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Nº 448Data 01/09/2016Downloads: 165
MODULO LETTERA RACCOMANDATA PEC - COMUNICAZIONE AL NOTAIO PER INFORMARLO CHE LA VENDITA E’ STATA CONCLUSA ATTRAVERSO AGENZIA IMMOBILIARE ED INVITARLO A RESPONSABILIZZARE LE PARTI SULLE CONSEGUENZE NEL CASO IN CUI RENDANO false DICHIARAZIONI IN PROPOSITO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'agenzia teme che le parti che ha messo in relazione per una compravendita possano concludere l'atto pubblico dichiarando che non si sono avvalse di alcuna intermediazione nella conclusione della compravendita.€ 49,00 -
Nº 6480Data 04/02/2025Downloads: 232
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO GENNAIO 2025.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO È VERSIONE AGGIORNATA DELLA FAMOSA SCHEDA INFORMATIVA LEX CONSULT CREATA E REGISTRATA PER IL COPYRIGHT DA LEX CONSULT; IL MODULO SERVE AD EVITARE CHE IL MEDIATORE POSSA INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI PER NON AVER RIFERITO INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE O PER AVER RIFERITO INFORMAZIONI NON VERIFICATE E POI RIVELATESI false. TUTTI I CAMPI SUI QUALI IL MEDIATORE NON HA AVUTO INFORMAZIONI DAL VENDITORE E NON SONO ALTRIMENTI CONOSCIBILI MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL TITOLO DI PROVENIENZA E DEI REGISTRI IPOTECARI CATASTALI DEVONO ESSERE ELIMINATI E NON LASCIATI IN BIANCO. DEVE ESSERE STAMPATO ED ALLEGATO ALL'INCARICO ED A TUTTE LE PROPOSTE DI ACQUISTO. CON TALE MODALITÀ OPERATIVA SI RIDUCE AL MASSIMO IL RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' PROFESSIONALI. QUESTA VERSIONE È STATA AGGIORNATA, CON L'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INCARICANTE A PROCEDERE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AGENZIA.€ 500,00 -
Nº 5960Data 24/06/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’download riservato - non acquistabile -
Nº 5455Data 16/04/2021Downloads: 17
AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN FORMA SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NAPOLI APRILE
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.€ 49,00 -
Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00 -
Nº 5164Data 29/11/2019Downloads: 23
MODULO - ATTESTAZIONE PROPONENTE ACQUIRENTE ASSENZA INTERVENTO DI ALTRE AGENZIE E RINUNZIA FACOLTA' INTESTAZIONE A TERZI
Modulo da far sottoscrivere all'acquirente laddove il venditore richieda di essere garantito che non abbia già visionato l'immobile con precedente mediatore, con espressa esclusione della possibilità di intestazione a terzi e garanzia per l'ipotesi che l'intestazione risulti falsa.-€ 29,90 -
Nº 5024Data 23/03/2019Downloads: 9
FIRMA DEL CONTRATTO PRELIMINARE: PER IL DISCONOSCIMENTO OCCORRE LA QUERELA DI falso.-
Recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria con la quale viene sancito il principio per il quale affinchè possa essere disconosciuta la validità della firma apposta sul contratto preliminare , sulla base del quale il Fisco ha effettuato un accertamento, serve le querela di falso.-download riservato - non acquistabile -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUESITO N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 64Data 02/09/2014Downloads: 32
E' INAMMISSIBilE LA QUERELA DI falso QUANDO SI SOSTENGA L'ABUSIVO RIEMPIMENTO DI UN MODULO FIRMATO iN BIANCO (SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO d'ARAGONA TRIB. DI NAPOLI - N. 10591/14)
Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona - legali associati - in materia di intermediazione creditizia. Il giudice, accogliendo la tesi dello Studio d’Aragona ha rigettato la querela con la quale un cliente aveva impugnato di falso un incarico di mediazione creditizia sostenendo di averlo sottoscritto in bianco e che era stato completato abusivamente dopo la sua sottoscrizione. Il Giudice ha riconosciuto l’inammissibilità della querela, rigettando le relative eccezioni e ha statuito che il modulo, fino a prova contraria, deve ritenersi vincolante fra le parti.€ 100,00 -
Nº 4364Data 03/02/2012Downloads: 2
Compravendita: se l’immobile è pignorato risarcisce l’agenzia. Corte di Cassazione – Sezione II civile – 19 settembre 2011 n. 19095
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Nº 3676Data 11/12/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi al cliente delle informazioni inesatte a causa del pessimo lavoro compiuto da un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, e se l'agenzia perde il suo
art. 1755 1759 responsabilità professionale del mediatore conclusione affare inadempimento scarsa importanzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 3357Data 25/06/2009Downloads: 5
Se l’acquirente può rifiutarsi di pagare le provvigioni al mediatore nel caso in cui il venditore abbia dichiarato (falsamente) che l’immobile è dotato dell’ agibilità/abitabilità e l’agenzia abbia omesso di controllare la veridicità di tale circostanza.-
art. 1759 1755 agibilità abitabilità 1460 buona fede responsabilità certificatodownload riservato - non acquistabile -
Nº 2925Data 09/04/2009Downloads: 0
Breve saggio sul diritto alle provvigioni nel caso in cui il mediatore abbia a che fare con un falso rappresentante.-
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Nº 3348Data 01/04/2009Downloads: 1
Nel contratto di locazione la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore integra gli estremi di una simulazione in frode alla legge.-
Il documento è stato estratto dal sito de "il sole 24 ore" e contiene una breve disamina della sent. della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 4495 del 25 febbraio 2009, .-download riservato - non acquistabile -
Nº 2396Data 08/04/2008Downloads: 1
La limitazione all'uso del contante: Punto cardine del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro sporco.
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Nº 2358Data 20/03/2008Downloads: 1
QUESITO N. 280 : Se una scrittura privata non registrata, avente ad oggetto la concessione del diritto alla praticabilità sulla terrazza, realizzata dal proprietario dell’immobile sottostante, a copertura di un ballatoio abusivo, sia opponibile a terzi.-
€ 500,00 -
Nº 2227Data 27/12/2007Downloads: 4
Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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Nº 2215Data 18/12/2007Downloads: 3
Se è nullo il contratto preliminare di vendita nel caso in cui l'immobile non risultava accatastato ed era privo di concessione edilizia e di licenza di abitabilità
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25703.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2124Data 23/07/2007Downloads: 0
Se per affare concluso, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova sez. III, sentenza 24.04.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2110Data 05/07/2007Downloads: 5
Se la mancanza del certificato di abitabilità può essere eccepito quando il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione al momento della stipulazione del contratto definitivo
Sentenza vittoriosa pronunciata dalla Corte d'Appello pubblicata l'8 febbraio 2007, n.102/2007. La sentenza favorevole per l'appellante (pomissario venditore) difesa dallo Studio d'Aragona Legali associati, sottolinea alcune problematiche importanti in materia di compravendita immobiliare : 1) Certificato di Abitabilità come requisito fondamentale del bene in quanto incide sull'attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economica sociale.- 2)Conoscibilità da parte del promittente acquirente della mancanza del certificato di abitabilità.- 3)Termine concordato per la stipula del contratto definitivo stabilito nel contratto preliminare può essere dimostrato con la prova testimoniale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2075Data 25/06/2007Downloads: 1
Agenti immobiliari e privacy : no alle discriminazioni
Articolo tratto dal sole 24 ore dalla rubrica Consulente immobiliare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3100Data 24/06/2007Downloads: 4
QUESITO N. 214: Se il donatario di un appartamento può successivamente revocare la donazione.-
€ 500,00 -
Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 4
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 1992Data 25/05/2007Downloads: 0
Guida Fiscale alla compravendita immobiliare aggiornata con la Finanziaria 2007 .-
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Nº 1935Data 19/04/2007Downloads: 1
Se la proprietà di un immobile è trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’acquirente che intenda beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza?
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Nº 1918Data 16/04/2007Downloads: 0
Nel caso in cui il compratore, per negligenza del notaio e mala fede del venditore, acquisti un immobile gravato da pignoramenti, affinché si configuri un danno emergente è necessaria la vendita all’asta dell’immobile?
Sentenza pronunciata dalla Corte di civ., 26 febbario 2007, n. 4381.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1910Data 12/04/2007Downloads: 1
Se il Comune ha l'obbligo, nel corso dell'istruttoria sul rilscio del permesso a costruire, di verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è richiesto il permesso.-
Sentenza emessa dal TAR Emilia Romagna-Parma in 10.01.2007 che riprende un orientamento consolidato in materia.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2390Data 08/04/2007Downloads: 0
La limitazione all'uso del contante :Punto cardine del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro sporco.
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Nº 1888Data 28/03/2007Downloads: 0
Immobili di interesse storico-artistico: i presupposti per l'apposizione del vincolo
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Nº 1880Data 17/03/2007Downloads: 2
Mediazione - diritto alle provvigioni - sentenza favorevole Tribunale di Benevento emessa il 22 novembre 2006, n° 1815/06
Sentenza vittoriosa emessa dal Tribunale di Benevento emessa il 22 novembre 2006, n° 1815/06, con la quale i Giudici hanno riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni.- La fattispecie riguarda alcune tematiche importanti che interessano il recupero delle provvigioni: 1) Competenza del giudice adito; 2)Rapporto causale tra la conclusione dell'affare e l'attività intermediatrice; 3) Irrilevanza sul diritto alle provvigioni della circostanza che la conclusione dell'affare è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico; 4) decorrenza della prescrizione ove non sia esibito il preliminare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3176Data 03/03/2007Downloads: 0
QUESITO N. 178: Se è responsabile il venditore di un immobile , qualora il procuratore speciale venda ad un prezzo più alto di quello stabilito?
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Nº 1818Data 06/02/2007Downloads: 0
Breve commento al
Breve commento al Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007.- Decreto Bersani bis: l’altra tappa verso la modernizzazione del sistema paese ovvero, delle ragioni e del significato attribuibile alle c.d. liberalizzazioni.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2060Data 05/02/2007Downloads: 2
Breve Rassegna giurisprudenziale in tema di aliud pro alio nella compravendita
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Nº 1810Data 02/02/2007Downloads: 0
Se il mediatore che abbia ricevuto incarico per la vendita di un immobile (mediazione unilaterale atipica) debba essere iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione affinchè sorga il suo diritto alle provvigioni.-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , sez. III civile, 05.09.2006 n° 19066download riservato - non acquistabile -
Nº 3090Data 30/01/2007Downloads: 5
QUESITO N. 167: Se in caso di perdita agevolazioni prima casa è prevista una tassazione per plusvalenza.-
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Nº 1785Data 29/01/2007Downloads: 0
Disegno di legge sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2007.-
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Nº 1991Data 25/01/2007Downloads: 0
Guida Fiscale alla Compravendita della Casa
Guida Fiscale alla compravendita immobiliare aggiornata con la Finanziaria 2007 .-download riservato - non acquistabile