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    Nº 5432
    Data 06/03/2021
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    IL CONTO CORRENTE DEDICATO, IL DEPOSITO PREZZO ED I CONSEGUENTI obblighi IN CAPO AL NOTAIO - STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO NUMERO 419-2017/C.
    Interessantissimo studio del consiglio nazionale del notariato in ordine agli obblighi introdotti Dalla legge 124/2017, Chiama modificato la precedente 147/2013, in relazione all’introduzione dell’obbligo di conto corrente dedicato, alla disciplina del deposito prezzo ed ai conseguenti obblighi che ricadono in capo al notaio
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    Nº 585
    Data 08/01/2018
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    MODULO ANTIRICICLAGGIO - DELEGA AL MEDIATORE PER obblighi EX D.LGS 231/2017
    Il presente modulo va utilizzato per effettuare la delega al mediatore per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs 231/2017
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    Nº 4863
    Data 28/02/2014
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    APE: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI obblighi DELL'AGENTE IMMOBILIARE E DELLE PARTI DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA!!!!
    APE: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI obblighi DELL'AGENTE IMMOBILIARE E DELLE PARTI DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA!!!!
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    Nº 1559
    Data 26/09/2006
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    Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
    Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-
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    Nº 6573
    Data 25/06/2025
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    NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI obblighi DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
    Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.
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    Nº 6175
    Data 02/02/2024
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    IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI obblighi, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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    Nº 5936
    Data 18/05/2023
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    Passaggio di consegne: gli obblighi dell'amministratore uscente
    Quando la consegna della documentazione può concretizzarsi in momenti progressivi anziché in unico passaggio? Un caso concreto.
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  • Nº 487
    Data 02/01/2017
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    La normativa antiriciclaggio impone agli Agenti immobiliari gli obblighi di adeguata verifica della clientela in caso di incarico per la redazione di una stima di valutazione immobiliare?
    La risposta è affermativa, nel senso che.....parere integrale disponibile... cliccando su download ...
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    Nº 163
    Data 03/03/2015
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    IL RINVIO AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA «SVINCOLA» GLI obblighi DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO.
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    Nº 4468
    Data 06/07/2012
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    SPESE CONDOMINIALI E obblighi DI VERIFICA PER L’AGENTE IMMOBILIARE .
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    Nº 4177
    Data 18/05/2011
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    Certificazione energetica: attori, obblighi e procedure.-
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    Nº 4006
    Data 16/12/2010
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    Gli obblighi di informazione e responsabilità del mediatore immobiliare.-
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  • Nº 3426
    Data 22/07/2009
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    Le modalità di adempimento agli obblighi sulla sicurezza nelle agenzie immobiliari.-
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  • Nº 3287
    Data 05/06/2009
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    GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - obblighi, scadenze e benefici.-
    Il manuale è stato predisposto dall'associazione ADICONSUM in collaborazione con ICMQ. Il documento si propone di essere un valido supporto informativo in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di dotare tutti gli edifici dell' A.C.E. a partire dal 1° luglio 2009.-
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  • Nº 1772
    Data 23/01/2007
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    FINANZIARIA 2007 - VADEMECUM NUOVI obblighi PER GLI AGENTI IMMOBILIARI
    Vademecum Finanziaria 2007 redatto con la collaborazione del Notaio Bruno Frauenfelder - individuazione degli atti soggetti a registrazione - termini ed oneri di pagamento - responsabilità solidale del mediatore - sanzioni derivanti dalla mancata registrazione.
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    Nº 1720
    Data 08/01/2007
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    Nuovi obblighi per i mediatori immobiliari ai sensi della Legge Finanziaria 2007.-
    Legge 27 dicembre 2006 n° 296 : Legge Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo dei mediatori di registrare i contratti preliminari, sancendo la responsabilità solidale dei mediatori per il pagamento degli oneri di registrazione degli atti relativi agli affari che hanno intermediato.-
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    Nº 1721
    Data 04/01/2007
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    Nuovi obblighi per i mediatori immobiliari ai sensi della Legge Finanziaria 2007.-
    Legge 27 dicembre 2006 n° 296 : Legge Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo dei mediatori di registrare i contratti preliminari,sancendo la responsabilità solidale dei mediatori per il pagamento degli oneri di registrazione degli atti relativi agli affari che hanno intermediato.-
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    Nº 1673
    Data 15/12/2006
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    Bond Argentina: condanna della banca per violazione degli obblighi informativi.
    Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 07.11.2006 .-
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    Nº 1615
    Data 20/11/2006
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    Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
    Tribunale di Palermo, sez. III civile, sentenza del 25.11.2005, n° 3545.-
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    Nº 1560
    Data 28/06/2006
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    Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
    D.M. 03/02/2006, n. 143
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  • Nº 6669
    Data 16/10/2026
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    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE VISITE, FACOLTÀ DI RECESSO DEL VENDITORE PER VENDITA A TERZI E DISCIPLINA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione della propria capacità reddituale e mantenere una successiva tutela nel caso in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dalla banca a garantire il finanziamento, ma il venditore non intenda rinunciare alla possibilità di vendere l'immobile ad altri soggetti durante l'istruttoria bancaria. È particolarmente indicato quando il venditore vuole evitare che l'immobile rimanga bloccato per un periodo prolungato a causa delle verifiche relative al mutuo dell'acquirente, conservando la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di acquisto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare separatamente la condizione sospensiva relativa alla capacità reddituale dell'acquirente e la successiva condizione risolutiva relativa all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. Inoltre, prevede espressamente la possibilità per l'agente immobiliare di continuare a pubblicizzare l'immobile, organizzare visite e raccogliere ulteriori proposte di acquisto durante il periodo convenuto. Al venditore viene riconosciuta una specifica facoltà di recesso dal contratto, esercitabile esclusivamente nell'ipotesi in cui accetti una nuova proposta di acquisto acquisita attraverso l'agenzia immobiliare, nel rispetto delle condizioni pattuite. Il modulo disciplina altresì il deposito fiduciario della caparra, la sua consegna al venditore e gli obblighi di restituzione qualora intervenga una delle cause di scioglimento previste. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale risolve una delle criticità più frequenti nelle compravendite subordinate al mutuo: *il rischio che il venditore rimanga vincolato per un periodo prolungato, perdendo altre opportunità di vendita, mentre l'acquirente completa le verifiche bancarie*. Il modulo permette al venditore di continuare a commercializzare l'immobile e, alle condizioni concordate, di sciogliersi dal contratto per accettare un'altra proposta, senza che il legittimo esercizio della facoltà di recesso costituisca inadempimento. Contemporaneamente, consente all'acquirente di beneficiare delle tutele connesse alla valutazione reddituale e all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. *Particolare importanza assume anche la tutela dell'agente immobiliare*, poiché la distinzione tra condizione sospensiva e successiva condizione risolutiva consente, una volta avverata la prima, la maturazione del diritto alla provvigione, che non viene meno per il successivo verificarsi della seconda, ai sensi dell'art. 1757 c.c., ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale utile per tutelare le parti, preservare le opportunità commerciali del venditore e salvaguardare il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.
    € 99,00
  • Nº 6666
    Data 15/10/2026
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    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON DISCIPLINA DEL DEPOSITO E DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare l'efficacia della proposta di acquisto alla verifica della propria capacità reddituale di ottenere un mutuo, riservandosi una successiva tutela nell'ipotesi in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dall'istituto mutuante a costituire garanzia del finanziamento. È particolarmente indicato quando si voglia evitare che l'intera operazione rimanga sospensivamente condizionata fino alla conclusione dell'istruttoria bancaria sull'immobile, con conseguente incertezza anche sulla maturazione del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare. A COSA SERVE? Il modulo consente di distinguere le due fasi dell'istruttoria bancaria, subordinando inizialmente l'efficacia del contratto alla valutazione reddituale favorevole e prevedendo successivamente una condizione risolutiva collegata esclusivamente alla valutazione negativa dell'idoneità dell'immobile a garantire il mutuo. Disciplina, inoltre, gli obblighi dell'acquirente relativi alla richiesta del finanziamento e alle comunicazioni, la possibilità di rinunciare alle condizioni contrattuali, nonché le modalità di deposito, consegna e restituzione della caparra confirmatoria. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura della clausola consente di tutelare l'acquirente rispetto alle verifiche bancarie, evitando al contempo che l'efficacia del contratto rimanga sospesa fino al completamento dell'intera istruttoria. Soprattutto, *una volta avverata la condizione sospensiva reddituale, il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, ricorrendone i presupposti, matura e non viene meno per il successivo verificarsi della condizione risolutiva*, secondo quanto previsto dall'art. 1757 c.c. Il modulo costituisce quindi uno strumento particolarmente utile per conciliare le esigenze di tutela dell'acquirente con quelle di certezza contrattuale del venditore e di salvaguardia del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.
    € 49,00
  • Nº 6668
    Data 15/10/2026
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    MODULO – ACCORDO TRA VENDITORE E ACQUIRENTE PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DERIVANTI DA DANNI, DISSESTI E INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE O DEL FABBRICATO CONDOMINIALE, ANCHE SE DELIBERATI DOPO IL ROGITO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'immobile oggetto di compravendita, oppure il fabbricato condominiale di cui fa parte, presenta danni, dissesti, infiltrazioni, cedimenti, lesioni strutturali o altre problematiche che richiedono interventi di riparazione, ripristino, consolidamento o messa in sicurezza. È particolarmente indicato quando le problematiche sono già conosciute dalle parti, ma gli interventi necessari non sono stati ancora eseguiti o completati, oppure quando le relative spese non sono state ancora quantificate o deliberate dall'assemblea condominiale. A COSA SERVE? Il modulo consente alle parti di stabilire espressamente che tutte le spese e gli oneri riconducibili alle problematiche individuate restino a esclusivo carico del venditore, anche qualora vengano deliberati, quantificati, richiesti o sostenuti successivamente alla stipula del rogito notarile. L'accordo disciplina anche le spese relative a verifiche tecniche, certificazioni, ripristini e interventi di messa in sicurezza, prevedendo un espresso obbligo di rimborso e manleva a favore dell'acquirente per le somme che quest'ultimo dovesse essere chiamato a corrispondere. PERCHÉ È IMPORTANTE? In presenza di lavori condominiali straordinari, l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere le relative spese può dipendere dal momento in cui viene adottata la deliberazione assembleare che ne dispone l'esecuzione. Di conseguenza, l'acquirente potrebbe essere tenuto a sostenere spese deliberate dopo il rogito, anche quando derivino da problematiche già esistenti prima dell'acquisto. Il modulo permette di prevenire contestazioni tra venditore e acquirente attraverso un accordo scritto che disciplina preventivamente la ripartizione degli oneri economici e mantiene efficaci gli obblighi assunti dal venditore anche dopo il trasferimento della proprietà. ATTENZIONE: L'accordo regola i rapporti economici tra venditore e acquirente, ma non è opponibile al condominio. Qualora le problematiche riguardino la sicurezza dell'edificio, è inoltre opportuno verificare l'effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo e l'acquisizione delle necessarie certificazioni tecniche.
    € 49,00
  • Nº 6664
    Data 06/10/2026
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    MODULO - ACCORDO CONSENSUALE DI SOSPENSIONE DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l’agenzia immobiliare e l’incaricante intendono sospendere temporaneamente, di comune accordo, un incarico di mediazione già in essere, senza determinarne la revoca, il recesso o la cessazione definitiva. È particolarmente utile ogniqualvolta, per esigenze sopravvenute o valutazioni contingenti, le parti ritengano opportuno interrompere temporaneamente l’attività di promozione e intermediazione, lasciando tuttavia in vita il rapporto contrattuale originario. La motivazione della sospensione resta volutamente libera, così da consentire all’agenzia di adattare il modulo al singolo caso concreto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare in modo chiaro gli effetti della sospensione ed evitare che una semplice interruzione temporanea venga successivamente interpretata come revoca dell’incarico o rinuncia definitiva al rapporto. La scrittura regola, inoltre, la sorte della durata residua dell’incarico, la ripresa dei suoi effetti alla cessazione della sospensione, il rapporto con eventuali obblighi di esclusiva e la salvaguardia dell’attività di mediazione già svolta dall’agenzia. PERCHÉ È IMPORTANTE? Una sospensione concordata ma non adeguatamente formalizzata può generare contestazioni sulla durata dell’incarico, sulla decorrenza dei termini, sull’esclusiva, sull’eventuale diritto alla provvigione e sulla possibilità dell’incaricante di rivolgersi ad altri mediatori. Il modulo Lex Consult è stato strutturato come accordo bilaterale, con specifica attenzione alle clausole potenzialmente più delicate sotto il profilo degli artt. 1341 e 1342 c.c. e della normativa consumeristica. La soluzione completa, comprensiva della disciplina delle clausole che richiedono particolare attenzione e della relativa approvazione specifica, è contenuta nel modulo.
    € 49,00
  • Nº 6661
    Data 24/09/2026
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    MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI obblighi DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.
    € 49,00
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    Nº 6657
    Data 03/09/2026
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    L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.
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  • Nº 6650
    Data 27/07/2026
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    MODULO – INCARICO DI TRATTATIVA PER SINGOLO AFFARE CON PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE AVVIA O PROSEGUE UNA TRATTATIVA RELATIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA E LA PROVVIGIONE PATTUITA. IL MODULO CONSENTE DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE L’IMMOBILE E L’ALTRA PARTE DELL’AFFARE, DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA PROVVIGIONE E DI REGOLARE GLI obblighi DEL CLIENTE NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI A LUI COLLEGATI, SEMPRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 1755 C.C. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO NON È STATO SOTTOSCRITTO UN INCARICO GENERALE DI RICERCA O DI MEDIAZIONE E SI RENDE NECESSARIO DISCIPLINARE PER ISCRITTO IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA E SPECIFICA OPERAZIONE IMMOBILIARE.
    € 39,00
  • Nº 6637
    Data 20/04/2026
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    MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI obblighi PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.
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