Loading…

Ricerca documento

Hai cercato '' contratto sede operativa condivisa '' ho trovato 1407 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • Nº 5675
    Data 02/05/2022
    Downloads: 90
    MODULO contratto DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LAVORATORI FUORI sede CON ESERCIZIO OPZIONE CEDOLARE SECCA ED ATTESTAZIONE CONFORMITA'
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando le parti intendono stipulare un contratto di locazione di tipo transitorio per lavoratori fuori sede a canone concordato con attestazione di conformità sindacale ed esercizio della cedolare secca. Si tenga conto che le parti debbano per forza pattuire un canone concordato se l’immobile si trova in un comune con più di 10.000 abitanti. Se locatore intende ottenere i benefici fiscali connessi a questo tipo di contratto è obbligatoria la vidimazione da parte delle associazioni sindacali di categoria. Il locatore potrà esercitare l’opzione della cedolare secca solo se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa
    € 60,00
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 3599
    Data 23/10/2009
    Downloads: 2
    In caso di fallimento del costruttore, il privilegio speciale vantato sull’immobile dal promissario acquirente, in ragione della trascrizione nei registri immobiliari del compromesso (contratto preliminare), in sede di riparto, deve essere collocato
    "Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'articolo 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'articolo 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.". Con la pronuncia odierna, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltano l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com'e' noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). L'articolo 2748 c.c., comma 2, dispone che il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale sui crediti ipotecari, anche se l'ipoteca e' stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo il caso in cui si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l'acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'articolo 2825 bis c.c.. Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto affermato dal precedente della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17197 del 2003, secondo cui, appunto, in forza del disposto dell'articolo 2748 c.c., comma 2, (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775 bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura "iscrizionale" (o "trascrisionale") di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale e' regolata la pubblicità immobiliare. Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare - afferma la Corte - comporterebbe, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all'acquirente (in base al principio dell'anteriorità stabilito dall'articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto de privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall'ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un'altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6342
    Data 26/08/2024
    Downloads: 6
    La sostituzione del promissario acquirente in sede di definitivo tra nomina di terzo, attribuzione a favore di terzo, cessione del contratto
    La presente riflessione mira ad inquadrare, nell'ambito della circolazione del contratto preliminare....
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6172
    Data 25/01/2024
    Downloads: 4
    IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL contratto, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL contratto. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5696
    Data 31/05/2022
    Downloads: 1
    IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN sede DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatrice
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 4979
    Data 03/01/2019
    Downloads: 12
    PARERE N. 830: Se il contratto di locazione è opponibile al pignoramento immobiliare.-
    Se la locazione registrata prima del pignoramento è opponibile alla procedura esecutiva, in quali termini, soprattutto con riferimento all’ipotesi di rinnovo? Qualora, poi, nel suddetto contratto sia stato dichiarato che il canone è stato già anticipatamente corrisposto dal conduttore per tutto il periodo della locazione, tale pagamento sarà opponibile alla procedura esecutiva, anche per il periodo successivo al pignoramento, oppure la procedura ha diritto di pretendere che il conduttore abbia a corrispondere a lei i canoni, almeno a far data dalla trascrizione del pignoramento? Ci si chiede, ancora, se la procedura esecutiva abbia qualche rimedio giudiziario onde vedere dichiarata l’invalidità e/o l’inopponibilità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento o nullità del suddetto contratto. Il locatore, inoltre, a seguito della separazione dalla moglie, ebbe a trascrivere prima del pignoramento la domanda di assegnazione dello stesso bene in diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge con figli minori e, dopo il pignoramento, ebbe a trascrivere la assegnazione definitiva. Ci si chiede pertanto, se tale assegnazione sia opponibile alla procedura esecutiva ed in quale misura. In ultimo, il cliente riferisce di aver scoperto solo pochi giorni fa che era stato depositato presso il Comune dove abita, una notifica di uno sfratto per morosità ad istanza del custode del pignoramento. Dalla lettura dell’atto si evince che l’udienza è tra pochissimi giorni. Ci si chiede se si abbia diritto ad ottenere un rinvio della prima udienza di comparizione nella considerazione che non risultano rispettati per il resistente i termini di notifica e ci si chiede ancora se l’eventuale purgazione della mora in sede di prima udienza, abbia a sanare il difetto di comparizione, come pure l’eccezione di opponibilità del primo pagamento.
    € 29,90
  • Nº 601
    Data 02/03/2018
    Downloads: 12
    PARERE N°771: VI E’ PRELAZIONE SE NEL contratto SI SPECIFICA CHE L’ATTIVITA’ HA CONTATTI CON IL PUBBLICO, MENTRE NELLA REALTA’ NON E’ VERO?
    Al quesito si può dare risposta in termini negativi, nel senso che la prelazione non spetta.- Tale risposta, seppur espressa in termini ipotetici stante la mancanza di precedenti specifici sul punto, risulta coerente con i principi ispiratori della materia.- Come ben noto la prelazione spetta esclusivamente alle attività commerciali che hanno contatti diretti con il pubblico dei consumatori, intendendo come tali non i dipendenti o comunque collaboratori, ma la generalità della popolazione che può avere interesse al prodotto.- Come ben noto l’attività di call center consiste fondamentalmente nella erogazione di servizi telefonici attraverso propri dipendenti.- La sede, pertanto, verrà frequentata esclusivamente dai dipendenti della stessa società, senza alcun contatto con il pubblico dei consumatori.- Tanto esclude categoricamente che possa spettare il diritto di prelazione.- Al contrario nessun rilievo alla circostanza che all’interno del contratto sia invece assunto che tale attività porta contatti con il pubblico, perché
    € 30,00
  • Nº 536
    Data 23/05/2017
    Downloads: 25
    PARERE N. 749: SE IL LOCATORE CHE ABBIA OPTATO PER LA CEDOLARE SECCA E POI, BENCHE' SIA ESCLUSO DALLA LEGGE, ABBIA COMUNQUE REGISTRATO IL contratto ED APPOSTO ANCHE I BOLLI, PUO' COMUNQUE GODERE DI QUESTO REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA
    La risposta, seppur espressa in termini ipotetici stante la mancanza di precedenti specifici, non può che essere NEGATIVA, in quanto la legge attribuisce carattere prevalente al comportamento del locatore in sede di registrazione del contratto rispetto a qualsiasi altro adempimento abbia posto in essere .....parere integrale cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 507
    Data 03/02/2017
    Downloads: 21
    Scrittura privata di prenotazione di edilizia cooperativa
    Quando va utilizzata? contratto preliminare per prenotazione di immobili di cooperativa aggiornato alle ultime novità legali e giurisprudenziali.
    € 300,00
  • Nº 506
    Data 03/02/2017
    Downloads: 6
    Scrittura privata di prenotazione di edilizia cooperativa
    Quando va utilizzata? contratto preliminare per prenotazione di immobili di cooperativa aggiornato alle ultime novità legali e giurisprudenziali.
    € 300,00
  • Nº 429
    Data 28/06/2016
    Downloads: 9
    QUESITO N°697: E' possibile la locazione di un appartamento facente parte di una cooperativa a contributo erariale o sovvenzionata di nuova costruzione, laddove non è stato ancora perfezionato il riscatto ?
    SOLUZIONE : In assenza di una vera e propria Giurisprudenza a riguardo, le norme per l’edilizia residenziale pubblica (cfr. legge 17 febbraio 1992, n.179 c.d. Ferrarini-Botta, modificata dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.85) dispongono che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.- Tuttavia, risulta fondamentale esaminare la convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia, Regione) che ha sovvenzionato l’opera, in quanto a norma dell’articolo 35, legge 865/71 (legge Bosetti & Gatti: “Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica”) queste convenzioni potrebbero vietare l’alienazione o la costituzione di un di un diritto reale di godimento per un periodo pari a cinque anni dalla data di prima assegnazione, in tal caso impedendo la circolazione dello stesso immobile.- In linea generale ed astratta è possibile affermare che si può disporre del bene e, nel caso specifico, locarlo, purchè sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, previa autorizzazione della Regione che sovvenziona l’opera di costruzione.- Per ciò che riguarda il tipo di contratto da stipulare nel caso di specie, non è possibile rispondere in modo puntuale, atteso che bisogna esaminare caso per caso, ponendo attenzione alla convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia , Regione).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
    € 20,00
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 3459
    Data 30/07/2009
    Downloads: 4
    Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le parti si siano limitate a sottoscrivere una semplice minuta (puntuazione) e non un contratto preliminare, e quale soggetto ha il compito di accertare se le parti siano rimaste nell’ambito
    In tema di mediazione, per "conclusione dell'affare" deve intendersi il compimento di un'operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti che consenta a ciascuna di esse di agire per l'adempimento e l'esecuzione dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita è da considerare quale atto conclusivo dell'affare, idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione del mediatore. Al contrario, non è ritenuta idonea a far sorgere il diritto alla provvigione la semplice minuta o puntuazione, in quanto, a differenza del preliminare, che genera l'obbligo delle parti di prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo e il cui contenuto è stabilito in ogni particolare, la minuta o puntazione, restante nell'area delle trattative, lascia alle parti la libertà di recesso, con il solo limite della responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., avendo la semplice funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere in un momento successivo, quando si sarà raggiunto l'accordo sugli altri punti ancora oggetto di trattative. In tale ottica, è compito del giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, effettuare l'indagine volta ad accertare se le parti siano rimaste nell'ambito delle trattative o abbiano concluso un contratto preliminare. (Cass. n. 18779/05; Cass. n. 12022/02; Cass. n. 13067/04)
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6642
    Data 02/07/2026
    Downloads: 1
    contratto COWORKING.
    IL contratto DI COWORKING VA UTILIZZATO OGNI VOLTA CHE UN OPERATORE METTE A DISPOSIZIONE DI PROFESSIONISTI, FREELANCE, START-UP O PICCOLE IMPRESE SPAZI DI LAVORO CONDIVISI, SENZA ATTRIBUIRE DIRITTI ESCLUSIVI O STABILI SU PORZIONI DETERMINATE DELL'IMMOBILE.
    € 99,00
  • Nº 5508
    Data 26/01/2026
    Downloads: 177
    CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - contratto PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL SUO IMMOBILE ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO IMMOBILE E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL contratto PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL SUO IMMOBILE SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.
    € 60,00
  • Nº 6626
    Data 02/12/2025
    Downloads: 72
    MODULO DICHIARAZIONE DI NOMINA EX ART. 1401 C.C. DA INVIARE DOPO IL PRELIMINARE IN CUI CI SI È RISERVATI LA FACOLTÀ DI NOMINA DI UN TERZO INTESTATARIO, AL VENDITORE NEI TERMINI PREVISTI NEL contratto.
    quando deve essere utilizzato? Questo modulo va utilizzato quando, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare nel quale il promissario acquirente ha inserito la clausola “per persona da nominare” (artt. 1401 ss. c.c.), si intende far subentrare nel contratto un terzo che diventerà l’effettivo acquirente e, quindi, l’intestatario nell’atto definitivo (rogito). In altre parole, il promissario acquirente che ha firmato il preliminare non sta “cambiando idea” sulle condizioni: sta esercitando una facoltà già prevista, per far sì che i diritti e gli obblighi del preliminare passino al soggetto nominato, che poi comparirà come acquirente al rogito. Il modulo si usa compilando i dati delle parti, richiamando con precisione gli estremi del preliminare e dell’immobile e, soprattutto, facendo sottoscrivere la dichiarazione anche al soggetto nominato, perché la nomina sia efficace solo se accompagnata dall’accettazione del terzo (in alternativa, se esiste, può valere una procura anteriore al preliminare, ma nella prassi immobiliare la strada più lineare è l’accettazione firmata dal nominato). Una volta compilato e firmato, il documento va comunicato al venditore entro il termine previsto: se nel preliminare le parti hanno stabilito un termine specifico (ad esempio “almeno tre giorni prima del rogito”), quello prevale e va rispettato; in tal caso, non è sufficiente “fare la nomina direttamente in atto” se ciò significherebbe arrivare oltre la scadenza pattuita. È quindi opportuno inviare la dichiarazione con modalità tracciabile (PEC o raccomandata A/R), così da avere prova certa della data di comunicazione, e consegnarne copia anche al notaio incaricato della stipula, affinché possa predisporre correttamente l’atto definitivo intestandolo al nominato. Quanto alle particolarità più rilevanti, è bene sapere che la dichiarazione di nomina deve essere valida ed efficace: se manca l’accettazione del terzo (o la procura anteriore), oppure se la nomina è tardiva rispetto al termine concordato, la nomina non produce effetti e il preliminare resta pienamente efficace tra le parti originarie, con la conseguenza che il promissario acquirente che ha firmato “con riserva” rimane obbligato verso il venditore. In questo scenario il venditore, più che “opporsi” in senso discrezionale, può legittimamente rifiutare di stipulare con il terzo perché, giuridicamente, la nomina non è stata perfezionata nei modi e tempi dovuti, e può pretendere la stipula con il contraente originario alle condizioni già pattuite. Un altro punto importante riguarda la forma: la dichiarazione di nomina e l’accettazione (o procura) devono rivestire la stessa forma usata per il preliminare; quindi, se il preliminare è stato redatto in scrittura privata semplice, in linea generale anche la nomina può essere in scrittura privata, mentre se il preliminare è atto pubblico o scrittura privata autenticata è opportuno che la nomina segua la medesima forma. Infine, se il preliminare è stato trascritto o comunque richiede pubblicità per determinati effetti, può essere necessario coordinare con il notaio anche gli adempimenti di pubblicità della nomina, così da mantenere allineati forma ed effetti verso i terzi.
    € 49,00
  • Nº 6625
    Data 02/12/2025
    Downloads: 50
    MODULO contratto DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ARREDI IMMOBILE LOCATO.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE NON INTENDE INSERIRE IL CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE DEI MOBILI CHE ARREDANO L'IMMOBILE LOCATO ALL'INTERNO DEL contratto DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE.
    € 49,00
  • Nº 6509
    Data 24/03/2025
    Downloads: 32
    MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL contratto PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
    Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi
    € 49,00
  • Nº 6477
    Data 27/01/2025
    Downloads: 57
    MODULO contratto TRA LOCATORE E CONDUTTORE PER IMMISSIONE ANTICIPATA NELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE PER EFFETTUAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI DI UN contratto DI LOCAZIONE CONVENGONO CHE IL CONDUTTORE SIA IMMESSO ANTICIPATAMENTE NELLA DETENZIONE DEL CESPITE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
    € 99,00
  • Nº 865
    Data 13/01/2025
    Downloads: 177
    MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL contratto PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL contratto EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.
    € 99,00
  • Nº 6456
    Data 13/01/2025
    Downloads: 47
    MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL contratto DI LOCAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL contratto. IN TAL CASO, INFATTI, IL contratto SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6351
    Data 30/08/2024
    Downloads: 7
    Proroga del contratto d'affitto all’Agenzia delle Entrate: come funziona
    Cosa fare per effettuare correttamente la proroga del contratto d’affitto all’Agenzia delle Entrate, in base al proprio contratto di locazione
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6270
    Data 24/06/2024
    Downloads: 6
    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL contratto PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6228
    Data 27/04/2024
    Downloads: 7
    Vizi pericolosi per la salute del locatore: è possibile la risoluzione del contratto
    possibile la risoluzione del contratto La cosa locata non deve avere vizi che possano arrecare pericolo alla salute del locatario, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6223
    Data 23/04/2024
    Downloads: 13
    Quali sono i motivi di transitorietà del contratto di locazione?
    Tra le varie tipologie di contratto troviamo il contratto transitorio. Questo è caratterizzato, come indica il nome...
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6183
    Data 13/02/2024
    Downloads: 42
    PARERE N.995: COME SI PUÒ REGOLARIZZARE UN contratto DI LOCAZIONE VERBALE SE L’INQUILINO SI RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE IL contratto?
    Il contratto di locazione verbale è nullo, per cui l’inquilino potrebbe in qualsiasi momento rivolgersi al Giudice per ottenere una sentenza che non solo ridetermina il canone in una misura inferiore, pari a quella dei contratti concordati, ma stabilisce anche la durata 4 + 4 a partire dalla sentenza. A questo bisogna aggiungere le conseguenze fiscali che potrebbero discendere da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per le imposte non corrisposte sui canoni incassati e per le tasse di registro non versate. La decisione del locatore, pertanto, di regolarizzare il contratto è assolutamente corretta ed abbiamo trovato una soluzione che consente di superare l’opposizione del conduttore di sottoscrivere un contratto scritto.
    € 99,00
  • Nº 6121
    Data 27/11/2023
    Downloads: 114
    MODULO contratto DI CESSIONE DI contratto PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL contratto DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMETTENTE ACQUIRENTE INTENDA CEDERE IL PROPRIO contratto PRELIMINARE AD UN NUOVO ACQUIRENTE CON L’AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE.
    € 49,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6112
    Data 24/11/2023
    Downloads: 11
    IL contratto PER PERSONA DA NOMINARE: UNA GUIDA RAPIDA
    Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall’origine ovvero ex tunc.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6069
    Data 07/10/2023
    Downloads: 15
    IL contratto DI LOCAZIONE TRANSITORIA FASULLO DIVENTA AUTOMATICAMENTE UN contratto 4+4
    Il contratto di locazione transitoria, la cui durata può variare da uno a diciotto mesi, non può essere utilizzato se non ricorrono le condizioni previste dalla legge, altrimenti esso dev'essere ricondotto nell'ambito dell'ordinario contratto di locazione, ossia nel contratto meglio conosciuto come 4+4. Questa in estrema sintesi la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4075 depositata in cancelleria il 20 febbraio 2014.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6040
    Data 15/09/2023
    Downloads: 2
    LOCAZIONI AD USO ABITATIVO, RINNOVAZIONE TACITA DI contratto CON CANONE ULTRALEGALE
    Cassazione civile, sez. III, 24 Maggio 2023, n. 14392. Pres. Frasca. Est. Iannello. Canone ultralegale - Rinnovazione tacita del contratto nella vigenza della l. n. 431 del 1998 - Azione di riduzione del canone ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità - Ambito di applicazione
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5988
    Data 05/07/2023
    Downloads: 4
    OMESSA REGISTRAZIONE DEL contratto DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E REGISTRAZIONE DI ALTRO contratto CON CANONE INFERIORE
    Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5927
    Data 08/05/2023
    Downloads: 30
    MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL contratto PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL contratto PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN TERMINE ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL TERMINE ESSENZIALE, PER CUI IL contratto È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.
    € 59,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5919
    Data 02/05/2023
    Downloads: 12
    LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NON DECORRE DALLA STIPULA DEL contratto PRELIMINARE, MA DALLA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5911
    Data 20/04/2023
    Downloads: 11
    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL contratto PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL contratto. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5873
    Data 06/03/2023
    Downloads: 9
    PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'IPOTESI DI contratto PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA
    SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'IPOTESI DI contratto PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA E LE SOMME SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA?
    € 99,00
  • Nº 5864
    Data 11/02/2023
    Downloads: 42
    MODULO contratto DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
    contratto CON IL QUALE IL CONDUTTORE SUBLOCA PARTE DELL’IMMOBILE COMMERCIALE AD UN TERZO CON L’AUTORIZZAZIONE DEL LOCATORE PRINCIPALE:
    € 59,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5826
    Data 13/01/2023
    Downloads: 10
    contratto a canone concordato: quali sono i vantaggi
    Il contratto a canone concordato, ex legge n. 431/1998, presenta numerosi vantaggi sia per il locatore che il conduttore e diverse agevolazioni fiscali.......
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5771
    Data 18/10/2022
    Downloads: 200
    MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA contratto DI LOCAZIONE ABITATIVA CON RESTITUZIONE CAPARRA ALL’ESITO DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati
    € 59,00
Scroll