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Nº 6457Data 13/01/2025Downloads: 3
La comunicazione via e-mail dell'avvenuto acquisto (o vendita) di un appartamento è sufficiente per informare l'amministratore.
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Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI informare L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00 -
Nº 4726Data 29/07/2013Downloads: 2
Vendita di un immobile ed inadempimento del mediatore all’obbligo di informare. Il regolamento di condominio è vincolante. Tribunale di Savona, sentenza del 2 maggio 2013.
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Nº 4259Data 26/09/2011Downloads: 4
Obbligo di informazione del mediatore: il mediatore è tenuto a informare l'acquirente dell'ipoteca giudiziale gravante sul bene che sta per acquistare?
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Nº 968Data 23/12/2004Downloads: 0
QUESITO - 098 Se il mediatore ha l'obbligo di informare il cliente della probabile espropriazione dell'immobile che intende acquistare.
€ 500,00 -
Nº 341Data 18/02/2016Downloads: 24
Quesito n. 678 - Se sussiste resp. del mediatore ne caso in cui si scopra che la venditrice, che aveva ricevuto il bene dal padre per donazione,ha anche un altro fratello,che non ha ricevuto alcun bene,con conseguente rischio di azione di riduzione.
SOLUZIONE: È indiscutibile che il mediatore sia tenuto ad informare l’acquirente in ordine alla provenienza donativa del bene, non solo per i rischi connessi ad un’eventuale azione di riduzione, ma anche per le difficoltà che lo stesso acquirente potrebbe incontrare ad ottenere un finanziamento. Trattasi oltretutto di una circostanza risultante dai pubblici registri, per cui rientrante indiscutibilmente tra quelle che il mediatore è tenuto a conoscere. Diversamente non è ipotizzabile una responsabilità per non aver ipotizzato la eventualità di una azione di riduzione, in quanto trattasi di valutazioni giuridiche e non di circostanze fattuali, oltretutto assolutamente ipotetiche. L’acquirente, comunque, ove debitamente messo a conoscenza della provenienza donativa del bene già durante lo svolgimento delle trattative, non può pretendere di recedere dopo la stipula del compromesso per i rischi di una azione di riduzione, in quanto il mero rischio in quanto tale, non accompagnato da segni espliciti di inizio dell’azione, non può giustificare il recesso. Qualora, invece, la provenienza donativa gli sia stata nascosta ed emerga solo dopo la stipula del compromesso, l’acquirente è certamente legittimato a recedere. Il mediatore qualora si trovi in un caso del genere può cercare di risolvere la situazione solo ottenendo una rinunzia dei soggetti aventi diritto ad impugnare la donazione (altro erede) in modo che la vendita appresti i requisiti minimi di sicurezza per l’acquirente.-€ 20,00 -
Nº 4344Data 17/01/2012Downloads: 0
Cassazione Civile, Sezione Terza, 21-11-2011, n. 24444
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Nº 2189Data 14/11/2007Downloads: 1
Se il box gravato da vincolo pertinenziale può essere venduto separatamente dalla abitazione
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano , sentenza n. 9911 del 31/08/2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2678Data 29/03/2007Downloads: 4
LE NOVITA' PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
Breve sintesi delle riforme apportate dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) relativamente alle agenzie immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1884Data 20/03/2007Downloads: 1
Riscossione dei contributi condominiali e impugnazione delle delibere condominiali
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , SS.UU. civili, 27.02.2007 n° 4421.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1835Data 14/02/2007Downloads: 4
Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessuale
Garante Privacy , provvedimento 11.01.2007: Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessualedownload riservato - non acquistabile -
Nº 1615Data 20/11/2006Downloads: 2
Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
Tribunale di Palermo, sez. III civile, sentenza del 25.11.2005, n° 3545.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1455Data 27/06/2006Downloads: 0
Se, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione delle regole di condotta determina la nullità dell’operazione eseguita.-
Tribunale Termini Imerese, sentenza 07.03.2006 n° 136download riservato - non acquistabile -
Nº 1441Data 08/06/2006Downloads: 2
Se l’amministratore di condominio può divulgare, attraverso la bacheca, informazioni relative a vicende personali dei condomini.-
Se l’amministratore di condominio può divulgare, attraverso la bacheca, informazioni relative a vicende personali dei condomini di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della gestione amministrativa dell’immobile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1435Data 01/06/2006Downloads: 0
Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277download riservato - non acquistabile -
Nº 1393Data 06/04/2006Downloads: 0
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-
"Codice in materia di protezione dei dati personali".-download riservato - non acquistabile -
Nº 1392Data 04/04/2006Downloads: 0
Se l'investitore ha diritto ad ottenere copia della documentazione inerente l'investimento (Bond Argentini).-
Sentenza: Tribunale Bari, sentenza 11.11.2005 n° 2513.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1398Data 30/07/2004Downloads: 10
La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.-download riservato - non acquistabile -
Nº 749Data 28/11/2003Downloads: 2
Decreto Legislativo del 15 gennaio 1992 n. 50 Disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei contratti commerciali tra un operatore commerciale ed un consumatoredownload riservato - non acquistabile -
Nº 925Data 06/05/2003Downloads: 1
QUESITO N. 047: Se in una società in accomandita semplice i poteri del socio accomandatario e quelli del socio accomandante sono diversi
€ 500,00