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Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN ipotesi DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 5873Data 06/03/2023Downloads: 7
PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'ipotesi DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA
SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'ipotesi DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA E LE SOMME SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA?€ 99,00 -
Nº 5000Data 11/02/2019Downloads: 42
GUIDA ELABORATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA RELATIVA ALLE MODALITA DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE IN TUTTE LE ipotesi E DIVERSE CONFIGURAZIONI
Interessante guida all'attività di agente immobiliare elaborata dalla Camera di Commercio di latina contenente importanti chiarimenti circa gli adempimenti necessari per procedere all'abilitazione allo svolgimento dell'attività di mediazione in tutte le varie ipotesi in cui l'attività può essere organizzata, distinguendo in particolare quando l'attività è svolta in forma societaria o individualedownload riservato - non acquistabile -
Nº 546Data 01/08/2017Downloads: 13
RICONOSCIUTO DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE ANCHE NELL’ ipotesi IN CUI L’AGENZIA NON ABBIA RIFERITO L’ESISTENZA DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE.-
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA DEL 22/07/2017 .- Il Tribunale di Benevento, con la Sentenza in esame, ha statuito un principio fondamentale a tenor del quale il diritto del mediatore alla provvigione non si prescrive, se quest’ultimo non è venuto a conoscenza della conclusione dell’affare “ il termine di prescrizione annuale non decorre in ipotesi di ignoranza, da parte del mediatore, dell’avvenuta conclusione dell’affare, ove detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione dovuta (Cass. – Sezione III Civile- Sent. del 21/11/2011, n. 24444).- Inoltre, il Giudicante adito, si è pronunciato circa la validità di una clausola che riconosca il diritto alle provvigioni ma preveda che dopo l’acconto il saldo sarà dovuto al verificarsi di un diverso evento (vendita degli immobili a costruire o revoca degli incarichi).- La Sentenza in commento, soffermandosi su un ulteriore profilo, ha stabilito che la pattuizione di una provvigione più alta di quella normalmente praticata non determina, in mancanza di patto apposito, l’obbligo da parte del mediatore di ulteriori indagini di quelle normalmente dovute (“Le agenzie immobiliari hanno solo il compito di mettere in contatto due parti contrattuali, non hanno l’obbligo di effettuare consulenza tecnico giuridica e non devono effettuare ricerche ipotecarie o presso le conservatorie dei registi immobiliari” Cass. Civ. Sez. II, del 6 novembre 2012, n. 19075) e pertanto non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile al mediatore per non aver riferito all’acquirente costruttore l’esistenza di un diritto di superficie a favore di terzi.-€ 100,00 -
Nº 433Data 05/07/2016Downloads: 12
QUESITO N.707: QUALI CONSEGUENZE NELL'ipotesi DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE COMMERCIALE CON UNICO SERVIZIO IGIENICO E CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA?
La mancanza di servizi igienici autonomi in un immobile commerciale, sublocato parzialmente, non obbliga il sublocatore all’installazione degli stessi, qualora nel contratto vi sia l’espressa accettazione, da parte del subconduttore, dell’idoneità del locale agli usi richiesti. Difatti, l’art. 1575 c.c. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore a meno che detto obbligo non venga concordato con patto espresso. È possibile, in ogni caso, pervenire ad un accordo tra le parti contrattuali in ordine alla possibilità di fruire dell’unico servizio igienico, ovvero procedere all’installazione di un servizio igienico chimico esterno a carattere permanente. In quest’ultima ipotesi, sarà necessario richiedere il rilascio di apposito permesso di costruire (Cons. Stato, sent. n.4214/2012). In ordine alla possibilità di installazione di un secondo contatore Enel, ai fini di una più equa ripartizione delle spese, è necessario verificare se l’immobile sublocato parzialmente sia accatasto quale unica unità immobiliare ovvero sia frazionato in due distinte unità immobiliari; poiché soltanto in quest’ultima circostanza è possibile procedere all’installazione di un secondo contatore Enel.- Si tratta, in ogni caso, di valutazioni di carattere tecnico, per la risoluzione delle quali è opportuno richiedere chiarimenti a chi di competenza.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUESITO N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 430Data 28/06/2016Downloads: 28
QUESITO N°705:Quali rischi corre l’acquirente nell’ipotesi in cui abbia proposto di acquistare un immobile libero da iscrizioni e trascr preg ma di proprietà di un venditore che già abbia subito iscrizioni ipotecarie di Equitalia su altri immobili.
SOLUZIONE: Nel caso in questione ci si interroga su quali rischi possa incorrere un soggetto debitore in confronto ad Equitalia rispetto alla vendita di un immobile costituente prima casa di proprietà di quest’ultimo e differente rispetto all’unità immobiliare sulla quale l’Ente di riscossione ha iscritto ipoteca per un credito pari ad Euro 50.000,00.- La vicenda de quo, così come prospettata, lascia intendere con ampio margine di probabilità che Equitalia intenda aggredire, in caso di insolvenza, l’immobile di proprietà del debitore Tizio sul quale ha iscritto ipoteca, precostituendosi un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori nel caso in cui venisse instaurata una procedura di esecuzione forzata.- Tanto lascerebbe del tutto inattaccato l’immobile oggetto di intermediazione rispetto a quello sul quale è stata iscritta ipoteca.- Tuttavia va esaminata l’ipotesi, seppur remota, in cui Equitalia in qualità di creditore in confronto di Tizio intenda procedere ad esecuzione forzata prima della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione e ritenga di aggredire tale unità immobiliare congiuntamente o in alternativa rispetto all’immobile sul quale ha iscritto ipoteca.- Ebbene come riferito l’immobile oggetto di intermediazione è la prima casa del debitore pertanto trova applicazione il D.L. n. 69 del 2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) che, avuto riguardo ad Equitalia detta precise limitazioni.- In particolare, il suddetto Decreto Legge impone quale presupposto INDEFETTIBILE per procedere al pignoramento della prima casa che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro. Sembra dunque, chiaro che, data l’esiguità del debito (inferiore a 120.000,00) Equitalia non possa in alcun modo procedere al pignoramento sulla prima casa e dunque il terzo acquirente non incorra in alcun pregiudizio. Infine ci resta da esaminare l’ipotesi in cui Equitalia, a seguito della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione, non avendo ancora soddisfatto il suo credito, possa in qualche modo esercitare azione revocatoria sul bene alienato a Caio. Ebbene, in tal caso essendo il credito dell’Ente di riscossione fortemente garantito dall’iscrizione ipotecaria sulla seconda casa non oggetto di vendita e potendosi il creditore soddisfarsi su tale bene, non sussistono i presupposti per poter ritenere che il debitore Tizio abbia arrecato un pregiudizio economico al creditore (il c.d. eventus damni - consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore non avendo altri beni da aggredire); pertanto anche in tal caso Equitalia potrà rivalersi sull’altro bene di proprietà del debitore Tizio, lasciando l’acquisto di Caio libero da qualsiasi pregiudizio.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 427Data 21/06/2016Downloads: 13
QUESITO N. 705 BIS: SE SUSSISTE DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE, NELL\'ipotesi IN CUI, IN OCCASIONE DELL\'ALIENAZIONE, SI SIA PROCEDUTO AD UN FRAZIONAMENTO DEL FONDO.
SOLUZIONE: Sussiste diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante anche nell\'ipotesi in cui, in occasione dell\'alienazione, si sia proceduto ad un suo ARTIFICIOSO frazionamento per eliminare il requisito del confine fisico tra i suoli, onde precludere l\'esercizio del diritto di prelazione”. L’intento fraudolento delle parti, pertanto, non esclude il diritto alla prelazione del coltivatore diretto confinante, che potrà riscattare il terreno laddove dimostri che il frazionamento sia stato effettuato al solo fine di favorire l’acquisto di terzi nella vendita PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 398Data 01/05/2016Downloads: 402
MODULO - RISOLUZIONE INCARICO DI MEDIAZIONE NELL’ipotesi IN CUI L’INCARICANTE COMUNICHI AL MEDIATORE LA VOLONTA’ DI VOLER RECEDERE DALL’INCARICO.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'incaricante intende recedere dall'incarico prima della scadenza naturale, pertanto, si procede alla risoluzione del contratto di mediazione con riconoscimento a secondo della pattuizione in essa presente, del risarcimento dei danni o della penale.€ 20,00 -
Nº 393Data 26/04/2016Downloads: 216
MODULO - LETTERA RICHIESTA PAGAMENTO PROVVIGIONI NELL'ipotesi DI SCAVALCO IN UN AFFARE IN CUI OGNI PARTE SI SIA AVVALSA DI UN DIVERSO MEDIATORE
QUANDO VA UTILIZZATO? il modulo va utilizzato, nell'ipotesi specifica di collaborazione tra più agenzie, quando le parti concludono direttamente l'affare, scavalcando il mediatore, successivamente alla scadenza dell'incarico€ 20,00 -
Nº 352Data 03/03/2016Downloads: 27
QUESITO N° 683 :VENDITA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO DELLA SOPRAINTENDENZA IN ipotesi DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
SOLUZIONE: L’acquirente dell’ immobile sottoposto a vincolo della sopraintendenza ai beni culturali può esercitare il suo diritto senza essere pregiudicato dalla precedente omissione del procedimento di prelazione a condizione che vengano sanati gli adempimenti omessi in precedenza. Tale omissione può essere originata da diverse motivazioni, dovute a vizi legati alla mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 42/2004, ovvero a vizi legati alla notifica. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (tutte ipotesi, ai sensi dell’art. 59, comma 5, di denuncia come non avvenuta) e costituisce reato ai sensi dell’art. 173 del dl 42/2004). La sanzione che ne deriva, riguardante il trasferimento di proprietà è’ la reclusione fino a 1 anno. Nella specie, il procedimento di prelazione riguardante l’immobile, risalente a 20 anni prima, è stato del tutto omesso. Trattandosi di una la violazione riguardante gli atti giuridici, il d.lgs 42/2004 art. 164, prevede la nullita’, risultando viziato il trasferimento del bene, fermo restando la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione qualora, come detto poco anzi, vengano sanati gli omessi adempimenti. Il notaio rogante, che si trovi di fronte a tioli di provenienza precedenti, e risalenti nel tempo, che difettano del procedimento previsto dalla legge, dovrà richiedere che vengano espletati gli adempimenti tardivi, come stabilito ai sensi del comb. disp. artt. 164 comma 2 e 61 comma 2 D.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l’originario dante causa – l’obbligato - sia irreperibile, o si rifiuti di prestare la propria collaborazione, si considera valida la denuncia effettuata dall’originario acquirente (attuale venditore), se non altro come soggetto interessato a rendere efficace un atto di cui è parte. Per porre in essere un atto di ritrasferimento del bene culturale pienamente valido ed efficace, si rende, quindi, necessario, che prima di esso vengano curati gli adempimenti tardivi collegati all’alienazione non notificata all’Autorità amministrativa, privandola per tal via della possibilità di giovarsi del diritto di prelazione. Come già sottolineato, ciò nonostante non potranno essere escluse le sanzioni penali previste dall’art. 173 D.lgs. 42/2004.€ 20,00 -
Nº 66Data 08/09/2014Downloads: 109
MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER ipotesi ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI NUMERO DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di acquisto sia un complesso immobiliare ipotecato e/o pignorato La proposta d’acquisto, pertanto, è sottoposta alla condizione che l’agenzia riesca a ritirare entro la data di scadenza dell'incarico un numero di proposte sufficienti, per importi dovuti a titolo di caparra, a soddisfare le esposizioni debitorie del venditore, nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo.€ 100,00 -
Nº 65Data 05/09/2014Downloads: 83
MODULO - ALLEGATO ALL’INCARICO DI MEDIAZIONE PER ipotesi VENDITA COMPLESSO IMMOBILIARE PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI NUMERO DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di vendita sia un complesso immobiliare ipotecato e pignorato. il mediatore, pertanto, viene autorizzato a raccogliere un numero di proposte sufficienti per importi dovuti a titolo di corrispettivo, a soddisfare tutte le esposizioni debitorie , nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo, con espressa autorizzazione a trattenere le somme versate a titolo di caparra.€ 100,00 -
Nº 6436Data 16/12/2024Downloads: 2
Nell'ipotesi di occupazione abusiva di un'immobile e conseguente denuncia tempestiva in sede penale, il proprietario deve pagare l'IMU?
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Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’ipotesi IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6169Data 08/01/2024Downloads: 26
MODULO DICHIARAZIONE RINUNZIA A RIMBORSO DELLE PROVVIGIONI NELL'ipotesi DI CONCORSO DI PIÙ MEDIATORI NELLA CONCLUSIONE DEL MEDESIMO AFFARE EX ARTICOLO 1758 C.C..DOC.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO UN CLIENTE, NONOSTANTE AVVISATO CHE POTREBBE ESSERE OGGETTO DI RICHIESTA PAGAMENTO PROVVIGIONI DA PARTE DEI MEDIATORI CHE PRECEDENTEMENTE GLI HANNO FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, INTENDE COMUNQUE FORMULARE LA PROPOSTA E RINUNZIARE A QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALLA NUOVA AGENZIA.€ 99,00 -
Nº 5764Data 05/10/2022Downloads: 8
Trust: l'ipotesi del patrimonio 'blindato'
Il Trust rappresenta lo strumento per mezzo del quale garantire, in favore del beneficiario, il perseguimento della miglior qualità della vita possibile in ragione dei desideri, dei bisogni, delle aspirazioni e delle risorse economiche disponibili, sollevando il beneficiario del Trust dalla gestione dei .......download riservato - non acquistabile -
Nº 5625Data 04/03/2022Downloads: 2
PARERE 970 - SE IL DISABILE È LEGITTIMATO ALL’INSTALLAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE DI UN’ ASCENSORE, NELL’ipotesi CHE TALE MANUFATTO LEDA LE DISTANZE DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI
Avendo la necessità di installare un ascensore in appoggio al fabbricato dove abito, in quanto mio marito Sig. Esposito Francesco, già dichiarato invalido civile al 100% con accompagnamento, ha gravi difficoltà di deambulazione, richiedo gli altri comproprietari dell’immobile, per quanto intenda accollarmi tutte le relative spese di installazione, manutenzione ed utilizzo, se alla luce della normativa attualmente vigente, possano opporsi o comunque esprimere dissensi in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera.......€ 199,00 -
Nº 5621Data 21/02/2022Downloads: 9
PARERE 965 - QUALI RISCHI CORRONO L'ACQUIRENTE ED IL MEDIATORE NELL'ipotesi DI COMPRAVENDITA RELATIVA AD UN IMMOBILE REALIZZATO SU FONDI LOTTIZZATI CON DESTINAZIONE TURISTICA CHE VENGONO FRAZIONATI E VENDUTI COME RESIDENZIALI?
La fattispecie delineata dal quesito posto concretizza il reato di lottizzazione abusiva.- La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22038 del 20.05.2019, ha statuito che commette il reato di lottizzazione abusiva chi, avendo ottenuto una lottizzazione per fini turistico ricettivi, trasforma la struttura in autonome unità immobiliari vendute a singoli proprietari, a cui sono seguiti singoli contratti per le relative utenze domestiche.......€ 29,90 -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 37
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'ipotesi IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 5145Data 08/11/2019Downloads: 22
MODULO ipotesi DI CLAUSOLA EX LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 13/2019 DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICARE IL GAS RADON
Modello di clausola da inserire nei contratti di locazione commerciale stipulati a decorrere dal 16.10.2019 al fine di attestare la certificazione del gas radon€ 49,90 -
Nº 575Data 02/01/2018Downloads: 89
PARERE N. 765 : SE IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NELL'ipotesi IN CUI L'AFFARE VIENE CONCLUSO DA COLUI CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE.-
Al quesito può darsi risposta affermativa, conformandosi alla più recente giurisprudenza, secondo la quale colui che esercita il diritto di prelazione prelazione sarà tenuto al pagamento delle provvigioni qualora...parere integrale cliccando su dowloand...€ 49,00 -
Nº 552Data 06/09/2017Downloads: 18
RICONOSCIUTO DIRITTO ALLA PROVVIGIONE NELL’ipotesi IN CUI IL MEDIATORE SI SIA LIMITATO A FAR VISIONARE IL PROGETTO DELL’IMMOBILE DA COSTRUIRE, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE PER I NUOVI IMMOBILI NON SIANO STATI NEPPURE OTTENUTI I RELATIVI PERMESSI.-
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI NOLA - SENTENZA DEL 20/07/2017.- Il Tribunale di Nola, con la Sentenza in esame, ha ribadito un principio fondamentale a tenor del quale, “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l’intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all’intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto)” (Cass. n. 3438/2002; 23438/2004; 28231/2005 25851/2014).- Difatti è stato provato in corso di causa, che parte acquirente e parte venditrice, a seguito della messa in relazione operata dalla società di intermediazione immobiliare, abbiano stipulato prima un contratto preliminare e poi un atto pubblico di vendita; Tali atti sono da considerarsi frutto della prestazione del mediatore, riguardando lo stesso bene e lo stesso negozio giuridico proposti dal mediatore, a nulla rilevando che la villetta non sia stata poi realizzata in modo perfettamente conforme al progetto.-€ 100,00 -
Nº 542Data 03/07/2017Downloads: 24
RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NELL'ipotesi DI AFFARE CONCLUSO CON OGGETTO E CONDIZIONI PARZIALMENTE DIVERSE.-
SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II Sezione Civile - 8 GIUGNO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Il tribunale di Napoli Nord ha fatto proprio il principio secondo cui “la provvigione spettante al mediatore è quantificata nella percentuale concordata sul prezzo stabilito in sede di conferimento dell’incarico e non sul prezzo di vendita”. Inoltre ha statuito che “il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerne il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente identificato, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).-€ 100,00 -
Nº 436Data 19/07/2016Downloads: 47
QUESITO N. 708: COMPRAVENDITA E RIMOZIONE ACCESSORI. SE, NELL’ipotesi IN CUI NULLA È STATO PATTUITO NEL PRELIMINARE, GLI ACCESSORI DI CUI È DOTATO L’IMMOBILE POSSONO ESSERE RIMOSSI DAL VENDITORE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO.
SOLUZIONE Nei contratti di compravendita i BENI ACCESSORI condividono le stesse sorti del bene principale: nel silenzio delle parti i primi seguono le vicende traslative del secondo, salvo, trattandosi di bene immobile, sia stato diversamente pattuito per iscritto (Cass. civ. Sez. II, 20/09/2012, n. 15846), con conseguente impossibilità del proprietario di rimuovere gli stessi dall’immobile, qualora nulla sia statuito al riguardo nel relativo contratto. - PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 426Data 21/06/2016Downloads: 15
QUESITO N. 704: QUALI CONSEGUENZE NELL’ipotesi DI VENDITA DI UN ALLOGGIO POPOLARE NON RISCATTATO?
SOLUZIONE: la normativa relativa agli alloggi popolari prevede la possibilità di “riscatto” degli stessi, utilizzando i pagamenti dell’affitto con riscatto concordato come se fossero degli “anticipi” sul costo della casa. In caso di mancato riscatto dell’alloggio l’inquilino non acquisirà la proprietà dello stesso, con conseguente divieto di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare fin quando gli stessi facciano parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non ancora legittimamente acquisiti in proprietà dall'assegnatario (Cass. Civ.,Sent., 27/03/1999, n.2936). Pertanto, l’eventuale stipula di un contratto di vendita di un alloggio popolare del quale non si è acquisita la proprietà dovrà considerarsi NULLO, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme versate, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito ex art. 1463 c.c. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 404Data 13/05/2016Downloads: 12
QUESITO N° 697: SE IL CONSUMATORE PUO' RECEDERE DA UN CONTRATTO NELL' ipotesi IN CUI VENGA DIFFERITA LA DATA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ( CORSO FORMAZIONE)
Tizio sottoscrive, nella qualità di persona fisica e quindi di CONSUMATORE, in occasione di un corso di formazione un modulo denominato “modalità di pagamento” a favore di una SOCIETA’, versando un acconto di euro 100,00 , per un corso a svolgersi il giorno 18 e 19 giugno . La società di formazione, inaspettatamente, postecipa la data del corso al 28 giugno e, al rifiuto di Tizio di versare il saldo, essendo impossibilitato in tale data a partecipare, intima azione per il recupero di tali somme. Quale tutela per Tizio? SOLUZIONE: Nel caso di contratto del Consumatore, nel quale sono stati violati gli obblighi di informazione ex art 2 comma II ° Lett. C – D- E e Art. 5 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), e stante la totale assenza di qualsiasi indicazione delle Condizioni Generali del Contratto e/o di clausole contrattuale chiare e comprensibili, in virtù degli artt. 1418 cc e 36 del Codice del Consumo, tale contratto deve essere considerato RELATIVAMENTE NULLO (nel senso di nullità a favore del consumatore), pertanto, essendo un contratto di prestazioni di servizi, se l’imprenditore differisce la data della prestazione e tale circostanza non è prevista contrattualmente e/o inserita come clausola contrattuale (conoscibile dal consumatore), non è consentito tale potere di modifica unilaterale delle “Condizioni contrattuali”., con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme anticipatamente versate (Acconto); . PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 367Data 11/03/2016Downloads: 69
LETTERA - RICHIESTA INFORMAZIONI ACQUIRENTE NELL'ipotesi DI ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE E PROBABILE SCAVALCO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato quando vi è assenza di documentazione che attesti l'attività di intermediazione posta in essere dall'agenzia e il mediatore presume che le parti stanno per concludere l'affare direttamente.€ 20,00 -
Nº 282Data 26/10/2015Downloads: 156
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI. CON CONTESTUALE ASSENSO DEL MEDIATORE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO NELL’ipotesi DI PAGAMENTO ENTRO UN TERMINE CONVENUTO
Modulo provvigionale che prevede una riduzione delle somme dovute in caso di pagamento entro un certo termine€ 50,00 -
Nº 245Data 10/07/2015Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - ipotesi DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-€ 100,00 -
Nº 202Data 29/04/2015Downloads: 45
CLAUSOLA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO: ipotesi IN CUI IL CONDUTTORE DOPO IL PRELIMINARE HA ESIGENZA DI ABITARE L’IMMOBILE.
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Nº 165Data 12/03/2015Downloads: 40
CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (ipotesi DI CESSIONE DI AZIENDA)
€ 20,00 -
Nº 167Data 12/03/2015Downloads: 14
LETTERA - ipotesi DI OFFERTA TRANSATTIVA PER L’ ESTINZIONE DI ESPOSIZIONE DEBITORIA GARANTITA DA IPOTECA .
€ 20,00 -
Nº 130Data 09/01/2015Downloads: 21
QUESITO N. 601: QUALE AZIONE A TUTELA DEL LOCATORE NELL’ipotesi IN CUI IL CONDUTTORE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE NON LIBERI L’IMMOBILE DAI PROPRI BENI.
€ 20,00 -
Nº 123Data 12/12/2014Downloads: 58
LA PROVVIGIONE E LA CLAUSOLA DI SOVRAPPREZZO ipotesi DI CLAUSOLE.
€ 20,00