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Hai cercato '' assegni '' ho trovato 77 documenti

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    Nº 6455
    Data 08/01/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO CHE L’ACCONTO É STATO PAGATO, DOPO LA VISITA CON IL MEDIATORE, CON assegni EMESSI DURANTE IL PERIODO DI INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE - 15/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “E’ altresì documentato (v. pag. 2 del rogito notarile del 17.1.2012) che le prime due tranches del prezzo di acquisto sono state corrisposte dal Cipullo alla venditrice Costruzioni Edilvie con assegni bancari emessi nel periodo antecedente alla data di stipula del rogito notarile (31.12.2011) indicata nella proposta raccolta dall’agenzia immobiliare (v. in atti), con l’incarico di mediazione, inizialmente conferito dalla E. che andava a scadere in data 14.1.2012 (appena tre giorni prima del rogito O. del 17.1.2012)."
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    Nº 2341
    Data 19/03/2008
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    ANTIRICICLAGGIO. LE PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI assegni BANCARI.
    Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera
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  • Nº 645
    Data 19/06/2018
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    PARERE N°797:SE I VENDITORI IN UN PRELIMINARE SONO TRE, LA CAPARRA GLI DEVE ESSERE VERSATA CON TRE assegni DIVERSI?
    Per estinguere il debito che presenta una pluralità di creditori, si può soddisfare in solido uno solo di essi, previa specifica previsione legale o consensuale. L’intera somma può dunque essere versata con un unico assegno ad un solo creditore, poiché trattasi di obbligazione solidale attiva scaturente da medesimo titolo negoziale.
    € 30,00
  • Nº 516
    Data 02/03/2017
    Downloads: 83
    MODULO INTESTAZIONE assegni - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
    Quando va utilizzato? Il modulo serve per autorizzare l'acquirente a pagare parte del corrispettivo direttamente nelle mani di un creditore di un venditore ( precedente acquirente, amministratore, ecc.), in modo che con lo stesso pagamento corrisponde il prezzo di vendita ed estingue il debito che aveva il debitore liberandosi da qualsiasi rischio di rivalsa sull'immobile che acquista.-
    € 100,00
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    Nº 2738
    Data 15/01/2009
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    Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è fissato a 12.500 Euro.-
    Il documento contiene un breve commento all'art. 32 d.l. 112/2008.-
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    Nº 2546
    Data 31/07/2008
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    Domande frequenti vertenti sulle novità introdotte dal D.L 112/2008 relativamente agli assegni, contanti e titoli al portatore.-
    Articolo tratto dal sito ufficiale della Banca d'Italia.-
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    Nº 2547
    Data 30/07/2008
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    Novità introdotte dal D.L 112/2008 in materia di assegni , contanti, e libretti al portatore.-
    Articolo estrapolato dal sito delle Banca d'Italia.-
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    Nº 6512
    Data 08/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LE PARTI DOPO ESSERE STATE MESSE IN RELAZIONE AL MEDIATORE, RIPRENDONO LA TRATTATIVA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO GRAZIE DI AMICI COMUNI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “Invero, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richieste, cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti le parti, venute in contatto solo grazie all’intervento della società attrice, hanno evidentemente agito per estromette la mediatrice dalle trattative. Avendo infatti conoscenti comuni, i venditori hanno atteso la scadenza del mandato per ricontattare gli acquirenti [quando abbiamo dato gli assegni nell’aprile 2015, il sig. G. ci riferì (a me e a mia moglie) che il contratto con l’agenzia era scaduto e anzi, mi mostrò anche la raccomandata con cui lo stesso diceva di non aver più rapporti con l’agenzia T., cfr. interrogatorio formale M. verb. ud. 9.2.2022] tanto è vero che, diversamente da quanto asserito in comparsa di risposta dagli acquirenti (dopo circa tre anni, all’incirca nel settembre del 2017, i sigg. M. e S. vennero ricontattati dal sig. G. il quale li informò che era stata regolarizzata la posizione urbanistica dell’immobile, chiedendo loro se fossero ancora interessati all’acquisto, cfr. foglio 3), le trattative non furono riprese dopo tre anni dalla visita ma subito dopo la scadenza del mandato conferito all’attrice (e forse mai interrotte), come dimostra il pagamento di € 10.000,00 dagli acquirenti ai venditori risalente all’aprile 2015, cioè a soli 5 mesi dalla visita dell’immobile ed esse portarono appunto a concordare un prezzo di vendita del bene inferiore a quello proposto inizialmente agli acquirenti, esattamente come era stato anticipato dal Gr. al G. (il sig. M. Gr. chiamò telefonicamente il sig. G. e gli comunicò che il sig. M. era interessato all’appartamento e voleva fare una proposta ad un prezzo inferiore, cfr. teste L. cit.).
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    Nº 6483
    Data 21/02/2025
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    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
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    Nº 5827
    Data 13/01/2023
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    La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamento
    Nella prassi, accade di frequente che le parti concludano un accordo per l’adempimento di un’obbligazione e il debitore consegni al creditore uno o più assegni come garanzia del pagamento e con patto di non presentazione. ..
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    Nº 2506
    Data 02/07/2008
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    Articolo avente ad oggetto il Decreto legge 112/08 (la
    Articolo estrapolato dal sole24ore avente ad oggetto le riforme introdotte dal Governo Berlusconi in materia di assegni.-
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    Nº 2419
    Data 28/04/2008
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    Decreto legislativo 231/2007: Antiriciclaggio nell'uso dei contanti
    Nozioni e principi sull'uso di contanti. assegni e libretti di risparmi a pochi giorni dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di antiriciclaggio.- Articolo tratto da sole 24 ore.-
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    Nº 6545
    Data 28/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.
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    Nº 6420
    Data 11/12/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).
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    Nº 6418
    Data 06/12/2024
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    NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.
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  • Nº 6280
    Data 01/07/2024
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    MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'assegno COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.
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    Nº 6266
    Data 05/06/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.
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    Nº 6219
    Data 23/04/2024
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    Corte di cassazione civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2023 n. 35385
    In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che ...
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  • Nº 6134
    Data 11/12/2023
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    MODULO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTO assegno CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA CON AUTORIZZAZIONE A RESTITUIRLO ALL’ACQUIRENTE NON APPENA QUEST’ULTIMO AVRÀ INVIATO LA STESSA SOMMA A MEZZO BONIFICO
    quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende sostituire l’assegno costituente caparra confirmatoria con un bonifico nel modulo è anche previsto che l’assegno viene affidato in deposito all’agenzia fino all’arrivo del bonifico che deve avvenire entro un certo termine il mancato arrivo determina lo scioglimento del rapporto
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    Nº 5940
    Data 20/05/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.
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  • Nº 5782
    Data 10/11/2022
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    PARERE 986 se l'agente immobiliare è autorizzato a restituire l'assegno ricevuto in deposito a titolo di caparra confirmatoria su autorizzazione di un solo venditore o comunque di non tutti i venditori
    Al quesito può essere data risposta negativa, nel senso che occorrerà obbligatoriamente l’autorizzazione di tutti i venditori. Come meglio si specificherà nella motivazione, la risposta a tale quesito è piuttosto complessa e per la sua peculiarità necessita......
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  • Nº 5452
    Data 08/04/2021
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    MODULO - LETTERA RACCOMANDATA RESTITUZIONE assegno CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO ALLA CONDIZIONE MUTUO
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria
    € 60,00
  • Nº 5450
    Data 03/04/2021
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA E RICEVUTA DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente comunica che il mutuo che condiziona la proposta non è stato concesso e richiede la restituzione dell’assegno costituente caparra confirmatoria. Il modulo contiene al suo interno anche la ricevuta di restituzione della caparra. In questo caso, però, se è possibile è meglio ottenere l’autorizzazione alla restituzione della caparra da parte del venditore. A tal fine è stato predisposto il modulo n. 5052
    € 99,00
  • Nº 5385
    Data 24/11/2020
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL MUTUO E CONDIZIONARLA AL BUON ESITO DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA ALL'AGENZIA FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
    Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO assegno - NO BONIFICO)
    € 60,00
  • Nº 5382
    Data 23/11/2020
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE RICEVUTA CAPARRA VERSATA A MEZZO assegno CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA.
    Quando va utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando la caparra è stata versata a mezzo assegno bancario ed il venditore all’atto dell’accettazione deve riceverla ed affidarla in deposito all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali all’eventuale regolarizzazione dell’immobile e al verificarsi di eventuali condizioni sospensive
    € 60,00
  • Nº 5378
    Data 20/11/2020
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    MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE
    Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal veditore, il quale la restituisce mediante un proprio assegno.
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  • Nº 5372
    Data 06/11/2020
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    COMUNICAZIONE INVITO RESTITUZIONE CAPARRA (a seguito di mancata conclusione contratto per accettazione tardiva)
    Quando va utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato per invitare l’acquirente a ritirare l’assegno costituente caparra confirmatoria presso l’agenzia quando il contratto non sia concluso in quanto la proposta è stata accettata tardivamente e non sia seguita la comunicazione da parte dell’acquirente di ritenere efficace l’accettazione tardiva. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile allorquando la proposta è accettata tardivamente ovvero oltre il termine di efficacia, l’acquirente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediata comunicazione al venditore.-
    € 60,00
  • Nº 5345
    Data 26/09/2020
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    MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA CON RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
    Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, decidono di risolverla e di scogliere i propri rapporti. Il modulo è predisposto per l'ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal venditore il quale la restituisce mediante un proprio assegno bancario. Può essere facilmente adattato alle ipotesi in cui la caparra non sia stata incassata e il venditore restituisce lo stesso titolo ricevuto.-
    € 60,00
  • Nº 5297
    Data 22/05/2020
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    MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'AGENTE IMMOBILIARE ALLA RESTITUZIONE DELL'assegno COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA CONFIRMATORIA
    MODULO DA UTILIZZARE QUALDO LE PARTI DELLA PROPOSTA O DEL PRELIMINARE HANNO SCIOLTO IL CONTRATTO TRA DI LORO, O COMUNQUE HANNO DECISO DI NON DARE ULTERIORE CORSO ALL'AFFARE, PER CUI CONVENGONO CHE L'assegno COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA CONFIRMATORIA DEBBA ESSERE RESTITUITO ALL'ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL MEDIATORE DEVE FARSI AUTORIZZARE ALLA RESTITUZIONE DEL TITOLO DAL VENDITORE MEDIANTE QUESTO MODULO E POI, ALL'ATTO DELLA RESTITUZIONE, FARSI SOTTOSCRIVERE IDONEA RICEVUTA DALL'ACQUIRENTE
    € 29,90
  • Nº 5201
    Data 24/01/2020
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    MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER MANCATO PAGAMENTO assegno CAPARRA INSOLUTO
    Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra
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  • Nº 686
    Data 18/07/2018
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    PARERE N°786: LA CAPARRA CONFIRMATORIA ED IL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
    La risposta alla prima domanda deve essere negativa. Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“. Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali. In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso. Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.
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  • Nº 595
    Data 12/02/2018
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    MODULO AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE assegno COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA E AFFIDATO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA
    Il presente modulo va utilizzato nei casi in cui si necessita della sostituzione dell'assegno rilasciato in luogo di caparra confirmatoria per cui è necessaria l'autorizzazione del venditore.-
    € 30,00
  • Nº 428
    Data 24/06/2016
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    MODULO - DICHIARAZIONE RICEVUTA CAPARRA DEL VENDITORE CON CONTESTUALE DEPOSITO FIDUCIARIO ALL'AGENZIA.
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il venditore, dopo aver ricevuto l'assegno costituente caparra confirmatoria, l' affida in deposito all'agenzia affinchè lo custodisca in attesa della stipula del definitivo o del verificarsi di condizione.
    € 300,00
  • Nº 384
    Data 13/04/2016
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    MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE assegno COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA E AFFIDATO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA CON TITOLI IDONEI AD ESTINZIONE VINCOLI ED ESPOSIZIONI
    QUANDO VA UTILIZZATO? il modulo va utilizzato ogni qualvolta è necessario provvedere all'estinzione di una piccola esposizione debitoria del venditore con le somme rilasciate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria e affidate in deposito all'agenzia.
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  • Nº 300
    Data 20/11/2015
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    QUESITO N.665 - QUANDO SI PUO' REVOCARE UN assegno?
    RISPOSTA In caso di revoca dell’assegno da parte del correntista, la banca è tenuta a rispettare l’ordine di non pagare il titolo solo dopo otto giorni (quindici giorni se emesso fuori piazza), sempre che il creditore non si sia recato prima allo sportello ad esigerne il pagamento. Riferimenti normativi: Artt. 32 e 35 della cosiddetta legge assegno bancario (Rd 1736/1933) Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. N. 15266/2014
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