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Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 2
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO mancato RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL rogito SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 29
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL rogito A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL rogito, PRECISANDO CHE IL mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL mancato RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL rogito – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6042Data 15/09/2023Downloads: 4
CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragionidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5964Data 29/06/2023Downloads: 3
CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragionidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 46
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI mancato RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 487
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO.
QUANDO VA UTILIZZATO: IL MODULO VA UTILIZZATO QUANDO SI INTENDE RICONOSCERE AL PROPONENTE ACQUIRENTE LA FACOLTA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO E CONTEMPORANEAMENTE SI VUOLE CONTINUARE L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'AFFARE PER INDIVIDUARE ALTRO POTENZIALE ACQUIRENTE. LADDOVE QUEST' ULTIMO ABBIA A FORMULARE PROPOSTA DI ACQUISTO E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' AL VENDITORE DI ACCETTARLA E CONTESTUALMENTE ESERCITARE DIRITTO DI RECESSO SVINCOLANDOSI DAL PRIMO CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO.€ 60,00 -
Nº 5201Data 24/01/2020Downloads: 40
MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER mancato PAGAMENTO ASSEGNO CAPARRA INSOLUTO
Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra€ 29,90 -
Nº 615Data 28/03/2018Downloads: 57
SE IL PREZZO SUL rogito È PIÙ BASSO DEL COMPROMESSO CHE RISCHIO?
Nel caso di vendita immobiliare, cosa si rischia nei confronti del fisco quando il prezzo di acquisto riportato sul contratto preliminare è più alto di quello indicato invece nel contratto definitivo? Immagina di voler acquistare una casa e di accordarti con il venditore per un prezzo. Firmate così il preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, e vi accordate in quella sede per la data di firma del rogito davanti al notaio: si tratta di qualche mese dopo, giusto il tempo per il venditore di trasferire i suoi mobili e per te di ottenere materialmente il mutuo dalla banca. Succede però chedownload riservato - non acquistabile -
Nº 3831Data 04/05/2010Downloads: 134
MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RILASCIO DIFFERTO, INDENNITA' DI RILASCIO E PENALE PER mancato RILASCIO
quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando locatore e conduttore convengono la risoluzione immediata del contratto di locazione, con rilascio entro un determinato termine, riconoscimento al conduttore di un indennizzo per il rilascio del termine, penale per mancato rilascio.-€ 59,00 -
Nº 731Data 30/07/2002Downloads: 53
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 730Data 30/07/2002Downloads: 39
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 6645Data 09/07/2026Downloads: 18
SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL rogito NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.€ 49,00 -
Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 34
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI mancato VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6469Data 14/01/2025Downloads: 1
mancato rilascio immobile in locazione: quale danno?
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Nº 6375Data 19/09/2024Downloads: 6
Infiltrazioni dalle parti comuni: il mancato godimento dell'abitazione è causa di risarcimento.
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Nº 6148Data 20/12/2023Downloads: 3
SFRATTO PER mancato PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?download riservato - non acquistabile -
Nº 5803Data 10/12/2022Downloads: 8
Vendita a corpo con indicazione della misura e diritto dell'acquirente alla revisione del prezzo: e se l'appartamento è più piccolo di quanto indicato nel preliminare e nel rogito?
Nei casi in cui il prezzo sia determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto (art 1538 c.c., comma1).............download riservato - non acquistabile -
Nº 5566Data 17/12/2021Downloads: 27
PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL mancato RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?
La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........€ 29,90 -
Nº 5537Data 19/10/2021Downloads: 3
Che vuol dire libero al rogito?
Per l'acquisto di un bene immobile occorre rispettare alcuni obblighi, primo fra tutti la particolare forma che dovrà assumere il contratto di compravendita. Per legge, non è possibile compiere un'operazione giuridica che abbia ad oggetto un immobile senza un atto scritto, il quale potrà poi essere trascritto, ai fini dell'opponibilità, presso i pubblici registri. Ecco perché, quando si tratta di investire in una casa, ci si rivolge al notaio.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 125
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI mancato RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 42
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI mancato RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 42
MODULO VENDITA IMMOBILE LOCATO: CLAUSOLA PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI mancato RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 196
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E VIZI - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI mancato RILASCIO DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 5264Data 09/04/2020Downloads: 252
MODULO - SPOSTAMENTO DATA rogito PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Modulo spostamento termini, preliminare, atto pubblico in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, con autorizzazione allo scambio a mezzo sistemi informatici€ 100,00 -
Nº 5167Data 06/12/2019Downloads: 64
COSA SUCCEDE SE IL COMPRATORE SI ACCORGE DI EVENTUALI DIFFORMITA' URBANISTICHE DEL BENE DOPO IL PRELIMINARE O DOPO IL rogito NOTARILE?
Che cosa deve fare l'acquirente che si accorge dopo l'acquisto che l'immobile è affetto da irregolarità urbanistico - ediliziedownload riservato - non acquistabile -
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Nº 5015Data 08/03/2019Downloads: 16
PARERE N. 835: SE IN MERITO AL mancato RINNOVO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE, CON SCADENZA IN DATA 01.01.2019, LA SCRITTURA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SCADENZA NATURALE DEI SEI ANNI E' SOGGETTA A REGISTRAZIONE.-
€ 99,00 -
Nº 4975Data 29/12/2018Downloads: 42
Modulo restituzione caparra a seguito mancato avveramento della condizione quando sono stati proposti tutti gli immobili di un fabbricato ed è stata formulata proposta condizionata solo per uno
Il modulo è finalizzato a precostituirsi la prova che l’agenzia ha proposto non solo l’immobile per cui è stata effettuata la proposta ma tutti gli immobili del fabbricato. Vi è anche impegno del proponente ad avvisare della ripresa delle trattative per uno qualsiasi degli immobili del fabbricato.-€ 200,00 -
Nº 352Data 03/03/2016Downloads: 28
QUESITO N° 683 :VENDITA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO DELLA SOPRAINTENDENZA IN IPOTESI DI mancato ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
SOLUZIONE: L’acquirente dell’ immobile sottoposto a vincolo della sopraintendenza ai beni culturali può esercitare il suo diritto senza essere pregiudicato dalla precedente omissione del procedimento di prelazione a condizione che vengano sanati gli adempimenti omessi in precedenza. Tale omissione può essere originata da diverse motivazioni, dovute a vizi legati alla mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 42/2004, ovvero a vizi legati alla notifica. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (tutte ipotesi, ai sensi dell’art. 59, comma 5, di denuncia come non avvenuta) e costituisce reato ai sensi dell’art. 173 del dl 42/2004). La sanzione che ne deriva, riguardante il trasferimento di proprietà è’ la reclusione fino a 1 anno. Nella specie, il procedimento di prelazione riguardante l’immobile, risalente a 20 anni prima, è stato del tutto omesso. Trattandosi di una la violazione riguardante gli atti giuridici, il d.lgs 42/2004 art. 164, prevede la nullita’, risultando viziato il trasferimento del bene, fermo restando la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione qualora, come detto poco anzi, vengano sanati gli omessi adempimenti. Il notaio rogante, che si trovi di fronte a tioli di provenienza precedenti, e risalenti nel tempo, che difettano del procedimento previsto dalla legge, dovrà richiedere che vengano espletati gli adempimenti tardivi, come stabilito ai sensi del comb. disp. artt. 164 comma 2 e 61 comma 2 D.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l’originario dante causa – l’obbligato - sia irreperibile, o si rifiuti di prestare la propria collaborazione, si considera valida la denuncia effettuata dall’originario acquirente (attuale venditore), se non altro come soggetto interessato a rendere efficace un atto di cui è parte. Per porre in essere un atto di ritrasferimento del bene culturale pienamente valido ed efficace, si rende, quindi, necessario, che prima di esso vengano curati gli adempimenti tardivi collegati all’alienazione non notificata all’Autorità amministrativa, privandola per tal via della possibilità di giovarsi del diritto di prelazione. Come già sottolineato, ciò nonostante non potranno essere escluse le sanzioni penali previste dall’art. 173 D.lgs. 42/2004.€ 20,00 -
Nº 339Data 16/02/2016Downloads: 40
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ L’ACQUIRENTE PUO’ DIRE DI NO AL rogito NOTARILE????
La Corte di Cassazione con sentenza n.24386 dell’ 8 febbraio 2016 ha confermato che fra i doveri del venditore rientra anche la consegna del certificato di abitabilità.download riservato - non acquistabile -
Nº 322Data 18/01/2016Downloads: 137
MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE INADEMPIENTE A SEGUITO mancato PAGAMENTO ACCONTI, CAPARRE TRANCHES E RATE DI PAGAMENTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui il promittente acquirente non rispetti i termini di integrazione prezzo così come pattuiti nel preliminare.€ 99,00 -
Nº 318Data 08/01/2016Downloads: 227
TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PATTUITO PER IL rogito
Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.€ 20,00 -
Nº 284Data 26/10/2015Downloads: 66
MODULO DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA' AGENZIA IN CASO DI mancato INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
Modulo da utilizzare per liberare l'agenzia da ogni responsabilità quando il venditore si sia astenuto dall'invitare i confinanti all'esercizio della prelazione ed abbia ritenuto sufficiente la rinunzia degli stessi alla prelazione inserita in atto pubblico€ 50,00 -
Nº 261Data 11/09/2015Downloads: 251
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE DIFFERIMENTO DELLA DATA DEL rogito IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE.
€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 272
MODULO - DIFFERIMENTO DATA rogito - INDENNIZZO PER IL RITARDO - CONSEGNA CHIAVI SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 143Data 04/02/2015Downloads: 276
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DATA rogito E IMMISSIONE ANTICIPATA NEL POSSESSO
€ 50,00 -
Nº 99Data 06/11/2014Downloads: 28
QUESITO N. 588: SPESE CONDOMINIALI, TERMINE DI PRESCRIZIONE E ONERI A CARICO DEL VENDITORE DOPO IL rogito.
€ 50,00 -
Nº 4877Data 19/03/2014Downloads: 19
QUESITO N. 543: PRELIMINARE, rogito E OBBLIGATORIETA' DELLA REGISTRAZIONE NEI VENTI GIORNI DALLA STIPULA.
€ 500,00
























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