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Nº 6212Data 09/04/2024Downloads: 5
Consultazione online delle planimetrie catastali. Da oggi è possibile delegare gli agenti immobiliari direttamente dal proprio pc
È operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare - telematicamente e in autonomia - le planimetrie catastali dei propri immobili. ...download riservato - non acquistabile -
Nº 5685Data 24/05/2022Downloads: 23
MODULO - DELEGA DEL PROPRIETARIO AL MEDIATORE PER L’ACCESSO ALLE planimetrie DELL'IMMMOBILE IN VENDITA O IN LOCAZIONE
Modello di delega che l'agente immobiliare deve farsi OBBLIGATORIAMENTE rilasciare dall'incaricante al fine di poter accedere alla consultazione telematica delle planimetrie catastali. Con la pubblicazione del provvedimento regolamentare, lo scorso 20 maggio finalmente, è stata data attuazione alla legge n.233/2021 (conversione in legge del Dl 152/2021 sul Pnrr), che permette la consultazione telematica delle planimetrie catastali anche agli agenti immobiliari. La data di attivazione del servizio sarà resa nota con un comunicato del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni per l’accesso al servizio stesso, per la compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie. In attesa che vengano completati gli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal mediatore dotato di apposita delega del propriatario, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata a qualsiasi direzione provinciale o ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega e una copia del documento di identità del delegante. L’Agenzia delle Entrate, verificata la delega trasmessa, invierà all’indirizzo pec del delegato, copia della planimetria in formato pdf.download riservato - non acquistabile -
Nº 4955Data 17/11/2018Downloads: 44
Modello agenzie delle entrate di delega per l'accesso alle planimetrie
Modello dell'agenzia delle entrate con il quale il contribuente, titolare di diritti reali su un immobile può delegare un'altra persona a richiedere la planimetria del bene di sua proprietà presso gli uffici della stessadownload riservato - non acquistabile -
Nº 6637Data 20/04/2026Downloads: 37
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, planimetrie, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.€ 49,00 -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 24
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 23
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUESITO N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 6580Data 25/07/2025Downloads: 6
SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'IMMOBILE CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.download riservato - non acquistabile -
Nº 5986Data 01/07/2023Downloads: 38
PARERE 990: SE E' VALIDA LA COMPRAVENDITA NEL CASO CHE LA planimetria CATASTALE, CONTRARIAMENTE A QUANTO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO, NON SIA CONFORME ALLA SITUAZIONE DI FATTO E L'ACQUIRENTE ABBIA DICHIARATO IN ATTO DISSIMULATO DI ESSERNE A CONOSCENZA
La risposta al presente quesito deve essere obbligatoriamente resa in termini ipotetici e con ogni riserva, stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici. In definitiva si confrontano varie scuole di pensiero, che spaziano da un'interpretazione sostanziale della norma, a quelle più squisitamente formalistiche e documentali, con risultati diametralmente opposti... Continua€ 99,00 -
Nº 5544Data 30/10/2021Downloads: 4
La planimetria per individuare la proprietà dei beni deve essere parte integrante del contratto
Alla luce dell'art. 817 c.c., si può qualificare come pertinenza quel bene che è da intendersi accessorio e funzionale in modo durevole ad altro bene, definito come bene principale. La funzionalità della pertinenza può essere in termini di utilità o di ornamento di quest'ultimo. Proprio in ragione di questa "dipendenza", si è soliti dire che "l'accessorio segue il principale". Detto in termini giuridici sulla scorta dell'art. 818 c.c., si ha l'automatica estensione degli effetti degli atti e dei rapporti giuridici relativi alla cosa principale anche alla cosa accessoria, cioè alla pertinenza..........download riservato - non acquistabile -
Nº 463Data 11/10/2016Downloads: 16
QUESITO N. 713: Se è assoggettabile a esecuzione in forma specifica il contratto preliminare relativo a un immobile affetto da profili di abusivismo marginali, consistenti, nel caso di specie, in una finestra non recata nella planimetria assentita.
La realizzazione di una finestra non recata nella planimetria assentita integra un abuso edilizio "minore", ossia tale da non determinare lo sforamento della soglia della parziale difformità tra opera effettivamente realizzata e titolo abilitativo a monte e, dunque, da non rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali che sanciscono la nullità degli atti tra vivi traslativi di diritti reali su immobili abusivi. Di conseguenza, non ponendosi alcun problema in ordine alla commerciabilità del bene in oggetto, ben potrà il relativo contratto preliminare di vendita essere assoggettato ad esecuzione in forma specifica attraverso la sentenza costitutiva prevista e disciplinata dall' art. 2932 c.c., ferme restando l'esposizione alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione in materia e, sussistendone i presupposti, l'applicazione di diversi rimedi contrattuali a tutela dell' acquirente.€ 20,00 -
Nº 4169Data 10/05/2011Downloads: 2
Se la mancata conformità catastale è sanzionabile anche nel caso di un immobile concesso in locazione e a quali rischi va incontro chi affitta un immobile i cui dati non sono rispondenti a quelli riportati in planimetria.-
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Nº 2230Data 08/01/2008Downloads: 51
MODULO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE
€ 1.000,00 -
Nº 1910Data 12/04/2007Downloads: 1
Se il Comune ha l'obbligo, nel corso dell'istruttoria sul rilscio del permesso a costruire, di verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è richiesto il permesso.-
Sentenza emessa dal TAR Emilia Romagna-Parma in 10.01.2007 che riprende un orientamento consolidato in materia.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1583Data 24/10/2006Downloads: 0
Modalità di esecuzione delle visure catastali.-
Agenzia del Territorio, provvedimento del 12/10/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1473Data 07/07/2006Downloads: 18
LETTERA DI NOTIFICA PROMESSA DI VENDITA.-
LETTERA DI COMUNICAZIONE DEL PRIMO PROMITTENTE ACQUIRENTE IN FAVORE DELL'INTESTATARIO DEL CESPITE DI AVVENUTA PROMESSA DEL BENE IN FAVORE DI TERZI.-€ 300,00 -
Nº 1227Data 26/06/2005Downloads: 21
ACCORDI TERRITORIALI PER IL COMUNE DI SALERNO
Oggetto:"Accordo territoriale per il comune di Salerno, ai sensi dell'Art.2, legge 9.12.1998 n.431 e del decreto ministeriale 5.3.99 n.67".-download riservato - non acquistabile -
Nº 795Data 17/07/2003Downloads: 1
Legge equo canone (testo storico)
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