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    Nº 6481
    Data 10/02/2025
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    IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA provaTO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."
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    Nº 6137
    Data 11/12/2023
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    SERVITU' DI PASSAGGIO CARRABILE A CARICO DEL CONDOMINIO: COME provaRLA?
    Chi invoca in giudizio una servitù di passaggio a carico di un altro immobile, deve essere in grado di comprovarne il diritto.
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    Nº 6035
    Data 13/09/2023
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    IL MEDIATORE NON HA DIRITTO ALLE provVIGIONI SE NON prova DI AVER COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'ACQUIRENTE NON prova NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA --
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.
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    Nº 5887
    Data 24/03/2023
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    La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusiva
    La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusiva
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    Nº 5844
    Data 21/01/2023
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    GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE SI TRATTA DI DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO APprovaTO E L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 23
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di COMPRAVENDITA immobiliare, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore; Dott.ssa Maria Assunta Niccoli – Consigliere; Dott.ssa Giulia Carleo – Consigliere: I PRINCIPIO: LA CIRCOSTANZA CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO DELL’ASSENZA DEL CERTIFIFICATO DI AGIBILITÀ, NON COSTITUISCE prova CHE SIA STATO ANCHE INFORMATO DELLA CIRCOSTANZA CHE L’IMMOBILE PRESENTAVA DEGLI ABUSI E CHE LI ABBIA ACCETTATI - “l’acquirente, differentemente da quanto asserito dall’appellante, non era a conoscenza delle irregolarità dell’immobile, ma anzi era stato rassicurato circa la sua conformità alla normativa urbanistica in virtù delle menzionate concessioni edilizie in sanatoria la cui differenza rispetto la agibilità è di tutta evidenza. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria viene richiesta e rilasciata nel caso di abuso edilizio, al ricorrere di determinate condizioni inderogabili, quali, ad esempio, la circostanza che l’edificio in questione sia conforme al piano regolatore tanto al momento della sua costruzione che al momento della richiesta di concessione edilizia in sanatoria; mentre l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati”. II PRINCIPIO: GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE TRATTASI DI NON CONFORMITà RISPETTO AL PROGETTO APprovaTO, E NEPPURE L’ACQUIRENTE Può CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVE NE SIA STATO INFORMATO ALL’ATTO DELL’ACQUISTO – “Ferma restante, allora, la validità del contratto de quo, deve però aggiungersi che, nei rapporti privatistici, la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale, ma si risolve, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento, ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 c.c. richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota» (Cass., Sez. II, 28 giugno 2012, n. 10947)”.
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  • Nº 5546
    Data 09/11/2021
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    PARERE 957 - QUALI SONO LE MAGGIORANZE RICHIESTE, ANCHE CON SUPERCONDOMINI, PER L’APprovaZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SUPERBONUS 110% ,SE IL SINGOLO CONDOMINO SI OPPONE A LAVORI CHE COMPORTINO VARIAZIONI ALLE PORZIONI DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE
    In quesito sottoposto richiede soluzioni a diverse tematiche.- In primo luogo, va detto che per l’approvazione dei lavori che danno diritto al superbonus 110% è necessaria una maggioranza semplice dei condomini.- Nello specifico le delibere saranno valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.....
    € 29,90
  • Nº 5429
    Data 02/03/2021
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE CON LA QUALE RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMprovaNTE LA MANCATA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.-
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra
    € 60,00
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    Nº 5246
    Data 13/03/2020
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    CASSAZIONE: LO SCREENSHOT prova LA CHAT
    Per la Suprema Corte è legittimo fare uno screenshot dello schermo di un cellulare in cui appare una chat, così come lo è acquisire la foto come prova
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    Nº 5166
    Data 06/12/2019
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    Il compratore che assume che l'iimmobile che ha comprato è affetto da alcuni vizi è tenuto a fornire la prova della loro esistenza. Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Maggio 2019, n. 11748. Est. Cosentino. Compravendita - Vizi della cosa venduta -
    Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di vizi della cosa venduta, ha ribadito che grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
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    Nº 4999
    Data 08/02/2019
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    prova DELLA SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO PER IL QUALE E' RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
    Recente pronuncia giurisprudenziale in materia di prova della simulazione di un contratto.-
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    Nº 2182
    Data 07/11/2007
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    Decreto Bersani approvato il 13 giugno 2007: il contenuto del disegno di legge, che interessa la categoria dei mediatori immobiliari
    Il provvedimento, approvato il 13 giugno dalla Camera, è all'esame della commissione Industria del Senato, dove sono stati presentati, al netto di quelli ritirati, 429 emendamenti. Ecco, in particolare , il contenuto del disegno di legge, che interessa la categoria dei mediatori immobiliari........
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    Nº 6354
    Data 10/09/2024
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    Quale prova è necessaria per vincere la presunzione di condominialità?
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    Nº 6131
    Data 01/12/2023
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    L’INCARICO DI MEDIAZIONE È provaTO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROPRIETARIO HA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE VIA MAIL AL MEDIATORE E HA FATTO VISIONARE L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA AGOSTO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, in data 31/08/2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: “In applicazione di tale principio, la giurisprudenza è giunta a riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la sua opera si sia esaurita nella mera indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative” II PRINCIPIO: L’applicazione del criterio della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a precisare che la provvigione è dovuta al mediatore anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in assenza e all’insaputa del mediatore e dopo la scadenza dell’incarico (Cass. 23842/2008). In tale evenienza, il contraente sarà onerato di dimostrare l’interruzione del nesso causale, ovvero che la conclusione dell’affare è dipesa da una ripresa autonoma delle trattative, non ricollegabile all’opera del mediatore: “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 2001). III PRINCIPIO: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009). Ed ancora:” l’identità dell’affare concluso, presupposto dell’insorgenza del diritto alla provvigione, non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. 8676/2009). Nella specie si tratta di moglie e marito, per cui non è seriamente dubitabile che essi non fossero consapevoli che si stavano avvalendo dell’intervento del mediatore, essendo loro nota la sua qualità di agente immobiliare. Il legame familiare esistente, poi, soddisfa certamente il presupposto di continuità soggettiva richiesto dalla citata giurisprudenza così da permettere di veder integrato nel caso concreto il presupposto della “identità dell’affare”. IV PRINCIPIO: Ebbene, nella fattispecie, come rilevato in precedenza, il preliminare allegato dalla convenuta TROVATO è privo di data certa, per cui unico atto in virtù del quale possa dirsi sorto un vincolo fra le parti è il rogito del 15/7/2015. Ne consegue, e tenendo presente il principio sopra riportato, che la prescrizione ha cominciato a decorrere dalla stipula del rogito. Ora, risulta in atti (v. raccomandata, doc. 9 parte attrice) che l’attore in data 19/5/2016 ha costituito in mora la convenuta per il pagamento della provvigione, interrompendo così i termini prescrizionali, e poi, in data 04/4/2017, ha notificato tempestivamente l’atto di citazione.
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    Nº 6117
    Data 24/11/2023
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    SOTTOSCALA IN CONDOMINIO: SE NON È UN BENE COMUNE BISOGNA provaRLO
    La giurisprudenza individua solo due modi per dimostrare che un bene, naturalmente condominiale, sia di proprietà privata.
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    Nº 5974
    Data 30/06/2023
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    COMPRAVENDITA AUTO E GARANZIA PER VIZI: L'ONERE DELLA prova GRAVA SUL COMPRATORE
    Anche nel caso di difetto di qualità, l'onere grava sul compratore perché si tratta di azione tipica rientrante nella garanzia della vendita sul modello delle ''azioni edilizie'' (Cass. n. 14895/2023)
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    Nº 5885
    Data 24/03/2023
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    IMMOBILI ANTE 1967, DOCUMENTI PER LA prova DELLA DESTINAZIONE D’USO
    Secondo il Consiglio di Stato, nei documenti probanti la destinazione d’uso dell’immobile realizzato in epoca precedente all’obbligo di rilascio del titolo abilitativo possono rientrare anche atti non afferenti all’ambito urbanistico-edilizio...
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    Nº 5150
    Data 16/11/2019
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    PRELIMINARE prova DELLA REGOLARITA' URBANISTICA DEL BENE
    Cassazione 19.9.2019 n 23338 Per ottenere la sentenza ex art. 2932 cc di un preliminare occorre verificare la regolarità urbanistica del bene. Se il promittente alienante, inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica ovvero rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 40 legge n 47 del 1985, il promissario acquirente può provvedere a tale produzione o di rendere la dichiarazione per ottenere la sentenza ex art 2932 cc.
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    Nº 5110
    Data 14/09/2019
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    AFFITTO IN NERO: PER provaRLO BASTA LA DENUNCIA DELL'INQUILINO
    Per la CTP di Milano l'inquilino non è un terzo qualsiasi, ma una parte del contratto, e le sue dichiarazioni sono utilizzabili per dimostrare l'esistenza della locazione in nero
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    Nº 4978
    Data 31/12/2018
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    Abusi edilizi: Google Earth fa prova.-
    Per il Tar i fotogrammi di google earth sono prove documentali utilizzabili in giudizio per avvalorare l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria dell'opera.-
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  • Nº 489
    Data 02/01/2017
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    DIFFIDA DEL VENDITORE ALL’ ACQUIRENTE DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI IL RIGETTO /APprovaZIONE DELLA BANCA DELLA PRATICA DI MUTO
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il promittente acquirente, non provveda a comunicare l'esito del mutuo al quale risulta subordinato il contratto preliminare.
    € 50,00
  • Nº 466
    Data 26/10/2016
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    Quesito 716 Istallazione del sistema di videosorveglianza nel condominio. Disciplina delle procedure di approvazione e tutela della privacy.
    L’installazione delle telecamere, sul portone di ingresso del condominio e sul portone del garage, può essere effettuata prevedendo un apposito cartello che le segnali.Più precisamente, (ovvero nel caso del portone di ingresso del condominio e nel vano garage), nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.Occorre quindi bilanciare l’interesse alla tutela dei beni comuni, con l’interesse alla tutela della privacy altrui.Per quanto riguarda, poi, il quorum, l’installazione deve essere deliberata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea nella quale essa è in discussione, che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’intero edificio. Dunque, nel condominio l’installazione delle telecamere è decisa a maggioranza.Diverso, poi, è il caso in cui l’installazione sia effettuata dal singolo condomino. Infatti, non sussistono grossi problemi (almeno ai fini civilistici) se questo impianto è apposto all’interno della proprietà privata del singolo condomino ed “inquadra” (sorveglia) esclusivamente la proprietà privata.Il privato può farlo a proprie spese e in questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né adottare particolari cautele in ossequio al Codice della privacy.
    € 20,00
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    Nº 3683
    Data 18/12/2009
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    Legge Finanziaria 2010: il testo approvato dalla Camera.-
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    Nº 2836
    Data 03/03/2009
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    Codice deontologico degli agenti immobiliari approvato dal Consiglio Nazionale della FIAIP in Roma il 4/5 giugno 2008.-
    Il codice si rivolge agli iscritti delle associazioni di categoria (FIAIP, FIMAA, ANMA).-
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    Nº 2498
    Data 25/06/2008
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    Se, in materia di condominio, è annullabile la delibera approvata in caso di violazione del diritto del condomino di esaminare documentazione attinenti ad argomenti posti all'ordine del giorno.-
    Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile, n.12650.-
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    Nº 1919
    Data 16/04/2007
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    Se relativamente ad una simulazione relativa parziale è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all'ammontare del prezzo?
    Sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , N. 7246 DEL 26/03/2007.-
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  • Nº 1785
    Data 29/01/2007
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    Disegno di legge sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2007.-
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    Nº 1727
    Data 12/01/2007
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    Se è possibile la prova per testi nel caso della simulazione relativa parziale.-
    Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 19146 del 06/09/2006
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    Nº 6546
    Data 05/05/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".
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  • Nº 6544
    Data 24/04/2025
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    MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO IMMOBILE NON VINCOLANTE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CLIENTE INTERESSATO NON INTENDE FORMULARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IN QUANTO NON VUOLE VINCOLARSI. CON QUESTO MODULO SI OTTIENE L'OBIETTIVO DI AVERE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA TRATTATIVA È SORTA GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ED IL VENDITORE ERA INFORMATO DI QUESTA CIRCOSTANZA. IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO NON PRODUCE ALCUN VINCOLO PER L'ACQUIRENTE PER CUI NON È TENUTO AD ACQUISTARE E PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO INTERROMPERE LE TRATTATIVE, MA SE SUCCESSIVAMENTE ACQUISTA SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE LE provVIGIONI. IL MODULO DEVE ESSERE FATTO SOTTOSCRIVERE ANCHE IL VENDITORE PER CONOSCENZA IN MODO DAVIDE LA prova DI AVERLO INFORMATO DELL'INTERESSE DEL CLIENTE.
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    Nº 6521
    Data 15/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA provVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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