Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL mancato RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6042Data 15/09/2023Downloads: 3
CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragionidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5964Data 29/06/2023Downloads: 3
CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragionidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 40
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI mancato RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 5201Data 24/01/2020Downloads: 38
MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER mancato PAGAMENTO ASSEGNO CAPARRA INSOLUTO
Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra€ 29,90 -
Nº 3831Data 04/05/2010Downloads: 130
MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RILASCIO DIFFERTO, INDENNITA' DI RILASCIO E PENALE PER mancato RILASCIO
quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando locatore e conduttore convengono la risoluzione immediata del contratto di locazione, con rilascio entro un determinato termine, riconoscimento al conduttore di un indennizzo per il rilascio del termine, penale per mancato rilascio.-€ 59,00 -
Nº 731Data 30/07/2002Downloads: 49
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 730Data 30/07/2002Downloads: 31
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI mancato VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6469Data 14/01/2025Downloads: 1
mancato rilascio immobile in locazione: quale danno?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6375Data 19/09/2024Downloads: 6
Infiltrazioni dalle parti comuni: il mancato godimento dell'abitazione è causa di risarcimento.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6148Data 20/12/2023Downloads: 2
SFRATTO PER mancato PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?download riservato - non acquistabile -
Nº 5566Data 17/12/2021Downloads: 26
PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL mancato RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?
La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........€ 29,90 -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 101
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI mancato RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 33
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI mancato RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO VENDITA IMMOBILE LOCATO: CLAUSOLA PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI mancato RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 176
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E VIZI - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI mancato RILASCIO DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 336
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO
Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente€ 60,00 -
Nº 5015Data 08/03/2019Downloads: 14
PARERE N. 835: SE IN MERITO AL mancato RINNOVO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE, CON SCADENZA IN DATA 01.01.2019, LA SCRITTURA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SCADENZA NATURALE DEI SEI ANNI E' SOGGETTA A REGISTRAZIONE.-
€ 99,00 -
Nº 4975Data 29/12/2018Downloads: 40
Modulo restituzione caparra a seguito mancato avveramento della condizione quando sono stati proposti tutti gli immobili di un fabbricato ed è stata formulata proposta condizionata solo per uno
Il modulo è finalizzato a precostituirsi la prova che l’agenzia ha proposto non solo l’immobile per cui è stata effettuata la proposta ma tutti gli immobili del fabbricato. Vi è anche impegno del proponente ad avvisare della ripresa delle trattative per uno qualsiasi degli immobili del fabbricato.-€ 200,00 -
Nº 352Data 03/03/2016Downloads: 27
QUESITO N° 683 :VENDITA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO DELLA SOPRAINTENDENZA IN IPOTESI DI mancato ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
SOLUZIONE: L’acquirente dell’ immobile sottoposto a vincolo della sopraintendenza ai beni culturali può esercitare il suo diritto senza essere pregiudicato dalla precedente omissione del procedimento di prelazione a condizione che vengano sanati gli adempimenti omessi in precedenza. Tale omissione può essere originata da diverse motivazioni, dovute a vizi legati alla mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 42/2004, ovvero a vizi legati alla notifica. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (tutte ipotesi, ai sensi dell’art. 59, comma 5, di denuncia come non avvenuta) e costituisce reato ai sensi dell’art. 173 del dl 42/2004). La sanzione che ne deriva, riguardante il trasferimento di proprietà è’ la reclusione fino a 1 anno. Nella specie, il procedimento di prelazione riguardante l’immobile, risalente a 20 anni prima, è stato del tutto omesso. Trattandosi di una la violazione riguardante gli atti giuridici, il d.lgs 42/2004 art. 164, prevede la nullita’, risultando viziato il trasferimento del bene, fermo restando la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione qualora, come detto poco anzi, vengano sanati gli omessi adempimenti. Il notaio rogante, che si trovi di fronte a tioli di provenienza precedenti, e risalenti nel tempo, che difettano del procedimento previsto dalla legge, dovrà richiedere che vengano espletati gli adempimenti tardivi, come stabilito ai sensi del comb. disp. artt. 164 comma 2 e 61 comma 2 D.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l’originario dante causa – l’obbligato - sia irreperibile, o si rifiuti di prestare la propria collaborazione, si considera valida la denuncia effettuata dall’originario acquirente (attuale venditore), se non altro come soggetto interessato a rendere efficace un atto di cui è parte. Per porre in essere un atto di ritrasferimento del bene culturale pienamente valido ed efficace, si rende, quindi, necessario, che prima di esso vengano curati gli adempimenti tardivi collegati all’alienazione non notificata all’Autorità amministrativa, privandola per tal via della possibilità di giovarsi del diritto di prelazione. Come già sottolineato, ciò nonostante non potranno essere escluse le sanzioni penali previste dall’art. 173 D.lgs. 42/2004.€ 20,00 -
Nº 322Data 18/01/2016Downloads: 137
MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE INADEMPIENTE A SEGUITO mancato PAGAMENTO ACCONTI, CAPARRE TRANCHES E RATE DI PAGAMENTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui il promittente acquirente non rispetti i termini di integrazione prezzo così come pattuiti nel preliminare.€ 99,00 -
Nº 284Data 26/10/2015Downloads: 66
MODULO DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA' AGENZIA IN CASO DI mancato INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
Modulo da utilizzare per liberare l'agenzia da ogni responsabilità quando il venditore si sia astenuto dall'invitare i confinanti all'esercizio della prelazione ed abbia ritenuto sufficiente la rinunzia degli stessi alla prelazione inserita in atto pubblico€ 50,00 -
Nº 4668Data 29/04/2013Downloads: 319
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO PER mancato AVVERAMENTO CONDIZIONE.
€ 500,00 -
Nº 3661Data 30/11/2009Downloads: 0
Se la locazione stagionale può trasformarsi in locazione ordinaria in caso di mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3660Data 27/11/2009Downloads: 0
Se il mancato accertamento dei dati catastali da parte del mediatore danneggia il diritto dello stesso a percepire le provvigioni.-
art. 1755 1759 circostanze note conclusione affare c.c. responsabilità agente immobiliaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 3597Data 22/10/2009Downloads: 0
Il notaio è responsabile se non informa il cliente del mancato aggiornamento delle visure.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3512Data 15/09/2009Downloads: 0
Se un immobile può essere validamente pubblicizzato tramite un sito internet e qual è la parcentuale sul prezzo di vendita che i magistrati riconoscono a titolo di provvigione in caso di mancato accordo tra le parti.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3503Data 14/09/2009Downloads: 1
Se il locatore è responsabile in caso di mancato rilascio di autorizzazione commerciale.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3480Data 07/09/2009Downloads: 10
Se è possibile inserire in un contratto preliminare di compravendita una clausola per cui, decorso un termine prefissato, il promissario acquirente sia tenuto al pagamento di una penale in caso di mancato acquisto.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3463Data 31/07/2009Downloads: 1
Se il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso di beni immobili è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione e se in caso di mancato rilascio è
download riservato - non acquistabile -
Nº 3323Data 19/06/2009Downloads: 9
Quali sono i rischi per la categoria dei mediatori in caso di mancato rilascio della fideiussione obbligatoria a garanzia delle quote versate per l’acquisto di immobili da costruire.-
Il documento contiene una breve indicazione delle conseguenze in capo al mediatore in caso di mancanza della poliza fidejussoria per gli immobili da costruire nonché il testo aggiornato del d. lgs. 122/2005.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2906Data 30/03/2009Downloads: 0
Se il mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento della residenza impedisce il godimento dei benefici
download riservato - non acquistabile -
Nº 2871Data 19/03/2009Downloads: 0
Le differenze tra la locazione e il comodato di un appartamento. Che fare in caso di mancato rilascio del bene immobile concesso in comodato.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3141Data 01/10/2008Downloads: 2
Se il mancato rilascio della licenza di abitabilità di un immobile non costituisce ostacolo alla configurazione di un contratto di locazione
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. III, sentenza 23.04.2008 n° 10593.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2408Data 16/04/2008Downloads: 3
Se il mancato pagamento del canone può ascriversi a colpa dell’affittuario laddove il proprietario , oltre a non presentarsi più presso il presso la residenza del conduttore , non abbia provveduto a comunicare le coordinate
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova sez. II, 12 febbraio 2007, n. 2471.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2247Data 18/01/2008Downloads: 1
Se il mancato ottenimento del finanziamento nel termine della stipula configura l'inadempienza del promissario acquirente.
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 10 maggio 2007, n.10678.download riservato - non acquistabile