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Nº 5088Data 29/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE penali PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 4989Data 18/01/2019Downloads: 80
MODULO: Atto di transazione penali per recesso anticipato proposta non accettata.-
Modello di transazione tra agenzia ed incaricante da utilizzare in ipotesi di recesso anticipato con pagamento delle penali previste e con previsione di pagamento dell’integrazione in caso di conclusione con lo stesso soggetto che ha formulato proposta o con altri soggetti in lista ed impegno a non rimettere l’immobile in vendita entro un termine predefinito.-€ 50,00 -
Nº 777Data 23/10/2018Downloads: 84
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DIFFERIMENTO RILASCIO IMMOBILE, penali E FIDEIUSSIONE
Scrittura privata da utilizzare allorquando le parti contraenti vogliano prevedere un differimento della data di rilascio dell'immobile rispetto alla stipula dell'atto pubblico.- In particolare la suddetta scrittura prevede l'impegno a corrispondere delle penali in caso di ritardo nel rilascio rispetto alla data convenuta.- E' stato altresì previsto il rilascio di una fideiussione a garanzia del pagamento delle penali pattuite.-€ 200,00 -
Nº 380Data 06/04/2016Downloads: 26
AL MEDIATORE NON ISCRITTO AL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1989 ART. 6. NON SPETTANO LE PROVVIGIONI E NEPPURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI (penali) SENTENZA FAVOREVOLE STUDIO D'ARAGONA)
SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - PUBBLICATA IL 10 FEBBRAIO 2016.- Parte venditrice, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio per essere condannata al pagamento di una somma ad una società di intermediazione immobiliare, in quanto, dopo aver conferito alla stessa mandato esclusivo e irrevocabile per la vendita vendere la propria unità immobiliare, si era rifiutata di sottoscrivere una proposta di acquisto conforme alle condizioni richieste.- La domanda per quanto malamente proposta quale richiesta di pagamento delle provvigioni aveva ad oggetto in verità una richiesta di risarcimento danni quantificata nella medesima misura delle provvigioni conseguenti alla violazione delle obbligazioni assunte con l’incarico di mediazione e più precisamente dell’impegno di accettare proposte di acquisto conformi.- Il Giudice adito, con la sentenza in esame, si pronuncia evidenziando come la validità dell’incarico di mediazione presuppone la prova dell’iscrizione nell’apposito ruolo.- A tal proposito il Giudicante richiama gli artt. 6 e 8 della legge n.39 del 1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, la prima disposizione dispone che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, mentre l’art. 8 della legge citata contempla le sanzioni amministrative e penali applicabili in danno di coloro che esercitano l’attività di mediazione senza essere iscritti nel relativo ruolo.- Il Giudice richiama giurisprudenza (Cass. n.14076 del 2002; Cass. n. 26781 del 2013), la quale rileva che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989, costituisce un’eccezione in senso lato, trattandosi di una questione rilevabile d’ufficio, come tale non soggetta in grado di appello alla disciplina di cui all’art. 345 c.p.c. .- La giurisprudenza più recente ha chiarito che, qualora l’attività di mediazione sia svolta da una società, è necessario che la stessa sia iscritta nell’albo degli agenti di commercio di cui all’art. 6 della legge 39 del 1989 (Cass. n. 26781 del 2013).- Stante l’assenza di parte attrice della prova dell’iscrizione nell’apposito ruolo né del proprio legale rappresentante, il Giudicante adito respingeva la domanda di parte attorea condannando lo stesso a al pagamento in favore del convenuto (il venditore rappresentato dallo Studio d’Aragona) delle spese del giudizio.-€ 100,00 -
Nº 2051Data 18/06/2007Downloads: 4
Mediazione - diritto alle penali - Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno n.1459/07 , in data 01 gennaio 2007
Sentenza vittoriosa emessa dal Tribunale di Salerno il 1 giugno 2007, n°1459/2007 mediante la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e controparte è stata condannata a corrispondere le penali all'Agenzia Immobiliare. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno tratta alcuni profili fondamentali in materia di intermediazione immobiliare: 1) Effetti personali che scaturiscono dal contratto di intermediazione immobiliare (validità dell'incarico conferito dal non proprietario); 2) Obbligo a concludere l'affare alle condizioni indicate nell'incarico (impegno accettazione proposte d'acquisto conformi); 3)Esclusione della vessatorietà della clausola penale quando sia stata oggetto di specifica trattativa e sottoscrizione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 829Data 11/11/2003Downloads: 103
LETTERA del mediatore al venditore di richiesta pagamento penali
lettera del mediatore al venditore per richiesta pagamento penali a seguito violazione delle obbligazioni discendenti dall'incarico ed in particolare dell'impegno di esclusiva€ 300,00 -
Nº 6478Data 30/01/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO L’INCARICO IN ESCLUSIVA, IN CASO DI VIOLAZIONE, HA DIRITTO ALLE penali PATTUITE, SE DIMOSTRA CHE SONO PARAMETRATE AL LAVORO SVOLTO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA - SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, la Suprema Corte ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "ritenuto che la valutazione di vessatorietà della clausola penale, in quanto il suo importo non era in alcun modo parametrato all’impegno potenzialmente profuso dal mediatore nella ricerca degli eventuali acquirenti, risulta compiuta in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19565/2020, sulla scia di Cass. n. 22357/2010, cui adde più di recente Cass. n. 27505/2022), avendo la Corte distrettuale anche verificato l’assenza di prova di svolgimento attività professionale da parte della ricorrente che potesse giustificare l’ammontare della penale richiesta".download riservato - non acquistabile -
Nº 5490Data 30/06/2021Downloads: 47
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA ED INCARICANTE PER PAGAMENTO DANNI penali A SEGUITO RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando la proposta venga risolta per inadempimento di una delle parti e la parte inadempiente non voglia pagare le provvigioni ma sia disponibile a corrispondere il risarcimento dei danni. In tal caso la transazione può essere effettuata solo ed a condizione che era stato pattuito che il diritto alle provvigioni sarebbe insorto a seguito della stipula dell’atto pubbloco. Restano comunque i rischi che l’agenzia delle entrate possa ritenere che il pagamento è stato effettuato a titolo di provvigioni, per cui l’agenzia sia condannata a corrispondere l’iva oltra alla varie sanzioni e conseguenze fiscali previste per legge;€ 60,00 -
Nº 62Data 30/07/2014Downloads: 100
L’ANTITRUST DICHIARA ILLEGALI PERCHE' VESSATORIE LE LE CLAUSOLE penali, DI ESCLUSIVA, DI ACCETTAZIONE PROPOSTE CONFORMI, DI IRREVOCABILITA' DI MOLTI INCARICHI DI MEDIAZIONE
IMMOBILIARE: L’ANTITRUST IMPONE ALLE AZIENDE DI SETTORE DI RIMUOVERE CLAUSOLE VESSATORIE DAI CONTRATTI€ 50,00 -
Nº 4775Data 13/11/2013Downloads: 9
LOCAZIONE IMMOBILIARE: RESPONSABILITÀ penali E SANZIONI NEL RAPPORTO TRA LOCATORE E CONDUTTORE.
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Nº 4736Data 17/09/2013Downloads: 122
LETTERA RICHIESTA penali O RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA.
€ 300,00 -
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Nº 4612Data 15/02/2013Downloads: 111
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE INCARICO DI MEDIAZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA CON RICONOSCIMENTO DELLE penali E/O RISARCIMENTO DANNI.
€ 500,00 -
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Nº 4426Data 27/04/2012Downloads: 19
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO penali PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESCLUSIVA.
€ 500,00 -
Nº 4198Data 10/06/2011Downloads: 4
Mediazione - penali - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata di Marcianise - sent. n. 257/11.-
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Nº 4161Data 28/04/2011Downloads: 3
Mediazione - penali - Tribunale di Salerno, sent. n. 681/11
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Nº 3834Data 05/05/2010Downloads: 102
LETTERA richiesta pagamento penali a seguito di mancata accettazione proposta conforme.-
€ 300,00 -
Nº 3835Data 13/04/2010Downloads: 56
LETTERA - Richiesta pagamento penali a seguito di violazione incarico di mediazione.-
€ 300,00 -
Nº 2039Data 12/06/2007Downloads: 4
Legge n. 40 del 2007 : 1) Eliminazioni delle clausole penali in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo; 2) Semplificazione delle modalità di cancellazione dell'ipoteca.-
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Nº 978Data 19/02/2004Downloads: 119
MODULO - Risoluzione consensuale di contratto con restituzione caparra e pagamento penali
€ 500,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 5300Data 22/04/2024Downloads: 83
MODULO 07 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILIARE - AGGIORNATO GENNAIO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo Incarico di Mediazione per Locazione Immobiliare - Versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 - Lex Consult ha creato un incarico per le locazioni immobiliari che copre ogni possibile tipo di locazione ed è perfettamente aggiornato alla normativa vigente in materia. In particolare è già predisposto per gestire i seguenti tipi di locazione: - locazione a canone libero 4+4; - locazione a canone concordato 3+2; - locazione transitoria max. 18 mesi; - locazione studenti universitari max. 36 mesi; - locazioni libere (deposito, box auto, ecc.); - locazioni non abitative (commerciali, industriali, professionali) 6+6. In particolare il modulo contiene: previsione uso scheda immobile; sostituzione automatica incarichi precedenti; delega ritiro atti presso terzi; impegno e accettazione proposte di locazione conformi; obbligo affidamento caparra confirmatoria in deposito; facoltà agente immobiliare sospensione trattative; facoltà agente immobiliare collaborazione con altri mediatori; diritto provvigioni in caso di scavalco; obbligo avviso ripresa trattative; esclusiva; penali. Modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL CONCORRENZA che ha modificato il Decreto Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art.1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.-Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 5966Data 29/06/2023Downloads: 4
ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO: LE RESPONSABILITÀ
Vademecum sulle conseguenze penali, amministrative e civili della realizzazione in condominio di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5824Data 04/01/2023Downloads: 27
PARERE N. 989 QUALI CONSEGUENZE PER L'ACQUIRENTE NEL CASO CHE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA SIA AFFETTO DA PARZIALI IRREGOLARITÀ EDILIZIE E CATASTALI, DELLE QUALI SIA STATO REGOLARMENTE INFORMATO.
Al presente quesito può darsi risposta parzialmente negativa, nel senso che, per l’acquirente, non si determinano conseguenze civili e penali, mentre, invece, potrebbero verificarsi conseguenze di carattere amministrativo, nei termini di seguito specificati...€ 99,00 -
Nº 5721Data 13/07/2022Downloads: 86
MODULO ANTIRICICLAGGIO - DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ MEDIATORE ALLEGATO AL MODULO DI ADEGUATA VERIFICA
Modulo di esonero di responsabilità professionale in materia di antiriciclaggio da fare sottoscrivere al cliente contestualmente al modulo di adeguata verifica.- Tale modulo consente di dimostrare che il cliente è stato informati circa le sanzioni penali cui si espone nel caso in cui avesse fornito all'agenzia immobiliare informazioni non veritiere.-al fine di dimostrare di averlo informato circa le sanzioni penali a cui si espone nel caso di dati falsi o informazioni non veritiere nonchè al fine di ottenere espresso impegno alla comunicazione Con la sottoscrizione di tale modulo, inoltre, il cliente si impegna a comunicare all'agenzia immobiliare ogni eventuale variazione dei dati forniti in sede di adeguata verifica€ 59,90 -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 37
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 5358Data 09/10/2020Downloads: 3
Immissioni di rumore
Le immissioni di rumore vietate dalla legge sono quelle che superano la c.d. "normale tollerabilità". Le tutele previste sono sia civili che penali.. CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5283Data 01/05/2020Downloads: 11
Coronavirus e locazione commerciale: l’art. 91 d.l. n.18/2020.
"Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti." ... CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5277Data 24/04/2020Downloads: 7
PARERE N.890 - È CORRETTA LA PRETESA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA A TASSA FISSA LA CLAUSOLA penale INSERITA IN ALCUNI CONTRATTI COME ANCHE LA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE?
La risposta al quesito merita un approfondimento di vari e diversi aspetti normativi e pertanto, non può darsi una soluzione netta.- Innanzitutto, sulla tassazione delle clausole penali non esiste una disciplina ad hoc.- La pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, deriva da un’interpretazione della normativa generale sulla imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.- ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5109Data 11/09/2019Downloads: 21
LE CASE PREFABBRICATE
Cosa sono le case prefabbricate, come fare per realizzarle e quali i documenti richiesti per edificare. Le conseguenze penali per chi costruisce senza autorizzazioni e i costi delle case prefabbricatedownload riservato - non acquistabile -
Nº 463Data 11/10/2016Downloads: 15
QUESITO N. 713: Se è assoggettabile a esecuzione in forma specifica il contratto preliminare relativo a un immobile affetto da profili di abusivismo marginali, consistenti, nel caso di specie, in una finestra non recata nella planimetria assentita.
La realizzazione di una finestra non recata nella planimetria assentita integra un abuso edilizio "minore", ossia tale da non determinare lo sforamento della soglia della parziale difformità tra opera effettivamente realizzata e titolo abilitativo a monte e, dunque, da non rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali che sanciscono la nullità degli atti tra vivi traslativi di diritti reali su immobili abusivi. Di conseguenza, non ponendosi alcun problema in ordine alla commerciabilità del bene in oggetto, ben potrà il relativo contratto preliminare di vendita essere assoggettato ad esecuzione in forma specifica attraverso la sentenza costitutiva prevista e disciplinata dall' art. 2932 c.c., ferme restando l'esposizione alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione in materia e, sussistendone i presupposti, l'applicazione di diversi rimedi contrattuali a tutela dell' acquirente.€ 20,00 -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUESITO N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 352Data 03/03/2016Downloads: 27
QUESITO N° 683 :VENDITA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO DELLA SOPRAINTENDENZA IN IPOTESI DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
SOLUZIONE: L’acquirente dell’ immobile sottoposto a vincolo della sopraintendenza ai beni culturali può esercitare il suo diritto senza essere pregiudicato dalla precedente omissione del procedimento di prelazione a condizione che vengano sanati gli adempimenti omessi in precedenza. Tale omissione può essere originata da diverse motivazioni, dovute a vizi legati alla mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 42/2004, ovvero a vizi legati alla notifica. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (tutte ipotesi, ai sensi dell’art. 59, comma 5, di denuncia come non avvenuta) e costituisce reato ai sensi dell’art. 173 del dl 42/2004). La sanzione che ne deriva, riguardante il trasferimento di proprietà è’ la reclusione fino a 1 anno. Nella specie, il procedimento di prelazione riguardante l’immobile, risalente a 20 anni prima, è stato del tutto omesso. Trattandosi di una la violazione riguardante gli atti giuridici, il d.lgs 42/2004 art. 164, prevede la nullita’, risultando viziato il trasferimento del bene, fermo restando la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione qualora, come detto poco anzi, vengano sanati gli omessi adempimenti. Il notaio rogante, che si trovi di fronte a tioli di provenienza precedenti, e risalenti nel tempo, che difettano del procedimento previsto dalla legge, dovrà richiedere che vengano espletati gli adempimenti tardivi, come stabilito ai sensi del comb. disp. artt. 164 comma 2 e 61 comma 2 D.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l’originario dante causa – l’obbligato - sia irreperibile, o si rifiuti di prestare la propria collaborazione, si considera valida la denuncia effettuata dall’originario acquirente (attuale venditore), se non altro come soggetto interessato a rendere efficace un atto di cui è parte. Per porre in essere un atto di ritrasferimento del bene culturale pienamente valido ed efficace, si rende, quindi, necessario, che prima di esso vengano curati gli adempimenti tardivi collegati all’alienazione non notificata all’Autorità amministrativa, privandola per tal via della possibilità di giovarsi del diritto di prelazione. Come già sottolineato, ciò nonostante non potranno essere escluse le sanzioni penali previste dall’art. 173 D.lgs. 42/2004.€ 20,00 -
Nº 4460Data 22/06/2012Downloads: 512
MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO COMMERCIALE.
Nuovo modello di contratto di locazione ad uso commerciale. Opzione del locatore di assoggettamento ad iva dei corrispettivi di locazione, incremento del canone per lavori di ristrutturazione, esonero di responsabilità in assenza di conformità di impianti, certificato di agibilità ed esonero di responsabilità, penalità per mancato rilascio dell'immobile, esonero di responsabilità per mancato rilascio o revoca licenza per esercizio attività per carenze o caretteristiche dell'immobile locato.€ 50,00 -
Nº 4264Data 13/05/2009Downloads: 26
MODULO LETTERA del il mediatore che comunica al venditore il rinnovo dell’incarico di mediazione a causa della mancata ricezione della disdetta.-
Il modello prevede anche una richiesta dei documenti relativi all'immobile per consentire il proseguimento dell'attività di intermediazione, con l'avvertimento che la mancata consegna dei documenti implica il pagamento delle penali.-€ 100,00 -
Nº 2476Data 12/06/2008Downloads: 0
Misure che disciplinano la convenzione tra Governo e Abi circa la rinegoziazione delle rate nei contratti a tasso variabile
Guida sulle novità introdotte in materia di portabilità e rinegoziazione delle rate nei contratti a tasso variabile.Le alternative: la «vecchia» rinegoziazione, la surrogazione e la sostituzione. Il peso del Fisco con l'aliquota agevolata e il divieto di penali per la chiusura anticipata.- Articolo estrapolato dal sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1828Data 07/02/2007Downloads: 1
Decreto Bersani Bis semplifica il procedimento di cancellazione dell'Ipoteca nei mutui immobiliari.-
Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto sulle Liberalizzazioni. Il Decreto Bersani Bis introduce importanti novità relativamente alla cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari e la nullità delle penali di estinzione anticipata del capitale mutuato.- Questa disposizione si applica solo “ai contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa” stipulati dal 2 febbraio 2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 821Data 10/11/2003Downloads: 51
LETTERA del mediatore al venditore a seguito revoca incarico
lettera del mediatore al venditore a seguito della ricezione della revoca dell'incarico di intermediazione, mediante la quale si chiede di riconfermare la volontà di revocare preannunciando il diritto alle penali€ 300,00