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Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL locatoRE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL locatoRE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6456Data 13/01/2025Downloads: 31
MODULO DIFFIDA DEL locatoRE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL locatoRE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRATTO. IN TAL CASO, INFATTI, IL CONTRATTO SI ESTINGUE ED IL locatoRE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.€ 99,00 -
Nº 6337Data 02/08/2024Downloads: 8
PARERE N.994: SE L’USUFRUTTUARIO HA locato L’IMMOBILE AD UN TERZO, È LEGITTIMATO AD INVIARE DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA AL CONDUTTORE, ADOTTANDO COME MOTIVAZIONE L'INTENZIONE DI VENDERE A TERZI L'IMMOBILE, NONOSTANTE NON SIA TITOLARE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELLO STESSO?
Il caso, così articolato, richiede preliminarmente di definire la nozione del diritto di usufrutto, nonché di analizzarlo in correlazione al contratto di locazione, evidenziandone i profili che maggiormente interessano il caso di specie: la disdetta del contratto verso terzi, con preciso riferimento all’ipotesi in cui si intenda adottare quale motivazione l’intenzione di vendita a terzi, con conseguenziale diritto di prelazione del conduttore. In ultimo, al netto degli elementi conosciuti, di valutare eventuali soluzioni possibili, utili allo scopo di vendere il bene interessato. Al fine di stabilire se l’usufruttuario, che è anche locatore, sia legittimato ad inviare all’inquilino una disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, occorre, in primis, far partire la nostra analisi da quello che la normativa sancisce in termini di diritto di usufrutto. La disciplina generale dell’usufrutto è contenuta negli artt. 978-1020 del codice civile, i quali però non esauriscono il quadro normativo del diritto in esame, essendo integrati da altre norme del codice. Come prima cosa, diciamo che, l’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Il su citato diritto ha come limite che l’usufruttuario deve conservare l’integrità fisica della cosa e non può compiere mutamenti materiali che ne alterino la destinazione, e gli stessi miglioramenti, o le addizioni, sono possibili solo in quanto non comportino il mutamento della destinazione economica, come concretamente prevista dal proprietario all’atto della costituzione del diritto reale o presente prima del sorgere dell’usufrutto. ...... CONTINUA .....€ 99,00 -
Nº 6238Data 09/05/2024Downloads: 44
MODULO - ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE IN CONFRONTO AL locatoRE NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE DI UNA LOCAZIONE COMMERCIALE O COMUNQUE NON ABITATIVA ABBIA RICEVUTO L'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPERAZIONE DA PARTE DEL locatoRE-PROPRIETARIO ED INTENDA ESERCITARE LA PRELAZIONE. È IMPORTANTISSIMO CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AVVENGA ATTRAVERSO PRECISA COMPILAZIONE DEL MODULO CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOTIFICATO AL locatoRE-PROPRIETARIO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI È STATO RICEVUTO L’INVITO. È IMPORTANTE PRECISARE CHE IL IL CONDUTTORE È TENUTO A CONVOCARE IL locatoRE PROPRIETARIO PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO E PER IL VERSAMENTO DELL'INTERO CORRISPETTIVO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI RICEVE LA NOTIFICA DELL'INVITO AD ESERCITARE LA PRELAZIONE. SE NELL'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IL locatoRE HA CONCESSO TERMINI PIÙ LUNGHI IL CONDUTTORE PUÒ ADERIRVI ED IN TAL CASO NON SARÀ TENUTO A PAGARE IL SALDO ENTRO 90 GIORNI, MENTRE INVECE IL locatoRE NON PUÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO IN TERMINI PIÙ BREVI DI 90 GIORNI, NEPPURE DI ACCONTI.€ 99,00 -
Nº 6177Data 05/02/2024Downloads: 5
DISDETTA locatoRE LOCAZIONE COMMERCIALE: E' REVOCABILE?
Se, dopo la scadenza del contratto, il locatore tollera la presenza del conduttore nell'immobile e incassa i canoni, non significa che ha revocato la precedente disdetta.download riservato - non acquistabile -
Nº 6057Data 23/09/2023Downloads: 5
INQUILINO VIOLA IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE: IL locatoRE È RESPONSABILE?
Dinanzi alla violazione del regolamento condominiale da parte del conduttore, il locatore deve attivarsi per far cessare tale condotta illecita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5977Data 30/06/2023Downloads: 4
NELLA COMUNICAZIONE DEL locatoRE DI DINIEGO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MOTIVO
Cassazione civile, sez. VI, 09 Febbraio 2023, n. 3938. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Necessità - Finalità - Verifica della realizzabilità e serietà dell'intento del locatore e tutela sanzionatoria - Fattispeciedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5953Data 05/06/2023Downloads: 1
Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore della parte locatrice costituita da una pluralità di locatori
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispeciedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5790Data 07/11/2022Downloads: 3
Il diritto di visita nell'immobile locato in vendita: indicazioni utili per il locatore per evitare liti
Si può sostenere l'esistenza di un generico "obbligo di visita", a carico del conduttore, richiamando i generici doveri di diligenza (articolo 1175 c.c.) e di correttezza (articolo 1375 c.c.) che le parti sono tenute ad osservare per qualsivoglia tipologia contrattuale. Non esiste però alcuna disposizione normativa specifica che riconosca, in capo al locatore, questo generico diritto di controllo o di visita dell'immobile locato...........download riservato - non acquistabile -
Nº 5759Data 29/09/2022Downloads: 5
PARERE N. 910 - QUANDO IL locatoRE DI UN CONTRATTO AD USO ABITATIVO È UNA DITTA INDIVIDUALE, PUÒ ADOTTARE LE MOTIVAZIONI USO PROPRIO DI CUI ALLA LETT A ART. 3 L. 431/98.
La risposta, per quanto debba essere obbligatoriamente resa con ogni riserva, stante l’assenza di precedenti specifici, può essere verosimilmente affermativa.- Come noto l’'art. 3, della Legge n. 431/1198, rubricato Disdetta del contratto da parte del locatore, prevede testualmente che: «1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del......€ 200,00 -
Nº 5643Data 30/03/2022Downloads: 6
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
Cassazione civile, sez. III, 09 Dicembre 2021, n. 39179. Pres. Graziosi. Est. Dell'Utri. Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata - Opere di ripristino di notevole entità - Riferimento all'economia del contratto ed alle condizioni delle parti - Necessità - Mancata corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Legittimità - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5610Data 04/02/2022Downloads: 2
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. (massima ufficiale)download riservato - non acquistabile -
Nº 5609Data 04/02/2022Downloads: 2
Carattere abusivo dell'immobile locato per uso diverso da quello abitativo
Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex art. 1578 c.c. - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5596Data 29/01/2022Downloads: 4
Locazione e caduta del conduttore nell'immobile locato
Il caso di specie concerne l'eventuale responsabilità del locatore per i danni causati al conduttore dall'immobile locato. La vertenza viene azionata dal conduttore, il quale lamenta che in un certo giorno, scendendo dalle scale, sentiva sgretolarsi e staccarsi dalla pedata su cui poggiava il piede destro, un pezzetto di travertino, di talché perdeva l'equilibrio e rotolava fino a giungere al piano terra.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5587Data 20/01/2022Downloads: 26
PARERE N. 924 - SE NELLA LOCAZIONE SI è DATO ATTO CHE "PARETI E SOFFITTI RISULTANO APPENA IMBIANCATI", IL locatoRE AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA HA DIRITTO DI TRATTENERE PARTE DELLA CAPARRA, NELLA MISURA NECESSARIA PER IMBIANCARE NUOVAMENTE L’IMMOBILE?
La risposta è negativa, nel senso che il locatore, ove pure abbia specificato che all’atto della consegna l’immobile era stato appena imbiancato, non ha diritto di pretendere che il conduttore all’atto della restituzione provveda ad imbiancarlo nuovamente, salvo che non presenti danni che non costituiscano mero deperimento d’uso. Basti considerare che ai sensi dell’art. 1590 cc.: “Il conduttore deve........€ 29,90 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 33
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE locato ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 40
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE locato CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO VENDITA IMMOBILE locato: CLAUSOLA PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI MANCATO RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5405Data 27/01/2021Downloads: 31
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE L’ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’IMMOBILE locato IN MODO IRREGOLARE E LIBERA IL VENDITORE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato in modo irregolare ed il venditore vuole essere esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a tale contratto€ 60,00 -
Nº 5354Data 07/10/2020Downloads: 2
Parere 918 - Se la clausola di un contratto di locazione che prevede la rinunzia del locatore alla prima scadenza in presenza di particolari qualità del conduttore è opponibile all’acquirente che sia subentrato nell’immobile e a quali condizioni.
Giova premettere che i contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono una durata minima prevista dalla Legge. Assume rilevanza, a tal proposito, l’importanza della disdetta da parte del locatore nel contratto, al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza del rapporto... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5260Data 02/04/2020Downloads: 95
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL locatoRE DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5259Data 02/04/2020Downloads: 125
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC INVITO DEL MEDIATORE AL locatoRE A CONCORDARE LA SOSPENSIONE / RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per invitarlo a concordare la sospensione o la riduzione del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione agli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento della attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5244Data 13/03/2020Downloads: 11
PARERE N. 878 SE IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE CEDE LA PROPRIA AZIENDA CON ATTO PUBBLICO SENZA COMUNICARLO AL locatoRE, QUESTI - IN CASO DI MOROSITA' - PUO' SEMPRE RIVOLGERSI AL VECCHIO CONDUTTORE OPPURE ESCLUSIVAMENTE AL CESSIONARIO
Ai fini della trattazione della fattispecie in esame è utile una disamina dell’art. 36 della Legge 392\78 rubricato ”Sublocazione e cessione del contratto di locazione”.- L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 sancisce che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La ratio del citato articolo è quello di agevolare...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5162Data 29/11/2019Downloads: 10
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA DEL CONDUTTORE AL CREDITORE DEL locatoRE CHE ABBIA PIGNORATO IL CANONE DI LOCAZIONE
Modulo da utilizzare nel caso in cui al conduttore di un immobile sia stato notificato atto di pignoramento presso terzi per debiti del proprio locatore.- Con tale comunicazioni vengono resi noti i canoni versati in favore del locatore.-€ 29,90 -
Nº 5154Data 17/11/2019Downloads: 27
COME SI RIPARTISCONO LE SPESE FRA locatoRE E CONDUTTORE
Cosa prevede la normativa e quali sono i criteri di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore.download riservato - non acquistabile -
Nº 5146Data 08/11/2019Downloads: 13
MODULO - DIFFIDA DEL locatoRE NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE, NELL'AMBITO DELLE LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE, AFFINCHE' PROVVEDA ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE GAS RADON VIGENTE IN CAMPANIA, LEGGE REGIONALE 13/2019
Diffida del locatore nei confronti del conduttore affinchè adegui l'immobile ai sensi della Legge Regionale n. 13/2019, ovvero provveda alla misurazione del gas radon (da utilizzare per i contratti di locazione commerciale in corso al 16.10.2019)€ 49,90 -
Nº 675Data 16/07/2018Downloads: 6
PARERE N°812: IL locatoRE DI UN FONDO RUSTICO PUÒ RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO DI AFFITTO PER VENDERE LO STESSO FONDO AD UN SOGGETTO TERZO O DEVE ATTENDERE LA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO STESSO?
La risposta al presente non può che essere negativa.- Le norme sui contratti agrari, contenute nella L.203/82, prevedono espressamente che non è data facoltà di recesso anticipato al locatore. Piuttosto, il locatore può inibire la prosecuzione del contratto inviando disdetta, almeno un anno prima della naturale scadenza, mediante apposita comunicazione resa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Neppure la risoluzione del contratto di locazione sarebbe una strada praticabile per siffatto locatore dal momento che presupposto necessario per l’esercizio del predetto strumento è l’inadempimento dell’affittuario.-€ 30,00 -
Nº 676Data 16/07/2018Downloads: 12
PARERE N°794:LOCAZIONE COMMERCIALE, QUALI RISCHI PER IL locatoRE?
Certamente deve dirsi sussistente la possibilità di stipulare un contratto di locazione con due o più conduttori (quand’anche titolari di due attività distinte ai fini dell’installazione della propria sede amministrativa). Neppure possono ascriversi a tale contratto dei predicati negativi o di particolare rischio per il conduttore. Nondimeno, potrà sottacersi la peculiarità dell’atteggiarsi di alcuni istituti giuridici, quali il vincolo della solidarietà nell’ambito della corresponsione del canone, e la parzialità del recesso di uno dei conduttori, quali modalità caratterizzanti la disciplina negoziale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 c.c. “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Tale solidarietà può essere pattiziamente eliminata, in quanto l’art. 1294 c.c. dispone che “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Ora, alla luce di quanto sopra, deriva che in caso di inadempimento di uno dei conduttori, il locatore, a ragione, chiederà il pagamento dell’intero canone al secondo conduttore e, nella malaugurata ipotesi di rifiuto a tal versamento, può legittimamente procedere allo sfratto di entrambi i conduttori. Invece, in caso di recesso di uno dei conduttori accadrà che: il recedente dovrà dare congruo preavviso e, fino a quel momento, sarà tenuto al pagamento del canone, a meno che non venga subito trovato un nuovo conduttore; decorso tale lasso di tempo, il secondo conduttore, in virtù della suddetta solidarietà, sarà tenuto a corrispondere l’intero canone.€ 30,00 -
Nº 627Data 09/05/2018Downloads: 72
TABELLA ONERI ACCESSORI SPETTANTI AL locatoRE OD AL CONDUTTORE
La tabella oggetto del presente documento fornisce l'indicazione degli oneri spettanti ex lege al locatore e quelli spettanti al conduttore. Nell'elenco delle diverse fonti di spesa è indicata la lettera "L" se spetta al locatore assolvere alla spese, ovvero la lettera "C" se la spesa è di competenza del conduttore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 599Data 19/02/2018Downloads: 144
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE DI IMMOBILE locato AD USO ABITATIVO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Oggetto:"Atto del locatore al conduttore di offerta in prelazione di immobile ad uso abitativo". Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.€ 30,00 -
Nº 536Data 23/05/2017Downloads: 25
PARERE N. 749: SE IL locatoRE CHE ABBIA OPTATO PER LA CEDOLARE SECCA E POI, BENCHE' SIA ESCLUSO DALLA LEGGE, ABBIA COMUNQUE REGISTRATO IL CONTRATTO ED APPOSTO ANCHE I BOLLI, PUO' COMUNQUE GODERE DI QUESTO REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA
La risposta, seppur espressa in termini ipotetici stante la mancanza di precedenti specifici, non può che essere NEGATIVA, in quanto la legge attribuisce carattere prevalente al comportamento del locatore in sede di registrazione del contratto rispetto a qualsiasi altro adempimento abbia posto in essere .....parere integrale cliccando su download€ 50,00 -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 252Data 21/07/2015Downloads: 102
MODULO - LETTERA DEL locatoRE AL CONDUTTORE DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA IMMOBILE E RICHIESTA TEMPI PER VISITE IMMOBILE locato
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando il locatore intende comunicare al conduttore che ha messo in vendita l'immobile attraverso una agenzia immobiliare e chiede i tempi per far visionare gli immobili ad eventuali interessati all'acquisto€ 20,00 -
Nº 3599Data 23/10/2009Downloads: 2
In caso di fallimento del costruttore, il privilegio speciale vantato sull’immobile dal promissario acquirente, in ragione della trascrizione nei registri immobiliari del compromesso (contratto preliminare), in sede di riparto, deve essere collocato
"Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'articolo 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'articolo 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.". Con la pronuncia odierna, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltano l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com'e' noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). L'articolo 2748 c.c., comma 2, dispone che il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale sui crediti ipotecari, anche se l'ipoteca e' stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo il caso in cui si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l'acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'articolo 2825 bis c.c.. Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto affermato dal precedente della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17197 del 2003, secondo cui, appunto, in forza del disposto dell'articolo 2748 c.c., comma 2, (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775 bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura "iscrizionale" (o "trascrisionale") di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale e' regolata la pubblicità immobiliare. Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare - afferma la Corte - comporterebbe, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all'acquirente (in base al principio dell'anteriorità stabilito dall'articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto de privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall'ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un'altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.download riservato - non acquistabile -
Nº 2609Data 06/10/2008Downloads: 14
QUESITO N. 301: Può il locatore rinunciare al diniego di rinnovo alla prima scadenza di cui all’art. 29 della L. n. 392/1978?......
Quesito 301: Può il locatore rinunciare al diniego di rinnovo alla prima scadenza di cui all’art. 29 della L. n. 392/1978? Qualora il bene immobile locato venga alienato ad un terzo, la parte acquirente è tenuta a rispettare le clausole contenute nel contratto di locazione ad uso commerciale o può disdire il contratto nel termine prescritto dalla legge?.-€ 500,00 -
Nº 1248Data 01/07/2005Downloads: 190
MODULO - Risoluzione consensuale del contratto di locazione tra conduttore e locatore con restituzione differita alla vendita a terzi
Quando deve essere utilizzato: il contratto deve essere utilizzato tutte le volte che il locatore e del conduttore pattuiscono che il contratto dovrà intendersi risolto nel momento in cui il venditore riesca, attraverso un'agenzia immobiliare, a vendere l'immobile a terzi.€ 99,00 -
Nº 802Data 21/02/2003Downloads: 21
LETTERA del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi
Lettera del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi€ 300,00 -
Nº 844Data 28/01/2003Downloads: 12
LETTERA di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione del conduttore al locatore
lettera di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione del conduttore al locatore€ 300,00 -
Nº 800Data 05/09/2002Downloads: 11
LETTERA del conduttore al locatore di comunicazione dell'avvenuta sublocazione abitativa parziale dell'immobile condotto in locazione
sublocazione abitativa parziale - comunicazione del conduttore al locatore€ 300,00 -
Nº 814Data 04/09/2002Downloads: 8
LETTERA del locatore per richiesta aumento canone base per opere straordinarie
aumento canone base per opere straordinarie richiesta del locatore (abitazioni soggette ancora alla L. n. 392/1978, art. 23)€ 300,00