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Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 1
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL definitivo - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6225Data 23/04/2024Downloads: 8
Il venditore muore dopo la stipula del preliminare: tutti gli eredi devono partecipare al definitivo
Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l'atto definitivo e necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023...download riservato - non acquistabile -
Nº 6209Data 02/04/2024Downloads: 9
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA LE PARTI NON STIPULANO L’ATTO definitivo. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO definitivo NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6070Data 07/10/2023Downloads: 10
IL VENDITORE MUORE DOPO LA STIPULA DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL definitivo
Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l’atto definitivo è necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023download riservato - non acquistabile -
Nº 5919Data 02/05/2023Downloads: 11
LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NON DECORRE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE, MA DALLA STIPULA DELL'ATTO definitivo DI COMPRAVENDITA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO definitivo DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5474Data 21/05/2021Downloads: 20
Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................download riservato - non acquistabile -
Nº 5413Data 11/02/2021Downloads: 11
PARERE N.914 - SE IL VENDITORE DELLA NUDA PROPRIETÀ PUO' OTTENERE LO SCIOGLIMENTO DEL PRELIMINARE, OVVERO UN ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO, QUALORA PRIMA DELL’ATTO definitivo, SIA DIVENTATO PIENO PROPRIETARIO A SEGUITO DEL DECESSO DELL’USUFRUTTUARIO. -
La risposta al quesito è positiva, seppur in termini condizionali e con riserva, stante l’assenza di uno specifico riscontro giurisprudenziale. Quando, nelle more del contratto preliminare e definitivo di vendita di nuda proprietà, interviene l’evento morte dell’usufruttuario, la sorte del contratto appare essere quella di una risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c.-...€ 29,90 -
Nº 687Data 23/07/2018Downloads: 45
PARERE N°808: IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE PRIMA DI CINQUE ANNI DALL'ACQUISTO E' POSSIBILE EVITARE LA PLUSVALENZA STIPULANDO SOLO UN CONTRATTO PRELIMINARE E FISSANDO LA STIPULA DEL definitivo SOLO DOPO LA SCADENZA DEL QUINQUENNIO.
Al quesito non può che darsi risposta positiva: è infatti possibile stipulare un contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedendo la formalizzazione del contratto definitivo dopo successivi tre anni, superando quindi il termine previsto per la tassazione della plusvalenza.-€ 30,00 -
Nº 640Data 05/06/2018Downloads: 41
PARERE N°789: SE NEL PRELIMINARE NON È STATA RIPORTATA LA DATA DI STIPULA DELL'ATTO definitivo, CHI COME E QUANDO PUÒ DETERMINARLA? COME SI POTRÀ DEFINIRE UNA SCADENZA?
La mancata indicazione delle data di stipula del contratto definitivo non comporta l’invalidità del contratto preliminare, in quanto tale requisito non rientra tra gli elementi essenziali del contratto. In tal caso si potrà ricorrere, in via suppletiva, a quanto disposto dall’art. 1183 c.c. rubricato “Tempo dell’adempimento” il quale al I° comma stabilisce che “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.€ 30,00 -
Nº 2110Data 05/07/2007Downloads: 5
Se la mancanza del certificato di abitabilità può essere eccepito quando il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione al momento della stipulazione del contratto definitivo
Sentenza vittoriosa pronunciata dalla Corte d'Appello pubblicata l'8 febbraio 2007, n.102/2007. La sentenza favorevole per l'appellante (pomissario venditore) difesa dallo Studio d'Aragona Legali associati, sottolinea alcune problematiche importanti in materia di compravendita immobiliare : 1) Certificato di Abitabilità come requisito fondamentale del bene in quanto incide sull'attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economica sociale.- 2)Conoscibilità da parte del promittente acquirente della mancanza del certificato di abitabilità.- 3)Termine concordato per la stipula del contratto definitivo stabilito nel contratto preliminare può essere dimostrato con la prova testimoniale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6490Data 06/03/2025Downloads: 12
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO definitivo - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO definitivo DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6342Data 26/08/2024Downloads: 2
La sostituzione del promissario acquirente in sede di definitivo tra nomina di terzo, attribuzione a favore di terzo, cessione del contratto
La presente riflessione mira ad inquadrare, nell'ambito della circolazione del contratto preliminare....download riservato - non acquistabile -
Nº 6217Data 10/04/2024Downloads: 10
IL VENDITORE NON È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA CAPARRA SOLO PERCHÉ L’ACQUIRENTE ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO definitivo, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.download riservato - non acquistabile -
Nº 5786Data 19/11/2022Downloads: 51
PARERE 938 - SE E' LEGITTIMMO INSERIRE IN PROPOSTA D'ACQUISTO E NEL CONTRATTO PRELIMINARE CHE L'APE VERRA' CONSEGNATO DIRETTAMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO definitivo.-
Gli obblighi di dotazione, messa a disposizione, allegazione e consegna all’acquirente dell’attestato di prestazione energetica (APE) sono attualmente disciplinati dall’art. 6 del d. lgs. n. 192/2005, come modificato dal d.l. n. 63/2013 e dal d.l. n. 145/2013, nonché dalle Linee guida nazionali, approvate con D.M. 26 giugno 2015.....€ 99,00 -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 98
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO definitivo DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5471Data 13/05/2021Downloads: 79
MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER DIFFERIMENTO TERMINE STIPULA definitivo CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-€ 60,00 -
Nº 5349Data 02/10/2020Downloads: 131
MODULO - CLAUSOLA PER CONTRATTO PRELIMINARE - ATTO definitivo DI COMPRAVENDITA PER IMMOBILE CON IRREGOLARITA' OD ABUSI EDILIZI CHE NON INCIDONO SULLA COMMERCIABILITA' DEL BENE
Quando va utilizzata? La clausola va utilizzata tutte le volte che oggetto della vendita sia un immobile che presenta irregolarità oppure abusi edilizi che non incidono sulla commerciabilità del bene. In proposito la cassazione a sezioni unite con sentenza n.8230/2019 ha specificato che nel momento in cui l'immobile sia dotato di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all'immobile, la vendita può essere effettuata anche se l'immobile non corrisponde precisamente a quello oggetto del titolo. In particolare la cassazione ha testualmente sancito "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".€ 60,00 -
Nº 5263Data 03/04/2020Downloads: 129
MODULO - ATTO DIFFERIMENTO DATA STIPULA CONTRATTO definitivo PER REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO E CATASTALE
Modulo da utilizzare nel caso in cui le parti che abbiano stipulato un contratto preliminare debbano modificare la data di stipula dell'atto pubblico al fine di consentire alla parte venditrice di ultimare le attività di regolarizzazione urbanistico e catastale dell'immobile€ 50,00 -
Nº 5183Data 03/01/2020Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PUR IN ASSENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO definitivo
Il Tribunale di Napoli Nord accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha rigettato l'opposizione proposta da parte promittente acquirente fondata sull'erroneo convincimento che la mera accettazione della proposta di acquisto non potesse valere quale stipula di valido contratto preliminaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 503Data 30/01/2017Downloads: 39
QUESITO N. 738: SE IL COSTRUTTORE È TENUTO A CONSEGNARE LA FIDEIUSSIONE E POLIZZA DECENNALE ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE O L’ATTO definitivo DI VENDITA VENGANO STUPULATI DOPO CHE L’IMMOBILE È STATO GIÀ COMPLETATO?
La risposta è negativa, nel senso che non è dovuta né la fideiussione e né la polizza decennale, in quanto.... parere integrale disponibile... cliccando su download ...€ 100,00 -
Nº 305Data 25/11/2015Downloads: 6
CASSAZIONE: SE AL PRELIMINARE NON SEGUE IL definitivo, L'IMMISSIONE NEL POSSESSO NON VALE AI FINI ELL'USUCAPIONE
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Nº 196Data 22/04/2015Downloads: 239
MODULO - CONSEGNA CHIAVI IN DATA ANTECEDENTE AL definitivo PER TRASFERIMENTO ARREDI .
€ 20,00 -
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Nº 4403Data 22/03/2012Downloads: 1
Vendita immobiliare:il preliminare serve ad interpretare il definitivoe non perde l'efficacia se non integralmente riprodotto.
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Nº 4350Data 20/01/2012Downloads: 2
Contratto preliminare e prescrizione del diritto alla stipula del definitivo.
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Nº 4307Data 29/11/2011Downloads: 0
QUESITO N. 397 : Il rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo in caso di discrasia di contenuto tra gli stessi. Forme di tutela del diritto di proprietà scaturente dal contratto definitivo: azioni esperibili contro il promissario alienante
€ 500,00 -
Nº 4270Data 07/10/2011Downloads: 12
Ritardata stipula del contratto definitivo di compravendita: il venditore può trattenere la caparra confirmatoria ove non si addivenisse al contratto definitivo entro il termine di cui al contratto preliminare di compravendita?
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Nº 4262Data 28/09/2011Downloads: 9
Se il diritto alla provvigione del mediatore sorge anche quando le parti decidano di non concludere il contratto definitivo di compravendita.-
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Nº 3982Data 23/11/2010Downloads: 6
Contratto preliminare: scrivere “entro e non oltre” per indicare il termine con il quale le parti convengono la stipula del definitivo, non può essere considerato, di per sé, termine essenziale.-
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Nº 3853Data 25/05/2010Downloads: 4
Termine per la stipulazione del contratto definitivo e prescrizione del diritto alla conclusione del definitivo.-
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Nº 2949Data 16/04/2009Downloads: 1
Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nell’ipotesi in cui abbia pattuito che il diritto al compenso (conclusione dell’affare) si determina alla stipula dell’atto definitivo di trasferimento, laddove le parti – venendo meno agli impegni assunti – si
siano limitate a stipulare solo il contratto preliminare.- Il documento è stato estratto dal sito del quotidiano "Ilsole24ore" e contiene un sintetico commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civ, del 5 marzo 2009, n. 5348.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2473Data 11/06/2008Downloads: 0
Se il contratto definitivo "elimina" il contratto preliminare.
Articolo tratto dall'Esperto Risponde , rubrica del sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1935Data 19/04/2007Downloads: 1
Se la proprietà di un immobile è trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’acquirente che intenda beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza?
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Nº 3172Data 18/04/2007Downloads: 1
QUESITO N. 192: Se nelle more tra la stipula del contratto preliminare e quello definitivo è possibile revocare una procura irrevocabile
€ 500,00 -
Nº 3021Data 08/04/2003Downloads: 4
QUESITO N. 032: Se il promittente acquirente può pretendere la stipula del contratto definitivo prima della data indicata
€ 500,00