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Nº 2792Data 11/02/2009Downloads: 0
Se le parti hanno l'obbligo di comunicare al mediatore la conclusione dell'affare e da quando incomincia a decorrere la prescrizione del diritto alle provvigioni nell'eventualità che le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione dell'atto
senza comunicare la conclusione dell'affare al mediatore - TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SENTENZA N. 109 DEL 29 GENNAIO 2009.-download riservato - non acquistabile -
Nº 806Data 09/09/2002Downloads: 18
LETTERA del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita
lettera del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita€ 300,00 -
Nº 5571Data 17/12/2021Downloads: 2
Vendita immobile e obbligo di comunicare all'amministratore la variazione dei dati
La proprietaria di un immobile facente parte di un Condominio sito in Napoli chiedeva l'annullamento di due delibere assembleari per l'omessa convocazione delle stesse. Si costituiva il Condominio che non contestava il fatto dell'omessa convocazione. Però si difendeva adducendo quale giustificazione, la mancata incolpevole conoscenza da parte dell'amministratore del trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'attrice......download riservato - non acquistabile -
Nº 5443Data 31/03/2021Downloads: 29
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE VERSO L’ACQUIRENTE A comunicare ENTRO UN TERMINE PERENTORIO L'ESITO DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALLA PROPOSTA OPPURE AL PRELIMINARE QUANDO NELLA STESSA NON E' STATO PATTUITO ALCUN TERMINE OPPURE QUANDO LE PARTI ABBIAMO CONCESSO UNA PROROGA CON COMPORTAMENTI CONCLUDENTI O PER ISCRITTO SENZA STABILIRE UN NUOVO TERMINE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata posta alla proposta una condizione senza termine, oppure quando il termine originario è stato proprogato in forma scritta o per comportamenti concludenti senza pattuizione di un nuovo termine ed il venditore vuole stabilire una data oltre la quale potrà ritenersi libero da ogni impegno. In questo caso il venditore dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la fissazione di un termine. Ove non voglia adottare una soluzione così complessa si può tentare la strada della diffida, concedendo però alla controparte un termine molto ampio in modo da poter dimostrare al giudice che si è cercato in ogni modo di favorire l’adempimento dell’altra parte.€ 60,00 -
Nº 458Data 03/10/2016Downloads: 18
MODULO - TELEGRAMMA DEL VENDITORE PER comunicare L’ IMPOSSIBILITA’ A PRESENZIARE ALL’ATTO PUBBLICO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui a seguito di convocazione di parte acquirente il venditore non è in grado di presenziare per sopraggiunti motivi personali.€ 20,00 -
Nº 3351Data 25/06/2009Downloads: 0
Se tra le circostanze note e relative alla sicurezza dell'affare che il mediatore è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 1759 c.c. rientrano anche gli “elementi di fatto” che emergono dal titolo d’acquisto del venditore.-
indagini tecnico-giuridichedownload riservato - non acquistabile -
Nº 2408Data 16/04/2008Downloads: 3
Se il mancato pagamento del canone può ascriversi a colpa dell’affittuario laddove il proprietario , oltre a non presentarsi più presso il presso la residenza del conduttore , non abbia provveduto a comunicare le coordinate
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova sez. II, 12 febbraio 2007, n. 2471.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2156Data 19/07/2007Downloads: 1
QUESITO N. 222: Se l’agente immobiliare è obbligato a comunicare la cessione di fabbricato.-
€ 500,00 -
Nº 1230Data 04/09/2002Downloads: 13
LETTERA del locatore all'amministratore del condominio per comunicare avvenuta locazione di immobile condominiale
€ 300,00 -
Nº 4814Data 01/01/2002Downloads: 5
Quesito n. 530: Preliminare di vendita, scrittura integrativa e diritto alle provvigioni. Su chi incombe l'obbligo di comunicare la data per la stipula del preliminare o della scrittura integrativa?
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Nº 6606Data 03/10/2025Downloads: 50
MODULO COMUNICAZIONE INEFFICACIA PROPOSTA A SEGUITO SCADENZA TERMINE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CHE DEVE ESSERE INVIATA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE PER comunicare L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO POSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA PROPOSTA. LA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE ED È PREFERIBILE CHE SIA PRECEDUTA DA UNA PREVENTIVA DIFFIDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO IN PROPOSTA, CON CUI SI DANNO 15 GIORNI DI TEMPO ULTERIORI PER comunicare L'AVVENUTO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 160
MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA comunicare IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 5927Data 08/05/2023Downloads: 29
MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN TERMINE ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE comunicare ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL TERMINE ESSENZIALE, PER CUI IL CONTRATTO È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 59,00 -
Nº 5910Data 15/04/2023Downloads: 21
È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA VESSATORIA IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5785Data 17/11/2022Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE LA PROPOSTA ABBIA AD OGGETTO UN IMMOBILE DOTATO DI VERANDA ABUSIVA, PURCHE' ABBIA CORRETTAMENTE AVVISATO GLI ACQUIRENTI DI TALE IRREGOLARITÀ MEDIANTE ALLEGAZIONE DI SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SALERNO Il GO Avv. Barbara Iorio. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: la società attrice avendo messo in relazione le parti interessate l’una alla vendita l’altra all’acquisto dell’immobile, avendo favorito l’incontro delle volontà, avendo promosso e portato a favorevole conclusione la riuscita dell’affare che ognuna delle parti si proponeva di conseguire, aveva portato a termine il compito per cui gli era stato conferito l’incarico e aveva maturato a pieno titolo il diritto ad ottenere la provvigione spettante come da accordi sottoscritti con entrambe le parti. II PRINCIPIO: La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno. III PRINCIPIO: Infatti è principio noto che “Intanto sussiste la responsabilità del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., per avere omesso di comunicare alle parti "le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare", in quanto da un lato, si tratti di circostanze tali da influire sulla conclusione dell'affare, dall'altro, si dimostri dalla parte interessata che a causa delle denunziate omissioni ha subito un pregiudizio ovvero ha concluso il contratto a condizioni diverse, rispetto a quelle auspicate (Cass. Civ. 7 agosto 2002, n. 11911)”- Orbene, nella vicenda de qua è bene evidente che la convenuta era stata resa edotta sin dall’inizio delle trattative di quanto conosciuto dall’agenzia, circostanza che non ha influito affatto sulla sua volontà di acquistare il suddetto bene.- Ciò esclude che quanto lamentato da controparte possa assurgere ad elemento che l’avrebbe indotto a concludere a condizioni diverse o a non concludere affatto, circostanza che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 1759 c. c.- IV PRINCIPIO: A tanto aggiungasi che grava sul contraente un obbligo di diligenza che gli impone di svolgere gli opportuni accertamenti necessari a contrarre, per cui non si tollera affatto l’atteggiamento di chi pretende di annullare gli impegni assunti opponendo la mancata conoscenza di circostanze che avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5721Data 13/07/2022Downloads: 89
MODULO ANTIRICICLAGGIO - DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ MEDIATORE ALLEGATO AL MODULO DI ADEGUATA VERIFICA
Modulo di esonero di responsabilità professionale in materia di antiriciclaggio da fare sottoscrivere al cliente contestualmente al modulo di adeguata verifica.- Tale modulo consente di dimostrare che il cliente è stato informati circa le sanzioni penali cui si espone nel caso in cui avesse fornito all'agenzia immobiliare informazioni non veritiere.-al fine di dimostrare di averlo informato circa le sanzioni penali a cui si espone nel caso di dati falsi o informazioni non veritiere nonchè al fine di ottenere espresso impegno alla comunicazione Con la sottoscrizione di tale modulo, inoltre, il cliente si impegna a comunicare all'agenzia immobiliare ogni eventuale variazione dei dati forniti in sede di adeguata verifica€ 59,90 -
Nº 5044Data 07/05/2019Downloads: 110
MODULO - TELEGRAMMA AL PROMITTENTE VENDITORE DI COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CONTRO-PROPOSTA DI ACQUISTO
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore abbia formulato una contro - proposta e quest'ultima sia stata accettata dal promittente acquirente.- In tal caso, infatti, ai fini della conclusione dell'affare occorrerà comunicare al promittente venditore l'intervenuta accettazione della contro - proposta.-€ 50,00 -
Nº 625Data 09/05/2018Downloads: 33
MODELLO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - "VERSIONE RLI 2.0"
Questo modello, denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.download riservato - non acquistabile -
Nº 610Data 16/03/2018Downloads: 305
MODULO TELEGRAMMA DEL MEDIATORE AL VENDITORE DI COMUNICAZIONE FORMALE AVVENUTO RITIRO PROPOSTA D'ACQUISTO CONFORME
Il presente modulo va utilizzato per comunicare all'incaricante il ritiro di una proposta d'acquisto conforme all'incarico quando sussiste l'obbligo di accettazione di proposta conforme.-€ 30,00 -
Nº 489Data 02/01/2017Downloads: 56
DIFFIDA DEL VENDITORE ALL’ ACQUIRENTE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI IL RIGETTO /APPROVAZIONE DELLA BANCA DELLA PRATICA DI MUTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il promittente acquirente, non provveda a comunicare l'esito del mutuo al quale risulta subordinato il contratto preliminare.€ 50,00 -
Nº 490Data 02/01/2017Downloads: 183
MODULO LETTERA DELL'ACQUIRENTE AL CONDUTTORE CON LA QUALE COMUNICA IL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CEDOLARE SECCA E DISDETTA ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'immobile viene trasferito locato, per cui è necessario comunicare al conduttore i dati del nuovo proprietario, nonchè estremi del conto corrente per effettuare il pagamento del canone. Il modulo prevede inoltre la dichiarazione del locatore di voler optare per la cedolare secca, nonchè di non voler rinnovare il contratto alla scadenza contrattuale naturale.€ 30,00 -
Nº 252Data 21/07/2015Downloads: 104
MODULO - LETTERA DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA IMMOBILE E RICHIESTA TEMPI PER VISITE IMMOBILE LOCATO
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando il locatore intende comunicare al conduttore che ha messo in vendita l'immobile attraverso una agenzia immobiliare e chiede i tempi per far visionare gli immobili ad eventuali interessati all'acquisto€ 20,00 -
Nº 224Data 05/06/2015Downloads: 38
MODULO - REVOCA DELL’ ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO.
Ipotesi in cui sussiste ripensamento immediato del venditore e l’agenzia non ha ancora provveduto a comunicare l’accettazione all’acquirente.€ 20,00 -
Nº 191Data 15/04/2015Downloads: 24
LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE IMMOBILIARE Cass. sent. n. 7178 del 10.04.2015.
L’agente è tenuto a comunicare al cliente se l’immobile è soggetto a pignoramenti: necessarie le indagini sull’abitazione da parte del professionista per scongiurare il rischio di esecuzione forzata.download riservato - non acquistabile -
Nº 4644Data 27/03/2013Downloads: 79
MODULO - LETTERA DEL VENDITORE ALL’AMMINISTRATORE EX ART. 63 DISP ATT COD CIV PER COMUNICAZIONE AVVENUTA VENDITA DELL'IMMOBILE E DEL NOME DELL'ACQUIRENTE - NUOVO CONDOMINO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? ai sensi dell'art. 63 disp att cod civ il venditore, per liberarsi dell'obbligo di corrispondere le rate condominiali, è tenuto a comunicare all'amministratore l'avvenuta vendita allegando anche la copia autentica dell'atto di vendita. Solo dopo tale comunicazione non sarà più tenuto al pagamento delle rate condominiali ordinarie scadenti successivamente alla comunicazione€ 50,00 -
Nº 3649Data 19/11/2009Downloads: 4
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui confermi all’acquirente l’esistenza di un’abitabilità dell’immobile in realtà inesistente.-
La circostanza che il mediatore, durante tutto il precedente corso delle trattative, avesse espressamente confermato (evidentemente allo scopo dei poter lucrare la provvigione) un’abitabilità dell’immobile di fatto non sussistente, senza preoccuparsi – nonostante il rilievo che la questione rivestiva per il proponente acquirente – di riscontrare la circostanza direttamente e con la diligenza professionale a lui richiedibile, induce a ritenere che nella specie il mediatore abbia violato l’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, su di lui specificamente gravante, ex art. 1759, comma 1 cod. civ. Tale criterio, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, comporta infatti l’obbligo positivo del mediatore di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza; nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato direttamente, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (v. fra le tante, Cass. n. 16009/2003, Cass. n. 6714/01, Cass. n. Cass. n. 6389/2001, Cass. n. 5107/1999 e Cass. n. 4126/2001): con la conseguenza che, ove tali informazioni si rivelino poi inesatte e in veritiere, si configura una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.download riservato - non acquistabile -
Nº 3745Data 18/02/2010Downloads: 0
Modalità per la predisposizione e l’invio del modello che da diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.-
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Nº 2227Data 27/12/2007Downloads: 4
Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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Nº 2220Data 20/12/2007Downloads: 8
Antiriciclaggio: gli errori da evitare
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Nº 2193Data 19/11/2007Downloads: 0
La Finanziaria 2008. I punti che toccano la casa
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Nº 2139Data 13/09/2007Downloads: 1
IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE
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Nº 2066Data 21/06/2007Downloads: 4
Cancellazione dell'ipoteca. Novità introdotte dal Decreto Bersani Bis.-
Breve articolo che riassume in modo esplicativo le novità introdotte dalla Bersani bis in materia di cancellazione dell'ipoteca.- L'articolo è stato tratto dal sito www.anama.itdownload riservato - non acquistabile -
Nº 2044Data 14/06/2007Downloads: 4
Cancellazione ipoteca mutui immobiliari: semplificato il procedimento
Articolo pubblicato su Overlex , redatto dall'Avv. Anna Maria Martinelli.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2061Data 27/04/2007Downloads: 3
Cancellazione ipoteca introdotto dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007.-
Semplificato dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007 il procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei mutui immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2063Data 26/04/2007Downloads: 0
Ipoteche: ridimensionato il ruolo del notaio
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Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile
























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