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Nº 6637Data 20/04/2026Downloads: 37
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE documentazione, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE documentazione, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA documentazione, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA documentazione O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.€ 49,00 -
Nº 6168Data 02/01/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA documentazione, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA documentazione APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6157Data 27/12/2023Downloads: 1
I CONDÒMINI POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE LA documentazione CONDOMINIALE
Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 6141Data 19/12/2023Downloads: 3
I CONDOMINI POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE LA documentazione CONDOMINIALE
Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5967Data 30/06/2023Downloads: 4
ESISTE UN OBBLIGO A CARICO DELL'AMMINISTRATORE DI FORNIRE COPIA DELLA documentazione CONDOMINIALE A RICHIESTA DEL SINGOLO CONDOMINO?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Palermo che ha chiarito la posizione dell'amministratore in relazione alla gestione della documentazione del caseggiato. Sentenza n. 2891 del 14 giugno 2023download riservato - non acquistabile -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 30
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA documentazione.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 112
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA CONSEGNA DELLA documentazione RELATIVA ALL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5453Data 10/04/2021Downloads: 59
MODULO SOSPENSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE PER MANCANZA documentazione CON DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’incarico si scopra che manca la documentazione per la gestione. In tal caso si può convenire Che l’incarico di intermediazione resti sospeso fino al reperimento della documentazione mancante e che il termine di decorrenza sia differito per tutto il periodo in cui è rimasto sospeso. Il modulo predisposto come richiesta da parte dell’incaricante che deve essere accettata da parte dell’agenzia. È importante che richieste ed accettazione siano firmati contestualmente€ 60,00 -
Nº 5429Data 02/03/2021Downloads: 33
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE CON LA QUALE RICHIEDE LA documentazione COMPROVANTE LA MANCATA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.-
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra€ 60,00 -
Nº 5303Data 29/05/2020Downloads: 17
PARERE N.880 - SE L’ACQUIRENTE È LEGITTIMATO A RECEDERE LADDOVE, PUR AVENDO RICEVUTO TUTTA LA documentazione IN POSSESSO DEL VENDITORE, LO STESSO NON SIA IN CONDIZIONE DI FORNIRGLI LA LICENZA EDILIZIA ED IL RELATIVO PROGETTO ASSENTITO.
Vi è da premettere che in virtù dei principi di buona fede e correttezza operanti nell’ambito di ogni rapporto contrattuale, il promittente venditore è tenuto a consegnare al promissario acquirente che ne faccia richiesta tutta la documentazione relativa all’immobile, compreso i titoli che ne garantiscano la fruibilità e la commerciabilità. Nel novero di tale documentazione rientra senz’altro la licenza edilizia che, senza dubbio alcuno, ha un valore tutt’altro che marginale... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5139Data 25/10/2019Downloads: 232
MODULO - LETTERA COMUNICAZIONE INVIO documentazione AL CLIENTE CHE HA VISIONATO SENZA FIRMARE IL FOGLIO VISITA
Modello di lettera da utilizzare nel caso in cui il cliente non abbia sottoscritto il foglio di visita e ci si voglia dotare della prova dell'attività svolta, inviandogli comunicazione di inoltro documentazione€ 100,00 -
Nº 5061Data 12/06/2019Downloads: 32
LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA documentazione CONDOMINIALE
Accesso alla documentazione condominiale, che cosa chiedere e come domandarlo? Le norme di riferimento e i suggerimenti pratici per non sbagliaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 547Data 01/08/2017Downloads: 21
PARERE N°751: OBBLIGO DEL VENDITORE DI FORNIRE LA documentazione
La risposta al quesito può essere certamente espressa in termini positivi.- Il venditore nel momento in cui ha sottoscritto un impegno contrattuale di vendita in cui è previsto che parte del corrispettivo verrà versato mediante finanziamento ipotecario, è certamente tenuto a collaborare affinchè tale finanziamento possa essere ottenuto.- Nell’ambito di tale dovere di collaborazione, rientra indubbiamente anche l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica di finanziamento.- Tale obbligo – anche in mancanza di un’espressa previsione contrattuale – rientra certamente nell’ambito del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1175 c.c..- Dalla violazione di tale dovere, discende indubbiamente una responsabilità di carattere contrattuale che espone il venditore al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento.- Più precisamente....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 402Data 09/05/2016Downloads: 53
QUESITO N°695: DL 231/2007, normativa antiriciclaggio: la raccolta di documentazione atta al riconoscimento va fatto solo per i clienti che acquistano, vendono casa o affittano?
SOLUZIONE: Il D.l. 231/2007 in materia di normativa antiriciclaggio, applicabile anche alle agenzie immobiliari, stabilisce all’art. 36 due distinti obblighi a cui devono assolvere le agenzie immobiliari: quello di conservazione e di registrazione. Occorre precisare che l’obbligo di conservazione della documentazione ricorre esclusivamente in due ipotesi, ovvero avuto riguardo a rapporti continuativi (ad. es rapporti con un costruttore) oppure avuto riguardo a tutte le operazioni di intermediazione di importo pari o superiore ad € 15.000.- In particolare, ai sensi della citata normativa le agenzie immobiliari sono tenute a registrare e conservare le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Il suddetto obbligo di conservazione e dunque di raccolta della documentazione ricorre per un periodo di 10 anni.-€ 20,00 -
Nº 367Data 11/03/2016Downloads: 73
LETTERA - RICHIESTA INFORMAZIONI ACQUIRENTE NELL'IPOTESI DI ASSENZA DI documentazione E PROBABILE SCAVALCO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato quando vi è assenza di documentazione che attesti l'attività di intermediazione posta in essere dall'agenzia e il mediatore presume che le parti stanno per concludere l'affare direttamente.€ 20,00 -
Nº 6399Data 20/11/2024Downloads: 1
ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CON L’AFFARE.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA documentazione VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6131Data 01/12/2023Downloads: 5
L’INCARICO DI MEDIAZIONE È PROVATO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROPRIETARIO HA INVIATO LA documentazione DELL’IMMOBILE VIA MAIL AL MEDIATORE E HA FATTO VISIONARE L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA AGOSTO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, in data 31/08/2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: “In applicazione di tale principio, la giurisprudenza è giunta a riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la sua opera si sia esaurita nella mera indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative” II PRINCIPIO: L’applicazione del criterio della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a precisare che la provvigione è dovuta al mediatore anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in assenza e all’insaputa del mediatore e dopo la scadenza dell’incarico (Cass. 23842/2008). In tale evenienza, il contraente sarà onerato di dimostrare l’interruzione del nesso causale, ovvero che la conclusione dell’affare è dipesa da una ripresa autonoma delle trattative, non ricollegabile all’opera del mediatore: “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 2001). III PRINCIPIO: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009). Ed ancora:” l’identità dell’affare concluso, presupposto dell’insorgenza del diritto alla provvigione, non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. 8676/2009). Nella specie si tratta di moglie e marito, per cui non è seriamente dubitabile che essi non fossero consapevoli che si stavano avvalendo dell’intervento del mediatore, essendo loro nota la sua qualità di agente immobiliare. Il legame familiare esistente, poi, soddisfa certamente il presupposto di continuità soggettiva richiesto dalla citata giurisprudenza così da permettere di veder integrato nel caso concreto il presupposto della “identità dell’affare”. IV PRINCIPIO: Ebbene, nella fattispecie, come rilevato in precedenza, il preliminare allegato dalla convenuta TROVATO è privo di data certa, per cui unico atto in virtù del quale possa dirsi sorto un vincolo fra le parti è il rogito del 15/7/2015. Ne consegue, e tenendo presente il principio sopra riportato, che la prescrizione ha cominciato a decorrere dalla stipula del rogito. Ora, risulta in atti (v. raccomandata, doc. 9 parte attrice) che l’attore in data 19/5/2016 ha costituito in mora la convenuta per il pagamento della provvigione, interrompendo così i termini prescrizionali, e poi, in data 04/4/2017, ha notificato tempestivamente l’atto di citazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 489Data 02/01/2017Downloads: 56
DIFFIDA DEL VENDITORE ALL’ ACQUIRENTE DI CONSEGNA documentazione CHE CERTIFICHI IL RIGETTO /APPROVAZIONE DELLA BANCA DELLA PRATICA DI MUTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il promittente acquirente, non provveda a comunicare l'esito del mutuo al quale risulta subordinato il contratto preliminare.€ 50,00 -
Nº 455Data 19/09/2016Downloads: 313
MODULO - DICHIARAZIONE CONSEGNA documentazione ACQUIRENTE.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui il cliente rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di visita. E' un documento che garantisce il compenso provvigionale in quanto implicitamente attesta l'attività posta in essere dal mediatore.€ 20,00 -
Nº 261Data 11/09/2015Downloads: 250
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE DIFFERIMENTO DELLA DATA DEL ROGITO IN ATTESA DI documentazione.
€ 20,00 -
Nº 133Data 16/01/2015Downloads: 97
MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DELL' ACQUIRENTE AL VENDITORE PER CONSEGNA documentazione.
€ 20,00 -
Nº 4607Data 08/02/2013Downloads: 36
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE VENDITORE ALLA CONSEGNA DI documentazione .
€ 500,00 -
Nº 4185Data 25/05/2011Downloads: 0
Se il notaio è responsabile nel caso in cui esegua tardivamente la trascrizione di un atto di compravendita a causa dell’acquirente che non ha fornito in tempo la documentazione necessaria
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Nº 4123Data 25/02/2011Downloads: 47
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALLA CONSEGNA DI documentazione AL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA .-
€ 500,00 -
Nº 4122Data 24/02/2011Downloads: 82
MODULO - DICHIARAZIONE CONSEGNA documentazione.-
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Nº 3786Data 25/03/2010Downloads: 4
Se l’amministratore del condominio ha diritto a compensi per il passaggio della documentazione.-
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Nº 3772Data 17/03/2010Downloads: 32
LETTERA di richiesta del mediatore di documentazione condominiale.-
€ 300,00 -
Nº 3579Data 14/10/2009Downloads: 0
Se in tema in sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 46/1990, l'impresa installatrice può sottrarsi all'obbligo di consegnare al proprio committente la documentazione riguardante la conformità degli impianti.-
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Nº 2564Data 10/09/2008Downloads: 1
Dal 1° luglio 2009 ogni cessione immobiliare dovrà essere accompagnata dalla documentazione in materia energetica
Il galateo per la casa comune "nuovo regime dei crediti e normativa sulla sicurezza in materia di condominio".- Articolo tratto dal sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2498Data 25/06/2008Downloads: 0
Se, in materia di condominio, è annullabile la delibera approvata in caso di violazione del diritto del condomino di esaminare documentazione attinenti ad argomenti posti all'ordine del giorno.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile, n.12650.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2064Data 02/02/2007Downloads: 3
Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
Garante Privacy , provvedimento 07.12.2006 Provvedimento che riconosce il diritto di accesso ai dati personali inerenti icontratti e i movimenti e/o le operazioni concluse mediante la Banca.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1392Data 04/04/2006Downloads: 0
Se l'investitore ha diritto ad ottenere copia della documentazione inerente l'investimento (Bond Argentini).-
Sentenza: Tribunale Bari, sentenza 11.11.2005 n° 2513.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6631Data 22/01/2026Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DAL PROPRIETARIO, ANCHE SE L’INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DAL FIGLIO- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Serena Leo, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA. il quale ha statuito precisamente quanto segue: La documentazione in atti e le prove raccolte nella fase istruttoria hanno confermato che il contratto di locazione stipulato tra ______ e _______ sia stato agevolato dalla attività di mediazione svolta dalla società attrice. La circostanza che l’incarico del 13.06.2016 sia stato sottoscritto dal solo ___________, figlio di _____________________ e non proprietario dell’immobile locato, non esclude che l’_________________ si sia comunque avvalso dell’opera del mediatore, in quanto il figlio __________ aveva la disponibilità delle chiavi del locale e ne consentiva di volta in volta le visite previo appuntamento. Tra i visitatori procurati dal mediatore può senz’altro annoverarsi il futuro conduttore, il convenuto __________, che ha sottoscritto la scheda di visita e pattuito la provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6546Data 05/05/2025Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".download riservato - non acquistabile -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6182Data 08/02/2024Downloads: 7
IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONDOMINI AI DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI DEL CONDOMINIO
Attenzione a verificare di non aver ricevuto la documentazione condominiale richiesta, prima di proporre ricorso per decreto ingiuntivo.download riservato - non acquistabile
























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