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Nº 6630Data 03/12/2025Downloads: 10
MODULO PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE DI PIÙ COMPROPRIETARI CON FACOLTÀ DI LIMITARE L'ACQUISTO ALLE SINGOLE quote DEGLI ACCETTANTI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI ED IMPEGNO AD ANTICIPARE LE SOMME NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'ACQUIRENTE È DISPONIBILE AD ANTICIPARE LE SPESE NECESSARIE PER REGOLARIZZARE UN IMMOBILE APPARTENENTE PIÙ COMPROPRIETARI ED AD ACQUISTARE SOLO LE quote DEI COMPROPRIETARI CHE ACCETTERANNO LA PROPOSTA, QUALORA NON VENGA ACCETTATA DA TUTTI.€ 99,00 -
Nº 6603Data 02/10/2025Downloads: 24
MODULO PATTO RIPARTIZIONE CORRISPETTIVI VENDITA NON PROPORZIONALE ALLE quote DI PROPRIETA CON DELEGAZIONE PAGAMENTO PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO I VENDITORI INTENDONO DIVIDERE IL CORRISPETTIVO IN MISURA NON CORRISPONDENTE AL VALORE PROPORZIONALE DELLE quote DI PROPRIETA' ED INTENDONO DELEGARE L'ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI DOVUTE AL MEDIATORE.€ 99,00 -
Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 7
MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMPROPRIETARIO DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA quote ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA VENDITA DELLE quote DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00 -
Nº 5472Data 13/05/2021Downloads: 34
MODULO ACCORDO TRA COMPROPRIETARI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE quote DI PROPRIETA'
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-€ 60,00 -
Nº 5152Data 16/11/2019Downloads: 12
quote EREDITARIE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Ecco quali sono le quote di eredità spettanti ai diversi eredi se manca il testamento, a seconda di quanti e quali essi siano. Guida completadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5006Data 20/02/2019Downloads: 55
TABELLA SINOTTICA quote EREDITARIE SUCCESSIONE LEGITTIMA
La tabella allegata indica le quote di eredità spettanti alle diverse categorie di parenti chiamati a succedere per legge nel caso in cui il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1848Data 01/03/2007Downloads: 1
Legge Finanziaria 2007 - Successioni e donazioni di beni immobili : Imposte ipotecarie, catastali e aliquote da applicare.-
Legge Finanziaria 2007 - Importi e aliquote da applicare per le imposte ipotecarie, catastali e per le imposte di registro nelle succesioni e donazionidownload riservato - non acquistabile -
Nº 837Data 05/09/2002Downloads: 12
LETTERA dell'amministratore condominiale al condomino di sollecito al pagamento delle quote condominiali scadute
sollecito per quote condominiali scadute€ 300,00 -
Nº 6128Data 28/03/2024Downloads: 6
KIT N. 9 -SET COMPLETO CESSIONE DI quote COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 25 PROPOSTA DI ACQUISTO PER CESSIONE DI quote, TIPO 26 INCARICO PER CESSIONE DI quote.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 1.799,00 -
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Nº 6129Data 12/04/2023Downloads: 14
MODULO 30: PROPOSTA DI ACQUISTO PER CESSIONE DI quote
€ 2.395,00 -
Nº 5476Data 21/05/2021Downloads: 4
PARERE N. 926 - SE LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO PREZZO SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI VENDITA DI IMMOBILE ATTUATO MEDIANTE LA CESSIONE DELLE quote DELLA SOCIETÀ INTESTATARIA.-
Al quesito deve essere data risposta negativa, nel senso della non applicabilità della disciplina del deposito prezzo, almeno nella sua configurazione legale come regolamentato dall’art. 1 comma 63 lett.c) della legge 147/2013 e successive modifiche, all’ipotesi di vendita di un immobile attuato mediante cessione di tutte le .......€ 29,90 -
Nº 684Data 16/07/2018Downloads: 1
PARERE N°793:IN CASO DI CESSIONE DI quote DI UNA SAS A TERZI, IL SOCIO ACCOMANDANTE PUÒ ESSERE PERSEGUITO NEL PROPRIO PATRIMONIO PERSONALE DAI CREDITORI DELLA SOCIETÀ RIMASTI INSODDISFATTI DALL'ESCUSSIONE DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI ACCOMANDATARI?
In una società in accomandita semplice, - ove, a differenza degli accomandatari, i soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti della quota conferita - il socio cedente rimane responsabile verso i creditori insoddisfatti solo per le obbligazioni sorte prima della cessione e nei limiti della quota conferita. La cessione del credito può essere oggetto di revocatoria ordinaria e fallimentare.€ 30,00 -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE quote CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
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Nº 3690Data 22/12/2009Downloads: 9
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI quote SOCIETARIE.-
€ 500,00 -
Nº 3429Data 23/07/2009Downloads: 1
QUESITO N.335: Se gli immobili facenti parte della massa ereditaria sono stati donati pro indiviso ed in comunione dal genitore ai propri figli e nello stesso atto si è provveduto a suddividere predetti immobili in quote uguali, il figlio - donatario che
€ 500,00 -
Nº 3323Data 19/06/2009Downloads: 9
Quali sono i rischi per la categoria dei mediatori in caso di mancato rilascio della fideiussione obbligatoria a garanzia delle quote versate per l’acquisto di immobili da costruire.-
Il documento contiene una breve indicazione delle conseguenze in capo al mediatore in caso di mancanza della poliza fidejussoria per gli immobili da costruire nonché il testo aggiornato del d. lgs. 122/2005.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2528Data 17/07/2008Downloads: 0
Cessioni di quote da parte delle S.r.l. non saranno più soggette ad atto notarile
Articolo pubblicato sul sole 24 ore avente ad oggetto le novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 " Manovra d'Estate".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2404Data 15/04/2008Downloads: 0
Se le obbligazioni assunte dal condominio si ripartiscono tra i condomini in proporzione alle rispettive quote.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 9148 del 08/04/2008.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2284Data 13/02/2008Downloads: 0
Se i crediti del de cuius si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione ,S.U.,in data 28 novembre 2007,n. 24657.download riservato - non acquistabile -
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Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 5881Data 24/03/2023Downloads: 18
Liberatoria condominiale
La liberatoria condominiale è in realtà una semplice attestazione dello stato dei pagamenti delle quote di condominio...download riservato - non acquistabile -
Nº 5852Data 27/01/2023Downloads: 2
Lastrico solare di proprietà esclusiva e appartamenti solo parzialmente coperti: come si ripartiscono le spese di manutenzione?
Per la quota dei due terzi si ripartisce la spesa sulla base delle quote millesimali intere o proporzionalmente ridotte?download riservato - non acquistabile -
Nº 5702Data 13/06/2022Downloads: 3
Oneri condominiali: prescrizione ed interruzione del termine
Con riferimento agli oneri condominiali ossia a quelle spese necessarie per la conservazione ed il mantenimento degli spazi comuni del condominio che vengono ripartite tra i condòmini in base alle quote millesimali, si pone il problema di stabilire fino a quando può essere preteso il loro pagamento da parte dell'amministratore del condominio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5573Data 05/01/2022Downloads: 4
Quando è possibile la sospensione della fruizione dei servizi comuni nei confronti di un condomino moroso?
Con ordinanza cautelare emessa in data 3.12.2021, il Tribunale di Perugia accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un Condominio contro un condomino moroso, per il mancato pagamento di quote condominiali relative agli ultimi due anni, afferenti sia spese ordinarie che straordinarie dell'ascensore; l'istante evidenziava al giudice adito che il condomino inadempiente fosse già gravato di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà ed altre prelazioni reali.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5564Data 17/12/2021Downloads: 6
Comunione o condominio: differenze
Gli artt. 1100 e ss. cod. civ. stabiliscono che le norme sulla comunione si applicano quando vi è una contitolarità di diritti reali sullo stesso bene. I diritti si esercitano attraverso quote, che si presumono uguali se non è diversamente disposto dal titolo. Il concorso dei comunisti, nei vantaggi e nei pesi, è in proporzione alle rispettive quote............download riservato - non acquistabile -
Nº 5407Data 27/01/2021Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI VENDITORI
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nel contratto preliminare o nella proposta di acquisto quando i venditori vogliono rispondere esclusivamente per la propria quota e non invece per le quote pagate agli altri€ 60,00 -
Nº 5042Data 04/05/2019Downloads: 16
IL NEO CONDOMINO NON RISPONDE MAI PER LA MOROSITA' OLTRE IL BIENNIO
La Cassazione torna sul tema delle quote condominiali a carico dell'acquirente e del venditore e afferma che il nuovo condomino non risponde mai per la morosità ultra biennale, neppure per regolamentodownload riservato - non acquistabile -
Nº 365Data 09/03/2016Downloads: 8
QUESITO N° 684: Il DONANTE CHE SI E' RISERVATO IL DIRITTO DI USUFRUTTO PUO' CEDERLO AL NUDO PROPRIETARIO ? A QUALI AZIONI E' ESPOSTO IL DONATARIO A SEGUITO DELLA DONAZIONE ?
SOLUZIONE:Allorquando il donante ceda il diritto di usufrutto al nudo proprietario, questa operazione comporta l’estinzione del diritto per consolidazione. Il donatario, ormai divenuto pieno proprietario, rimane comunque esposto all’azione di riduzione da parte dei legittimari, nel caso in cui siano state lese le quote di legittima, azione esercitabile dagli eredi nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.-€ 20,00 -
Nº 3530Data 22/09/2009Downloads: 1
QUESITO : Se è valido il compromesso (preliminare) di vendita di un appartamento nel caso in cui la società di costruzione fallisce e quali sono i problemi che dovrà affrontare il costituendo condominio?
Traccia del parere: Una Società di costruzione realizza un edificio composto da 6 unità immobiliari una adibita ad ufficio e cinque abitazioni. Prima della dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare, la Società vende con atto notarile due unità immobiliari, mentre per altre tre unità viene concluso un compromesso, una unità immobiliare rimane di proprietà della società fallita. I proprietari ed i promissari acquirenti prendono possesso degli appartamenti e sostengono spese comuni. I problemi del costituendo condominio sono i seguenti: come ripartire le spese tra i condomini? chi dovrà essere convocato per partecipare all'assemblea condominiale? se viene nominato un amministratore esterno chi sono i suoi referti? Risposta 1. Inquadramento normativo Art. 72 Legge Fallimentare: "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado". Art. 1138, comma 3, cod. civ.: "Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129". Art. 1123 cod. civ.: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità". Art. 1101, comma 2, cod. civ.: "Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote". 2. Conclusioni Innanzitutto occorre precisare che la legge fallimentare, come emendata dal d.lgs. n.169 del 2007, stabilisce, con particolare riferimento agli immobili ad uso abitativo, che con l'apertura del fallimento del venditore il contratto preliminare (al cui genus deve essere ricondotto il c.d. compromesso, tanto diffuso nella prassi) prosegue tra le parti ed il curatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo,se l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente. Limitatamente invece agli immobili ad uso non abitativo si applicherà la regola generale posta sempre dal legislatore del fallimento secondo cui il curatore può scegliere se stipulare il definitivo o sciogliere unilateralmente il contratto. In tale ultima ipotesi l'acquirente, se il preliminare è stato trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, avrà diritto di far valere il proprio credito nel passivo del fallimento senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio speciale (che costituisce una causa legittima di prelazione nel concorso fra i creditori del fallito) sul bene oggetto del preliminare a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto de quo non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento Inoltre, si osserva ancora che dalla sentenza dichiarativa del fallimento l'amministrazione e la disponibilità dei beni del fallito spetta al curatore fallimentare. Ciò necessariamente precisato sugli effetti della sentenza di fallimento per quel che interessa in questa sede, con riferimento al primo ed al secondo interrogativo sottoposto osserviamo che potranno partecipare all'assemblea in cui si dovrà deliberare la formazione del regolamento di condominio e relative allegate tabelle millesimali (la redazione di queste ultime da delegare ad un consulente tecnico), ai sensi dell'art. 1138 cod. civ., con la maggioranza assoluta (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio), solamente i proprietari ed il curatore fallimentare, quest'ultimo in rappresentanza del fallimento della società per quattro unità immobiliari, ovvero le tre oggetto del compromesso-preliminare e l'altra che residua, essendo di tali beni la società fallita ancora proprietaria. Per quanto riguarda il terzo interrogativo osserviamo che i referenti dell'amministratore devono essere nominati dall'assemblea di condominio. Infine, limitatamente al quarto interrogativo, osserviamo che le spese cui ci si riferisce – presumiamo quelle per il compenso dell'amministratore piuttosto che per la gestione dei servizi comuni – esse dovranno essere sostenute dai condomini secondo il criterio di cui all'art. 1123, comma 1, cod. civ., per la retribuzione dell'amministratore, oppure a seconda del caso concreto secondo uno dei tre criteri previsti dalla medesima norma, riprodotta integralmente al par. 1, per le spese relative a beni e servizi comuni. In mancanza di regolamento di condominio dovrà applicarsi la norma generale di cui all'art. 1101, comma 2, cod. civ., per cui le spese di cui trattasi dovranno ripartirsi fra tutti i condomini in parti uguali, ovvero tra i soggetti proprietari di due unità immobiliari e dal fallimento della società per le quattro restanti. Ma è evidente che per ottenere qualsiasi pagamento in riferimento a queste ultime sarà necessario che il condominio si insinui al passivo della procedura fallimentare.€ 500,00 -
Nº 3011Data 21/04/2009Downloads: 1
QUESITO N. 325: Se nel caso in cui un soggetto abbia a donare un bene ai propri figli, riservando una quota ad eventuali figli successivi, i figli già nati diventino proprietari dell’intero bene già con la donazione, o solo dopo la morte del donante?
(nell’ipotesi de quo ci si chiede se il figlio, che dopo la donazione abbia acquistato anche le quote degli altri, a seguito della morte del padre e della mancata sopravvenienza di altri figli, possa ritenersi legittimo proprietario dell’intero bene, oppure deve ritenersi che la quota ideale riservata al nascituro si sia devoluta dopo la morte del donante a tutti gli eredi e quindi anche agli altri figli).-€ 500,00 -
Nº 2659Data 08/09/2008Downloads: 2
Le maggioranze richieste per le delibere da adottare nell'ambito dell'assemblea condominiale
Le quote necessarie per le varie delibere assembleari pubblicate nell'inserto del Sole24ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6370Data 17/09/2024Downloads: 29
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA quota DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE EREDITARIA AGLI ALTRI COEREDI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA quota EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA quota AGLI ALTRI COEREDI COMPROPRIETARI DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN PRELAZIONE POTRANNO OTTENERE LA quota CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCATTO MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6242Data 15/05/2024Downloads: 4
L’ACQUIRENTE DI UN FONDO ABUSIVO HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 6239Data 10/05/2024Downloads: 5
Cedolare secca con aliquota al 26% a partire dalla “seconda” locazione breve
In caso “di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”,..download riservato - non acquistabile -
Nº 6213Data 09/04/2024Downloads: 2
Corte di cassazione civile, sez. II, 8 novembre 2023 n. 31125
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta...download riservato - non acquistabile -
Nº 6009Data 14/07/2023Downloads: 2
IL VENDITORE RISPONDE ANCHE DEI VIZI DELLE PARTI CONDOMINIALI
La compravendita tra acquirente e venditore si estende anche alla proprietà superficiaria delle parti comuni, in proporzione alla quota millesimale.download riservato - non acquistabile
























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