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Nº 6651Data 27/07/2026Downloads: 2
MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, affini, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.€ 39,00 -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 7
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 477Data 23/11/2016Downloads: 21
QUESITO N. 720: SI PUO' INTERMEDIARE LA VENDITA DELL’IMMOBILE DEL CONIUGE????????
SOLUZIONE Il mediatore può, senz'altro, intermediare la vendita dell’immobile del coniuge o di altro soggetto a cui è legato da rapporti di parentela, con consequenziale diritto alle provvigioni. Infatti, sia la giurisprudenza, quanto la dottrina, sono concordi nel ritenere che non sussiste conflitto di interessi, tra il mediatore e una delle parti , con conseguente difetto dei requisiti di imparzialità e neutralità di cui all’art. 1754 c.c, per il semplice fatto della reiterazione, nel tempo, di incarichi provenienti dallo stesso soggetto e per il fatto dell’esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra il mediatore ed una delle parti messe in relazione per la conclusione dell’affare (Cass. 1 luglio 1997 n° 5845; Cass. 18 settembre 2008 n° 23842).€ 20,00 -
Nº 3530Data 22/09/2009Downloads: 1
QUESITO : Se è valido il compromesso (preliminare) di vendita di un appartamento nel caso in cui la società di costruzione fallisce e quali sono i problemi che dovrà affrontare il costituendo condominio?
Traccia del parere: Una Società di costruzione realizza un edificio composto da 6 unità immobiliari una adibita ad ufficio e cinque abitazioni. Prima della dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare, la Società vende con atto notarile due unità immobiliari, mentre per altre tre unità viene concluso un compromesso, una unità immobiliare rimane di proprietà della società fallita. I proprietari ed i promissari acquirenti prendono possesso degli appartamenti e sostengono spese comuni. I problemi del costituendo condominio sono i seguenti: come ripartire le spese tra i condomini? chi dovrà essere convocato per partecipare all'assemblea condominiale? se viene nominato un amministratore esterno chi sono i suoi referti? Risposta 1. Inquadramento normativo Art. 72 Legge Fallimentare: "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado". Art. 1138, comma 3, cod. civ.: "Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129". Art. 1123 cod. civ.: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità". Art. 1101, comma 2, cod. civ.: "Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote". 2. Conclusioni Innanzitutto occorre precisare che la legge fallimentare, come emendata dal d.lgs. n.169 del 2007, stabilisce, con particolare riferimento agli immobili ad uso abitativo, che con l'apertura del fallimento del venditore il contratto preliminare (al cui genus deve essere ricondotto il c.d. compromesso, tanto diffuso nella prassi) prosegue tra le parti ed il curatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo,se l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente. Limitatamente invece agli immobili ad uso non abitativo si applicherà la regola generale posta sempre dal legislatore del fallimento secondo cui il curatore può scegliere se stipulare il definitivo o sciogliere unilateralmente il contratto. In tale ultima ipotesi l'acquirente, se il preliminare è stato trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, avrà diritto di far valere il proprio credito nel passivo del fallimento senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio speciale (che costituisce una causa legittima di prelazione nel concorso fra i creditori del fallito) sul bene oggetto del preliminare a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto de quo non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento Inoltre, si osserva ancora che dalla sentenza dichiarativa del fallimento l'amministrazione e la disponibilità dei beni del fallito spetta al curatore fallimentare. Ciò necessariamente precisato sugli effetti della sentenza di fallimento per quel che interessa in questa sede, con riferimento al primo ed al secondo interrogativo sottoposto osserviamo che potranno partecipare all'assemblea in cui si dovrà deliberare la formazione del regolamento di condominio e relative allegate tabelle millesimali (la redazione di queste ultime da delegare ad un consulente tecnico), ai sensi dell'art. 1138 cod. civ., con la maggioranza assoluta (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio), solamente i proprietari ed il curatore fallimentare, quest'ultimo in rappresentanza del fallimento della società per quattro unità immobiliari, ovvero le tre oggetto del compromesso-preliminare e l'altra che residua, essendo di tali beni la società fallita ancora proprietaria. Per quanto riguarda il terzo interrogativo osserviamo che i referenti dell'amministratore devono essere nominati dall'assemblea di condominio. Infine, limitatamente al quarto interrogativo, osserviamo che le spese cui ci si riferisce – presumiamo quelle per il compenso dell'amministratore piuttosto che per la gestione dei servizi comuni – esse dovranno essere sostenute dai condomini secondo il criterio di cui all'art. 1123, comma 1, cod. civ., per la retribuzione dell'amministratore, oppure a seconda del caso concreto secondo uno dei tre criteri previsti dalla medesima norma, riprodotta integralmente al par. 1, per le spese relative a beni e servizi comuni. In mancanza di regolamento di condominio dovrà applicarsi la norma generale di cui all'art. 1101, comma 2, cod. civ., per cui le spese di cui trattasi dovranno ripartirsi fra tutti i condomini in parti uguali, ovvero tra i soggetti proprietari di due unità immobiliari e dal fallimento della società per le quattro restanti. Ma è evidente che per ottenere qualsiasi pagamento in riferimento a queste ultime sarà necessario che il condominio si insinui al passivo della procedura fallimentare.€ 500,00 -
Nº 3390Data 07/07/2009Downloads: 85
MODULO - DICHIARAZIONE PROVVIGIONI, versione 09.07.07.-
modulo dichiarazione provvigioni con attestazione di non aver mai precedentemente visionato l'immobile e di non aver avuto trattative per lo stesso - con previsione dell'obbligo di corrispondere le provvigioni nel caso in cui l’affare venga concluso da parenti o affini entro il secondo grado e comunque da persone, anche giuridiche, ricollegabili al sottoscrittore o comunque presenti alla visita.-€ 500,00 -
Nº 2365Data 31/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti: le interpretazioni del Ministero su vendite e affitti
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Nº 2264Data 30/01/2008Downloads: 6
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione.-
Agenzia Entrate, circolare 22.01.2008 n° 3.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2162Data 12/10/2007Downloads: 9
Breve relazione sulla plusvalenza.-
Definizione , normative e novità legislative sulla plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso di beni immobili.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3100Data 24/06/2007Downloads: 4
QUESITO N. 214: Se il donatario di un appartamento può successivamente revocare la donazione.-
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Nº 3090Data 30/01/2007Downloads: 5
QUESITO N. 167: Se in caso di perdita agevolazioni prima casa è prevista una tassazione per plusvalenza.-
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Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1454Data 22/06/2006Downloads: 1
Se il concetto di ricostruzione sia sovrapponibile a quello di ristrutturazione edilizia.-
Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale, sentenza 08.05.2006 n° 178download riservato - non acquistabile -
Nº 1357Data 01/02/2006Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 24 NOVEMBRE 2005 N. 24782
Oggetto: Se e dopo quale termine il promissario acquirente che ignori che il bene, al momento dell’atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, può agire per la risoluzione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1363Data 30/01/2006Downloads: 0
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981download riservato - non acquistabile -
Nº 1324Data 05/12/2005Downloads: 5
QUESITO N. 110: Se è soggetto a revocatoria fallimentare l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale dell'acquirente.-
Se, a seguito dei più recenti interventi normativi, è possibile agire in revocatoria fallimentare rispetto ad un immobile acquistato per essere destinato ad abitazione principale dell'acquirente.-€ 500,00 -
Nº 1298Data 14/11/2005Downloads: 1
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in Legge del Decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.download riservato - non acquistabile -
Nº 1283Data 14/10/2005Downloads: 5
Breve commento alla nuova disciplina degli immobili in costruzione
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Nº 1204Data 12/07/2005Downloads: 3
Decreto legislativo 20.06.2005 n.122. Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Il decreto prevede la tutela di tutti i promissari acquirenti, di chi abbia stipulato un contratto che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire.download riservato - non acquistabile -
Nº 3073Data 29/04/2004Downloads: 18
QUESITO N. 089: Se è valido un contratto preliminare di compravendita immobiliare redatto per scrittura privata da persona analfabeta
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Nº 3072Data 28/04/2004Downloads: 11
QUESITO N. 088: Se è valido un atto sottoscritto da persona non vedente
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Nº 795Data 17/07/2003Downloads: 1
Legge equo canone (testo storico)
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Nº 796Data 17/07/2003Downloads: 6
Legge equo canone (testo vigente 31/12/98)
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Nº 3016Data 04/04/2003Downloads: 3
QUESITO N. 028: Se in caso di morte del conduttore di un immobile ad uso abitativo il contratto di locazione si estingue
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Nº 668Data 06/09/2002Downloads: 32
CONTRATTO di affitto di fondo rustico.
contratto di affitto di fondo rustico€ 500,00 -
Nº 722Data 06/09/2002Downloads: 151
CONTRATTO di locazione ad uso di autorimessa, box, posto auto
contratto di locazione ad uso di autorimessa, box, posto auto€ 1.000,00 -
Nº 725Data 06/09/2002Downloads: 178
CONTRATTO di locazione per uso esclusivo di ufficio, magazzino, deposito, negozio
contratto di locazione per uso esclusivo di ufficio, magazzino, deposito,negozio€ 99,00 -
Nº 714Data 06/09/2002Downloads: 17
CONTRATTO di costituzione di diritto d'uso
contratto d'uso di immobile€ 500,00 -
























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