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Nº 5413Data 11/02/2021Downloads: 11
PARERE N.914 - SE IL VENDITORE DELLA nuda PROPRIETÀ PUO' OTTENERE LO SCIOGLIMENTO DEL PRELIMINARE, OVVERO UN ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO, QUALORA PRIMA DELL’ATTO DEFINITIVO, SIA DIVENTATO PIENO PROPRIETARIO A SEGUITO DEL DECESSO DELL’USUFRUTTUARIO. -
La risposta al quesito è positiva, seppur in termini condizionali e con riserva, stante l’assenza di uno specifico riscontro giurisprudenziale. Quando, nelle more del contratto preliminare e definitivo di vendita di nuda proprietà, interviene l’evento morte dell’usufruttuario, la sorte del contratto appare essere quella di una risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c.-...€ 29,90 -
Nº 344Data 19/02/2016Downloads: 27
QUESITO N. 679 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E nuda PROPRIETA': REGIME FISCALE
SOLUZIONE: Gli acquirenti (i coniugi) di un immobile, che convengono per un regime di comunione legale dei bene, riservandosi l’usufrutto e intestando la nuda proprietà alla figlia minorenne, previa autorizzazione del giudice tutelare, possono godere delle agevolazioni prima casa (con un regime di tassazione particolare a seconda dei casi), qualora dichiarino nell'atto di acquisto di non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. In tal caso i coniugi conservano il godimento del bene (usufrutto),donando alla figlia minore l’immobile (nuda proprietà), trattasi della donazione con riserva di usufrutto.€ 20,00 -
Nº 2693Data 26/11/2008Downloads: 0
Se per l'effetto della donazione ad un terzo estraneo della nuda proprietà del 50% di un immobile, che a seguito del decesso del de cuius si consolida in piena proprietà, si costituisce la comunione ereditaria con gli eredi titolari dell'altro 50%
Il presente documento contiene un parere legale sugli effetti della donazione ad un terzo estraneo della nuda proprietà del 50% di un immobile, che a seguito del decesso del de cuius si consolida in piena proprietà e se in virtù di tale donazione si costituisce la comunione ereditaria con gli eredi titolari dell'altro 50% e se consequenzialmente, in caso di vendita di tale quota, sia dovuta la prelazione ereditaria agli eredi.download riservato - non acquistabile -
Nº 1330Data 13/12/2005Downloads: 54
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI nuda PROPRIETA.-
Schema di contratto relativo alla compravendita della nuda proprietà di un bene immobile.-€ 5.000,00 -
Nº 1043Data 23/09/2001Downloads: 28
tabella calcolo comparativo usufrutto nuda proprietà
tabella calcolo comparativo usufrutto nuda proprietàdownload riservato - non acquistabile -
Nº 6582Data 31/07/2025Downloads: 1
MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA nuda PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.€ 199,00 -
Nº 6139Data 14/12/2023Downloads: 1
USUFRUTTO, nuda PROPRIETA' E AFFITTO
Chi può concludere il contratto di locazione e chi paga le tasse sui canoni percepiti: il nudo proprietario o l’usufruttuario?download riservato - non acquistabile -
Nº 5475Data 21/05/2021Downloads: 26
PARERE N. 933 - SE IN CASO DI VENDITA DELLA nuda PROPRIETA' DI UN LOCALE COMMERCIALE, IL CONDUTTORE HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE? E NEL CASO DI VENDITA ALL'ASTA?
La risposta al primo quesito è affermativa.- In materia trova applicazione, l’art. 38 della legge 392 del 1978 equo canone laddove è disciplinato il diritto di prelazione in favore del conduttore dell’immobile ad uso non abitativo locato.- Dispone testualmente la norma: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono.......€ 29,90 -
Nº 5269Data 11/04/2020Downloads: 46
PARERE N. 879: L'ACQUIRENTE DI UNA nuda PROPRIETA' PUO' TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA NELL'IMMOBILE ABITATO DALL'USUFRUTTUARIO?
Giova premettere che il diritto a beneficiare dell’agevolazione “prima casa” è disciplinato dalla Nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (di seguito, TUR). L’agevolazione, prevista nella nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata all’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di...SCARICA ILPARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 4428Data 30/04/2012Downloads: 5
Vendita nuda proprietà e prestito vitalizio ipotecario:cambia il mercato immobiliare.
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Nº 3961Data 29/10/2010Downloads: 0
Se la nuda proprietà di un’altra abitazione preclude il beneficio del condono riservato alle prime abitazioni.-
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Nº 3890Data 08/07/2010Downloads: 0
QUESITO N. 355: Se in fase di separazione uno dei due coniugi possa acquistare un bene intestando la nuda proprietà al figlio e, riservando per sè un diritto reale di godimento, estromettere l’altro coniuge nella titolarità del bene, escludendo l’acquisto
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Nº 3698Data 11/01/2010Downloads: 7
Usufrutto e nuda proprietà: in vigore i nuovi coefficienti 2010 per il calcolo del valore.-
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Nº 3592Data 20/10/2009Downloads: 2
Se il mediatore ha diritto alle provvigioni anche nel caso in cui l'acquirente - per scavalcare l'agenzia - attribuisce a se l'usufrutto dell'immobile mentre, ai figli, attribuisce la nuda proprietà dello stesso concludendo, inoltre, la vendita ad
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Nº 2079Data 25/06/2007Downloads: 7
QUESITO N. 215: Come si calcola il valore della nuda proprietà in caso di vendita della stessa?
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Nº 2084Data 25/05/2007Downloads: 1
QUESITO N. 216: Come si calcola il valore della nuda proprietà in caso di vendita della stessa?
€ 500,00 -
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Nº 481Data 09/12/2016Downloads: 18
modello dichiarazione di nomina del nudo proprietario con diritto ad agevolazioni fiscali
MODELLO DA UTILIZZARE QUANDO IL COMPROMISSARIO SI SIA RISERVATO DI NOMINARE IL TERZO INTESTATARIO E ABBIA DECISO DI INTESTARE LA nuda PROPRIETA' AD UN TERZO CHE GODA DEI BENEFICI DELLA CASA E DI RISERVARSI L'USUFRUTTO€ 100,00 -
Nº 3561Data 07/10/2009Downloads: 9
Quesito n. 341 : Se la prelazione agraria spetta all’usufruttuario o al nudo proprietario del fondo confinante.-
L’istituto della prelazione attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, qualora decida di concludere un determinato contratto. Tale istituto non obbliga il soggetto che concede la prelazione alla stipula del contratto, ma lo vincola qualora decide di addivenirne. Il diritto del prelazionario non è legato al contratto finale, ma consiste nell’essere preferito ad altri, a parità di condizioni.- La prelazione può essere legale o volontaria.- Nel novero delle prelazioni legali rientra la prelazione agraria disciplinata dall’art.8 della legge 590 del 1965, che dispone che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria,a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.- Come si evince dalla lettura della norma scopo della prelazione agraria è quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.- Dal tenore della norma è possibile individuare non solo i soggetti titolari del diritto di prelazione, ma anche le condizioni e i requisiti previsti dal legislatore per poter correttamente esercitare il suddetto diritto.- Soffermandosi sul requisito soggettivo, più problematico a livello interpretativo rispetto agli altri, la prima questione che si pone è se l’elencazione che si rinviene nella norma è da considerarsi tassativa o meno. Se si aderisce alla prima soluzione prospettata non si potrà parlare di diritto di prelazione in capo al conduttore il cui titolo sia invalido, o addirittura mancante. Riguardo al titolo invalido non vi sono dispute giurisprudenziali nel considerare inesistente il diritto di prelazione. Maggiori dubbi sono sorti invece riguardo alla possibilità che il prelazionario sia in effetti un coltivatore di fatto. Nonostante la soluzione estensiva sia aderente alla ratio della legge la Cassazione con orientamento unanime considera tassativa l’elencazione della legge (Cass. 19 novembre 1979, n. 6048).- Il particolare interesse che riveste la questione ha spesso coinvolto la Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle leggi agrarie per contrasto con l’art. 42, terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di limitazioni del diritto di proprietà (Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 32).- Altro aspetto che merita di essere segnalato attiene al particolare interesse pubblico che caratterizza tutta la normativa sulla prelazione agraria. Infatti non pochi problemi interpretativi sono sorti riguardo alla disciplina applicabile in caso di violazione delle norme agrarie. Ci si chiedeva se tale violazione integrasse un’ipotesi di nullità virtuale, ex art 1418, prima comma del codice civile. La Giurisprudenza, con orientamento maggioritario, ha messo a tacere ogni dubbio, sostenendo che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., sussistendo il rimedio del riscatto (Cass. 24/05003, n. 8236).- L’art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche al “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.- Con tale modifica il legislatore ha affiancato alla figura della prelazione cd comune che incide sul fondo messo in vendita a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, quella del confinante che avvantaggia il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quello messo in vendita.- Obiettivo del legislatore, soprattutto dopo la modifica è quello di favorire il consolidamento e accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni agricoli, incentivando la formazione di imprese coltivatrici di più ampie dimensioni.- Per stabilire se il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario o al nudo proprietario confinante è necessario analizzare quelli che sono i requisiti oggettivi e soggettivi che il legislatore impone affinchè si possa correttamente esercitare il diritto di prelazione.- Dal tenore dell’ art. 7 della legge citata si evince che le condizioni perché operi la prelazione agraria del confinante sono le seguenti: a) sul piano oggettivo occorre la contiguità dei fondi; b) sul piano soggettivo occorre che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto; c) sempre sul piano soggettivo, come elemento di esclusione, occorre che sul fondo posto in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido.- Riguardo al concetto di contiguità dei fondi esso è stato ritenuto corrispondente o a quello di confinanza in senso giuridicamente proprio, oppure a quello di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (Cass. 3 aprile 1990, n. 2767); sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali; e comunque con esclusione del concetto di contiguità allorquando si verifica la c.d. contiguità funzionale, ossia quando i fondi sono separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (Cass. 6 agosto 2002, n. 11779).- Dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 emerge che il diritto di prelazione spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Occorre, poi, che ricorrano nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 590 del 1965 per il coltivatore del fondo posto in vendita, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. 16/06/2005, n. 12963).- Necessaria ai fini della prelazione è anche la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente che costituisce, a norma dell'articolo 8 primo comma della legge n. 590 del 1965, condizione anch’essa per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante.- Occorre, ancora, che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti ( Cass. 04/02/2002, n. 2505).- Altro requisito indicato dalla legge è che sul fondo messo in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido. Infatti la presenza sul fondo messo in vendita di un coltivatore diretto, anche se rinunciatario, esclude l’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante (Cass. 21 aprile 2005, n. 8369).- Rispetto al caso concreto non si contesta l’esistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e c).- Occorre invece soffermarsi sul requisito soggettivo di cui alla lettera b), che prescrive, come abbiamo già anticipato, che il diritto di prelazione spetta al confinante purchè sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Solo per ragioni di chiarezza si ricorda che mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.- In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 c.c., alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento.- Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto comporta che il proprietario perde la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato.- Alla luce delle disposizioni di legge e della stessa ratio delle norma ammettere che il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario significherebbe non solo violare il disposto della norma che parla infatti di “proprietario”, ma anche vanificare la ratio dell’istituto, volto a garantire l’accorpamento dei fondi. Non vi è chi non veda l’impossibilità di realizzare tale obiettivo in capo all’usufruttuario dato il carattere temporaneo del suo diritto.- Rispetto, invece, alla posizione del nudo proprietario sicuramente non vi è contestazione rispetto al suo titolo di proprietà. Problemi interpretativi si pongono invece con riferimento alla sua posizione di coltivatore diretto. Infatti secondo alcune decisioni della Cassazione la qualifica di coltivatore diretto deve inerire alla conduzione del terreno confinante con quello in vendita, altre accordano la prelazione agraria al proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto senza che però rilevi la conduzione del fondo.- Aderendo a tale ultimo orientamento è possibile affermare che il diritto di prelazione spetta anche al nudo proprietario, in quanto anch’esso è titolare del diritto di proprietà. (Tribunale di Pinerolo 24 febbraio 1988).- Il diritto ad esercitare la prelazione agraria spetterebbe al solo nudo proprietario, unico titolare del diritto di proprietà e non anche all’usufruttuario.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2089Data 27/06/2007Downloads: 4
QUESITO N. 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore del coniuge con testamento olografo della sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio , i figli leggittimi nati in un precedente matrimonio possono impugnare la successione...
Quesito 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore dell’altro coniuge con testamento olografo di tutta la sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio, i figli legittimi del de cuius, nati in un precedente matrimonio, sono legittimati ad impugnare la successione e se tale impugnazione pregiudica la donazione dell’intera nuda proprietà dell’intero bene che il coniuge superstite abbia effettuato in favore di un terzo.€ 500,00 -
Nº 6164Data 28/12/2023Downloads: 5
SE C’È USUFRUTTO, IL nudo PROPRIETARIO PUÒ FIRMARE L’AFFITTO?
Anche se sulla casa vi è l’usufrutto di un’altra persona, il nudo proprietario è legittimato a concludere il contratto di locazione dell’immobile e ad esigere il pagamento dei canoni.download riservato - non acquistabile -
Nº 5187Data 11/01/2020Downloads: 10
USUFRUTTUARIO E nudo PROPRIETARIO: A CHI SPETTA PARCHEGGIARE L'AUTO NEL CORTILE CONDOMINIALE
Se a contendersi il "posto" auto sono il nudo proprietario e l'usufruttuario dell'appartamento in condominiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 365Data 09/03/2016Downloads: 8
QUESITO N° 684: Il DONANTE CHE SI E' RISERVATO IL DIRITTO DI USUFRUTTO PUO' CEDERLO AL nudo PROPRIETARIO ? A QUALI AZIONI E' ESPOSTO IL DONATARIO A SEGUITO DELLA DONAZIONE ?
SOLUZIONE:Allorquando il donante ceda il diritto di usufrutto al nudo proprietario, questa operazione comporta l’estinzione del diritto per consolidazione. Il donatario, ormai divenuto pieno proprietario, rimane comunque esposto all’azione di riduzione da parte dei legittimari, nel caso in cui siano state lese le quote di legittima, azione esercitabile dagli eredi nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.-€ 20,00 -
Nº 315Data 21/12/2015Downloads: 16
QUESITO N. 675 - Se il titolare di un diritto di abitazione, che abbia il consenso del nudo proprietario, può locare l’immobile oggetto del suddetto diritto a terzi.-
SOLUZIONE: Il nudo proprietario di un immobile ed il titolare del diritto di abitazione possono derogare al divieto di locazione sancito dall’art. 1024 c.c. mediante un espresso accordo scritto. Il divieto di cui all’art. 1024 c.c., infatti, attenendo ad un diritto patrimoniale disponibile, non ha natura pubblicistica.€ 20,00 -
Nº 71Data 23/09/2014Downloads: 42
CLAUSOLA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE, STIPULATO DAGLI USUFRUTTUARI E ACCETTATO DAL nudo PROPRIETARIO.
CLAUSOLA TIPO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DIRETTA A TUTELARE IL CONDUTTORE ALL’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO ALL’ ART. 999 C.C.€ 20,00 -
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Nº 4508Data 27/09/2012Downloads: 6
Come vendere casa: le nuove alternative.
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Nº 4465Data 29/06/2012Downloads: 3
QUESITO N. 429: Se la rinuncia all’usufrutto può essere considerata una donazione.
€ 500,00 -
Nº 2460Data 28/05/2008Downloads: 1
QUESITO N. 291 : Come si ripartiscono diritti, doveri e spese tra usufruttuario e nudo proprietario?
€ 500,00 -
Nº 2342Data 15/03/2008Downloads: 6
QUESITO N. 279: Se in un contratto di locazione il locatore può essere diverso dal proprietario e in quali rischi può incorrere il conduttore.-
€ 500,00 -
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Nº 1625Data 24/11/2006Downloads: 1
Se il sottosuolo dell’edificio deve considerarsi di proprietà comune di tutti i condomini o di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità più vicina al terreno, risultando del tutto legittima l’attività di escavazione da questi posta in essere
Sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, 9 marzo 2006 n° 5085.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1596Data 16/10/2006Downloads: 1
QUESITO N.134 : Se le agevolazioni prima casa si perdono nel caso venga locato quello stesso appartamento.-
€ 500,00