richiede espressamente all’amministratore di condominio, ha il diritto di consultare i documenti contabili “condominiali” (Cass. Civ. n.1544/2004). Tale diritto, sancito dall’art. 1130 n. 9 del Codice Civile, se violato, in quanto l’amministratore condominiale si rifiuti di esibire la relativa documentazione, costituisce “grave irregolarità” (art 1129 co. 12° cc) che può comportare la revoca dell’incarico dell’amministratore anche su iniziativa del singolo condomino (Art. 1129 co. 11° cc). PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 404Data 13/05/2016Downloads: 12
QUesito N° 697: SE IL CONSUMATORE PUO' RECEDERE DA UN CONTRATTO NELL' IPOTESI IN CUI VENGA DIFFERITA LA DATA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ( CORSO FORMAZIONE)
Tizio sottoscrive, nella qualità di persona fisica e quindi di CONSUMATORE, in occasione di un corso di formazione un modulo denominato “modalità di pagamento” a favore di una SOCIETA’, versando un acconto di euro 100,00 , per un corso a svolgersi il giorno 18 e 19 giugno . La società di formazione, inaspettatamente, postecipa la data del corso al 28 giugno e, al rifiuto di Tizio di versare il saldo, essendo impossibilitato in tale data a partecipare, intima azione per il recupero di tali somme. Quale tutela per Tizio? SOLUZIONE: Nel caso di contratto del Consumatore, nel quale sono stati violati gli obblighi di informazione ex art 2 comma II ° Lett. C – D- E e Art. 5 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), e stante la totale assenza di qualsiasi indicazione delle Condizioni Generali del Contratto e/o di clausole contrattuale chiare e comprensibili, in virtù degli artt. 1418 cc e 36 del Codice del Consumo, tale contratto deve essere considerato RELATIVAMENTE NULLO (nel senso di nullità a favore del consumatore), pertanto, essendo un contratto di prestazioni di servizi, se l’imprenditore differisce la data della prestazione e tale circostanza non è prevista contrattualmente e/o inserita come clausola contrattuale (conoscibile dal consumatore), non è consentito tale potere di modifica unilaterale delle “Condizioni contrattuali”., con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme anticipatamente versate (Acconto); . PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 403Data 11/05/2016Downloads: 15
QUesito N.696: LAVORI CONDOMINIALI E RIPARTIZIONI DI SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE PARETI DI SCALA COMUNI SOLO AD UN GRUPPO DI CONDOMINI.
SE LA SPESA VA RIPARTITA TRA TUTTI CONDOMINI O SOLO ESCLUSIVAMENTE TRA QUELLI SERVITI DALLE PARTI COMUNI ED INTERESSATI DAI LAVORI DI RIFACIMENTO. Le spese per il rifacimento delle scale, comuni a un solo un gruppo di condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, sono a carico SOLO DEI CONDOMINI CHE NE TRAGGONO UTILITÀ. Per scala si intende, in senso tecnico-giuridico, quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale, la giurisprudenza precisa altresì che compone la scala <>. Ne consegue che anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, la ripartizione delle relative spese seguirà i criteri disposti dall’art. 1124 c.c., ovvero qualora si tratti di scale comuni solo ad un gruppo di condomini i criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 1124 e 1123 c.c. (Cass. civ., Sez. II, n. 3968/1197.) PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD € 20,00 -
Nº 401Data 02/05/2016Downloads: 21
Quesito n°694: L’acquisto di un immobile pervenuto per usucapione breve presenta maggiori rischi rispetto all'acquisto di un immobile pervenuto per usucapione dichiarata giudizialmente? Quali sono i possibili rimedi per ridurre gli eventuali rischi?-
Soluzione:In termini reali e probabilistici la provenienza per usucapione breve non presenta maggiori rischi rispetto a quella giudizialmente dichiarata, fermo restando la necessità di un’analisi caso per caso.- La sentenza dichiarativa dell’usucapione, infatti, è soggetta al rischio di essere impugnata ed annullata da parte di eventuali soggetti che pur avendone titolo non siano stati chiamati a partecipare al giudizio che vi ha dato luogo.- L’usucapione breve, invece, costituisce un titolo nuovo ed autonomo in favore dell’acquirente che prescinde del tutto dalla validità ed esistenza dell’usucapione che ebbe a dichiarare il venditore, salvo non si dimostri che l’acquirente non era in buona fede.- Notevoli potenzialità sono date dalla nuova soluzione offerta dalle norme sulla mediazione, che consentono di ottenere un titolo trascrivibile semplicemente mediante la relazione di un verbale che sia sottoscritto da tutti gli aventi titolo ed autenticato da pubblico ufficiale.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUesito, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 392Data 25/04/2016Downloads: 26
QUesito N. 692: SE E’ VALIDO L’INCARICO DI MEDIAZIONE E IL PRELIMINARE DI VENDITA REDATTO PER SCRITTURA PRIVATA DA SOGGETTO STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA .
SOLUZIONE. Poiché non esiste una specifica normativa che ci permetta di rispondere con assoluta certezza al quesito sottopostoci, nell’ipotesi in cui l’ agenzia immobiliare riceva da parte di un cittadino straniero, che risiede all’estero e non conosce la lingua italiana, incarico di mediazione per l’acquisto e/o la vendita di un immobile sito in Italia, consigliamo, per la validità del contratto di mediazione e del preliminare di vendita, applicare per analogia le disposizioni previste dalla “legge notarile (L.89/1913), attraverso i seguenti passaggi: 1) Recarsi, unitamente al cittadino straniero, da un notaio; 2) Nel caso in cui il Notaio conosca la lingua del cittadino straniero, nella qualità di pubblico ufficiale, dovrà redigere l’atto di conferimento di incarico mediatorio (di mediazione) in entrambe le lingue (Italiana e straniera) con contestuale lettura del contenuto al cittadino straniero. 3) Nel caso in cui il Notaio non conosca la lingua straniera, la redazione dell’atto in lingua straniera e la sua contestuale lettura dovrà essere effettuata da un interprete, scelto dalle parti; 4) Autenticazione delle sottoscrizioni ad opera del notaio con deposito del relativo atto presso il suo archivio;€ 20,00 -
Nº 377Data 04/04/2016Downloads: 13
QUesito N°687: In presenza di un divieto del regolamento condominiale per l'installazione di un impianto di climatizzazione autonomo è necessaria l'unanimità dei condomini per ottenere la relativa autorizzazione ?
SOLUZIONE: In riferimento al quesito sopra esposto è necessario affermare sin da subito la possibilità da parte dei condomini di poter modificare il regolamento di condominio. Ma, i quorum costitutivi e deliberativi, necessari per la modifica dello stesso varieranno, a seconda se, si tratta del “regolamento condominiale ordinario” (cioè predisposto dallo stesso Condominio) (art. 1136 cc) o del “regolamento condominiale contrattuale” (il quale limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni). Per quanto riguarda la modifica del regolamento condominiale nella parte in cui “vieta l’allaccio alla rete del gas metano”, trattandosi di regola condominiale di tipo “normativa”, sarà necessario il consenso unanime di tutti i condomini (Es. come nel caso di chi vuole installare un impianto di riscaldamento/climatizzazione aggiuntivo “per uso individuale” da allacciare alla rete del gas metano). Inoltre, nel caso di consenso scritto e sottoscritto da parte dei condomini, “ sia che si tratti di accordo interno o nei confronti di un terzo”, di modifica del regolamento condominiale”, successivamente disatteso in assemblea, gli stessi dovranno risarcire i danni, in quanto si tratta di un accordo giuridicamente rilevante (art 1322 cc).€ 20,00 -
Nº 310Data 15/12/2015Downloads: 41
QUesito N. 671 - IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE NELLA VENDITA IN BLOCCHI DI TERRENI AGRICOLI
RISPOSTA - Il quesito sollevato dall’utente, purtroppo, non trova un’unica ed inequivocabile risposta in quanto per la soluzione dello stesso debbono essere valutati vari fattori. Possiamo affermare, però, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria, che la prelazione e il riscatto agrario da parte del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, sono configurabili anche quando quest'ultimo costituisca parte di un blocco immobiliare più ampio oggetto della vendita ( e sempre che il suo distacco dal complesso fondiario non menomi una unità poderale inscindibile o un'unica azienda agraria ma l'appezzamento costituisca un'unità poderale autonoma e distinta dal resto dei terreni) qualora esclusivamente su tale parte sussistano le condizioni di legge per il riscatto stesso e qualora ovviamente il frazionamento di una parte della maggiore estensione sia fatto, e giuridicamente, possibile.€ 20,00 -
Nº 67Data 09/09/2014Downloads: 75
QUesito N. 576: SE NELLE LOCAZIONI ABITATIVE TRANSITORIE, LE PARTI POSSONO PREVEDERE UN’ESIGENZA NON INDICATA NEGLI ACCORDI LOCALI ESISTENTI.
Il quesito affronta la problematica in ordine alla possibilità di derogare all’art. 2 del D M. 30 dicembre 2002, ovvero stabilire se è possibile stipulare contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o conduttori, diverse da quelle indicate nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative...€ 100,00 -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2609Data 06/10/2008Downloads: 15
QUesito N. 301: Può il locatore rinunciare al diniego di rinnovo alla prima scadenza di cui all’art. 29 della L. n. 392/1978?......
Quesito 301: Può il locatore rinunciare al diniego di rinnovo alla prima scadenza di cui all’art. 29 della L. n. 392/1978? Qualora il bene immobile locato venga alienato ad un terzo, la parte acquirente è tenuta a rispettare le clausole contenute nel contratto di locazione ad uso commerciale o può disdire il contratto nel termine prescritto dalla legge?.-€ 500,00 -
Nº 2495Data 24/06/2008Downloads: 0
Permesso a costruire: Quesito avente ad oggetto le problematiche sottese al Permesso di costruire.-
Quesito pubblicato su "Il Sole 24 ore" nella rubrica " I pareri dell'esperto".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2112Data 11/07/2007Downloads: 2
QUesito N. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro ha diritto al rimborso....
Quesito n. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro, immobile di cui ha ricevuto l’usufrutto del 50%, ha il diritto al rimborso per indebito arricchimento.-€ 500,00 -
Nº 2089Data 27/06/2007Downloads: 4
QUesito N. 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore del coniuge con testamento olografo della sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio , i figli leggittimi nati in un precedente matrimonio possono impugnare la successione...
Quesito 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore dell’altro coniuge con testamento olografo di tutta la sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio, i figli legittimi del de cuius, nati in un precedente matrimonio, sono legittimati ad impugnare la successione e se tale impugnazione pregiudica la donazione dell’intera nuda proprietà dell’intero bene che il coniuge superstite abbia effettuato in favore di un terzo.€ 500,00 -
Nº 1327Data 12/12/2005Downloads: 0
QUesito N. 111: Se, in caso di sfratto, il proprietario può disfarsi dei mobili dell'inquilino
Il proprietario può liberamente disporre dei mobili che l'inquilino sfrattato abbia lasciato nell'immobile? questa è la questione cui si da risposta nel quesito che si pubblica.......€ 500,00 -
Nº 1221Data 29/09/2003Downloads: 0
QUesito N. 055: Se il coniuge separato ed obbligato al mantenimento dell'altro coniuge può vendere un locale commerciale al cui conduttore il Giudice ha ordinato di pagare i canoni direttamente nelle mani del coniuge beneficiario del mantenimento
attenzione questo quesito resta superato dall'ultima sentenza della cassazione in senso contrario che trovate in giurisprudenza€ 500,00 -
Nº 818Data 16/01/2003Downloads: 61
LETTERA del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti
lettera del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti€ 300,00 -
Nº 819Data 16/01/2003Downloads: 55
LETTERA del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti
lettera del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti€ 300,00 -
Nº 5443Data 31/03/2021Downloads: 29
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE VERSO L’ACQUIRENTE A COMUNICARE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO L'esito DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALLA PROPOSTA OPPURE AL PRELIMINARE QUANDO NELLA STESSA NON E' STATO PATTUITO ALCUN TERMINE OPPURE QUANDO LE PARTI ABBIAMO CONCESSO UNA PROROGA CON COMPORTAMENTI CONCLUDENTI O PER ISCRITTO SENZA STABILIRE UN NUOVO TERMINE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata posta alla proposta una condizione senza termine, oppure quando il termine originario è stato proprogato in forma scritta o per comportamenti concludenti senza pattuizione di un nuovo termine ed il venditore vuole stabilire una data oltre la quale potrà ritenersi libero da ogni impegno. In questo caso il venditore dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la fissazione di un termine. Ove non voglia adottare una soluzione così complessa si può tentare la strada della diffida, concedendo però alla controparte un termine molto ampio in modo da poter dimostrare al giudice che si è cercato in ogni modo di favorire l’adempimento dell’altra parte.€ 60,00 -
Nº 521Data 27/03/2017Downloads: 14
QUesito N. 744. A CHI SPETTA LA RIMOZIONE DI UNA TETTOIA IN ETERNIT INSTALLATA DA UN PRIVATO SU UN TERRAZZO CONDOMINIALE?
La rimozione spetta al condominio in quanto …parere integrale cliccando su download€ 50,00
























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