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Hai cercato '' proprietario '' ho trovato 452 documenti

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    Nº 6227
    Data 26/04/2024
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    IL proprietario DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL PALAZZO NON È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE LADDOVE SI RIESCA A DIMOSTRARE CHE SONO STATE DETERMINATE DA UN DIFETTO DELL’IMBOCCO DELLA COLONNA PLUVIALE DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MARZO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE, nel MARZO 2024- Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che il proprietario del terrazzo non è responsabile per i danni provocati da infiltrazioni all’appartamento sottostante, laddove si riesca a dimostrare che per quanto provenienti apparentemente dal terrazzo di proprietà esclusiva sono state in effetti determinate da vizi attinenti ad impianti condominiali, con la conseguenza che grava esclusivamente sul condominio l’obbligo di manutenzione, di eliminarne i vizi e difetti anche determinati da errata realizzazione dell’opera.
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    Nº 6164
    Data 28/12/2023
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    SE C’È USUFRUTTO, IL NUDO proprietario PUÒ FIRMARE L’AFFITTO?
    Anche se sulla casa vi è l’usufrutto di un’altra persona, il nudo proprietario è legittimato a concludere il contratto di locazione dell’immobile e ad esigere il pagamento dei canoni.
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    Nº 6087
    Data 08/11/2023
    Downloads: 11
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA IL proprietario DELL’IMMOBILE VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.
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  • Nº 6063
    Data 26/09/2023
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMproprietario PER INFORMARLO DELL’INTENZIONE DELL’ALTRO COMproprietario DI VENDERE ED INVITARLO A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE INCARICO AD AGENZIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE UN COMproprietario CHIEDE ALL’AGENZIA DI CONTATTARE L’ALTRO COMproprietario PER VALUTARE SE È POSSIBILE CONFERIRE CONGIUNTAMENTE L’INCARICO DI VENDITA.
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  • Nº 6046
    Data 16/09/2023
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    RESPONSABILITÀ DEL COMproprietario DELLA PERDITA O DEL DETERIORAMENTO DEL BENE COMUNE
    Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2023, n. 12620. Pres. Manna. Est. Fortunato. Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia
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    Nº 6041
    Data 15/09/2023
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    MA QUANDO MAI IL NUOVO proprietario DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI NON PAGATI AL PRECEDENTE proprietario?
    Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione - Trasferimento del contratto - Diritto del proprietario al pagamento dei canoni anteriori
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    Nº 6007
    Data 14/07/2023
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    NON SEMPRE IL proprietario DI UN EDIFICIO HA L'OBBLIGO DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHE
    In alcuni casi, in mancanza del consenso del proprietario dell'immobile, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici.
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    Nº 5832
    Data 13/01/2023
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    Comproprietario che non occupa l'immobile: quali diritti?
    Il comproprietario che non usa l'immobile può esigere dall'altro comproprietario occupante l'indennità di occupazione ed i frutti civili? Come va impostata correttamente in giudizio l'azione per il rilascio dell'immobile?....
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    Nº 5617
    Data 15/02/2022
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    È indispensabile il consenso del proprietario di un edificio per il passaggio di cavi telefonici?
    Non vi è dubbio che le compagnie telefoniche nel far passare i cavi non siano particolarmente attenti all'esigenze del proprietario privato superando spesso il confine del lecito pur di realizzare opere utili agli utenti ma lesive dei diritti altrui.........
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  • Nº 5577
    Data 07/01/2022
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    È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È proprietario DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.
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  • Nº 5445
    Data 31/03/2021
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    IL proprietario DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I VIZI E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI CONDOMINIALI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
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  • Nº 5390
    Data 07/12/2020
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    RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL proprietario-SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-
    € 49,00
  • Nº 5351
    Data 07/10/2020
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    Parere 900 - Se l’acquirente di un appartamento è tenuto a restituire al venditore la somma da questi accantonata durante il periodo in cui era proprietario nel fondo condominiale costituito a garanzia per eventuali lavori strordinari.-
    Al quesito può darsi risposta affermativa nei limiti che seguono.- Il venditore, salvo diversi accordi, deve rispondere delle spese ordinarie sostenute prima della vendita e di quelle straordinarie anche successive alla vendita, ma deliberate quando era proprietario.- I fondi che siano stati versati per far fronte a tali spese, sia che siano conseguenza di una statuizione... CONTINUA
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    Nº 5214
    Data 08/02/2020
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    PROMISSARIO VENDITORE CHE NON SIA proprietario DEL BENE E LIMITI ALLA RISOLUBILITA' DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
    Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2020, n. 787. Contratto preliminare di vendita – Promissario venditore che non sia proprietario del bene – Buona fede del compratore – Risoluzione del contratto per inadempimento – Limiti
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    Nº 5187
    Data 11/01/2020
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    USUFRUTTUARIO E NUDO proprietario: A CHI SPETTA PARCHEGGIARE L'AUTO NEL CORTILE CONDOMINIALE
    Se a contendersi il "posto" auto sono il nudo proprietario e l'usufruttuario dell'appartamento in condominio
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    Nº 5177
    Data 20/12/2019
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    USUCAPIONE: NON E' SUFFICIENTE LA MERA TOLLERANZA DEL proprietario
    Il tribunale di Sulmona si pronuncia sull'acquisto per usucapione del comproprietario. Il possesso di un bene per mera tolleranza del comproprietario non porta all'usucapione
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    Nº 5179
    Data 20/12/2019
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    CASSAZIONE: CASA COSTRUITA SUL SUOLO DI UN SOLO CONIUGE, LA TUTELA DEL CONIUGE NON proprietario
    Se due coniugi costruiscono la propria abitazione sul terreno di uno soltanto chi sarà proprietario dell'abitazione? Quali tutele per il non proprietario?
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    Nº 5068
    Data 19/06/2019
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    VIOLAZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL proprietario DI CASA
    Comodato o affitto: l’inquilino può escludere il proprietario dall’entrare nella propria casa.
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    Nº 4994
    Data 27/01/2019
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    INFILTRAZIONI DALLA TERRAZZA A LIVELLO PRIVATA. IL proprietario NON RISPONDE DEI DANNI SE IL CONDOMINIO SI OPPONE COLPEVOLMENTE ALLE OPERE DI MANUTENZIONE.-
    Terrazza privata e infiltrazioni per mancata manutenzione. Se il condominio non collabora il proprietario non risponde dei danni.
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    Nº 4961
    Data 04/12/2018
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    Cassazione: Il proprietario non può affittare la casa pignorata
    Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale si è fatta chiarezza in ordine alla facoltà o meno per il proprietario di un immobile oggetto di pignoramento di stipulare un valido contratto di locazione.-
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    Nº 660
    Data 09/07/2018
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    OCCUPAZIONE ABUSIVA D'IMMOBILE: LO STATO DEVE RISARCIRE IL proprietario
    Lo Stato deve risarcire il proprietario di un immobile occupato abusivamente se non ha tutelato la proprietà e l'iniziativa privata.-
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  • Nº 617
    Data 06/04/2018
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    PARERE N. 773 iL proprietario DI UN TERRENO CHE INTENDA CONCEDERLO IN GODIMENTO AD UN TERZO, IL QUALE LO ADIBIRA' A PARCHEGGIO CORRISPONDENDO UNA CIFRA FISSA ED UNA IN PERCENTUALE AGLI UTILI PRODOTTI, CHE TIPO DI CONTRATTO DOVRA' SOTTOSCRIVERE?
    Il contratto con il quale il proprietario di un terreno concede lo stesso in godimento ricevendo come contraltare il pagamento di un canone fisso e un’ulteriore percentuale in base al numero delle autovetture che vi vengono parcheggiate, rientra nell’ambito del contratto di
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  • Nº 565
    Data 13/12/2017
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    PARERE N°759: LOCAZIONE DI UN IMMOBILE : E’ POSSIBILE QUALORA IL proprietario DI UNA QUOTA SUL BENE GRAVATA DA IPOTECA NON PRESTI IL PROPRIO CONSENSO?
    La risposta al quesito è positiva in quanto il contratto di locazione può essere sottoscritto anche soltanto da uno dei comproprietari, in assenza del consenso del comproprietario dissenziente. L’opposizione del comproprietario dissenziente non può essere opposta al conduttore, salvo che non sia stata portata a conoscenza del conduttore prima della stipula del contratto (art. 2031, secondo comma, cod. civ.), Ove tale comunicazione non ci sia stata, il contratto.........parere integrale...cliccando su download
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  • Nº 525
    Data 26/04/2017
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    PARERE N. 745 L'ACQUIRENTE PUO' CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA LUCE ALLARGATA DAL VICINO CON L'AUTORIZZAZIONE SOLO VERBALE DEL VECCHIO proprietario?
    La risposta è negativa in quanto la normativa in materia di luci, quando queste si aprono su un muro comune, parla di consenso tra proprietari di fondi finitimi, e quindi si ritiene che il consenso dell’ex proprietario non può sostituire il consenso del nuovo proprietario il quale potrebbe anche non manifestarlo, inoltre il consenso deve essere prestato per iscritto a nulla rilevando il consenso manifestato oralmente. Motivi di diritto La materia oggetto del quesito è sussumibile negli artt. 900 e 901 c.c. disciplinanti le luci. Preliminarmente occorre evidenziare che vengono in questione due interessi e due esigenze contrapposte entrambe meritevoli di tutela che necessariamente devono essere contemperate.....parere integrale cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 427
    Data 21/06/2016
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    QUESITO N. 705 BIS: SE SUSSISTE DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL proprietario DEL FONDO CONFINANTE, NELL\'IPOTESI IN CUI, IN OCCASIONE DELL\'ALIENAZIONE, SI SIA PROCEDUTO AD UN FRAZIONAMENTO DEL FONDO.
    SOLUZIONE: Sussiste diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante anche nell\'ipotesi in cui, in occasione dell\'alienazione, si sia proceduto ad un suo ARTIFICIOSO frazionamento per eliminare il requisito del confine fisico tra i suoli, onde precludere l\'esercizio del diritto di prelazione”. L’intento fraudolento delle parti, pertanto, non esclude il diritto alla prelazione del coltivatore diretto confinante, che potrà riscattare il terreno laddove dimostri che il frazionamento sia stato effettuato al solo fine di favorire l’acquisto di terzi nella vendita PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD
    € 20,00
  • Nº 414
    Data 25/05/2016
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    QUESITO N°701:Vendita di un terreno dalla cui visura risulta un diritto del concedente a favore del culto: -il livellario può considerarsi proprietario per usucapione al mero decorso dei venti anni? -in caso contrario,quale procedura occorre attivare ?
    SOLUZIONE: La risposta al quesito necessita di un esame differenziato della fattispecie a seconda dell’atteggiamento assunto nel corso degli anni dal livellario (o enfiteuta): a) Omessa corresponsione canone pattuito dal contratto di livello (oggi enfiteusi) per un periodo di 20 anni.- In tale caso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nonostante non vi sia una univocità di vedute, propende per ritenere che tale atteggiamento, ovviamente anche in caso di mancata richiesta dei canoni da parte del concedente, non è di per sé sufficiente per considerare automaticamente estinto il contratto di livello (oggi contratto di enfiteusi), e dunque acquisito un diritto di proprietà sul terreno per usucapione.- Da ciò deriva che affinché il livellario (enfiteuta) possa usucapire il terreno oggetto del contratto de quo non è sufficiente il mancato pagamento dei relativi canoni per un periodo ventennale, bensì sarà necessario che l’enfiteuta dimostri l’intervento di una interversio possessionis, ossia un radicale mutamento del titolo in base al quale ha la disponibilità del terreno (presupposti indicati nel testo), da cui derivi il suo atteggiarsi quale proprietario del relativo bene immobile.- Solo in tal caso, secondo l’orientamento maggioritario, potrà vantare l’avvenuta usucapione.- La cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nella intestazione catastale, dovrà essere fatta per atto pubblico o autenticato, senza il necessario assenso o presenza del concedente. È sufficiente che chi interviene all'atto dichiari al notaio rogante di non aver corrisposto il canone da oltre un ventennio e, possibilmente, produrre una copia del Decreto di legittimazione, a suo tempo emesso a suo favore o a favore dei suoi danti causa.- b) Corresponsione canone pattuito nel relativo contratto In tale caso il rapporto enfiteutico è ancora in essere, ma, è affrancabile, ai sensi dell'articolo 973 del Codice Civile, versando una somma pari a 15 volte il canone annuo, giusto quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, che corrisponde al reddito dominicale aggiornato coi coefficienti previsti per le Imposte dirette, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 143.- In quel caso è necessario l'intervento del concedente, ai fini dell'affrancazione, previa trascrizione dell'originario atto costitutivo di legittimazione, ai sensi della legge n. 1766 del 1927.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
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  • Nº 365
    Data 09/03/2016
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    QUESITO N° 684: Il DONANTE CHE SI E' RISERVATO IL DIRITTO DI USUFRUTTO PUO' CEDERLO AL NUDO proprietario ? A QUALI AZIONI E' ESPOSTO IL DONATARIO A SEGUITO DELLA DONAZIONE ?
    SOLUZIONE:Allorquando il donante ceda il diritto di usufrutto al nudo proprietario, questa operazione comporta l’estinzione del diritto per consolidazione. Il donatario, ormai divenuto pieno proprietario, rimane comunque esposto all’azione di riduzione da parte dei legittimari, nel caso in cui siano state lese le quote di legittima, azione esercitabile dagli eredi nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.-
    € 20,00
  • Nº 315
    Data 21/12/2015
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    QUESITO N. 675 - Se il titolare di un diritto di abitazione, che abbia il consenso del nudo proprietario, può locare l’immobile oggetto del suddetto diritto a terzi.-
    SOLUZIONE: Il nudo proprietario di un immobile ed il titolare del diritto di abitazione possono derogare al divieto di locazione sancito dall’art. 1024 c.c. mediante un espresso accordo scritto. Il divieto di cui all’art. 1024 c.c., infatti, attenendo ad un diritto patrimoniale disponibile, non ha natura pubblicistica.
    € 20,00
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    Nº 3561
    Data 07/10/2009
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    Quesito n. 341 : Se la prelazione agraria spetta all’usufruttuario o al nudo proprietario del fondo confinante.-
    L’istituto della prelazione attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, qualora decida di concludere un determinato contratto. Tale istituto non obbliga il soggetto che concede la prelazione alla stipula del contratto, ma lo vincola qualora decide di addivenirne. Il diritto del prelazionario non è legato al contratto finale, ma consiste nell’essere preferito ad altri, a parità di condizioni.- La prelazione può essere legale o volontaria.- Nel novero delle prelazioni legali rientra la prelazione agraria disciplinata dall’art.8 della legge 590 del 1965, che dispone che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria,a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.- Come si evince dalla lettura della norma scopo della prelazione agraria è quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.- Dal tenore della norma è possibile individuare non solo i soggetti titolari del diritto di prelazione, ma anche le condizioni e i requisiti previsti dal legislatore per poter correttamente esercitare il suddetto diritto.- Soffermandosi sul requisito soggettivo, più problematico a livello interpretativo rispetto agli altri, la prima questione che si pone è se l’elencazione che si rinviene nella norma è da considerarsi tassativa o meno. Se si aderisce alla prima soluzione prospettata non si potrà parlare di diritto di prelazione in capo al conduttore il cui titolo sia invalido, o addirittura mancante. Riguardo al titolo invalido non vi sono dispute giurisprudenziali nel considerare inesistente il diritto di prelazione. Maggiori dubbi sono sorti invece riguardo alla possibilità che il prelazionario sia in effetti un coltivatore di fatto. Nonostante la soluzione estensiva sia aderente alla ratio della legge la Cassazione con orientamento unanime considera tassativa l’elencazione della legge (Cass. 19 novembre 1979, n. 6048).- Il particolare interesse che riveste la questione ha spesso coinvolto la Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle leggi agrarie per contrasto con l’art. 42, terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di limitazioni del diritto di proprietà (Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 32).- Altro aspetto che merita di essere segnalato attiene al particolare interesse pubblico che caratterizza tutta la normativa sulla prelazione agraria. Infatti non pochi problemi interpretativi sono sorti riguardo alla disciplina applicabile in caso di violazione delle norme agrarie. Ci si chiedeva se tale violazione integrasse un’ipotesi di nullità virtuale, ex art 1418, prima comma del codice civile. La Giurisprudenza, con orientamento maggioritario, ha messo a tacere ogni dubbio, sostenendo che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., sussistendo il rimedio del riscatto (Cass. 24/05003, n. 8236).- L’art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche al “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.- Con tale modifica il legislatore ha affiancato alla figura della prelazione cd comune che incide sul fondo messo in vendita a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, quella del confinante che avvantaggia il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quello messo in vendita.- Obiettivo del legislatore, soprattutto dopo la modifica è quello di favorire il consolidamento e accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni agricoli, incentivando la formazione di imprese coltivatrici di più ampie dimensioni.- Per stabilire se il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario o al nudo proprietario confinante è necessario analizzare quelli che sono i requisiti oggettivi e soggettivi che il legislatore impone affinchè si possa correttamente esercitare il diritto di prelazione.- Dal tenore dell’ art. 7 della legge citata si evince che le condizioni perché operi la prelazione agraria del confinante sono le seguenti: a) sul piano oggettivo occorre la contiguità dei fondi; b) sul piano soggettivo occorre che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto; c) sempre sul piano soggettivo, come elemento di esclusione, occorre che sul fondo posto in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido.- Riguardo al concetto di contiguità dei fondi esso è stato ritenuto corrispondente o a quello di confinanza in senso giuridicamente proprio, oppure a quello di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (Cass. 3 aprile 1990, n. 2767); sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali; e comunque con esclusione del concetto di contiguità allorquando si verifica la c.d. contiguità funzionale, ossia quando i fondi sono separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (Cass. 6 agosto 2002, n. 11779).- Dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 emerge che il diritto di prelazione spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Occorre, poi, che ricorrano nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 590 del 1965 per il coltivatore del fondo posto in vendita, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. 16/06/2005, n. 12963).- Necessaria ai fini della prelazione è anche la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente che costituisce, a norma dell'articolo 8 primo comma della legge n. 590 del 1965, condizione anch’essa per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante.- Occorre, ancora, che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti ( Cass. 04/02/2002, n. 2505).- Altro requisito indicato dalla legge è che sul fondo messo in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido. Infatti la presenza sul fondo messo in vendita di un coltivatore diretto, anche se rinunciatario, esclude l’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante (Cass. 21 aprile 2005, n. 8369).- Rispetto al caso concreto non si contesta l’esistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e c).- Occorre invece soffermarsi sul requisito soggettivo di cui alla lettera b), che prescrive, come abbiamo già anticipato, che il diritto di prelazione spetta al confinante purchè sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Solo per ragioni di chiarezza si ricorda che mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.- In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 c.c., alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento.- Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto comporta che il proprietario perde la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato.- Alla luce delle disposizioni di legge e della stessa ratio delle norma ammettere che il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario significherebbe non solo violare il disposto della norma che parla infatti di “proprietario”, ma anche vanificare la ratio dell’istituto, volto a garantire l’accorpamento dei fondi. Non vi è chi non veda l’impossibilità di realizzare tale obiettivo in capo all’usufruttuario dato il carattere temporaneo del suo diritto.- Rispetto, invece, alla posizione del nudo proprietario sicuramente non vi è contestazione rispetto al suo titolo di proprietà. Problemi interpretativi si pongono invece con riferimento alla sua posizione di coltivatore diretto. Infatti secondo alcune decisioni della Cassazione la qualifica di coltivatore diretto deve inerire alla conduzione del terreno confinante con quello in vendita, altre accordano la prelazione agraria al proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto senza che però rilevi la conduzione del fondo.- Aderendo a tale ultimo orientamento è possibile affermare che il diritto di prelazione spetta anche al nudo proprietario, in quanto anch’esso è titolare del diritto di proprietà. (Tribunale di Pinerolo 24 febbraio 1988).- Il diritto ad esercitare la prelazione agraria spetterebbe al solo nudo proprietario, unico titolare del diritto di proprietà e non anche all’usufruttuario.-
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    Nº 3518
    Data 16/09/2009
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    Se il proprietario dell’ultimo piano del condominio può modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza da riservare al proprio uso esclusivo.-
    “Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c. poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri. E' del tutto ininfluente la considerazione che non e' variata la funzione di "copertura" cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza a tasca, perché non e' affatto vero che detta utilizzazione sia l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità”.- Cfr. Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2008, n. 14950 Art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune) “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
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  • Nº 1327
    Data 12/12/2005
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    QUESITO N. 111: Se, in caso di sfratto, il proprietario può disfarsi dei mobili dell'inquilino
    Il proprietario può liberamente disporre dei mobili che l'inquilino sfrattato abbia lasciato nell'immobile? questa è la questione cui si da risposta nel quesito che si pubblica.......
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  • Nº 836
    Data 05/02/2003
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    LETTERA del proprietario al conduttore di autorizzazione lavori di ristrutturazione
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  • Nº 3200
    Data 09/01/2002
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    QUESITO N. 9: Se la vendita di un immobile appartenente ad un soggetto distinto dal proprietario del suolo fa acquistare all'acquirente la piena proprietà dell'immobile
    Se la vendita di un immobile appartenente ad un soggetto distinto dal proprietario del suolo fa acquistare all'acquirente la piena proprietà dell'immobile
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    Nº 6587
    Data 18/08/2025
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    Quando condominio e proprietario del terrazzo rispondono solidalmente per i danni da infiltrazioni.
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  • Nº 6576
    Data 07/07/2025
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    MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL proprietario COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’IMMOBILE A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI VENDITA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI IMMOBILE RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.
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    Nº 6366
    Data 16/09/2024
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    IL CONDUTTORE CHE A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO ABBIA OTTENUTO CON SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA proprietario ANCHE SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”
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  • Nº 6338
    Data 06/08/2024
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    MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMproprietario DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.
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