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Hai cercato '' area: sentenze '' ho trovato 1004 documenti

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    Nº 5915
    Data 18/04/2023
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    Concessione uso area condominiale senza contratto: è possibile?
    Con una semplice delibera si può concedere il godimento di un'area comune previo corrispettivo? La risposta della Corte di Appello di Roma.
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    Nº 5733
    Data 09/09/2022
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    Parcheggio abusivo su area privata: come tutelarsi?
    La questione del parcheggio abusivo su un'area privata non è affatto semplice come a prima vista potrebbe sembrare. Del resto, laddove una simile situazione si verifichi, le forze dell'ordine non possono intervenire a ristabilire la legalità, magari comminando multe. Esse, infatti, non hanno alcun potere nelle aree private......
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    Nº 5542
    Data 30/10/2021
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    Passo carrabile, le sentenze in materia
    La nozione di passo carrabile, meglio noto come passo carraio, è definita all'art.3, comma I, n.37) del Codice della Strada rubricato "Definizioni stradale e di traffico" quale area laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli>. L'esigenza di ottenere............
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    Nº 5087
    Data 23/07/2019
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    PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: ULTIME sentenze
    Rassegna delle più recenti sentenze emesse a risoluzione di frequenti problematiche connesse con la stipula di un contratto preliminare
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    Nº 6424
    Data 12/12/2024
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    Condominio: inderogabilità dell'area destinata a parcheggio.
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    Nº 6263
    Data 28/05/2024
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    Incidente auto in area condominiale: posso ricorrere all'indennizzo diretto verso il mio assicuratore?
    Un veicolo va obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona in un cortile condominiale?
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    Nº 5744
    Data 19/09/2022
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    Il parcheggio condominiale si è allagato per colpa del Comune: come si calcola il danno da indisponibilità dell'area?
    Come è noto il condominio è automaticamente qualificato come relativo custode delle parti comuni e risponde, pertanto, dei danni che da queste provengono alle singole proprietà esclusive, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Questo significa che le condotte fognarie sono considerati dalla legge come parti comuni dell'edificio .....
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    Nº 5738
    Data 14/09/2022
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    Gravi motivi recesso conduttore: ultime sentenze
    Nel caso di locazione commerciale e recesso anticipato, occorrerà accertare i gravi motivi con riferimento all’attività svolta nei locali per cui si effettua il recesso. Le ragioni devono essere sopravvenute e non prevedibili...
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    Nº 5719
    Data 02/07/2022
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    Chi risponde dei danni subiti dai box seminterrati per le infiltrazioni dalla pavimentazione dell'area condominiale sovrastante?
    Nel caso di specie alcuni condomini, proprietari dei box posti al piano interrato dello stabile condominiale hanno convenuto in giudizio il medesimo condominio, svolgendo una domanda intesa ad ottenere: la condanna all'esecuzione delle opere necessarie a rimuovere le infiltrazioni a tutt'oggi presenti nei box; la rifusione dei danni causati alle pareti murarie e alle masserizie presenti nei box oggetto di infiltrazioni....
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    Nº 5543
    Data 30/10/2021
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    Pertinenze, le sentenze in materia
    Secondo l'art. 817 del codice civile, le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Questa destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi vanta un diritto reale sulla medesima. Le pertinenze sono dunque cose accessorie ....
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    Nº 5120
    Data 28/09/2019
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    DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE: ULTIME sentenze
    Interessante raccolte delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di deposito cauzionale nell'ambito di un contratto di locazione
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    Nº 5089
    Data 29/07/2019
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    OMESSO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE: ULTIME sentenze
    Il conduttore che omette di pagare i canoni di locazione alla scadenza pattuita viola una delle obbligazioni primarie ed essenziali che scaturiscono dal contratto di locazione.
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    Nº 2656
    Data 25/10/2008
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    Se è prevista la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nel caso di vendita di un posto auto in area condominiale, quando sussista un divieto a parcheggiare.-
    sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 24055 del 25 settembre 2008
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    Nº 2474
    Data 11/06/2008
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    Se il costruttore non adibisce l'area prevista a parcheggio i condomini hanno diritto al risarcimento
    sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 7 Maggio 2008 , n. 11202.-
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    Nº 2338
    Data 17/03/2008
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    Se l’apertura di finestre è consentita su area di proprietà comune ed indivisa, quando manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari circa il suo utilzzo.-
    sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. II in data 26 febbraio 2007, n. 4386.-
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    Nº 2289
    Data 15/02/2008
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    Se un'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione è esente dall'I.c.i.-
    sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, V sez. tributaria, in data 12.09.2007, n.19131.
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    Nº 2187
    Data 13/11/2007
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    Se della mancata destinazione a parcheggio dell'area indicata nella licenza erdilizia risponde il costruttore venditore nei confronti dell'acquirente dell'immobile.
    sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, 26 ottobre 2007, n.22496.-
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    Nº 2117
    Data 18/07/2007
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    Se l’ordine di demolizione di un’opera abusiva va indirizzato al proprietario dell’area su cui sorge la stessa opera abusiva
    sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 14.05.2007 n° 2424.-
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    Nº 1042
    Data 21/03/2005
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    sentenze LOCAZIONE E REGISTRAZIONE AUMENTO CANONI
    Oggetto:"La omessa registrazione del contratto stipulato in forma scritta comporta la inesigibilità del canone fino al momento della registrazione tardiva".-
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    Nº 3558
    Data 05/10/2009
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    Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
    I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-
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    Nº 6114
    Data 24/11/2023
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    USUCAPIONE DI POSTO AUTO: E' POSSIBILE?
    Hai tranquillamente parcheggiato per anni la tua auto in una determinata area anche se non di tua proprietà. Un bel giorno il proprietario decide di vietare il tuo ingresso nella suo parcheggio impedendoti di lasciare lì l’auto. Può farlo? Oppure non è legittimato perché hai acquistato il diritto di proprietà del posto d’auto per il pacifico e ininterrotto possesso in questi anni? In altri termini, puoi affermare di essere divenuto automaticamente proprietario del parcheggio per averlo usato? Si può acquistare un posto auto per usucapione?
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    Nº 6008
    Data 14/07/2023
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    SI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL PIANEROTTOLO, ANCHE SE VIENE RIPRESA LA PORTA DEL VICINO QUANDO È INEVITABILE UN DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA TELECAMERA
    Se l'area oggetto delle riprese è molto piccola e non è quindi possibile restringere il campo visivo occorre comparare i rispettivi interessi protetti.
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    Nº 5950
    Data 05/06/2023
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    Salvo titolo contrario è comune anche il cortile posto a confine con l'appartamento di un condomino
    Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, n. 12381, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su due motivi di censura in ambito di diritto a recingere ex art. 841 c.c. un'area di 38 mq, ritenuta di proprietà degli attori, rispetto alla sua natura condominiale.
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    Nº 5914
    Data 18/04/2023
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    Indennità di sopraelevazione: come si calcola?
    L'indennità di cui all'art. 1127 cod. civ. deve essere, innanzitutto, calcolata in base al valore dell'area oggetto di sopraelevazione.
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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. sentenza VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc . Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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    Nº 5646
    Data 31/03/2022
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    Innovazione e modificazione delle parti comuni: differenza
    La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3440 del 3 febbraio 2022, è tornata sull'importante differenza tra innovazione e modificazione delle parti comuni in condominio. L'occasione è stata fornita da un'azione giudiziaria con cui uno dei condòmini impugnava la decisione assembleare di installare, nella piazza condominiale, alcune strutture fisse (cubi di cemento) che avrebbero impedito di utilizzare l'area come parcheggio per i veicoli. Analizziamo la pronuncia in commento......
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    Nº 5578
    Data 08/01/2022
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    Apposizione di paletto dissuasore all'ingresso della strada, quali limiti in caso di esistenza di passo carrabile?
    L'apposizione di paletti dissuasori è sempre più frequente e svolge una pluralità di funzioni, quali la delimitazione d. posti auto, impedire la sosta in una determinata area, oltre ad inibire l'accesso carrabile in una strada, ipotesi quest'ultima oggetto della vertenza portata all'attenzione del Consiglio di Stato (sentenza n. 07944/2021).........
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    Nº 5510
    Data 05/08/2021
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    E' reato non fare la manutenzione di una casa in rovina?
    La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25176/2021 (sotto allegata) conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati per il reato di cui all'art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l'incolumità delle persone che avevano accesso all'area circostante del fabbricato
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  • Nº 769
    Data 04/10/2018
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    PARERE 819: SE È VALIDA LA DONAZIONE CON LA QUALE IL DONANTE STABILISCE IL DIVIETO DI VENDITA DEL BENE DONATO E QUALI SONO I RISCHI IN CASO DI VENDITA IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO, PER IL DONATARIO, MA SOPRATTUTTO PER IL TERZO ACQUIRENTE.
    la risposta a tale quesito si ricava dal combinato disposto dell'art 769 C.C. che definisce contratto di donazione con l'art. 1379 C.c. disciplinante il divieto di alienazione.L ’art. 769 C.c. enuncia che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. La donazione è, quindi, un contratto.- Questa conclusione è decisiva ai fini della soluzione del quesito che ci impegna, in quanto ci consente di applicare alla donazione ...... risposta integrale in area riservata
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  • Nº 564
    Data 07/12/2017
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    PARERE N° 758: E' VALIDO IL PATTO FONDO CONTRO PERCENTUALE DEL COSTRUITO?
    La risposta non può che essere negativa, in quanto il contratto di permuta di fondo contro appartamenti da costruire di cui sia stata indicata solo la percentuale rispetto al costruito senza nessuna ulteriore indicazione o criterio di successiva individuazione è certamente nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto.- Secondo Giurisprudenza consolidata, infatti, è nullo il contratto preliminare di permuta immobiliare col quale una parte si obblighi a trasferire all'altra una percentuale di quanto si costruirà su un'area, senza specificare né il tipo, né le dimensioni della costruzione. La nullità è dovuta all’indeterminatezza e all’indeterminabilità della prestazione, per mancanza di .........parere integrale...cliccando su download
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