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Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 9
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INformaZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6480Data 04/02/2025Downloads: 254
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO GENNAIO 2025.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO È VERSIONE AGGIORNATA DELLA FAMOSA SCHEDA INformaTIVA LEX CONSULT CREATA E REGISTRATA PER IL COPYRIGHT DA LEX CONSULT; IL MODULO SERVE AD EVITARE CHE IL MEDIATORE POSSA INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI PER NON AVER RIFERITO INformaZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE O PER AVER RIFERITO INformaZIONI NON VERIFICATE E POI RIVELATESI FALSE. TUTTI I CAMPI SUI QUALI IL MEDIATORE NON HA AVUTO INformaZIONI DAL VENDITORE E NON SONO ALTRIMENTI CONOSCIBILI MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL TITOLO DI PROVENIENZA E DEI REGISTRI IPOTECARI CATASTALI DEVONO ESSERE ELIMINATI E NON LASCIATI IN BIANCO. DEVE ESSERE STAMPATO ED ALLEGATO ALL'INCARICO ED A TUTTE LE PROPOSTE DI ACQUISTO. CON TALE MODALITÀ OPERATIVA SI RIDUCE AL MASSIMO IL RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' PROFESSIONALI. QUESTA VERSIONE È STATA AGGIORNATA, CON L'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INCARICANTE A PROCEDERE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AGENZIA.€ 500,00 -
Nº 6075Data 28/01/2025Downloads: 66
KIT N. 1 - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA: IL KIT COMPRENDE I SEGUENTI MODULI: TIPO 01 INCARICO DI VENDITA; TIPO 02 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 03 INCARICO DEL PROPONENTE; TIPO 04 SCHEDA INformaTIVA IN formaTO WORD.
Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 3.897,00 -
Nº 6019Data 28/01/2025Downloads: 31
MODULO 04 - NUOVA SCHEDA INformaTIVA COMPRAVENDITA - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA D'ACQUISTO - AGGIORNATA APRILE 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per compravendita - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 4.095,00 -
Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INformaZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6352Data 03/09/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO formaLE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO formaLE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).download riservato - non acquistabile -
Nº 6077Data 23/04/2024Downloads: 16
KIT N.3 - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE: IL KIT COMPRENDE I MODULI: TIPO 07 INCARICO DI LOCAZIONE; TIPO 08 SCHEDA INformaTIVA LOCAZIONE IN formaTO WORD; TIPO 09 PROPOSTA DI LOCAZIONE; TIPO 10 INCARICO DEL CONDUTTORE ALLEGATO ALLA PROPOSTA.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
Nº 6017Data 21/04/2024Downloads: 21
MODULO 08 - SCHEDA INformaTIVA LOCAZIONE IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA LOCAZIONE- ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per locazione - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA - Quando va utilizzato? Il modulo è la versione aggiornata della famosa SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE LEX CONSULT; il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile. Tutti i campi sui quali il mediatore non ha avuto informazioni dal locatore e non sono altrimenti conoscibili mediante consultazione del titolo di provenienza e dei registri ipotecari catastali devono essere eliminati o lasciati in bianco. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte di locazione. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio di incorrere in responsabilità professionali. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INformaZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 6101Data 08/04/2024Downloads: 8
KIT N. 6 -SET COMPLETO CESSIONE DI AZIENDA COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 16 INCARICO DI VENDITA; TIPO 17 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 18 ALLEGATO SCHEDA AZIENDA IN formaTO WORD; TIPO 19 INCARICO DELL'ACQUIRENTE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
Nº 6207Data 20/03/2024Downloads: 162
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO marzo 2024
Quando va utilizzato? Il modulo è versione aggiornata della famosa scheda informativa lex consult; il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile. Tutti i campi sui quali il mediatore non ha avuto informazioni dal venditore e non sono altrimenti conoscibili mediante consultazione del titolo di provenienza e dei registri ipotecari catastali devono essere eliminati o lasciati in bianco. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte di acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio di incorrere in responsabilita' professionali. Questa versione è stata aggiornata, con l'espressa autorizzazione da parte dell'incaricante a procedere alla pubblicizzazione dell'indice di prestazione energetica e della classe energetica anche in assenza di ape con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità a carico dell'agenzia.€ 499,00 -
Nº 417Data 08/02/2024Downloads: 476
MODULO - ALLEGATO INCARICO DI MEDIAZIONE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CON INformaZIONI CIRCA IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE – versione gennaio 2024.
QUANDO VA UTILIZZATO? MODULO SCHEDA INformaTIVA CIRCA IL DIRITTO DEL RECESSO DEL CONSUMATORE DA ALLEGARE ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE QUANDO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.- LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA L'ESTENSIONE DEL DIRITTO DEL CONSUMATORE A 1 ANNO E 14/30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.- MODULO AGGIORNATO CON LA RIforma DEL 2023 CHE HA ESTESO IL PERIODO DI RECESSO A 30 GIORNI NEL CASO IN CUI L'INCARICO VENGA SOTTOSCRITTO IN OCCASIONE DI VISITA NON CONCORDATA.€ 99,00 -
Nº 6032Data 12/09/2023Downloads: 3
AMMINISTRATORE NON INforma L'ASSEMBLEA DI UNA CAUSA IN CORSO: QUALI DANNI?
Se l'amministratore non informa l'assemblea di una causa in corso, il condominio deve provare i danni subiti per tale omissione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5844Data 21/01/2023Downloads: 27
GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE SI TRATTA DI DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO E L’ACQUIRENTE SIA STATO INformaTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 23
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di COMPRAVENDITA immobiliare, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore; Dott.ssa Maria Assunta Niccoli – Consigliere; Dott.ssa Giulia Carleo – Consigliere: I PRINCIPIO: LA CIRCOSTANZA CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO INformaTO DELL’ASSENZA DEL CERTIFIFICATO DI AGIBILITÀ, NON COSTITUISCE PROVA CHE SIA STATO ANCHE INformaTO DELLA CIRCOSTANZA CHE L’IMMOBILE PRESENTAVA DEGLI ABUSI E CHE LI ABBIA ACCETTATI - “l’acquirente, differentemente da quanto asserito dall’appellante, non era a conoscenza delle irregolarità dell’immobile, ma anzi era stato rassicurato circa la sua conformità alla normativa urbanistica in virtù delle menzionate concessioni edilizie in sanatoria la cui differenza rispetto la agibilità è di tutta evidenza. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria viene richiesta e rilasciata nel caso di abuso edilizio, al ricorrere di determinate condizioni inderogabili, quali, ad esempio, la circostanza che l’edificio in questione sia conforme al piano regolatore tanto al momento della sua costruzione che al momento della richiesta di concessione edilizia in sanatoria; mentre l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati”. II PRINCIPIO: GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE TRATTASI DI NON CONFORMITà RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO, E NEPPURE L’ACQUIRENTE Può CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVE NE SIA STATO INformaTO ALL’ATTO DELL’ACQUISTO – “Ferma restante, allora, la validità del contratto de quo, deve però aggiungersi che, nei rapporti privatistici, la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale, ma si risolve, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento, ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 c.c. richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota» (Cass., Sez. II, 28 giugno 2012, n. 10947)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5843Data 18/01/2023Downloads: 15
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO DOPO UN ANNO ED ANCHE SE HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAforma DI ANNUNCI IMMOBILIARI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile - IL GIUDICE dott. Alfredo Maffei - PRINCIPIO: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO UN ANNO DOPO, QUANDO HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAforma DI ANNUNCI IMMOBILIARI Ebbene, le circostanze acquisite dall'istruttoria convincono del fatto che l'attività dell’agenzia dell’attrice, pur interrottasi prima della vendita, abbia costituito antecedente necessario della conclusione dell'affare. Invero, l'interessamento di una diversa agenzia immobiliare e il reperimento da parte del convenuto di un contatto con quest’ultima grazie ad un annuncio pubblicitario curato dalla stessa non valgono ad interrompere il nesso causale tra l'attività iniziale della prima agenzia (che ha consentito l'individuazione e l'apprezzamento dell'immobile da parte dell’acquirente) e la decisione di portare a compimento la compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INformaTO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 5723Data 15/07/2022Downloads: 4
LA PRETESA DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INformaZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INformaZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.download riservato - non acquistabile -
Nº 5676Data 09/05/2022Downloads: 39
RISPOSTA BREVE - In quale forma deve essere offerta la prelazione legale al conduttore?
L’art. 38, primo comma della legge 392 del 1978 dispone che la comunicazione del locatore al conduttore va data con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Il comma successivo dispone che nella comunicazione devono essere indicati: a) il corrispettivo; b) le altre condizioni concernenti la compravendita; c) l’invito ad esercitare la prelazione. In questo modo la legge prescrive le formalità e il contenuto della denuntiatio.........€ 49,00 -
Nº 5674Data 29/04/2022Downloads: 25
MODULO ACCORDO DI RISERVATEZZA PER LE INformaZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.€ 60,00 -
Nº 5664Data 26/04/2022Downloads: 98
MODULO - Contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca”- formaTO WORD
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Nº 5663Data 26/04/2022Downloads: 64
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Nº 5660Data 23/04/2022Downloads: 12
MODULO - Contratto di affitto 3+2 - formaTO PDF
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Nº 5661Data 23/04/2022Downloads: 20
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Nº 5554Data 19/11/2021Downloads: 4
Lastrico trasformato in terrazza: quale titolo abilitativo?
Il Tar Campania (sezione staccata di Salerno), con la sentenza n. 1578 pubblicata il 28 giugno 2021, ha fatto il punto su uno spinoso argomento: quello della trasformazione del lastrico solare in terrazza......download riservato - non acquistabile -
Nº 5547Data 12/11/2021Downloads: 20
“SE LA LEGGE CONSENTISSE DI AVVALERSI DI UN’AGENZIA IMMOBILIARE E POI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA PAGARE LA PROVVIGIONE O formaLMENTE UTILIZZANDO ALTRO INTERMEDIARIO, NESSUNO PIÙ FAREBBE L’AGENTE IMMOBILIARE”. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Benevento nel novembre 2021.- In questo caso, Il Tribunale di Benevento – Giudice relatore Dott. Flavio Cusani, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se si è limitato a far visionale l’immobile. Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio: “Se la legge consentisse di avvalersi di un’agenzia immobiliare e poi concludere il contratto senza pagare la provvigione o formalmente utilizzando altro intermediario, nessuno più farebbe l’agente immobiliare€ 49,00 -
Nº 5480Data 18/06/2021Downloads: 9
Deve essere esclusa la responsabile il mediatore per le informazioni e le garanzie rese dal venditore nei contratti di compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE VENEZIA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Venezia, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO:DEVE ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE QUANDO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA DISCENDA DALLE GARANZIE RESE DAL VENDITORE NEI CONTRATTI INTERVENUTI CON L’ACQUIRENTE, SOPRATTUTTO QUANDO L’ACCERTAMENTO DI TALI CIRCOSTANZE AVREBBE RICHIESTO AL MEDIATORE COMPETENZE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE: In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “tenuto conto altresì dell’incarico di compiere accertamenti tecnici affidato a diverso professionista, si evidenzia come, nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti del mediatore, dal momento che il danno subito dall’attrice, in termini di minor valore dell’immobile da quest’ultima acquistato, deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva della venditrice, la quale, come detto, ha reso dichiarazioni inesatte circa l’ottenibilità dell’agibilità/abitabilità, individuando quale sola causa ostativa la necessità di provvedere all’adeguamento degli impianti”. II PRINCIPIO: È escluso che il mediatore possa essere ritenuto responsabile per non aver inserito degli atti contrattuali ai quali ha coadiuvato nella redazione delle valutazioni circa la ottenibili ta o meno dell’agibilità trattandosi di valutazioni di mandar abili esclusivamente a tecnici. In particolare il giudice hA sancito testualmente che: “non risulta cogliere nel segno quanto da quest’ultima sostenuto circa l’onere per il professionista di provvedere all’inserimento nelle bozze degli atti, la cui redazione è stata dal medesimo coadiuvata, dal momento che non può ritenersi che le conoscenze e/o informazioni tecniche che il medesimo avrebbe dovuto fornire debbano addirittura estendersi alla concedibilità o meno dell’agibilità, anche nel caso in deroga, problematica non di immediata soluzione, anche alla luce delle posizioni assunte nell’ambito del presente giudizio dalle parti e dai loro tecnici”.-€ 49,00 -
Nº 5474Data 21/05/2021Downloads: 21
Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................download riservato - non acquistabile -
Nº 5458Data 16/04/2021Downloads: 20
PARERE 935 - SE L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER UN IMMOBILE PUÒ ESSERE COMUNICATA ANCHE IN forma VERBALE
Al quesito proposto può darsi risposta assolutamente positiva.- In altre parole, la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta d’acquisto per un immobile può essere legittimamente effettuata anche in forma verbale.- Tale conclusione è suffragata da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.- In particolare, la Corte di Cassazione si pronuncia in tal senso da più di un ventennio, e, in alcune statuizioni ha espressamente stabilito che la comunicazione verbale con cui l’intermediario immobiliare informa il proponente ….. continua€ 29,90 -
Nº 5455Data 16/04/2021Downloads: 17
AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN forma SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NAPOLI APRILE
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.€ 49,00 -
Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INformaRE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00 -
Nº 5322Data 10/07/2020Downloads: 46
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG.GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5323Data 10/07/2020Downloads: 61
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG. GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA UTILIZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5321Data 10/07/2020Downloads: 60
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA -AGG. GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5320Data 10/07/2020Downloads: 54
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE- ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA- AGG. GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 60,00 -
Nº 5316Data 04/07/2020Downloads: 10
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5319Data 04/07/2020Downloads: 56
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5317Data 04/07/2020Downloads: 49
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5318Data 04/07/2020Downloads: 9
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5314Data 03/07/2020Downloads: 17
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5312Data 03/07/2020Downloads: 19
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO A GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA UTILIZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF.
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00 -
Nº 5315Data 03/07/2020Downloads: 8
MODULO SCHEDA INformaTIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto€ 100,00
























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