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Nº 5118Data 27/09/2019Downloads: 38
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE conclusione DELL'AFFARE dopo LA scadenza incarico
Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 478Data 05/12/2016Downloads: 32
LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L' ATTIVITA' E' STATA SVOLTA dopo LA scadenza DELL'incarico.
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi proposta dallo Studio d’Aragona, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione quando le parti che ha messo in relazione concludano l’affare da lui proposto, anche se l’attività è avvenuta dopo la scadenza dell’incarico.- In particolare il Giudice ha ribadito che: “non assume rilievo, che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo (Cassazione Civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), né può ritenersi vessatoria la clausola di cui all’art. 8 dell’incarico in cui si prevede che il diritto alla provvigione permane anche qualora la vendita sia conclusa in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al mediatore, ma comunque grazie all’attività svolta da quest’ultimo: la previsione in esame, infatti, non è altro che una specificazione della disciplina legislativa, e anzi- chiarisce ulteriormente, in modo intellegibile la portata dell’art. 1755 c.c..- TRIBUNALE DI BENEVENTO – II Sezione Civile - 26 OTTOBRE 2016€ 100,00 -
Nº 6512Data 08/04/2025Downloads: 0
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LE PARTI dopo ESSERE STATE MESSE IN RELAZIONE AL MEDIATORE, RIPRENDONO LA TRATTATIVA dopo LA scadenza DELL'incarico GRAZIE DI AMICI COMUNI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “Invero, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richieste, cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti le parti, venute in contatto solo grazie all’intervento della società attrice, hanno evidentemente agito per estromette la mediatrice dalle trattative. Avendo infatti conoscenti comuni, i venditori hanno atteso la scadenza del mandato per ricontattare gli acquirenti [quando abbiamo dato gli assegni nell’aprile 2015, il sig. G. ci riferì (a me e a mia moglie) che il contratto con l’agenzia era scaduto e anzi, mi mostrò anche la raccomandata con cui lo stesso diceva di non aver più rapporti con l’agenzia T., cfr. interrogatorio formale M. verb. ud. 9.2.2022] tanto è vero che, diversamente da quanto asserito in comparsa di risposta dagli acquirenti (dopo circa tre anni, all’incirca nel settembre del 2017, i sigg. M. e S. vennero ricontattati dal sig. G. il quale li informò che era stata regolarizzata la posizione urbanistica dell’immobile, chiedendo loro se fossero ancora interessati all’acquisto, cfr. foglio 3), le trattative non furono riprese dopo tre anni dalla visita ma subito dopo la scadenza del mandato conferito all’attrice (e forse mai interrotte), come dimostra il pagamento di € 10.000,00 dagli acquirenti ai venditori risalente all’aprile 2015, cioè a soli 5 mesi dalla visita dell’immobile ed esse portarono appunto a concordare un prezzo di vendita del bene inferiore a quello proposto inizialmente agli acquirenti, esattamente come era stato anticipato dal Gr. al G. (il sig. M. Gr. chiamò telefonicamente il sig. G. e gli comunicò che il sig. M. era interessato all’appartamento e voleva fare una proposta ad un prezzo inferiore, cfr. teste L. cit.).download riservato - non acquistabile -
Nº 6237Data 08/05/2024Downloads: 18
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE E HANNO CONCLUSO L’AFFARE dopo LA scadenza DELL’incarico DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE PAGATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.download riservato - non acquistabile -
Nº 5788Data 21/11/2022Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI HANNO CONCLUSO L’AFFARE dopo LA scadenza DELL’incarico. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena LEO, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: Il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se le parti hanno concluso l’affare dopo che l’incarico è scaduto: ‘Né rilevano a tal fine le obiezioni di parte convenuta in relazione al conferimento dell’incarico (doc. 13), dal momento che, comunque, è noto che un incarico espresso non è necessario e che neppure è necessaria la sua persistenza (Cass. 23842/2008). Sul punto, la Suprema Corte ha oramai chiarito che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento d’incarico essendo sufficiente che la parte si sia avvalsa, avvantaggiandosene, dell’attività svolta dal mediatore (v. Cass. 7759/2005, Cass. 28231/2005 e Cass. 25851/14)’. Sussiste indubbiamente il diritto del Mediatore alle provvigioni nel caso in cui le parti abbiano concluso l’affare dopo essere state messe in relazione dal Mediatore: “ Ciò risulta affermato dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 11443 dell’8 aprile 2022 in una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui agenzia immobiliare aveva ricevuto un incarico per la vendita di un appartamento e, in virtù di tale incarico, aveva accompagnato dei potenziali acquirenti a visionare l’immobile. Questi ultimi, a seguito di una seconda visita, avevano formulato una proposta di acquisto, la quale tuttavia veniva rifiutata dal proprietario. A distanza di pochi mesi, però, l’immobile veniva poi venduto autonomamente dal proprietario ai medesimi potenziali acquirenti. A fronte di ciò l’agenzia immobiliare, venendo a conoscenza dell’avvenuta conclusione dell’affare, aveva citato in giudizio gli acquirenti per ottenere il pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta. La Cassazione ha affermato che “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, dopo LA scadenza DELL’incarico, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 254Data 31/08/2015Downloads: 13
SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - AFFARE CONCLUSO dopo LA scadenza DELL’incarico.
Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-€ 100,00 -
Nº 6513Data 09/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I PROPRIETARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE dopo LA scadenza DELL'incarico - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 6476Data 24/01/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO CONCLUSO LO STESSO AFFARE dopo LA scadenza DELL’incarico, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTI LE INESATTEZZE O DISCORDANZE FORMALI NELLA DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE FORNITA DAL MEDIATORE E QUELLO VENDUTO, LADDOVE RISULTI CHE SI TRATTA SOSTANZIALMENTE DELLA STESSA UNITA’ IMMOBILIARE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il giudice di pace, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "Le discrasie rinvenute dal confronto fra il modulo di conferimento dell’incarico all’agenzia ed il contratto di compravendita, non impediscono che l’immobile sia stato sempre correttamente identificato e individuato in ogni fase della trattativa, dal conferimento dell’incarico fino alla sua vendita".download riservato - non acquistabile -
Nº 570Data 21/12/2017Downloads: 33
PARERE N°763: SE IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI QUALORA LE PARTI CONCLUDONO L’AFFARE dopo LA scadenza DELL’incarico?
La risposta non può che essere affermativa, nel senso che il diritto alla provvigione matura quando l’affare fra le parti è concluso per effetto dell’intervento del mediatore. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il diritto al compenso di tale professionista sorge quando abbia messo semplicemente in relazione le parti, non essendo necessario la sua presenza durante tutte le fasi della trattativa contrattuale. Il diritto sorge altresì, quando in assenza di specifico incarico, la parte abbia accettato l’attività del mediatore traendone vantaggio ed infine.......parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 400Data 02/05/2016Downloads: 54
RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO dopo LA scadenza DELL’incarico E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 20,00 -
Nº 6482Data 12/02/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI incarico CONCLUDONO L’AFFARE dopo LA scadenza DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAVENDITA CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".download riservato - non acquistabile -
Nº 3677Data 13/12/2009Downloads: 12
Se il mediatore ha diritto alla provvigione nel caso in cui l'affare sia concluso dopo la scadenza dell'incarico.-
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Nº 3495Data 10/09/2009Downloads: 9
Se, dopo la scadenza dell’incarico, l’agenzia può proseguire le trattative, concludere l’affare e percepire le provvigioni anche se, sempre dopo la scadenza dell’incarico, il venditore ha conferito un nuovo mandato in esclusiva ad un altro mediatore e
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Nº 3340Data 23/06/2009Downloads: 1
Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nel caso in cui il contratto preliminare viene firmato dopo la scadenza dell'incarico e successivamente le parti non procedano alla stipula del rogito.-
Il documento contiene un breve commento alla sentenza n. 5348 della Corte di Cassazione, sezione III, depositata il 5 marzo 2009, con la quale i giudici hanno ribadito l'importanza del principio della buona fede in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 469Data 04/11/2016Downloads: 27
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI dopo LA DISDETTA DELL'incarico?
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - 19 SETTEMBRE 2016.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.– Nel caso di specie il Tribunale, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio d'Aragona, ha affermato che, una volta concluso l’affare, non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere l’incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico, ed a condizioni diverse, come pure l'intervento di altro mediatore.-€ 20,00 -
Nº 5459Data 16/04/2021Downloads: 15
MODULO DIFFIDA DELL’INCARICANTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA PER LA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI A SEGUITO DELL’AVVENUTA scadenza DELL’incarico DI MEDIAZIONE
quando deve essere utilizzata? La diffida deve essere inviata dall ‘incaricante all’agenzia tutte le volte che questa nonostante l’intervenuta scadenza dell’incarico di mediazione si rifiuta di restituire le chiavi dell’immobile€ 60,00 -
Nº 5453Data 10/04/2021Downloads: 54
MODULO SOSPENSIONE incarico DI MEDIAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE CON DIFFERIMENTO TERMINI DI scadenza
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’incarico si scopra che manca la documentazione per la gestione. In tal caso si può convenire Che l’incarico di intermediazione resti sospeso fino al reperimento della documentazione mancante e che il termine di decorrenza sia differito per tutto il periodo in cui è rimasto sospeso. Il modulo predisposto come richiesta da parte dell’incaricante che deve essere accettata da parte dell’agenzia. È importante che richieste ed accettazione siano firmati contestualmente€ 60,00 -
Nº 6455Data 08/01/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO CHE L’ACCONTO É STATO PAGATO, dopo LA VISITA CON IL MEDIATORE, CON ASSEGNI EMESSI DURANTE IL PERIODO DI incarico - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE - 15/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “E’ altresì documentato (v. pag. 2 del rogito notarile del 17.1.2012) che le prime due tranches del prezzo di acquisto sono state corrisposte dal Cipullo alla venditrice Costruzioni Edilvie con assegni bancari emessi nel periodo antecedente alla data di stipula del rogito notarile (31.12.2011) indicata nella proposta raccolta dall’agenzia immobiliare (v. in atti), con l’incarico di mediazione, inizialmente conferito dalla E. che andava a scadere in data 14.1.2012 (appena tre giorni prima del rogito O. del 17.1.2012)."download riservato - non acquistabile -
Nº 5266Data 09/04/2020Downloads: 134
MODULO - COMUNICAZIONE RICHIESTA PROROGA DATA scadenza incarico DI MEDIAZIONE A SEGUITO SOSPENSIONE ATTIVITA' PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Modulo richiesta sospensione proroga incarico di mediazione immobiliare per emergenza coronavirus.€ 100,00 -
Nº 687Data 23/07/2018Downloads: 45
PARERE N°808: IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE PRIMA DI CINQUE ANNI DALL'ACQUISTO E' POSSIBILE EVITARE LA PLUSVALENZA STIPULANDO SOLO UN CONTRATTO PRELIMINARE E FISSANDO LA STIPULA DEL DEFINITIVO SOLO dopo LA scadenza DEL QUINQUENNIO.
Al quesito non può che darsi risposta positiva: è infatti possibile stipulare un contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedendo la formalizzazione del contratto definitivo dopo successivi tre anni, superando quindi il termine previsto per la tassazione della plusvalenza.-€ 30,00 -
Nº 320Data 13/01/2016Downloads: 217
MODULO- RESTITUZIONE CHIAVI A SEGUITO DI scadenza incarico DI MEDIAZIONE
Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui scaduto l'incarico di mediazione l'agenzia restituisce le chiavi. Dichiarazione dell'incaricante con contestuale esonero di responsabilità e rinuncia ad azione giudiziaria per eventuali danni€ 20,00 -
Nº 318Data 08/01/2016Downloads: 219
TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE dopo LA scadenza DEL TERMINE PATTUITO PER IL ROGITO
Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.€ 20,00 -
Nº 3600Data 23/10/2009Downloads: 6
Se il promissario acquirente è obbligato alla stipula dell’atto pubblico (rogito) nel caso in cui, dopo l’accettazione della proposta (conclusione preliminare), emerge l’esistenza di un’ipoteca non dichiarata in precedenza e qual è
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Nº 3593Data 21/10/2009Downloads: 0
dopo quanto tempo il vincolo di verde pubblico va in prescrizione (scadenza).-
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Nº 3529Data 21/09/2009Downloads: 3
Se per ottenere le provvigioni è sufficiente che il mediatore dimostri di aver pubblicizzato l’immobile successivamente venduto senza la sua intermediazione e se è rilevante l’attività di promozione svolta dall’agenzia anche dopo la scadenza
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Nº 2013Data 06/06/2007Downloads: 6
Se dopo la conclusione del contratto di compravendita, insorge un vizio prima inesistente il compratore puo ordinaria azione di risoluzione nei confronti del venditore.-
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 aprile 2004download riservato - non acquistabile -
Nº 3020Data 07/04/2003Downloads: 3
QUESITO N 031: Se in caso di revoca dell'incarico di intermediazione immobiliare, per la comunicazione della disdetta da far pervenire almeno quindici giorni prima della scadenza dello stesso, fa fede il timbro postale o l'effettivo recapito di
raccomandata.-€ 500,00 -
Nº 6131Data 01/12/2023Downloads: 5
L’incarico DI MEDIAZIONE È PROVATO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROPRIETARIO HA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE VIA MAIL AL MEDIATORE E HA FATTO VISIONARE L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA AGOSTO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, in data 31/08/2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: “In applicazione di tale principio, la giurisprudenza è giunta a riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la sua opera si sia esaurita nella mera indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative” II PRINCIPIO: L’applicazione del criterio della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a precisare che la provvigione è dovuta al mediatore anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in assenza e all’insaputa del mediatore e dopo la scadenza dell’incarico (Cass. 23842/2008). In tale evenienza, il contraente sarà onerato di dimostrare l’interruzione del nesso causale, ovvero che la conclusione dell’affare è dipesa da una ripresa autonoma delle trattative, non ricollegabile all’opera del mediatore: “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 2001). III PRINCIPIO: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009). Ed ancora:” l’identità dell’affare concluso, presupposto dell’insorgenza del diritto alla provvigione, non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. 8676/2009). Nella specie si tratta di moglie e marito, per cui non è seriamente dubitabile che essi non fossero consapevoli che si stavano avvalendo dell’intervento del mediatore, essendo loro nota la sua qualità di agente immobiliare. Il legame familiare esistente, poi, soddisfa certamente il presupposto di continuità soggettiva richiesto dalla citata giurisprudenza così da permettere di veder integrato nel caso concreto il presupposto della “identità dell’affare”. IV PRINCIPIO: Ebbene, nella fattispecie, come rilevato in precedenza, il preliminare allegato dalla convenuta TROVATO è privo di data certa, per cui unico atto in virtù del quale possa dirsi sorto un vincolo fra le parti è il rogito del 15/7/2015. Ne consegue, e tenendo presente il principio sopra riportato, che la prescrizione ha cominciato a decorrere dalla stipula del rogito. Ora, risulta in atti (v. raccomandata, doc. 9 parte attrice) che l’attore in data 19/5/2016 ha costituito in mora la convenuta per il pagamento della provvigione, interrompendo così i termini prescrizionali, e poi, in data 04/4/2017, ha notificato tempestivamente l’atto di citazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5350Data 02/10/2020Downloads: 74
MODULO - DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI ALLA conclusione DELL'AFFARE CON DIRITTO ALLA PENALE IN CASO DI RITIRO, REVOCA O RINUNZIA E SCAVALCO.
Quando va utilizzato? Modulo da utilizzare in tutti gli affari. il modulo è stato predisposto in modo tale che il diritto alla provvigione non è connesso ad una singola proposta ma alla conclusione dell'affare nel suo complesso in modo che resta valida anche se l'affare viene concluso con una proposta successiva oppure direttamente con un preliminare o un atto definitivo. E' previsto inoltre il diritto al compenso del mediatore nell'ipotesi in cui il sottoscrittore abbia a revocare la proposta o comunque a rinunziare all'acquisto, come pure nell'ipotesi che le parti concludano autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.€ 60,00 -
Nº 5339Data 19/09/2020Downloads: 104
MODULO - DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI ALLA conclusione DELL'AFFARE CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DEL TITOLO PROVVIGIONI, CON DIRITTO ALLA PENALE IN CASO DI RITIRO, REVOCA O RINUNZIA DI SCAVALCO
Quando va utilizzato? Modulo da utilizzare in tutti gli affari nel caso in cui il mediatore voglia farsi affidare in deposito il titolo provvigioni già all'atto della formulazione della proposta. Il modulo è stato predisposto in modo tale che il diritto alla provvigioni non è connesso ad una singola proposta ma alla conclusione dell'affare nel suo complesso in modo che resta valido anche se l'affare viene concluso con una proposta successiva oppure direttamente con un preliminare o un atto definitivo. E' previsto, inoltre, il diritto al compenso del mediatore nell'ipotesi in cui il sottoscrittore abbia a revocare la proposta o comunque a rinunziare all'acquisto, come pure nell'ipotesi che le parti concludano autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.€ 60,00 -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO incarico DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6267Data 06/06/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI HA RICEVUTO incarico DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO E L’IMMOBILE SIA STATO POI INTESTATO AI FIGLI DEL SOGGETTO CHE AVEVA FORMULATO LA PROPOSTA IN QUANTO SI TRATTA COMUNQUE DI SOGGETTI ASSAI PROSSIMI A QUELLI MESSI IN RELAZIONE DAL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Tribunale di Napoli - XI sezione civile, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Sussiste la legittimazione delle parti in quanto l’incarico di mediazione, con conseguente obbligo di retribuirlo, può essere conferito anche da soggetti diversi dai futuri stipulanti i quali, nella specie, sono i reali gestori dell’affare in quanto genitori dei contraenti. La circostanza che il mandato sia stato conferito a termine e le trattative per l’acquisto siano state condotte dopo la scadenza del medesimo è irrilevante. L’apposizione di un termine, infatti, serve a tutelare il cliente limitando il diritto di esclusiva spettante al mediatore ma il mandato senza rappresentanza è un contratto a forma libera che può ben essere rinnovato tacitamente, come le parti hanno fatto valendosi dell’operato del mediatore. I convenuti, infine, non hanno provato (e nemmeno dedotto), come sarebbe stato loro onere, altre circostanze che avrebbero potuto elidere l’efficacia causale dell’operato del mediatore. La vendita, infatti, è avvenuta nell’immediatezza dell’operato dell’agenzia (tre mesi dopo la proposta iniziale), quasi allo stesso prezzo e tra soggetti strettamente legati a coloro che hanno condotto le trattative (i figli di Abbate Luigi e quelli di Cirelli Mario).La domanda, pertanto, va accolta”-download riservato - non acquistabile -
Nº 5301Data 26/04/2024Downloads: 90
MODULO 13 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILE DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE Immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per vendita immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il costruttore incarica l’agenzia di individuare clienti interessati ad acquistare l’immobile che sta costruendo con la previsione che il contratto preliminare verrà sottoscritto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.400,00 -
Nº 6014Data 12/04/2024Downloads: 10
MODULO 05 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6020Data 11/04/2024Downloads: 9
MODULO 06 - NUOVO ALLEGATO ALL'incarico DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO MARZO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word allegato all'incarico di mediazione per la ricerca di un immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - VERSIONE AGGIORNATA MARZO 2022 - Questo modulo è la versione aggiornata della famosa scheda informativa per la ricerca di un immobile da acquistare Property finder Lex Consult.- È la soluzione ideale che consente di definire precisamente le caratteristiche dell’immobile da ricercare ed, in particolare, le caratteristiche dimensionali, lo stato di conservazione, gli accessori, la zona.- L’incaricante, oltre a precisare le caratteristiche dell’immobile che ricerca, precisa anche la propria disponibilità di spesa, la necessità o meno di un finanziamento, se è già dotato di una valutazione reddituale e se ha dei termini fissi entro i quali si deve trasferire. Queste precisazioni consentono di indirizzare la ricerca nel modo più preciso possibile, evitando di proporre immobili distanti dalle esigenze del cliente con notevole allungamento dei tempi di conclusione dell’affare. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6034Data 10/04/2024Downloads: 13
MODULO 11 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA LOCARE- AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da locare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6021Data 09/04/2024Downloads: 8
MODULO 12 - NUOVO ALLEGATO ALL'incarico DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA LOCARE - AGGIORNATO MARZO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word allegato all'incarico di mediazione per la ricerca di un immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - VERSIONE AGGIORNATA MARZO 2022 - Questo modulo è la versione aggiornata della famosa scheda informativa per la ricerca di un immobile da locare Property finder Lex Consult.- È la soluzione ideale che consente di definire precisamente le caratteristiche dell’immobile da ricercare ed, in particolare, le caratteristiche dimensionali, lo stato di conservazione, gli accessori, la zona.- L’incaricante, oltre a precisare le caratteristiche dell’immobile che ricerca, precisa anche la propria disponibilità di spesa, e se ha dei termini fissi entro i quali si deve trasferire. Queste precisazioni consentono di indirizzare la ricerca nel modo più preciso possibile, evitando di proporre immobili distanti dalle esigenze del cliente con notevole allungamento dei tempi di conclusione dell’affare. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00