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Nº 6656Data 03/09/2026Downloads: 22
MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RIconsegna DELL’IMMOBILE E DELLE chiavi, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RIconsegna DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE chiavi, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RIconsegna DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE chiavi E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RIconsegna DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.€ 49,00 -
Nº 5539Data 27/10/2021Downloads: 84
MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE consegna DELLA chiavi, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento€ 60,00 -
Nº 420Data 16/06/2016Downloads: 50
LETTERA - DIFFIDA DELL’ACQUIRENTE AL VENDITORE DI consegna chiavi E DI IMMEDIATA RIMOZIONE DI OGGETTI LASCIATI NELL’IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui dopo la stipula del rogito, il venditore non provveda a consegnare le chiavi dell'immobile e a liberalo da cose di sua proprietà.€ 20,00 -
Nº 412Data 18/05/2016Downloads: 199
MODULO - consegna chiavi AL MEDIATORE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta l'agenzia riceve le chiavi dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione. Il venditore, pertanto, con la sottoscrizione di tale dichiarazione esonera il mediatore da responsabilità per fatti dolosi e/o colposi causati da terzi. (furto,etc..)€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 275
MODULO - DIFFERIMENTO DATA ROGITO - INDENNIZZO PER IL RITARDO - consegna chiavi SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 196Data 22/04/2015Downloads: 263
MODULO - consegna chiavi IN DATA ANTECEDENTE AL DEFINITIVO PER TRASFERIMENTO ARREDI .
€ 20,00 -
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Nº 4655Data 17/04/2013Downloads: 346
MODULO - VERBALE consegna chiavi , PRE - DECORRENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE.
€ 500,00 -
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Nº 4363Data 02/02/2012Downloads: 24
Locazione, la riconsegna delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale anche se nell’immobile rimangono beni mobili.
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Nº 4654Data 01/01/2002Downloads: 140
VERBALE consegna chiavi pre-decorrenza contratto di locazione
€ 300,00 -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6607Data 04/10/2025Downloads: 29
MODULO DIFFIDA DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELL'INCARICANTE AL RITIRO DELLE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA SUA SCADENZA.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CON LA QUALE L'AGENZIA DIFFIDA L'INCARICANTE AL RITIRO DELLE chiavi DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'INCARICO CON RELATIVO ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DISCENDENTE DALLA SUA CUSTODIA.€ 29,00 -
Nº 6479Data 03/02/2025Downloads: 33
MODULO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A consegnaRE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'IMMOBILE ENTRO UN CERTO TERMINE PREDEFINITO CON PREVISIONE DI PROROGA DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A consegnaRLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA PROROGA DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.€ 99,00 -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 197
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA consegna AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA consegna DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 6
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO consegnaTO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6254Data 22/05/2024Downloads: 24
MODULO AUTORIZZAZIONE DELL'INCARICANTE VENDITORE ALL'AGENTE IMMOBILIARE A SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE INCARICANTE PER SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO. È ASSOLUTAMENTE DA EVITARE, INFATTI, PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE chiavi SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'INCARICANTE PROPRIETARIO.€ 99,00 -
Nº 5922Data 08/05/2023Downloads: 3
Indennità per migliorie al bene locato: la riconsegna non è condizione di proponibilità della domanda
Secondo l’art. 1592 c.c. la riconsegna del bene da parte del conduttore è presupposto per ottenere un provvedimento sulla domanda stessadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 30
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA consegna DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5871Data 24/02/2023Downloads: 24
MODULO DICHIARAZIONE DI REVOCA AUTORIZZAZIONE consegna CAPARRA
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende vietare all’agenzia la consegna della caparra al venditore avendo scoperto delle irregolarità o comunque profili pregiudizievoli a seguito delle verifiche€ 59,00 -
Nº 5786Data 19/11/2022Downloads: 55
PARERE 938 - SE E' LEGITTIMMO INSERIRE IN PROPOSTA D'ACQUISTO E NEL CONTRATTO PRELIMINARE CHE L'APE VERRA' consegnaTO DIRETTAMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.-
Gli obblighi di dotazione, messa a disposizione, allegazione e consegna all’acquirente dell’attestato di prestazione energetica (APE) sono attualmente disciplinati dall’art. 6 del d. lgs. n. 192/2005, come modificato dal d.l. n. 63/2013 e dal d.l. n. 145/2013, nonché dalle Linee guida nazionali, approvate con D.M. 26 giugno 2015.....€ 99,00 -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 119
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA consegna DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5615Data 04/02/2022Downloads: 10
Rischia l'amministratore che non consegna i documenti ai condomini
Isingoli condòmini possono promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo verso l'Amministratore che rifiuti o ometta di consegnare loro documenti inerenti l'amministrazione condominiale.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5587Data 20/01/2022Downloads: 29
PARERE N. 924 - SE NELLA LOCAZIONE SI è DATO ATTO CHE "PARETI E SOFFITTI RISULTANO APPENA IMBIANCATI", IL LOCATORE AL MOMENTO DELLA RIconsegna HA DIRITTO DI TRATTENERE PARTE DELLA CAPARRA, NELLA MISURA NECESSARIA PER IMBIANCARE NUOVAMENTE L’IMMOBILE?
La risposta è negativa, nel senso che il locatore, ove pure abbia specificato che all’atto della consegna l’immobile era stato appena imbiancato, non ha diritto di pretendere che il conduttore all’atto della restituzione provveda ad imbiancarlo nuovamente, salvo che non presenti danni che non costituiscano mero deperimento d’uso. Basti considerare che ai sensi dell’art. 1590 cc.: “Il conduttore deve........€ 29,90 -
Nº 5522Data 18/09/2021Downloads: 191
MODULO ATTO DISSIMULATO DIFFERIMENTO consegna IMMOBILE DOPO ATTO NOTARILE
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte in cui le parti pattuiscono che contrariamente a quanto dichiarato in atto pubblico l’immobile verrà consegnato dopo qualche tempo.il modulo al suo interno prevede anche una somma lasciata in deposito e una penale in caso di ritardo nella consegna€ 60,00 -
Nº 5459Data 16/04/2021Downloads: 19
MODULO DIFFIDA DELL’INCARICANTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA PER LA RESTITUZIONE DELLE chiavi A SEGUITO DELL’AVVENUTA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
quando deve essere utilizzata? La diffida deve essere inviata dall ‘incaricante all’agenzia tutte le volte che questa nonostante l’intervenuta scadenza dell’incarico di mediazione si rifiuta di restituire le chiavi dell’immobile€ 60,00 -
Nº 5223Data 21/02/2020Downloads: 28
MODULO - DIFFIDA DEL MEDIATORE ALL'INCARICANTE CHE IMPEDISCE LE VISITE MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE chiavi DI ACCESSO
Modello di lettera da utilizzare nel caso in cui l'incaricante impedisca le visite con sostituzione del chiavi di accesso dell'immobile in vendita€ 49,90 -
Nº 5090Data 29/07/2019Downloads: 22
LA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA IN STATO DI USURA AL MOMENTO DELLA RIconsegna LEGITTIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior dannodownload riservato - non acquistabile -
Nº 4976Data 30/12/2018Downloads: 19
Come farsi consegnare i documenti dal vecchio amministratore?
Il vecchio amministratore ha il dovere di consegnare tutta la documentazione del condominio.- Il Tribunale di Messina indica la soluzione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 4956Data 22/11/2018Downloads: 143
Modulo - consegna integrazione caparra da parte di un terzo diverso dal proponente acquirente a seguito avveramento condizione mutuo
Modulo da utilizzare nel caso in cui, in seguito all'avveramento della condizione sospensiva della concessione del mutuo, un soggetto terzo e diverso rispetto al proponente acquirente consegni all'agenzia integrazione della caparra confirmatoria.- Tale dichiarazione contiene anche l'autorizzazione per l'agenzia alla consegna del relativo titolo al promittente venditore con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità.-€ 200,00 -
Nº 682Data 16/07/2018Downloads: 8
PARERE N°804:SE IN CASO DI PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMMOBILE IN COSTRUZIONE, IL COSTRUTTORE CHE NON HA consegnaTO LA POLIZZA FIDEIUSSORIA ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE, PUÒ SANARE LA NULLITÀ consegnaNDO LA FIDEIUSSIONE SUCCESSIVAMENTE.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 la nullità del contratto per mancato rilascio della garanzia fideiussoria è originaria, non sanabile e non convalidabile, a nulla rilevando la successiva consegna della suddetta polizza. Ciò in quanto la normativa prevista dal legislatore ha come scopo la tutela del c.d. contraente debole, evitando che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del definitivo, l’intervenuta situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo.€ 30,00 -
Nº 681Data 16/07/2018Downloads: 15
PARERE N°803: SE L'OBBLIGO DI consegnaRE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA DA PARTE DEL COSTRUTTORE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA OPZIONE DI ACQUISTO CON RILASCIO DELLA CAPARRA CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE.
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, seppur in assenza di specifica indicazione circa l’applicabilità di tale disciplina al caso di opzione di acquisto, quest’ultima sembra rientrare nel presupposto contrattuale richiesto da tale norma. Ciò premesso, occorre sottolineare che una opzione concessa dal costruttore/venditore che non percepisca somme e che tenda alla formazione di un contratto definitivo avente ad oggetto un edificio in corso di costruzione (ma che anteriormente al contratto definitivo risulterà "costruito") non deve essere accompagnata da fideiussione. Sono parimenti esclusi dalla disciplina di tutela i preliminari aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o il provvedimento abilitativo e per i quali, pertanto, il progetto edificatorio sia stato solo predisposto dal costruttore/promittente venditore, ma non ancora presentato ai competenti uffici (cd. vendite sulla carta). La consegna della fideiussione è invece imprescindibile se sia l'acquirente a dare un'opzione al venditore, il quale pure incassi somme anteriormente al trasferimento della proprietà dell'edificio da costruire.€ 30,00 -
Nº 549Data 02/08/2017Downloads: 25
PARERE N°753: SE UN VENDITORE NON RIESCE A consegnaRE UN DOCUMENTO PERCHE' IL COMUNE NON GLIELO FORNISCE E' COMUNQUE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE?
La risposta ai quesiti deve essere svolta in modo analitico.- In primo luogo è indiscutibile, come stabilito prevalentemente dalla Suprema Corte, che il promittente venditore sia da considerarsi inadempiente alle obbligazioni assunte, nell’ipotesi in cui non abbia consegnato la documentazione a cui era tenuto, anche se tanto sia da addebitarsi alla Pubblica Amministrazione.- In particolare la giurisprudenza precisa che, anche in questo caso, nonostante la mancata produzione della documentazione sia stata determinata da inerzia o ritardo della P.A, si tratta di inadempimento del venditore, a lui imputabile.- Infatti, rileverebbe anzitutto la violazione dell’obbligo anzidetto assunto nel contratto preliminare, indipendentemente dal fatto che il promittente venditore si sia attivato in tal senso.- Conseguenzialmente....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 320Data 13/01/2016Downloads: 245
MODULO- RESTITUZIONE chiavi A SEGUITO DI SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE
Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui scaduto l'incarico di mediazione l'agenzia restituisce le chiavi. Dichiarazione dell'incaricante con contestuale esonero di responsabilità e rinuncia ad azione giudiziaria per eventuali danni€ 20,00 -
Nº 2181Data 06/11/2007Downloads: 4
Se, in materia di locazioni, la ritardata consegna dell'immobile è fonte di responsabilità del conduttore
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. III, 15 maggio 2007, n. 11189 avente ad oggetto il seguente argomento : Se, in materia di locazione, la ritardata consegna dell'immobile è fonte di responsabilità del conduttore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 835Data 16/01/2003Downloads: 90
LETTERA del proponente acquirente al mediatore di autorizzazione alla consegna della caparra depositata a seguito conoscenza degli esiti degli accertamenti
lettera del proponente acquirente al mediatore di autorizzazione alla consegna della caparra depositata a seguito conoscenza degli esiti degli accertamenti€ 300,00 -
Nº 818Data 16/01/2003Downloads: 62
LETTERA del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti
lettera del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti€ 300,00 -
Nº 834Data 16/01/2003Downloads: 83
LETTERA del proponente acquirente al mediatore di autorizzazione alla consegna della caparra depositata a seguito conoscenza degli esiti degli accertamenti
lettera del proponente acquirente al mediatore di autorizzazione alla consegna della caparra depositata a seguito conoscenza degli esiti degli accertamenti€ 300,00 -
Nº 819Data 16/01/2003Downloads: 60
LETTERA del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti
lettera del mediatore al proponente acquirente di richiesta autorizzazione a consegnare caparra depositata all'esito degli accertamenti€ 300,00
























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