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Nº 6630Data 03/12/2025Downloads: 10
MODULO PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE DI PIÙ comproprietari CON FACOLTÀ DI LIMITARE L'ACQUISTO ALLE SINGOLE QUOTE DEGLI ACCETTANTI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DI TUTTI I comproprietari ED IMPEGNO AD ANTICIPARE LE SOMME NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'ACQUIRENTE È DISPONIBILE AD ANTICIPARE LE SPESE NECESSARIE PER REGOLARIZZARE UN IMMOBILE APPARTENENTE PIÙ comproprietari ED AD ACQUISTARE SOLO LE QUOTE DEI comproprietari CHE ACCETTERANNO LA PROPOSTA, QUALORA NON VENGA ACCETTATA DA TUTTI.€ 99,00 -
Nº 6591Data 19/08/2025Downloads: 23
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DIRITTO DI RECESSO DEL VENDITORE NEL CASO CHE GLI ALTRI comproprietari SI RIFIUTANO DI VENDERE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE APPARTIENE A PIU' SOGGETTI E LA PROPOSTA D'ACQUISTO VIENE DESTINATA ED ACCETTATA DA UN SOLO PROPRIETARIO IL QUALE NON VUOLE CORRERE IL RISCHIO DI DOVER RISARCIRE I DANNI ALL'ACQUIRENTE NEL CASO GLI ALTRI comproprietari SI RIFIUTANO DI SOTTOSCRIVERE L'ATTO DEFINITIVO.€ 49,00 -
Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 7
MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL comproprietariO DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI comproprietari E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00 -
Nº 6063Data 26/09/2023Downloads: 32
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL comproprietariO PER INFORMARLO DELL’INTENZIONE DELL’ALTRO comproprietariO DI VENDERE ED INVITARLO A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE INCARICO AD AGENZIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE UN comproprietariO CHIEDE ALL’AGENZIA DI CONTATTARE L’ALTRO comproprietariO PER VALUTARE SE È POSSIBILE CONFERIRE CONGIUNTAMENTE L’INCARICO DI VENDITA.€ 99,00 -
Nº 6046Data 16/09/2023Downloads: 1
RESPONSABILITÀ DEL comproprietariO DELLA PERDITA O DEL DETERIORAMENTO DEL BENE COMUNE
Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2023, n. 12620. Pres. Manna. Est. Fortunato. Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famigliadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5832Data 13/01/2023Downloads: 2
comproprietario che non occupa l'immobile: quali diritti?
Il comproprietario che non usa l'immobile può esigere dall'altro comproprietario occupante l'indennità di occupazione ed i frutti civili? Come va impostata correttamente in giudizio l'azione per il rilascio dell'immobile?....download riservato - non acquistabile -
Nº 5170Data 06/12/2019Downloads: 9
SE IL CONDUTTORE CHE ABBIA STIPULATO LA LOCAZIONE SONO CON UNO DEI PROPRIETARI, PUO\' ESSERE COSTRETTO A RIPETERE IL PAGAMENTO ANCHE IN FAVORE DEGLI ALTRI comproprietari (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22540/19)
\"La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell\'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all\'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l\'operato del gestore e, ai sensi dell\'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa\".download riservato - non acquistabile -
Nº 4991Data 20/01/2019Downloads: 10
I rimborsi per le spese dei comproprietari.-
Se e quando bisogna rimborsare le spese sostenute dai comproprietari in base alla tipologia delle spese affrontate. Guida con giurisprudenzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 512Data 22/02/2017Downloads: 12
PARERE N. 734: SE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, CHE SIA STATO AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE', E' TENUTO A CHIEDERE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE DI UNO DEI comproprietari ASSOGGETTATI AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
La soluzione è certamente affermativa in quanto con il decesso del comproprietario assoggettato ad amministrazione viene meno lo stesso presupposto dell’amministrazione e si aprono i profili successori del soggetto rappresentato....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 6613Data 12/11/2025Downloads: 4
La locazione della cosa comune da parte di uno solo dei comproprietari.
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Nº 6499Data 12/03/2025Downloads: 4
Sfratto per finita locazione di immobile in comproprietà: anche il comproprietario non locatore è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile.
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Nº 5479Data 16/06/2021Downloads: 26
PARERE 951 - L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER LA VENDITA DI UNA QUOTA DI UN IMMOBILE DI CUI È comproprietariO?
La risposta al quesito deve essere resa necessariamente con formula dubitativa, stanti i rilevanti contrasti che si registrano in ordine all’interpretazione del concetto di imparzialità del mediatore.- La norma di riferimento è l’art. 1754 c.c., rubricata “Mediatore”, che dispone “È mediatore colui che mette in relazione due.......€ 29,90 -
Nº 5472Data 13/05/2021Downloads: 34
MODULO ACCORDO TRA comproprietari DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE QUOTE DI PROPRIETA'
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-€ 60,00 -
Nº 5421Data 19/02/2021Downloads: 4
Condominio minimo, per la nomina dell'amministratore serve il consenso di entrambi i comproprietari
Decisioni assembleari nel condominio minimo, unanimità e ricorso al giudice. Il principio è costantemente ripetuto dai giudici di Legittimità, ma evidentemente non abbastanza.download riservato - non acquistabile -
Nº 4577Data 07/12/2012Downloads: 4
QUESITO N. 451: Può un comproprietario detentore di una quota del 10% dell’immobile opporsi alla vendita o alla locazione dello stesso?
€ 500,00 -
Nº 4221Data 08/07/2011Downloads: 51
CLAUSOLA PER SCRITTURA PRIVATA NELL'IPOTESI IN CUI UNO DEI comproprietari NON PUO' PRESENZIARE ALLA STIPULA E NON VI E' NE PROCURA NE DELEGA.
€ 300,00 -
Nº 4135Data 16/03/2011Downloads: 0
Se l’invalidità del consenso di uno dei comproprietari di un immobile promesso in vendita travolge l’intero contratto.-
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Nº 4124Data 02/03/2011Downloads: 1
Se i coeredi possono cedere ciascuno, indipendentemente dall’altro, la propria quota del bene senza dover riservare la prelazione all’occupante (il quale è, a sua volta, comproprietario).-
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Nº 3332Data 22/06/2009Downloads: 7
Se il contratto di locazione deve essere intestato a tutti i comproprietari dell'immobile oppure se è sufficiente l'indicazione anche di un solo proprietario.-
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Nº 2338Data 17/03/2008Downloads: 0
Se l’apertura di finestre è consentita su area di proprietà comune ed indivisa, quando manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari circa il suo utilzzo.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. II in data 26 febbraio 2007, n. 4386.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2251Data 22/01/2008Downloads: 2
Se, in tema di prelazione agraria, la comunicazione di un contratto preliminare di vendita, sottoscritto soltanto da uno solo dei comproprietari, consente al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.III, il 27 novembre 2006, n.25141.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2054Data 15/06/2007Downloads: 6
Se è valido il contratto di intermediazione conferito da uno solo dei comproprietari
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 1° giugno 2007.- E' opportuno sottolineare che la MASSIMA è stata estratta dalla sentenza vittoriosa per l'Agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona legali Associati.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 9
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6370Data 17/09/2024Downloads: 29
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE EREDITARIA AGLI ALTRI COEREDI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA QUOTA AGLI ALTRI COEREDI comproprietari DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN PRELAZIONE POTRANNO OTTENERE LA QUOTA CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCATTO MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 5999Data 06/07/2023Downloads: 3
USO ABUSIVO DEL PIANEROTTOLO: COSA PUÒ FARE IL SINGOLO CONDOMINO?
Un partecipante al condomino può promuovere le azioni a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota se gli altri condomini non intendono reagire?download riservato - non acquistabile -
Nº 5625Data 04/03/2022Downloads: 2
PARERE 970 - SE IL DISABILE È LEGITTIMATO ALL’INSTALLAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE DI UN’ ASCENSORE, NELL’IPOTESI CHE TALE MANUFATTO LEDA LE DISTANZE DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI
Avendo la necessità di installare un ascensore in appoggio al fabbricato dove abito, in quanto mio marito Sig. Esposito Francesco, già dichiarato invalido civile al 100% con accompagnamento, ha gravi difficoltà di deambulazione, richiedo gli altri comproprietari dell’immobile, per quanto intenda accollarmi tutte le relative spese di installazione, manutenzione ed utilizzo, se alla luce della normativa attualmente vigente, possano opporsi o comunque esprimere dissensi in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera.......€ 199,00 -
Nº 5493Data 02/07/2021Downloads: 20
In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.€ 49,00 -
Nº 5433Data 16/03/2021Downloads: 23
PARERE 939 - SE IN CASO DI VENDITA DI QUOTA DI UN BENE PERVENUTO PER EREDITÀ OCCORRE CONCEDERE LA PRELAZIONE AGLI ALTRI COEREDI
Il parere in esame implica la necessità di risolvere una pluralità di interrogativi. È anzitutto pacifico affermare che, nella situazione in cui si sia comproprietari di un’unità immobiliare (o di altro compendio di beni di tale natura) e laddove tale comproprietà derivi da una successione per causa di morte, ciascun coerede acquista il diritto di vendere la propria quota di eredità. Tanto premesso, risulta doveroso intendersi sul concetto di vendita di quota ereditaria: essa consiste nell’alienazione della posizione soggettiva di erede, comprendente l’attivo e il passivo della successione. Per queste ragioni, non deve essere confusa con il caso in cui un coerede voglia vendere un immobile dell’eredità, oppure anche una quota di un immobile dell’eredità, continuando a riservarsi la quota ereditaria composta da attivo e passivo. Soltanto laddove si rientri nella prima ipotesi menzionata€ 29,90 -
Nº 5177Data 20/12/2019Downloads: 10
USUCAPIONE: NON E' SUFFICIENTE LA MERA TOLLERANZA DEL PROPRIETARIO
Il tribunale di Sulmona si pronuncia sull'acquisto per usucapione del comproprietario. Il possesso di un bene per mera tolleranza del comproprietario non porta all'usucapionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 565Data 13/12/2017Downloads: 6
PARERE N°759: LOCAZIONE DI UN IMMOBILE : E’ POSSIBILE QUALORA IL PROPRIETARIO DI UNA QUOTA SUL BENE GRAVATA DA IPOTECA NON PRESTI IL PROPRIO CONSENSO?
La risposta al quesito è positiva in quanto il contratto di locazione può essere sottoscritto anche soltanto da uno dei comproprietari, in assenza del consenso del comproprietario dissenziente. L’opposizione del comproprietario dissenziente non può essere opposta al conduttore, salvo che non sia stata portata a conoscenza del conduttore prima della stipula del contratto (art. 2031, secondo comma, cod. civ.), Ove tale comunicazione non ci sia stata, il contratto.........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 418Data 01/06/2016Downloads: 24
QUESITO N.702: SE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CANNA FUMARIA IN FACCIATA CON NUOVO CAMINO A TETTO È NECESSARIA UNA DELIBERA CONDOMINIALE. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONDOMINO RICHIEDENTE.
SOLUZIONE: No, ai fini della realizzazione di una nuova canna fumaria in facciata con nuovo camino a tetto non è necessaria una delibera condominiale. Difatti, il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 cod. civ( Tar Campania, sent. n. 1985/2013). Deve ritenersi, invece, illegittima l’installazione di un’autonoma canna fumaria nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre dei piani di un edificio condominiale in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro comune né la stabilità dell’edificio, viola le norme sulle distanze legali, riducendo la visuale laterale che si gode dalle finestre ed alterando in modo sensibile il decoro architettonico della facciata (Trib. Mil. 26/03/1992). Sicché ai fini della realizzazione di una canna fumaria in facciata saranno necessarie le maggioranze previste ex art. 1336 comma 4 c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Diversa è la soluzione alla quale perviene la giurisprudenza, qualora il condomino inserisce la propria canna fumaria sul lastrico solare comune. In tale ipotesi, il condomino pone in essere un atto di utilizzazione della cosa comune che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve, pertanto, intendersi del tutto legittimo, a condizione che non menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso di altri comproprietari (App. Roma, 13/02/2013). Sarà in ogni caso necessaria la produzione di un progetto delle opere, corredata da una relazione tecnica, ex art. 28 L. n. 10/1991 e art. 5 d.m. n. 37/2008. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 413Data 25/05/2016Downloads: 16
QUESITO N°700: È possibile agire per la esecuzione di una sentenza ottenuta in favore di una società di persone (sas), che nel mentre è stata estinta, per conto degli ex soci? .-
SOLUZIONE: Dopo la riforma operata con il d. lgs n.6 del 2003 la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la conseguente estinzione della medesima.Alla cancellazione della società dal Registro delle imprese non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta ma si determina un fenomeno di tipo successorio in favore dei soci. Può capitare difatti che, nonostante la cancellazione, sopravvivano alcuni crediti e debiti (ossia siano pendenti alcuni rapporti attivi o passivi) non definiti durante la fase di liquidazione. Stante tale principio successorio, i crediti certi e liquidi e agli altri beni, mobili o immobilisi considerano trasmessi in capo ai soci, che ne diventano, rispettivamente, contitolari (crediti) e comproprietari (altri beni). La Cassazione ha stabilito che, nei procedimenti instaurati dalla società prima della sua estinzione, legittimati a richiedere il pagamento sono esclusivamente i soci, qualificando come litisconsorzio necessario quello esistente tra gli stessi, e ritenendo, tra gli altri, applicabile l'articolo 110 c.p.c. (Cass., sent. n.16638 del 10/08/2015).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 408Data 18/05/2016Downloads: 8
QUESITO N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA CONDOMINIALE: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.
SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 363Data 08/03/2016Downloads: 21
PROPRIETA' E PERTINENZA - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 3/E DEL 02/03/2016
QUANDO VA UTILIZZATO? In riferimento ad un rapporto pertinenziale tra un bene in comproprietà (ad esempio, un posto auto) e una pluralità di beni (ciascuno di proprietà individuale dei comproprietari del bene accessorio) al cui servizio è posto il bene accessorio.download riservato - non acquistabile -
Nº 771Data 23/03/2005Downloads: 1
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 17 GENNAIO 2001 N.590
Oggetto:"Prelazione in capo al comproprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto della vendita".-download riservato - non acquistabile
























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