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Hai cercato '' intermediazione '' ho trovato 192 documenti

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  • Nº 5455
    Data 16/04/2021
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    AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN FORMA SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI intermediazione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NAPOLI APRILE
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.
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  • Nº 5431
    Data 06/03/2021
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    LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’AGIBILITÀ NON PUÒ ESSERE NEPPURE IPOTIZZATA QUANDO L’ATTIVITÀ DI intermediazione È AVVENUTA E SI È CONCLUSA PRIMA DELLA ULTIMAZIONE DELL’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2020 Highlight: sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: La risoluzione del contratto di compravendita non può mai essere richiesta in confronto al mediatore, che per quanto abbia intermediato l’affare, resta terzo estraneo relativamente alle obbligazioni che discendono da tale contratto. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’agenzia immobiliare ha svolto una attività di mediazione ed è parte esclusivamente del contratto di mediazione e non del contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio ( Cfr: Cass. Civ. prima sezione sent. N. 568/1974)”; Secondo principio: Una responsabilità del mediatore in ordine all’esistenza dell’agibilità non può essere neppure ipotizzata quando l’attività di intermediazione è avvenuta e si è conclusa prima della ultimazione dell’immobile. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’assenza del certificato di agibilità dedotto dagli attori come causa del mancato atto definitivo di compravendita non poteva essere conosciuto dalla convenuta agenzia atteso che la proposta immobiliare è stata sottoscritta per l’appartamento ancora in fase di costruzione.”
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    Nº 5118
    Data 27/09/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
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    Nº 5088
    Data 29/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-
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    Nº 5075
    Data 01/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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  • Nº 4997
    Data 07/02/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA IMMOBILIARE.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00
  • Nº 774
    Data 12/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00
  • Nº 422
    Data 16/06/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 346
    Data 28/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 292
    Data 10/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 255
    Data 02/09/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
    AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-
    € 100,00
  • Nº 164
    Data 11/03/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA FEBBRAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso da una persona (nel caso di specie acquirente) diversa da colei che è intervenuta nella fase delle trattative (madre dell’acquirente) stante l’identità dell’affare. Per l’effetto ha condannato l’acquirente al pagamento delle provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.
    € 100,00
  • Nº 149
    Data 12/02/2015
    Downloads: 24
    SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’incarico di intermediazione può essere legittimamente conferito anche da colui che non sia proprietario dell’immobile in vendita; ha riconosciuto che nel caso di specie l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso dopo la scadenza dell’incarico. Per l’effetto ha condannato sia gli acquirenti che i venditori a corrispondere le provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.-
    € 100,00
  • Nº 6479
    Data 03/02/2025
    Downloads: 23
    MODULO INCARICO DI intermediazione CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'IMMOBILE ENTRO UN CERTO TERMINE PREDEFINITO CON PREVISIONE DI PROROGA DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA PROROGA DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.
    € 99,00
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    Nº 6283
    Data 11/07/2024
    Downloads: 4
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI intermediazione: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.
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  • Nº 784
    Data 30/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
    Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-
    € 300,00
  • Nº 764
    Data 21/09/2018
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    MODULO CONSENSO PRIVACY: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO DI intermediazione IMMOBILIARE
    Modulo da far sottoscrivere ai clienti successivamente alla raccolta dei dati del cliente.-
    € 300,00
  • Nº 328
    Data 02/02/2016
    Downloads: 18
    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI SALERNO - DICEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE FORMALE NELL'IPOTESI IN CUI IL BENE PROMESSO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE SIA STATO AMPIAMENTE TRASFORMATO E RISTRUTTURATO DA QUESTI PRIMA DI TRASFERIRE LA VENDITA A TERZI.- CASO: Il Sig. Caio aveva promesso in vendita un vecchio rudere ad un'impresa costruttrice la quale lo aveva completamente ristrutturato e trasformato per poi prometterlo a terzi. A questo punto l'impresa avvalendosi della facoltà di intestare la vendita a terzi, che si era riservata nel compromesso intervenuto con Caio, lo convocò a stipulare gli atti di vendita in favore di terzi degli immobili ottenuti dalla trasformazione e ristrutturazione del rudere originario. Senonché dopo la vendita gli acquirenti hanno riscontrato dei difetti nell'immobile acquistato e pretendono che ne risponda Caio quale venditore formale. La riduzione del prezzo di cui all'art. 1538 c.c. può essere richiesta solo laddove emerga che il prezzo di compravendita sia stato concordato e pattuito in relazione alle dimensioni dell'immobile che devono essere state richiamate almeno approssimativamente nei relativi atti.
    € 100,00
  • Nº 307
    Data 01/12/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA – MANCATA STIPULA ATTO DEFINITIVO.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante l’accettazione da parte di quest’ultima di una proposta di acquisto avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà.- La venditrice, nel costituirsi, negava il suddetto diritto, ritenendo che l’affare non poteva considerarsi concluso sulla base della mera proposta d’acquisto accettata ed adduceva un disinteressamento dell’agenzia immobiliare, la quale a suo dire avrebbe dovuto “accompagnarla” fino alla stipula dell’atto pubblico.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio giuridico secondo cui la proposta d’acquisto accettata costituisce a tutti gli effetti un contratto preliminare, con conseguente possibilità di ritenere l’affare concluso in tale data.- La suddetta Autorità giudiziaria, inoltre, sempre in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona, ha specificato che il diritto alle provvigioni non è in alcun modo vincolato alla stipula dell’atto pubblico, pertanto anche in sua assenza, ove non sia configurabile una responsabilità del mediatore, l’agenzia immobiliare va indennizzata per l’attività lavorativa svolta.- Sulla base di tale principi, pertanto, il Giudice chiamato a decidere ha condannato parte venditrice alla corresponsione delle provvigioni pattuite in incarico, maggiorate di interessi legali, oltre che al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 296
    Data 11/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
    DIFFERENZA TRA SUBMEDIAZIONE E CONCORSO DI PIU’ MEDIATORI NELLO STESSO AFFARE - DIRITTO DEL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO DEL CLIENTE E CHE HA DELEGATO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ANCHE AD ALTRI MEDIATORI, ALL’INCASSO DELL’INTERA PROVVIGIONE, GRAVANDO SU DI LUI, POI, L’ONERE DI FAR FRONTE AD EVENTUALI RICHIESTE PROVVIGIONALI DA PARTE DEGLI ALTRI MEDIATORI CHE HANNO COLLABORATO.-
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  • Nº 254
    Data 31/08/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione - AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.
    Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-
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  • Nº 245
    Data 10/07/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI intermediazione - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-
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  • Nº 125
    Data 16/12/2014
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    SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI intermediazione IMMOBILIARE.
    Il Giudice ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona alle provvigioni, nonostante la proposta di acquisto fosse condizionata all'ottenimento del mutuo ed il finanziamento non fosse stato concesso. Il Giudice, infatti, sulla base delle prove fornite, ha accolto la tesi che la condizione non si fosse avverata a causa del comportamento dello stesso proponente acquirente, che non aveva fornito la documentazione necessaria all'ottenimento del mutuo.-
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    Nº 4114
    Data 14/02/2011
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    intermediazione finanziaria e promotori: la legge tutela fortemente l'investitore.-
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    Nº 3935
    Data 29/09/2010
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    intermediazione immobiliare: clausole vessatorie nella compravendita tramite agenzia.-
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    Nº 3848
    Data 20/05/2010
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    Riflessioni giuridiche sul contratto di intermediazione mobiliare.-
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    Nº 3500
    Data 14/09/2009
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    Il rapporto di mediazione può configurarsi qualora le parti non abbiano conosciuto l'opera di intermediazione, nonostante la presenza del nesso causale tra l'opera stessa e la conclusione dell'affare?
    art. 1755 c.c. provvigioni Cass., 15 marzo 2007, n. 6004, in questa Rivista, 2007, 1086, con commento di A. Maccarrone, L'attività del mediatore e il diritto alla provvigione. Anche Cass., 20 dicembre 2007, n. 26968 si è espressa in merito, affermando il diritto alla provvigione nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal venditore al mediatore mediante l'adesione ad un annuncio pubblicitario (con il quale veniva promessa esclusivamente all'alienante la gratuità della prestazione), attribuendo rilievo solo al momento generatore dell'accordo, senza valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Cass., 22 maggio 2001, n. 6993, in Danno e resp., 2001, 801, con ampia nota di Carbone ed ivi riferimenti sul punto; Cass., 14 aprile 1994, n. 3472, in Foro it., 1994, I, 1722, con nota di F. Caringella; Cass., 17 gennaio 1992, n. 530, in Arch. civ., 1992, 796; Cass., 7 agosto 1990, n. 7985, in Mass. Giust. civ., 1990; Cass., 6 giugno 1989, n. 2750;Cass., 14 dicembre 1988, n. 6813, in Corr. giur., 1988, 159; Cass. 28 luglio 1983, n. 5212. A. Luminoso, La mediazione, in AA.VV., Contratti di impresa, a cura di Buonocore ed altri, Milano, 1993, 1062 e 1066; A. Cataudella, voce Mediazione, in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 3; A. Marini, La Mediazione, in AA.VV., Commentario al codice civile, a cura di Schlesinger, Milano, 1992, 44 ss.; A. Catricalà, La mediazione, in AA.VV., Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1985, 141. Cass., 25 febbraio 2000, n. 2136, in Mass. giust. civ., 2000; Cass., 13 dicembre 2000, n. 15751, in Foro pad., 2001, I, 63; Cass., 16 gennaio 1997, n. 392, in Foro it., 1997, I, 1864; Cass., 20 febbraio 1997, n. 1566, ibidem, 1864; Cass., 13 agosto 1997, n. 7574, in Mass. giust. civ., 1997; Cass., 16 gennaio 1996, n. 297, in Arch. civ., 1996, 870. Cass., 2 agosto 2001, n. 10606, in Mass. giust. civ., 2001; Cass. 6 settembre 2001, n. 11467;Cass., 21 novembre 2000, n. 15014;Cass., 11 maggio 1998, n. 4742. Cass., 1° giugno 2000, n. 7273, in Corr. giur., 2000, 1610, con nota di Forchino, Mediazione atipica con clausola di esclusiva e di rinuncia a revocare l'incarico prima della scadenza del termine di efficacia del contratto; Cass., 6 ottobre 1998, n. 9904, in Riv. not., 1999, 729; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1630, in Arch. civ., 1998, 539; Cass., 9 ottobre 1997, n. 9818;Cass., 28 marzo 1997, n. 2766;App. Perugia 22 gennaio 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 320; Trib. Roma 21 dicembre 1994, in Gius, 1995, 353; Cass. 10 agosto 1993 n. 8587, in Giust. civ., 1994, I, 114. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 66; Majello, I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici, ivi, 1987, I, 500; E. Giacobbe, Brevi note in tema di fideiussione e c.d. clausola di sopravvivenza, in questa Rivista, 1993, 1298, per un'applicazione pratica del principio. Cass., 20 maggio 2002, n. 7253, in Corr. giur., 2003, 1079; Cass., 25 ottobre 1991, n. 11384, in Foro it., 1991, 1059 ss; Cass., 29 maggio 1980, n. 3531, ivi, 1981, I, 757 Cass. 20 maggio 2002, n. 7253, cit.
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  • Nº 3156
    Data 26/03/2009
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    Se per la proposta d'acquisto e gli altri atti formati in relazione all’attività di intermediazione immobiliare, sorge l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUR.-
    Il documento contiene la risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008, dell'Agenzia delle Entrate, gentilmente segnalata dal Rag. Mario Mantovani.-
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    Nº 2767
    Data 02/02/2009
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    Possibilità di detrazione irpef per l'intermediazione immobiliare.-
    Questo articolo è stato estratto dal sito dell'IPSOA. Il documento contiene un breve commento alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 30/01/2009.-
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    Nº 2054
    Data 15/06/2007
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    Se è valido il contratto di intermediazione conferito da uno solo dei comproprietari
    Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 1° giugno 2007.- E' opportuno sottolineare che la MASSIMA è stata estratta dalla sentenza vittoriosa per l'Agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona legali Associati.-
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    Nº 1455
    Data 27/06/2006
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    Se, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione delle regole di condotta determina la nullità dell’operazione eseguita.-
    Tribunale Termini Imerese, sentenza 07.03.2006 n° 136
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    Nº 1389
    Data 30/03/2006
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    Se spetta la provvigione nel caso in cui le trattative siano state interrotte e successivamente riprese senza l'ausilio dell'agenzia di intermediazione.-
    Tribunale di Nocera Inferiore - Sentenza n. 938/05. Sentenza di condanna al pagamento delle provvigioni in favore di un'agenzia immobiliare difesa dallo Studio Legale Associato d'Aragona con la quale è stato riconosciuto il diritto ai compensi anche nell'ipotesi in cui le parti messe in relazione dal mediatore concludono l'affare autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.-
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