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Nº 5672Data 27/04/2022Downloads: 29
MODULO - Contratto di affitto commerciale tra un'azienda e un privato - FORMATO WORD
Contratto generico di affitto commerciale tra un'azienda e un privato. Include la politica sulla privacy e la clausola per la tutela contro gli inquilini morosi.download riservato - non acquistabile -
Nº 5671Data 27/04/2022Downloads: 24
MODULO - Contratto di affitto commerciale tra un'azienda e un privato - FORMATO PDF
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Nº 5244Data 13/03/2020Downloads: 11
PARERE N. 878 SE IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE CEDE LA PROPRIA azienda CON ATTO PUBBLICO SENZA COMUNICARLO AL LOCATORE, QUESTI - IN CASO DI MOROSITA' - PUO' SEMPRE RIVOLGERSI AL VECCHIO CONDUTTORE OPPURE ESCLUSIVAMENTE AL CESSIONARIO
Ai fini della trattazione della fattispecie in esame è utile una disamina dell’art. 36 della Legge 392\78 rubricato ”Sublocazione e cessione del contratto di locazione”.- L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 sancisce che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La ratio del citato articolo è quello di agevolare...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 541Data 26/06/2017Downloads: 41
MODELLO CONTRATTO AFFITTO RAMO D'azienda
Quando va utilizzato? Il presente modulo va utilizzato in casa di affitto di ramo d'azienda€ 100,00 -
Nº 309Data 04/12/2015Downloads: 16
QUESITO N.668 - CONTRATTO DI FITTO D'azienda, SE È DOVUTA L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO NEL CASO DI DISDETTA DA PARTE DEL CONCEDENTE.
RISPOSTA: No, nell'affitto d'azienda, non è dovuto l'avviamento previsto dall’art 34, legge 392/78. La Cassazione n. 6055, del 17 giugno 1998, a tal proposito ha, infatti, cosi’ statuito " la norma contenuta nell'art 34 della legge 392 del 27 luglio 1978, è dettata per i casi di cessazione del rapporto di locazione, non riguarda cioè quelli di affitto di azienda. Il diverso atteggiarsi dei due contratti, proprio in relazione al profilo dell'avviamento, rende poi ragione sia del fatto che la norma non è applicabile in via analogica all'affitto di azienda sia del fatto che la norma, così interpretata, non è costituzionalmente legittima ( Corte Costituzionale 384, 31 marzo 1998)". La sentenza richiamata ha comunque precisato che, nella locazione di immobile l'avviamento è una qualità che viene creata dal conduttore, sicchè è corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto; nell'affitto d'azienda, invece, non è dato configurare nell'avviamento un bene che la legge imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto, e perciò, nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario.€ 20,00 -
Nº 290Data 29/10/2015Downloads: 8
QUESITO N.670 - AFFITTO D'azienda - SE IL LOCATORE PUO' RECEDERE DAL CONTRATTO
La clausola inserita nel contratto di fitto d'azienda che prevede la facoltà di recesso è del tutto legittima. In caso di mancato rilascio, però, non potrà essere adottato il procedimento speciale di sfratto ma l'ordinario procedimento di rilascio dell'immobile occupato€ 20,00 -
Nº 226Data 15/06/2015Downloads: 17
QUESITO N. 636 : FITTO D’azienda E RECESSO.
1.SE È PREVISTO UN TERMINE PER IL RECESSO DELL'AFFITTUARIO DA UN CONTRATTO DI AFFITTO D'azienda. 2.SE IL CONCEDENTE PUÒ VIETARE ALL'AFFITTUARIO DI RECEDERE DAL CONTRATTO PRETENDENDO CHE VENGA PORTATO A TERMINE FINO ALLA NATURALE SCADENZA.€ 20,00 -
Nº 69Data 15/09/2014Downloads: 120
CONTRATTO DI FITTO DI azienda.
Nuovo modulo di contratto di fitto di azienda con il quale una parte (locatore o affittante) concede in godimento all’altra (affittuario) un'azienda, per una durata determinata è verso il pagamento di un corrispettivo periodico (canone o fitto). Il locatore, pertanto, pur rimanendo proprietario dell’azienda affittata viene sostituito nell’esercizio della gestione dall’affittuario, che acquisisce lo status di imprenditore”, sulla base dell’attribuzione dì un diritto di godimento.€ 100,00 -
Nº 734Data 26/09/2002Downloads: 72
CONTRATTO preliminare di cessione di azienda.
contratto preliminare di cessione di azienda€ 1.000,00 -
Nº 1233Data 04/09/2002Downloads: 7
CONTRATTO di affitto di azienda
contratto d'affitto di azienda€ 1.000,00 -
Nº 6101Data 08/04/2024Downloads: 4
KIT N. 6 -SET COMPLETO CESSIONE DI azienda COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 16 INCARICO DI VENDITA; TIPO 17 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 18 ALLEGATO SCHEDA azienda IN FORMATO WORD; TIPO 19 INCARICO DELL'ACQUIRENTE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
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Nº 165Data 12/03/2015Downloads: 40
CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (IPOTESI DI CESSIONE DI azienda)
€ 20,00 -
Nº 110Data 29/11/2014Downloads: 18
COMUNICAZIONE IN CASO DI CESSIONE O SUBLOCAZIONE D’azienda EX ART.36 LEGGE 27 LUGLIO 1978, N.392.
€ 20,00 -
Nº 4659Data 19/04/2013Downloads: 10
QUESITO N. 476: Cessione ramo di azienda e successione nei contratti di locazione.
€ 500,00 -
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Nº 3904Data 23/07/2010Downloads: 1
Se un contratto di affitto di azienda registrato solo presso l’agenzia delle Entrate e non presso la camera di commercio è opponibile a terzi.-
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Nº 3676Data 11/12/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi al cliente delle informazioni inesatte a causa del pessimo lavoro compiuto da un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, e se l'agenzia perde il suo
art. 1755 1759 responsabilità professionale del mediatore conclusione affare inadempimento scarsa importanzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 2722Data 08/01/2009Downloads: 3
Se in un contratto di locazione commerciale, il locatore può opporsi all'eventuale sublocazione d'azienda avvalendosi della clausola che ne fa espresso divieto.-
Il quesito è stato estrapolato da "L'Esperto risponde" de il Sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2471Data 09/06/2008Downloads: 83
MODULO - CONFERIMENTO DI INCARICO DI CESSIONE DI azienda
€ 1.000,00 -
Nº 2314Data 06/03/2008Downloads: 3
Se sussistono differenze tra la locazione di immobile a uso diverso dall'abitazione(commerciale) e l'affitto di azienda.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 11 giugno 2007, n.13683.- Massima giurisprudenziale e commento pubblicato nel periodico mensile di documentazione giuridica e pratica professionale , "L'immobile & Diritto" del Sole 24ORE .-download riservato - non acquistabile -
Nº 2109Data 10/07/2007Downloads: 5
Se in caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo , conseguente alla cessione d'azienda al cessionario è consentita l'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione N. 10298 DEL 07/05/2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1726Data 10/01/2007Downloads: 1
Se il contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di un’azienda che non comprende il trasferimento della autorizzazione amministrativa è nullo ?
Corte di Cassazione, sentenza n. 22112 emessa il 16/10/2006download riservato - non acquistabile -
Nº 3184Data 10/11/2006Downloads: 6
QUESITO N. 141: Se è possibile cedere il contratto di locazione in occasione di cessione d'azienda, quando ciò sia vietato dal contratto.-
€ 500,00 -
Nº 3033Data 18/04/2003Downloads: 0
QUESITO N. 042: Breve esame della disciplina della cessione dei crediti di azienda
€ 500,00 -
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Nº 805Data 09/09/2002Downloads: 18
LETTERA del conduttore di immobile non abitativo al locatore di comunicazione di cessione del contratto di locazione per cessione o fitto d'azienda
€ 300,00 -
Nº 5362Data 20/10/2020Downloads: 10
MODULO - MODULO COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’INCARICANTE DELLA CESSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE DALLA AGENZIA CEDENTE ALLA CESSIONARIA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che cambia la società che gestisce l’agenzia. In altri termini, qualora dopo aver chiuso la vecchia società ed aperto una nuova società per gestire l’agenzia, si intende continuare a gestire i precedenti incarichi, ove non sia stata stipulata una cessione di azienda per atto pubblico, occorre procedere alla comunicazione dellp0avvenuta cessione degli incarichi dalla prima alla seconda società e soprattutto occorre raccogliere la firma dell’incaricante per accettazione della cessione. Solo cosi i precedenti incarichi resteranno in vigore e l’agenzia potrà continuare a gestirli con la nuova società.-€ 60,00 -
Nº 310Data 15/12/2015Downloads: 41
QUESITO N. 671 - IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE NELLA VENDITA IN BLOCCHI DI TERRENI AGRICOLI
RISPOSTA - Il quesito sollevato dall’utente, purtroppo, non trova un’unica ed inequivocabile risposta in quanto per la soluzione dello stesso debbono essere valutati vari fattori. Possiamo affermare, però, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria, che la prelazione e il riscatto agrario da parte del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, sono configurabili anche quando quest'ultimo costituisca parte di un blocco immobiliare più ampio oggetto della vendita ( e sempre che il suo distacco dal complesso fondiario non menomi una unità poderale inscindibile o un'unica azienda agraria ma l'appezzamento costituisca un'unità poderale autonoma e distinta dal resto dei terreni) qualora esclusivamente su tale parte sussistano le condizioni di legge per il riscatto stesso e qualora ovviamente il frazionamento di una parte della maggiore estensione sia fatto, e giuridicamente, possibile.€ 20,00 -
Nº 3561Data 07/10/2009Downloads: 9
Quesito n. 341 : Se la prelazione agraria spetta all’usufruttuario o al nudo proprietario del fondo confinante.-
L’istituto della prelazione attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, qualora decida di concludere un determinato contratto. Tale istituto non obbliga il soggetto che concede la prelazione alla stipula del contratto, ma lo vincola qualora decide di addivenirne. Il diritto del prelazionario non è legato al contratto finale, ma consiste nell’essere preferito ad altri, a parità di condizioni.- La prelazione può essere legale o volontaria.- Nel novero delle prelazioni legali rientra la prelazione agraria disciplinata dall’art.8 della legge 590 del 1965, che dispone che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria,a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.- Come si evince dalla lettura della norma scopo della prelazione agraria è quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.- Dal tenore della norma è possibile individuare non solo i soggetti titolari del diritto di prelazione, ma anche le condizioni e i requisiti previsti dal legislatore per poter correttamente esercitare il suddetto diritto.- Soffermandosi sul requisito soggettivo, più problematico a livello interpretativo rispetto agli altri, la prima questione che si pone è se l’elencazione che si rinviene nella norma è da considerarsi tassativa o meno. Se si aderisce alla prima soluzione prospettata non si potrà parlare di diritto di prelazione in capo al conduttore il cui titolo sia invalido, o addirittura mancante. Riguardo al titolo invalido non vi sono dispute giurisprudenziali nel considerare inesistente il diritto di prelazione. Maggiori dubbi sono sorti invece riguardo alla possibilità che il prelazionario sia in effetti un coltivatore di fatto. Nonostante la soluzione estensiva sia aderente alla ratio della legge la Cassazione con orientamento unanime considera tassativa l’elencazione della legge (Cass. 19 novembre 1979, n. 6048).- Il particolare interesse che riveste la questione ha spesso coinvolto la Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle leggi agrarie per contrasto con l’art. 42, terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di limitazioni del diritto di proprietà (Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 32).- Altro aspetto che merita di essere segnalato attiene al particolare interesse pubblico che caratterizza tutta la normativa sulla prelazione agraria. Infatti non pochi problemi interpretativi sono sorti riguardo alla disciplina applicabile in caso di violazione delle norme agrarie. Ci si chiedeva se tale violazione integrasse un’ipotesi di nullità virtuale, ex art 1418, prima comma del codice civile. La Giurisprudenza, con orientamento maggioritario, ha messo a tacere ogni dubbio, sostenendo che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., sussistendo il rimedio del riscatto (Cass. 24/05003, n. 8236).- L’art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche al “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.- Con tale modifica il legislatore ha affiancato alla figura della prelazione cd comune che incide sul fondo messo in vendita a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, quella del confinante che avvantaggia il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quello messo in vendita.- Obiettivo del legislatore, soprattutto dopo la modifica è quello di favorire il consolidamento e accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni agricoli, incentivando la formazione di imprese coltivatrici di più ampie dimensioni.- Per stabilire se il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario o al nudo proprietario confinante è necessario analizzare quelli che sono i requisiti oggettivi e soggettivi che il legislatore impone affinchè si possa correttamente esercitare il diritto di prelazione.- Dal tenore dell’ art. 7 della legge citata si evince che le condizioni perché operi la prelazione agraria del confinante sono le seguenti: a) sul piano oggettivo occorre la contiguità dei fondi; b) sul piano soggettivo occorre che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto; c) sempre sul piano soggettivo, come elemento di esclusione, occorre che sul fondo posto in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido.- Riguardo al concetto di contiguità dei fondi esso è stato ritenuto corrispondente o a quello di confinanza in senso giuridicamente proprio, oppure a quello di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (Cass. 3 aprile 1990, n. 2767); sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali; e comunque con esclusione del concetto di contiguità allorquando si verifica la c.d. contiguità funzionale, ossia quando i fondi sono separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (Cass. 6 agosto 2002, n. 11779).- Dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 emerge che il diritto di prelazione spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Occorre, poi, che ricorrano nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 590 del 1965 per il coltivatore del fondo posto in vendita, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. 16/06/2005, n. 12963).- Necessaria ai fini della prelazione è anche la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente che costituisce, a norma dell'articolo 8 primo comma della legge n. 590 del 1965, condizione anch’essa per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante.- Occorre, ancora, che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti ( Cass. 04/02/2002, n. 2505).- Altro requisito indicato dalla legge è che sul fondo messo in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido. Infatti la presenza sul fondo messo in vendita di un coltivatore diretto, anche se rinunciatario, esclude l’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante (Cass. 21 aprile 2005, n. 8369).- Rispetto al caso concreto non si contesta l’esistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e c).- Occorre invece soffermarsi sul requisito soggettivo di cui alla lettera b), che prescrive, come abbiamo già anticipato, che il diritto di prelazione spetta al confinante purchè sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Solo per ragioni di chiarezza si ricorda che mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.- In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 c.c., alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento.- Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto comporta che il proprietario perde la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato.- Alla luce delle disposizioni di legge e della stessa ratio delle norma ammettere che il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario significherebbe non solo violare il disposto della norma che parla infatti di “proprietario”, ma anche vanificare la ratio dell’istituto, volto a garantire l’accorpamento dei fondi. Non vi è chi non veda l’impossibilità di realizzare tale obiettivo in capo all’usufruttuario dato il carattere temporaneo del suo diritto.- Rispetto, invece, alla posizione del nudo proprietario sicuramente non vi è contestazione rispetto al suo titolo di proprietà. Problemi interpretativi si pongono invece con riferimento alla sua posizione di coltivatore diretto. Infatti secondo alcune decisioni della Cassazione la qualifica di coltivatore diretto deve inerire alla conduzione del terreno confinante con quello in vendita, altre accordano la prelazione agraria al proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto senza che però rilevi la conduzione del fondo.- Aderendo a tale ultimo orientamento è possibile affermare che il diritto di prelazione spetta anche al nudo proprietario, in quanto anch’esso è titolare del diritto di proprietà. (Tribunale di Pinerolo 24 febbraio 1988).- Il diritto ad esercitare la prelazione agraria spetterebbe al solo nudo proprietario, unico titolare del diritto di proprietà e non anche all’usufruttuario.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5669Data 27/04/2022Downloads: 10
MODULO - Contratto di affitto commerciale tra due aziende - FORMATO PDF
Contratto generico di affitto commerciale tra aziendedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5670Data 27/04/2022Downloads: 15
MODULO - Contratto di affitto commerciale tra due aziende - FORMATO WORD
Contratto generico di affitto commerciale tra aziendedownload riservato - non acquistabile -
Nº 62Data 30/07/2014Downloads: 100
L’ANTITRUST DICHIARA ILLEGALI PERCHE' VESSATORIE LE LE CLAUSOLE PENALI, DI ESCLUSIVA, DI ACCETTAZIONE PROPOSTE CONFORMI, DI IRREVOCABILITA' DI MOLTI INCARICHI DI MEDIAZIONE
IMMOBILIARE: L’ANTITRUST IMPONE ALLE aziende DI SETTORE DI RIMUOVERE CLAUSOLE VESSATORIE DAI CONTRATTI€ 50,00