Loading…

Ricerca documento

Hai cercato '' pretesa '' ho trovato 124 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • Nº 6592
    Data 20/08/2025
    Downloads: 6
    MODULO TRANSAZIONE E QUIETANZA TRA AGENZIA ED ACQUIRENTE CON RESTITUZIONE PROVVIGIONI E RINUNZIA AD OGNI E QUALSIASI pretesa.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER TRANSIGERE E DEFINIRE LA PROBABILE LITE TRA AGENZIA IMMOBILIARE ED ACQUIRENTE PER ABUSI ED IRREGOLARITA' EDILIZIE NON RIFERITE, CON RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI E RINUNCIA A QUALSIASI ALTRA pretesa.
    € 99,00
  • Nº 6269
    Data 10/06/2024
    Downloads: 32
    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI pretesa IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'ACQUIRENTE POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI A FRONTE DELLA RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE AD OGNI E QUALSIASI pretesa IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'ACQUIRENTE ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5723
    Data 15/07/2022
    Downloads: 4
    LA pretesa DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5277
    Data 24/04/2020
    Downloads: 7
    PARERE N.890 - È CORRETTA LA pretesa DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA A TASSA FISSA LA CLAUSOLA PENALE INSERITA IN ALCUNI CONTRATTI COME ANCHE LA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE?
    La risposta al quesito merita un approfondimento di vari e diversi aspetti normativi e pertanto, non può darsi una soluzione netta.- Innanzitutto, sulla tassazione delle clausole penali non esiste una disciplina ad hoc.- La pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, deriva da un’interpretazione della normativa generale sulla imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.- ... CONTINUA
    € 29,90
  • Nº 624
    Data 27/04/2018
    Downloads: 24
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D'ARAGONA IN MATERIA DI RISCATTO - RIGETTATA LA pretesa DELL'AVENTE DIRITTO AD UNA PRELAZIONE CONVENZIONALE A RISCATTARE L'IMMOBILE IN CONFRONTO AL TERZO ACQUIRENTE
    LA SENTENZA HA AFFERMATO I SEGUENTI PRINCIPI : 1) La prelazione concessa consensualmente nell’ambito di un contratto (cd.convenzionale) come pure quella concessa mediante testamento, a differenza di quella legale (es. prelazione abitativa), non è opponibile al terzo acquirente per cui, in caso di mancata concessione di questa prelazione, l’avente diritto non può agire con l’azione di riscatto tesa al recupero del bene, ma può chiedere al massimo il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto concedergli la prelazione; 2) Anche alla prelazione convenzionale si applica il principio, ampiamente consolidato nella prelazione legale, secondo il quale in caso di vendita in blocco, comprendente anche beni ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata concessa la prelazione, la prelazione non spetta per cui l’avente diritto non può vantare alcuna pretesa; 3) In caso di inadempimento nessun risarcimento spetta se non sia stata provata l’esistenza del danno, il suo ammontare e la sua derivazione dall’inadempimento dell’altra parte e neppure, in mancanza di tale prova, almeno dell’esistenza del danno il giudice può procedere alla sua liquidazione invia equitativa; 4) In caso si concorrenza di una prelazione concessa per contratto e di una prelazione dovuta per legge a soggetti diversi, la prelazione legale prevale a quella convenzionale per cui, in caso di acquisto da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto alla prelazione legale, anche senza che sia stato svolto l’iter procedurale della denuntiatio e dell’esercizio, nessun diritto alla prelazione spetta al soggetto che aveva prelazione convenzionale
    € 100,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6549
    Data 09/05/2025
    Downloads: 4
    L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00, oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla _______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile. Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00. Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________. In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da _______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n. 8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce degli elementi istruttori innanzi indicati)
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6489
    Data 28/02/2025
    Downloads: 5
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6483
    Data 21/02/2025
    Downloads: 5
    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6418
    Data 06/12/2024
    Downloads: 0
    NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6385
    Data 04/11/2024
    Downloads: 20
    IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6270
    Data 24/06/2024
    Downloads: 4
    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6169
    Data 08/01/2024
    Downloads: 32
    MODULO DICHIARAZIONE RINUNZIA A RIMBORSO DELLE PROVVIGIONI NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIÙ MEDIATORI NELLA CONCLUSIONE DEL MEDESIMO AFFARE EX ARTICOLO 1758 C.C..DOC.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO UN CLIENTE, NONOSTANTE AVVISATO CHE POTREBBE ESSERE OGGETTO DI RICHIESTA PAGAMENTO PROVVIGIONI DA PARTE DEI MEDIATORI CHE PRECEDENTEMENTE GLI HANNO FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, INTENDE COMUNQUE FORMULARE LA PROPOSTA E RINUNZIARE A QUALSIASI pretesa IN CONFRONTO ALLA NUOVA AGENZIA.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5743
    Data 14/09/2022
    Downloads: 1
    Locazione novennale: quando è opponibile al creditore assegnatario?
    Un creditore, munito di un titolo esecutivo definitivo (ad esempio, una sentenza), può agire nei confronti del debitore per ottenere, forzatamente, quanto a lui dovuto. Ad esempio, gli può pignorare un immobile, soddisfacendo ogni pretesa anche chiedendone l'assegnazione (art. 590 cod. proc. civ.)......
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5679
    Data 09/05/2022
    Downloads: 104
    MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMMOBILE
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia
    € 59,00
  • Nº 5447
    Data 31/03/2021
    Downloads: 10
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”
    € 49,00
  • Nº 5445
    Data 31/03/2021
    Downloads: 2
    IL PROPRIETARIO DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I VIZI E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI CONDOMINIALI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
    € 49,00
  • Nº 5361
    Data 20/10/2020
    Downloads: 21
    RICONOSCIUTO CHE IL MEDIATORE NON é RESPONSABILE PER GLI ABUSI DELL'IMMOBILE IN VENDITA - Sentenza vittoriosa STUDIO LEGALE d'ARAGONA - Ottobre 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha rigettato La domanda di pretesa responsabilità professionale di un agente immobiliare per non aver riferito degli abusi dell'immobile. Il Giudice ha sancito che l'agente immobiliare, avendo riferito tutte le informazioni che conosceva, non poteva essere ritenuto responsabile con riferimento alle ulteriori informazioni in quanto che non conosceva, neppure era in grado di conoscerle, trattandosi di circostanze che potevano essere accertate solo con competenze tecniche che sono superiori a quelle richieste per svolgere l'attività di mediatore. Il Tribunale di Nocera, pertanto del rigettare le pretese attoree, ha confermato anche il diritto dell'agenzia alle provvigioni in confronto entrambe le parti.-
    € 49,00
  • Nº 5194
    Data 24/01/2020
    Downloads: 18
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE PER NON AVER RIFERITO DELL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.-
    Il Tribunale di Nola accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha espresso i seguenti principi: la mancanza del certificato di agibilità non determina alcuna forma di invalidità assoluta della compravendita ma tutt'al più può legittimare la domanda di risoluzione ma solo nel caso in cui l'altra parte dimostri che l'interesse alla stipula dell'atto di acquisto sia venuto meno esclusivamente in conseguenza della citata carenza. L'esistenza di un vincolo triennale di indisponibilità intercorrente tra il Comune ed il venditore non è opponibile in confronto all'acquirente e non è quindi opponibile da parte di quest'ultimo per giustificare la propria pretesa di recesso. Il mediatore non è tenuto a svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico per cui non può essere ritenuto responsabile di non aver riferito dell'inesistenza del certificato di agibilità laddove non ne fosse a conoscenza. Il diritto del mediatore alle provvigioni non resta pregiudicato dalla circostanza che le parti, dopo la conclusione dell'affare non abbiano a stipulare l'atto definitivo a causa dell'inadempimento di una di esse alle obbligazioni assunte.
    € 49,90
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 638
    Data 24/05/2018
    Downloads: 71
    ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67
    Nella sentenza il Tribunale di Roma decidendo la causa instaurata da un acquirente nei confronti di un' agenzia immobiliare per pretesa responsabilità professionale, poiché l' immobile era risultato affetto da abusi, ha escluso la responsabilità dell' agenzia in quanto negli atti di acquisto precedenti, gli immobili risultavano essere realizzati ante 67 e "l indagine appariva estremamente complessa risalendo gli abusi a oltre 40 anni orsono ed essendo lo stato dei luoghi conforme a quanto risultante dai titoli".-
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 548
    Data 02/08/2017
    Downloads: 1
    PARERE N°754: SE PER REALIZZARE UNA SCALA CHE DAL GIARDINO PRIVATO MONTA SU UN TERRAZZINO PRIVATO AL PRIMO PIANO DELLO STESSO PROPRIETARIO,E' LEGITTIMO CHE LA P.A. SUBORDINI IL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE ALL'AUTORIZZAZIONE CONDOMINIALE
    La risposta è assolutamente negativa, nel senso che la pretesa della P.A. nel caso di specie è assolutamente illegittima.- Occorre svolgere, infatti, una distinzione, tra l’ipotesi in cui il richiedente intende svolgere modifiche su parti condominiali, da quella, invece, in cui si tratti di opere..Più precisamente....parere integrale...cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 432
    Data 04/07/2016
    Downloads: 19
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE- TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL29APRILE2016.-
    RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE – ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE PER OPERE ABUSIVE RIGUARDANTI L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERMEDIAZIONE E DUNQUE CONFERMATO IL DIRITTO DELLO STESSO A TRATTENERE LE PROVVIGIONI PATTUITE PER L’AFFARE INTERMEDIATO. - TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL 29APRILE 2016.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio da parte acquirente per sentirla condannare alla restituzione delle provvigioni “indebitamente” percepite, nonché al risarcimento danni asseritamente subiti dalla stessa in quanto l’agenzia aveva omesso, a detta di parte acquirente, le informazioni inerenti la conformità dell’immobile riguardanti la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dello stesso.- Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell’inadempimento di parte venditrice.- Con la sentenza in commento il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui l’agenzia immobiliare non è in alcun modo parte del contratto di compravendita e, peraltro, non avendo assunto alcuna obbligazione in ordine alla garanzia della regolarità edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, nessuna pretesa può essere avanzata in suo confronto.- Sulla scorta di tali considerazioni ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo all’agenzia immobiliare, essendosi limitata ad intermediare l’affare tra le parti ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.-
    € 20,00
  • Nº 292
    Data 10/11/2015
    Downloads: 14
    SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 197
    Data 22/04/2015
    Downloads: 142
    MODULO: DICHIARAZIONE RINUNCIA PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DELL' ACQUIRENTE ED ESONERO RESPONSABILITA' PER AGENTE IMMOBILIARE
    Quanto deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare rinuncia alle provvigioni nei confronti del cliente a fronte della rinuncia da parte del cliente a qualsiasi pretesa nei suoi confronti per responsabilità professionale
    € 29,00
  • Nº 115
    Data 10/12/2014
    Downloads: 35
    SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
    Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.
    € 100,00
  • Nº 55
    Data 21/07/2014
    Downloads: 30
    Sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - Sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
    Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-
    € 500,00
  • Nº 4376
    Data 16/02/2012
    Downloads: 14
    MODULO LETTERA DI DENUNCIA DENUNZIA ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
    Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare avendo avuto notizia di una pretesa di risarcimento danni il suo confronto per responsabilità professionale intende farne denunzia all'assicurazione che copre la responsabilità civile discendente della sua attività
    € 300,00
  • Nº 1798
    Data 30/01/2007
    Downloads: 1
    Mediazione -Proposta d'acquisto - Provvigioni - Sentenza vittoriosa emessa dal Tribunale di Melfi il 20 ottobre 2001 n° 377/01
    Sentenza emessa dal Tribunale di Melfi il 30 ottobre 2001, con la quale il Giudice rigettava la domanda avanzata dalla promittente acquirente circa la pretesa nullità della proposta d'acquisto, regolarmente accettata, per causa imputabile all'Agenzia Immobiliare e conseguente restituzione della caparra.- Il Giudice con la stessa pronunzia accoglieva la domanda dell'Agenzia Immobiliare condannando le parti al pagamento delle provvigioni per l'avvenuta conclusione dell'affare.- La sentenza in oggetto tratta le seguenti tematiche : 1) Proposta d'acquisto contenente tutti gli elemente essenziali del futuro contratto di compravendita riconosciuta come contratto preliminare; 2) Possibiltà di un soggetto di promettere l'obbligazione di un terzo salvo l'obbligo di indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo si rifiuti di obbligarsi; 3) L'attività svolta dalla Società che gestisce l' agenzia Immobiliare implica l'irrilevanza di specificare nella proposta d'acquisto il nome dell'agente immobiliare che ha trattato l'affare
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5817
    Data 23/12/2022
    Downloads: 10
    Infiltrazioni dal terrazzo di proprietà ed uso esclusivo, gravi danni all'immobile sottostante ed esperibilità dell'azione di denuncia di danno temuto
    Le vertenze portate avanti alle aule di Giustizia interessano, sovente, pretese risarcitorie, occasionate e conseguenti all'insorgere di infiltrazioni, aventi ad oggetto la richiesta di eliminazione delle cause delle stesse e ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'indennizzo dei danni subiti...
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5768
    Data 11/10/2022
    Downloads: 3
    Liberazione dalle ipoteche
    La liberazione dalle ipoteche (artt. 792 e ss. c.p.c.) è una particolare procedura che consente al terzo acquirente di un immobile di soddisfare le pretese dei soggetti che vantano un'ipoteca....
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5702
    Data 13/06/2022
    Downloads: 3
    Oneri condominiali: prescrizione ed interruzione del termine
    Con riferimento agli oneri condominiali ossia a quelle spese necessarie per la conservazione ed il mantenimento degli spazi comuni del condominio che vengono ripartite tra i condòmini in base alle quote millesimali, si pone il problema di stabilire fino a quando può essere preteso il loro pagamento da parte dell'amministratore del condominio.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5137
    Data 25/10/2019
    Downloads: 12
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE PER UN preteso CATTIVO AFFARE.
    Il Tribunale di Benevento accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d’Aragona ha escluso la ipotizzabilità della responsabilità del mediatore per le condizioni economiche alle quali viene concluso l’affare.-
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 623
    Data 23/04/2018
    Downloads: 34
    PARERE N°776/B : GLI EREDI LEGITTIMI, ESCLUSI DALLA SUCCESSIONE DI UN IMMOBILE VENDUTO, POSSONO AGIRE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE?
    La risposta è affermativa nel senso che l’erede pretermesso potrà agire anche nei confronti dell’acquirente il quale potrà salvare i suoi diritti solo fornendo la prova rigorosissima di aver contratto in assoluta buona fede, che allorquando ha acquistato l’erede apparente aveva precedentemente trascritto il suo acquisto e non vi era alcuna trascrizione relativa alle pretese dell’erede effettivo.- In ogni caso l’acquisto dall’erede apparente sarà definitivamente salvo se....parere integrale cliccando su download...
    € 30,00
  • Nº 449
    Data 01/09/2016
    Downloads: 125
    COMPRAVENDITA E DONAZIONE CLAUSOLA DI CONSAPEVOLEZZA E GARANZIA
    QUANDO VA UTILIZZATA? La clausola va inserita nel preliminare e in atto pubblico, nell’ipotesi in cui l’immobile provenga da donazione, al fine di garantire l'acquirente e, che pur consapevole dei rischi legati alla donazione, viene manlevato e garantito dal venditore da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalle pretese o diritti di terzi. La clausola si rivela utile anche al fine di tutelare l'agente immobiliare .
    € 20,00
  • Nº 422
    Data 16/06/2016
    Downloads: 29
    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 268
    Data 26/09/2015
    Downloads: 9
    SENTENZA VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - CORTE DI APPELO DI SALERNO - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
    ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA PER LE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI ALLORQUANDO QUESTE NON RISULTANO DALLE VISURE E RICHIEDANO ULTERIORI ACCERTAMENTI.- In particolare, l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona era stata citata in giudizio da parte acquirente al fine di vederla condannata, unitamente a parte venditrice, al risarcimento danni. In particolare l’acquirente sosteneva che l’agenzia aveva omesso di informarlo della mancanza di titolarità del bene in capo al venditore, nonchè della pendenza dell’azione revocatoria gravante sul bene oggetto di compravendita e regolarmente trascritta sullo stesso.- Il Giudice aderendo alla tesi difensiva prospettata dallo studio d’ Aragona ha escluso la responsabilità dell’agenzia evidenziando che la prevalente giurisprudenza ritiene che “il mediatore non è tenuto ad effettuare specifiche indagini di carattere tecnico – giuridico dirette alla verifica della libertà dell’immobile, oggetto dell’affare, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. la recente Cass. 19075/2012)”.- Il Giudice altresì ha convenuto che l’agenzia aveva comunque effettuato delle ricerche dalle quali non risultava alcun pregiudizio. Tanto esclude ulteriormente qualsiasi responsabilità della stessa, in quanto la trascrizione pregiudizievole successivamente emersa poteva essere accertata solo mediante indagini estremamente complesse ed esorbitanti le competenze dell’agenzia. Inoltre sempre accogliendo la tesi sostenuta dallo studio d’Aragona ha escluso qualsiasi responsabilità dell’agenzia anche per quanto attiene alla circostanza che l’immobile non si appartenesse al venditore in quanto espressamente specificata nella proposta. Per questo motivo ha rigettato le pretese dell’acquirente ed ha confermato il diritto dell’agenzia alle provvigioni confermando pertanto la sentenza di I grado.-
    € 100,00
Scroll