Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 417Data 08/02/2024Downloads: 468
MODULO - ALLEGATO INCARICO DI MEDIAZIONE SOTTOSCRITTO FUORI DAI locali COMMERCIALI CON INFORMAZIONI CIRCA IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE – versione gennaio 2024.
QUANDO VA UTILIZZATO? MODULO SCHEDA INFORMATIVA CIRCA IL DIRITTO DEL RECESSO DEL CONSUMATORE DA ALLEGARE ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE QUANDO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DAI locali COMMERCIALI.- LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA L'ESTENSIONE DEL DIRITTO DEL CONSUMATORE A 1 ANNO E 14/30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.- MODULO AGGIORNATO CON LA RIFORMA DEL 2023 CHE HA ESTESO IL PERIODO DI RECESSO A 30 GIORNI NEL CASO IN CUI L'INCARICO VENGA SOTTOSCRITTO IN OCCASIONE DI VISITA NON CONCORDATA.€ 99,00 -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E locali COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, locali COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5623Data 25/02/2022Downloads: 73
PARERE N. 945 - SE IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE PER I CONTRATTI STIPULATI FUORI DAI locali COMMERCIALI È CONSENTITO ANCHE DOPO CHE IL MEDIATORE HA COMINCIATO LA SUA ATTIVITÀ
La risposta è verosimilmente negativa, nel senso, che secondo la giurisprudenza maggioritaria, il consumatore, anche nell’ipotesi in cui abbia conferito l’incarico di mediazione fuori dai locali commerciali, nel momento in cui ha consentito consapevolmente lo svolgimento dell’attività, anche solo in termini di un significativo inizio, perde il diritto di recedere dal contratto....€ 29,90 -
Nº 5001Data 13/02/2019Downloads: 57
AFFITTO locali COMMERCIALI: IL VADEMECUM SULLA CEDOLARE SECCA AL 21%.-
La guida di Confedilizia riassume le principali cose da sapere sull'avvio del regime vantaggioso per l'affitto di locali commerciali previsto dalla Legge di Bilancio 2019download riservato - non acquistabile -
Nº 4946Data 14/11/2018Downloads: 123
Modulo Informativa privacy da esporre nei locali dell'agenzia.-
Modulo Informativa privacy da esporre nei locali dell'agenzia.- Si consiglia in ogni caso di far sottoscrivere l'informativa al cliente.-download riservato - non acquistabile -
Nº 386Data 19/04/2016Downloads: 145
MODULO - LETTERA RECESSO DELL' INCARICANTE CONSUMATORE DALL' INCARICO SOTTOSCRITTO FUORI DAI locali COMMERCIALI
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'incaricante vuole recedere dall'incarico di intermediazione sottoscritto fuori dai locali commerciali nei termini legge. Recesso ai sensi Decreto Legislativo n. 206/2005 e successive modifiche previste dal D.LGS. 21/2014. Tale recesso che può essere esercitato entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico, esclude il pagamento della penale, purchè l'incarico sia stato negoziato fuori dai locali commerciali. Se la modulistica nulla prevede in ordine all'informativa della relativa disciplina di recesso il termine di recesso si prolunga di un anno€ 29,00 -
Nº 5760Data 03/10/2022Downloads: 28
MODULO LETTERA DELL’AGENZIA ALL’INCARICANTE PER RISCONTRARE RECESSO ILLEGITTIMO IN QUANTO L’INCARICO È STATO SOTTOSCRITTO NEI locali DELL’AGENZIA.
Quando deve essere utilizzato. La lettera deve essere inviata dall’agenzia all’incaricante quanto questi abbia inviato recesso dall’incarico di Intermediazione sottoscritto in agenzia. Quando l’incarico è stato sottoscritto in agenzia, infatti, l’incaricante non ha alcun diritto di recesso per cui l’eventuale recesso che abbia formulato è assolutamente illegittimo ed è tenuto a consentire all’agenzia la ripresa dell’attività di intermediazione€ 59,00 -
Nº 67Data 09/09/2014Downloads: 75
QUESITO N. 576: SE NELLE LOCAZIONI ABITATIVE TRANSITORIE, LE PARTI POSSONO PREVEDERE UN’ESIGENZA NON INDICATA NEGLI ACCORDI locali ESISTENTI.
Il quesito affronta la problematica in ordine alla possibilità di derogare all’art. 2 del D M. 30 dicembre 2002, ovvero stabilire se è possibile stipulare contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o conduttori, diverse da quelle indicate nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative...€ 100,00 -
Nº 4625Data 28/02/2013Downloads: 18
CLAUSOLA RECESSO (incarico negoziato fuori dai locali commerciali)
€ 300,00 -
Nº 3758Data 04/03/2010Downloads: 0
Se le diverse risultanze catastali di due locali commerciali, condotti in locazione dalla stessa persona e comunicanti tra loro, incidono sull’indennità di avviamento.-
download riservato - non acquistabile -
-
Nº 3730Data 04/02/2010Downloads: 0
Risparmio energetico: la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incentivi locali.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 1697Data 22/12/2006Downloads: 3
Se il foro del consumatore nei contratti stipulati fuori dei locali commerciali è derogabile
Tribunale di Venezia, sentenza 27 settembre 2006 – Dr. Andrea Fidanzia. Obbligazioni e contratti - Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.download riservato - non acquistabile -
Nº 1527Data 13/09/2006Downloads: 0
Se è configurabile il diritto di riscatto con riguardo a locali destinati ad uso magazzino.-
Cassazione civile , sez. III, 25 giugno 1997, n. 5676download riservato - non acquistabile -
Nº 1426Data 19/05/2006Downloads: 1
Regolamento condominiale e limitazioni all'uso di locali di proprietà esclusiva
Cassazione , sez. II civile, sentenza 08.03.2006 n° 4920download riservato - non acquistabile -
Nº 749Data 28/11/2003Downloads: 2
Decreto Legislativo del 15 gennaio 1992 n. 50 Disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei contratti commerciali tra un operatore commerciale ed un consumatoredownload riservato - non acquistabile -
Nº 3024Data 10/04/2003Downloads: 2
QUESITO N. 034: Se il costruttore di un edificio condominiale può vendere a terzi i locali interrati destinati al parcheggio di automobili
€ 500,00 -
Nº 6492Data 11/03/2025Downloads: 26
MODULO DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DI ESECUZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO E ACCETTAZIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI RECESSO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DEI locali COMMERCIALI ED IL CONSUMATORE HA RICEVUTO L'INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO. IN TAL CASO SE RICHIEDE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE INIZI IMMEDIATAMENTE, PUÒ RINUNCIARE AL DIRITTO DI RECESSO QUALORA L'AGENZIA PRIMA DEL TERMINE DI 14 GIORNI RIESCA A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME.€ 99,00 -
Nº 6262Data 28/05/2024Downloads: 1
Impianto fognario difettoso (per colpa del costruttore) che emette rumori intollerabili: il condominio deve rimediare
Gli impianti fognari e relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini sono oggetto di proprietà comune.download riservato - non acquistabile -
Nº 5895Data 03/04/2023Downloads: 3
Il conduttore, al momento della restituzione del bene locato, deve rimuovere le modifiche interne?
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano il conduttore aveva modificato i locali per utilizzarli come lavanderia self-service.download riservato - non acquistabile -
Nº 5738Data 14/09/2022Downloads: 4
Gravi motivi recesso conduttore: ultime sentenze
Nel caso di locazione commerciale e recesso anticipato, occorrerà accertare i gravi motivi con riferimento all’attività svolta nei locali per cui si effettua il recesso. Le ragioni devono essere sopravvenute e non prevedibili...download riservato - non acquistabile -
Nº 5649Data 22/03/2022Downloads: 2
Non sempre la realizzazione di un'apertura con taglio delle travi è illegittima
Secondo la Cassazione, in presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi caseggiati, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condomini, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di .........download riservato - non acquistabile -
Nº 5577Data 07/01/2022Downloads: 8
È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.€ 49,00 -
Nº 5569Data 17/12/2021Downloads: 6
Appartamento rumoroso? Il venditore risarcisce il danno
La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 747/2021 ha stabilito che il costruttore-venditore è costretto a rifondere una somma pari al 10 per cento sul valore dell'appartamento perché i locali sono troppo rumorosi. Se l'immobile rivela un insufficiente isolamento acustico il venditore deve rimediare risarcendo le spese per gli interventi necessari ad eliminare i vizi acustici.download riservato - non acquistabile -
Nº 5260Data 02/04/2020Downloads: 95
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5259Data 02/04/2020Downloads: 125
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC INVITO DEL MEDIATORE AL LOCATORE A CONCORDARE LA SOSPENSIONE / RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per invitarlo a concordare la sospensione o la riduzione del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione agli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento della attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5225Data 28/02/2020Downloads: 11
PARERE N. 863: I CONDOMINI DI UN GARAGE CONDOMINIALE COSTITUITO DA BOX SINGOLI SONO LEGITTIMATI AD UTILIZZARE GLI STESSI, OLTRE CHE PER IL DEPOSITO DEI PROPRI MEZZI DI TRASPORTO, ANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI ALTRI BENI PERSONALI COME INDUMENTI, SCI ETC.?
Preliminarmente, ai fini della risoluzione del quesito richiesto, risulta necessario analizzare la normativa codicistica relativa alle parti comuni degli edifici, allo scopo di stabilire se la stessa sia applicabile al caso di specie.- In secondo luogo, andrà verificata la presenza di eventuali limiti imposti dalla legge all’uso del garage come deposito o magazzino, al fine di verificare - anche attraverso l’interpretazione giurisprudenziale in casi analoghi – se gli stessi possano configurarsi nel caso di specie.- Ai sensi dell’art. 1117 c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come..SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5168Data 06/12/2019Downloads: 14
PARERE N. 866 SE L'AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO E' LEGITTIMATO ALLA RIMOZIONE FORZATA DI AUTO CHE SIANO STATE ILLEGITTIMAMENTE POSTEGGIATE IN UNO SPAZIO COMUNALE ASSEGNATO AL CONDOMINIO PER IL PARCHEGGIO RISERVATO AI CONDOMINI
La qualificazione giuridica dei beni appartenenti agli Enti locali è contenuta nel Codice Civile e, a seguito della riforma introdotta con legge costituzionale n. 3/2001, ha acquisito addirittura rilievo costituzionale. La PA utilizza beni di cui dispone, per realizzare finalità ed interessi pubblici. Ai sensi di quanto statuito dalla legge è necessario distinguere tra beni patrimoniali e beni demaniali. 1) I beni patrimoniali sono classificabili in: - “beni patrimoniali indisponibili” (art. 826, commi 2 e 3 cod. civ. 2 ), in cui rientrano i beni destinati a un pubblico servizio e al conseguimento di fini pubblici; - “beni patrimoniali disponibili”, categoria in cui sono allocabili tutti i beni che non possono ricomprendersi nel demanio o nel patrimonio indisponibile e che hanno un carattere strumentale alla produzione dei redditi. Sono strumentali rispetto al fine perseguito.- 2) I beni demaniali (art. 824 cod. civ.), assoggettati al medesimo regime giuridico...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5018Data 15/03/2019Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3398Data 09/07/2009Downloads: 0
I casi in cui le modificazioni interne del sottotetto o l’innalzamento dell’ultimo piano determinano l’obbligo di versamento di un’indennità di sopraelevazione agli altri condomini.-
Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza un nuovo piano o una nuova fabbrica a prescindere dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso.- La fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., secondo cui il proprietario dell'ultimo piano che esegue una sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini una indennità, è ravvisabile ogni qual volta, a seguito dell'opera realizzata, si verifichi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere e ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.- Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16794/07), confermando nel contempo l'inapplicabilità della norma nel solo caso in cui l'opera realizzata si limiti a semplici modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della copertura del fabbricato. La sentenza ha inoltre precisato che c'è alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga trasformato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa, oppure (seppur con qualche dubbio di legittimità) quando si proceda all'ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la conseguente estensione del tetto.- L'intervento delle Sezioni Unite pone così termine al contrasto giurisprudenziale che era sorto circa l'identificazione o meno di una sopraelevazione qualora l'intervento operato dal condomino si fosse limitato ad una mera trasformazione dei locali preesistenti mediante un minimo innalzamento dei muri perimetrali e del tetto e senza con ciò andare a realizzare veri e propri "nuovi piani o nuove fabbriche", sola condizione quest'ultima al verificarsi della quale l'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. impone invece la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 6643/00). Adesso è pacifico che qualsiasi innalzamento dei muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto va a costituire una nuova fabbrica e deve essere considerato come sopraelevazione, comportante come tale l'obbligo per il condomino autore dell'intervento di corrispondere agli altri l'indennità prevista dalla legge.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2377Data 03/04/2008Downloads: 6
Effetto impianti sulle locazioni
Articolo, tratto dal sole24.it, avente ad oggetto gli effetti del decreto ministeriale 37/2008 sugli impianti nei contratti su immobili abitativi in locazione , comodato, le case vacanza e locali commerciali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1160Data 13/05/2005Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE PENALE 28 NOVEMBRE 2003 N.46070
Oggetto:" Il proprietario che concede in locazione i locali ad extracomunitari non muniti di permesso di soggirno, non commette reato previsto dall'Art. 5 del Dlgs.268/98; ovvero di favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalita".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2696Data 13/05/2005Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE PENALE 28 novembre 2003, N.46070
Oggetto:"Il proprietario che concede in locazione i locali ad extracomunitari non muniti di permesso di soggiorno, non commette il reato previsto dall'Art.5 del Dlgs"download riservato - non acquistabile -
Nº 6450Data 03/01/2025Downloads: 2
È possibile realizzare un'apertura nel muro comune per collegare un locale commerciale, accessibile esclusivamente dalla strada, al vano scala condominiale?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6398Data 14/11/2024Downloads: 2
Apertura porta nel muro condominiale: è un'innovazione? L'apertura di un varco nel muro condominiale implica la possibilità di accedere ad un locale, prima non consentita
download riservato - non acquistabile -
Nº 6147Data 20/12/2023Downloads: 1
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL locale GARAGE: È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE
La trasformazione di un locale accessorio in un vano abitabile integra un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante in quanto comporta un aggravio del carico urbanistico.download riservato - non acquistabile