Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 5451Data 26/03/2025Downloads: 191
MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO provvigioni versione aggiornata marzo 2025.
DICHIARAZIONE provvigioni CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA provvigione ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.€ 99,00 -
Nº 6291Data 16/07/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni ANCHE SE DOPO LA VISITA VIENE ESTROMESSO DALLE TRATTATIVE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel maggio 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che dopo la visita, l’acquirente abbia dichiarato di non essere interessato all’acquisto e dopo pochi giorni anche il venditore abbia ritirato le chiavi dichiarando di non voler più vendere, non esclude la rilevanza dell’intervento svolto dal mediatore, per cui lo stesso ha diritto alle provvigioni nel momento in cui le stesse parti ebbero a concludere il medesimo affare da lui proposto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6269Data 10/06/2024Downloads: 30
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELLE provvigioni.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'ACQUIRENTE POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE provvigioni A FRONTE DELLA RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'ACQUIRENTE ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.€ 99,00 -
Nº 6237Data 08/05/2024Downloads: 18
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE provvigioni ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE E HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE PAGATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.download riservato - non acquistabile -
Nº 6220Data 22/04/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni SE HA EFFETTUATO LA VISITA ED INSTAURATO LA TRATTATIVA, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE NON HA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA E CHE LE PARTI DOPO HANNO CONCLUSO AUTONOMAMENTE L’AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, INNANZI al TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nel MARZO DEL 2024. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, È STATO CONFERMATO CHE AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE provvigioni NON OCCORRE CHE QUESTI PARTECIPI A TUTTA LA TRATTATIVA, FINO ALLA DEFINITIVA CONCLUSIONE, BASTANDO CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI ED INSTAURATO LA TRATTATIVA… IL GIUDICE HA ANCHE AFFERMATO CHE L’AFFIDABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA DEI COLLABORATORI NON È ESCLUSA DALLA SEMPLICE CIRCOSTANZA CHE VI SIA UN RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO…download riservato - non acquistabile -
Nº 6169Data 08/01/2024Downloads: 26
MODULO DICHIARAZIONE RINUNZIA A RIMBORSO DELLE provvigioni NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIÙ MEDIATORI NELLA CONCLUSIONE DEL MEDESIMO AFFARE EX ARTICOLO 1758 C.C..DOC.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO UN CLIENTE, NONOSTANTE AVVISATO CHE POTREBBE ESSERE OGGETTO DI RICHIESTA PAGAMENTO provvigioni DA PARTE DEI MEDIATORI CHE PRECEDENTEMENTE GLI HANNO FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, INTENDE COMUNQUE FORMULARE LA PROPOSTA E RINUNZIARE A QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALLA NUOVA AGENZIA.€ 99,00 -
Nº 6109Data 20/11/2023Downloads: 24
MODULO DICHIARAZIONE DI RICEVUTA RESTITUZIONE provvigioni DEL CLIENTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA CHE NONOSTANTE L’INTERVENUTA CONCLUSIONE DELL’AFFARE ABBIA DECISO DI RESTITUIRE LE provvigioni.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA, NONOSTANTE ABBIA DIRITTO ALLE provvigioni, HA DECISO DI RESTITUIRLE IN QUANTO LE PARTI HANNO DECISO, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OVVERO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE, DI NON STIPULARE PIÙ L’ATTO DEFINITIVO, PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALL’AGENZIA.€ 99,00 -
Nº 6035Data 13/09/2023Downloads: 3
IL MEDIATORE NON HA DIRITTO ALLE provvigioni SE NON PROVA DI AVER COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'ACQUIRENTE NON PROVA NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA --
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5891Data 01/04/2023Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni SE DOPO AVERLO FATTO VISIONARE UN IMMOBILE AD UNA PERSONA, CHE EBBE A SOTTOSCRIVERE ANCHE UNA PROPOSTA, LO STESSO SIA STATO INTESTATO AL MARITO OPPURE AL FIGLIO. LA SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha accolto i seguenti principi: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni SE DOPO AVER FATTO VISIONARE L’IMMOBILE ALLA MOGLIE, CHE SOTTOSCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO, LO STESSO SIA STATO ACQUISTATO DAL MARITO E DAL FIGLIO. “sul punto si richiama quanto esplicitamente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE provvigioni.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE provvigioni IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5843Data 18/01/2023Downloads: 15
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO DOPO UN ANNO ED ANCHE SE HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile - IL GIUDICE dott. Alfredo Maffei - PRINCIPIO: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO UN ANNO DOPO, QUANDO HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI Ebbene, le circostanze acquisite dall'istruttoria convincono del fatto che l'attività dell’agenzia dell’attrice, pur interrottasi prima della vendita, abbia costituito antecedente necessario della conclusione dell'affare. Invero, l'interessamento di una diversa agenzia immobiliare e il reperimento da parte del convenuto di un contatto con quest’ultima grazie ad un annuncio pubblicitario curato dalla stessa non valgono ad interrompere il nesso causale tra l'attività iniziale della prima agenzia (che ha consentito l'individuazione e l'apprezzamento dell'immobile da parte dell’acquirente) e la decisione di portare a compimento la compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5801Data 10/12/2022Downloads: 24
MODULO DICHIARAZIONE DI PROSEGUIMENTO DIRETTO DELLA TRATTATIVA DEL CLIENTE INTERESSATO ALL’ACQUISTO ED IMPEGNO A CORRISPONDERE LE provvigioni IN CASO DI CONCLUSIONE DELLE STESSE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è un cliente interessato all’acquisto con l’agenzia chiede di poter proseguire direttamente la trattativa con il venditore impegnandosi contestualmente a corrispondere le provvigioni in caso di conclusione dell’affare.il modulo prevede varie tutele contro il rischio scavalco€ 59,00 -
Nº 5788Data 21/11/2022Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni ANCHE SE LE PARTI HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena LEO, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: Il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se le parti hanno concluso l’affare dopo che l’incarico è scaduto: ‘Né rilevano a tal fine le obiezioni di parte convenuta in relazione al conferimento dell’incarico (doc. 13), dal momento che, comunque, è noto che un incarico espresso non è necessario e che neppure è necessaria la sua persistenza (Cass. 23842/2008). Sul punto, la Suprema Corte ha oramai chiarito che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento d’incarico essendo sufficiente che la parte si sia avvalsa, avvantaggiandosene, dell’attività svolta dal mediatore (v. Cass. 7759/2005, Cass. 28231/2005 e Cass. 25851/14)’. Sussiste indubbiamente il diritto del Mediatore alle provvigioni nel caso in cui le parti abbiano concluso l’affare dopo essere state messe in relazione dal Mediatore: “ Ciò risulta affermato dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 11443 dell’8 aprile 2022 in una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui agenzia immobiliare aveva ricevuto un incarico per la vendita di un appartamento e, in virtù di tale incarico, aveva accompagnato dei potenziali acquirenti a visionare l’immobile. Questi ultimi, a seguito di una seconda visita, avevano formulato una proposta di acquisto, la quale tuttavia veniva rifiutata dal proprietario. A distanza di pochi mesi, però, l’immobile veniva poi venduto autonomamente dal proprietario ai medesimi potenziali acquirenti. A fronte di ciò l’agenzia immobiliare, venendo a conoscenza dell’avvenuta conclusione dell’affare, aveva citato in giudizio gli acquirenti per ottenere il pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta. La Cassazione ha affermato che “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5767Data 07/10/2022Downloads: 13
HA DIRITTO ALLE provvigioni IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’ACQUIRENTE, METTENDO IN RELAZIONE LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5723Data 15/07/2022Downloads: 4
LA PRETESA DI NON PAGARE LE provvigioni NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.download riservato - non acquistabile -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 37
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE provvigioni.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 5466Data 28/04/2021Downloads: 113
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O VENDITORE PER PAGAMENTO DELLE provvigioni A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-€ 60,00 -
Nº 5455Data 16/04/2021Downloads: 17
AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE provvigioni NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN FORMA SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NAPOLI APRILE
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.€ 49,00 -
Nº 5447Data 31/03/2021Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”€ 49,00 -
Nº 5444Data 31/03/2021Downloads: 8
IL DIRITTO ALLE provvigioni NON E' ESCLUSO DAL TEMPO TRA LA VISITA E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE E DAL FATTO CHE L'IMMOBILE E' STATO INTESTATO AD UN SOGGETTO DIVERSO, SE LEGATO A QUELLO A CUI ERA STATO PROPOSTO. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIB. SA
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare marzo 2021. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito il seguente principio: PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni non resta compromesso dal tempo intercorso tra la visita e la conclusione dell’affare e dalla circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato da un soggetto diverso, allorquando questo sia legato da rapporto di parentela con l’acquirente finale, che è lo stesso che aveva effettuato la visita e che era stato messo in relazione con l’affare dal mediatore. Più precisamente ha sancito testualmente quanto segue: “Dunque, il semplice decorso del tempo con l’intervento comunque del padre della ….. che concludeva un preliminare per poi avvenire il trasferimento dell’immobile proprio a favore di colei che lo aveva visitato non sono idonee a provare alcuna interruzione del nesso causale, dovendosi così riconoscersi che la vendita fu conclusa per mezzo dell’attività dell’agenzia che come tale ha diritto al compenso”.-€ 49,00 -
Nº 5438Data 26/03/2021Downloads: 10
VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE provvigioni, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.€ 49,00 -
Nº 5434Data 18/03/2021Downloads: 35
MODULO - TRANSAZIONE AGENZIA CON INCARICANTE PER RINUNCIA ALLE provvigioni MATURATE CONTRO CONFERIMENTO NUOVO INCARICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? il modulo deve essere utilizzato per transigere la lite tra l'incaricante ed agenzia, quando dopo l'accettazione di una proposta di acquisto, il venditore si rifiuti di corrispondere le provvigioni in quanto l'affare non si è perfezionato con la stipula dell'atto definitivo, ed offre all'agenzia, al posto delle provvigioni già maturate, la possibilità di riceversi un nuovo incarico di vendita dello stesso bene€ 60,00 -
Nº 5427Data 26/02/2021Downloads: 5
LA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE L'ESISTENZA DI UN'IPOTECA NON RILEVA AI FINI DEL DIRITTO ALLE provvigioni LÀ DOVE POI LA PARTE ABBIA COMUNQUE COMPRATO L'IMMOBILE
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI NOLA - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche nel caso in cui sia stato incaricato solo da una delle due parti: in particolare dispone testualmente che: “non presenta alcun rilievo la dedotta circostanza della carenza di mandato nei confronti della ………………., da parte della venditrice ………………………….., attesa la pacifica configurabilità della cd. mediazione atipica “fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione” (Cassazione civile sez. un., 02/08/2017, n.19161). Secondo principio: ai fini del diritto alle provvigioni resta del tutto indifferente alla circostanza che nella trattativa e siano intervenuti anche altri mediatori: in punto dispone testualmente che: “provata anche la sussistenza di una proposta di acquisto indirizzata dal …………………… alla venditrice ……………………, neppure rileva la mancata conclusione dell’acquisto grazie all’intervento della ........... ed il successivo intervento di ulteriori mediatori nell’affare al vaglio del Tribunale. Terzo principio: la circostanza che il mediatore abbia omesso di riferire l'esistenza di un'ipoteca non rileva ai fini del diritto alle provvigioni là dove poi la parte abbia comunque comprato l'immobile. in punto dispone testualmente che: “Né ha rilievo una supposta malafede della società attrice per non aver comunicato al ………………………… la presenza di iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, in primo luogo in quanto i testi riferiscono che tale circostanza fu comunicata al convenuto, ed in secondo luogo in quanto la conclusione dell'acquisto dimostra la irrilevanza della sussistenza di ipoteca sull’immobile”.€ 49,00 -
Nº 5422Data 24/02/2021Downloads: 38
PARERE 934 - SE MEDIATORE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLE provvigioni QUALORA LE PARTI, DOPO IL PRELIMINARE, NON STIPULANO L'ATTO PUBBLICO, PER RISOLUZIONE CONSENSUALE, OPPURE PER INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI, PER RECESSO, NULLITÀ O ANNULLAMENTO DEL PRE..
...I numerosi scenari ipotizzati, infatti, generano eterogenee ripercussioni sul diritto alla provvigione dell’intermediario.... In primo luogo, ove le parti nelle more tra il contratto preliminare e il definitivo si accordino per la risoluzione consensuale del negozio, il mediatore avrà diritto alle provvigioni... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5417Data 19/02/2021Downloads: 7
LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI NON HANNO STIPULATO L’ATTO PUBBLICO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE provvigioni, CHE SI DETERMINA GIÀ CON L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione basta l’accettazione la proposta di acquisto. In particolare la giurisprudenza “pacificamente ritiene che sia sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il dritto del mediatore alla provvigione (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4111; Cass. 11.5.2001, n. 6599). E' questo il requisito minimo, essendo nella facoltà delle parti rogare alla disciplina legale e procrastinare l'acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (Cass. 3.10.1997, n. 9676) ..”. – Secondo principio: La circostanza che le parti non hanno stipulato l’atto pubblico non incide sul diritto del mediatore alle provvigioni, che si determina già con l’accettazione della proposta di acquisto. In particolare spiega il Giudice che “le vicende successive che hanno condotto al mancato perfezionamento dell'acquisto sono da considerarsidel tutto irrilevanti e comunque non opponibili all’attore (mediatore), essendo le stesse attinenti alla esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accettazione della proposta di acquisto”.€ 49,00 -
Nº 5414Data 13/02/2021Downloads: 4
LE provvigioni SI CALCOLANO SUL PREZZO CONTENUTO DEL PRELIMINARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ABBIANO PATTUITO DI DICHIARARE UN PREZZO INFERIORE IN ATTO PUBBLICO –
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore che ha fatto visionare l’immobile ha diritto alle provvigioni anche se non ha partecipato tutta la trattativa. Secondo principio: le provvigioni si calcolano sul prezzo contenuto del preliminare risultando del tutto indifferente la circostanza che le parti successivamente in atto pubblico abbiano pattuito di dichiarare un prezzo inferiore€ 49,00 -
Nº 5370Data 06/11/2020Downloads: 13
Riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni che ha fatto effettuare solo la visita all'acquirente - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona - Ottobre 2020
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha Riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione che aveva fatto visionare l'immobile all'acquirente. Il tribunale ha riconosciuto che ai fini del diritto del mediatore le provvigioni basta che lo stesso abbia messo in relazione le parti con l'affare. Il tribunale di Napoli nord pertanto ha condannato controparte a corrispondere le provvigioni, con spese legali e interessi.€ 49,00 -
Nº 5339Data 19/09/2020Downloads: 104
MODULO - DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO provvigioni ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DEL TITOLO provvigioni, CON DIRITTO ALLA PENALE IN CASO DI RITIRO, REVOCA O RINUNZIA DI SCAVALCO
Quando va utilizzato? Modulo da utilizzare in tutti gli affari nel caso in cui il mediatore voglia farsi affidare in deposito il titolo provvigioni già all'atto della formulazione della proposta. Il modulo è stato predisposto in modo tale che il diritto alla provvigioni non è connesso ad una singola proposta ma alla conclusione dell'affare nel suo complesso in modo che resta valido anche se l'affare viene concluso con una proposta successiva oppure direttamente con un preliminare o un atto definitivo. E' previsto, inoltre, il diritto al compenso del mediatore nell'ipotesi in cui il sottoscrittore abbia a revocare la proposta o comunque a rinunziare all'acquisto, come pure nell'ipotesi che le parti concludano autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.€ 60,00 -
Nº 5210Data 31/01/2020Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE provvigioni A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE SIA STATA FATTA VISIONARE O MENO LA PROPOSTA AL VENDITORE
Il diritto del mediatore alle provvigioni sussiste a prescindere dalla circostanza che le proposte ritirate dall'agenzia siano state fatte visionare o meno al venditore, in quanto la messa in relazione e il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell’affare è integrata già dalla circostanza che vi sia stato il conferimento dell’incarico a vendere, che l'agenzia abbia svolto l'attività promozionale e la visita sia stata effettuata dall’acquirente presso l’immobile tramite gli addetti dell’agenzia immobiliare€ 100,00 -
Nº 5159Data 25/11/2019Downloads: 114
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE provvigioni IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Modello di lettera da inviare all'incaricante venditore per chiedere informazioni quando sussiste il sospetto che la trattativa instaurata tramite l'agenzia stia proseguendo segretamente tra le parti ed avvisare che saranno comunque dovute le provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi. inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 29,90 -
Nº 5135Data 23/10/2019Downloads: 305
MODULO LETTERA RICHIESTA PAGAMENTO provvigioni CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE ED IN SUBORDINE RISARCIMENTO DANNI
Modulo da utilizzare nel caso in cui si voglia diffidare un cliente al pagamento delle provvigioni pattuite ed in subordine si voglia altresì richiedere un risarcimento danni in ipotesi di inadempimento.-€ 200,00 -
Nº 5075Data 01/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE provvigioni SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5018Data 15/03/2019Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE provvigioni NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5014Data 06/03/2019Downloads: 85
MODULO -DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DELLE provvigioni
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore voglia delegare al promittente acquirente il pagamento delle provvigioni in favore dell'agenzia immobiliare, decurtando tale importo dal corrispettivo dovuto per la compravendita€ 50,00 -
Nº 4997Data 07/02/2019Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE provvigioni NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA IMMOBILIARE.-
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-€ 200,00 -
Nº 784Data 30/10/2018Downloads: 18
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE provvigioni NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-€ 300,00 -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE provvigioni IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00 -
Nº 761Data 07/09/2018Downloads: 17
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE provvigioni
Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 642Data 15/06/2018Downloads: 94
DICHIARAZIONE provvigioni CON PREVISIONE DI ACCONTO ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
Il presente modulo va utilizzato quando il mediatore conviene con il proponente acquirente che parte delle provvigioni pattuite per l'affare mediato venga versato a titolo di acconto con l'intesa che saranno restituite in caso di mancata accettazione della medesima proposta.-€ 50,00 -
Nº 575Data 02/01/2018Downloads: 89
PARERE N. 765 : SE IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE provvigioni NELL'IPOTESI IN CUI L'AFFARE VIENE CONCLUSO DA COLUI CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE.-
Al quesito può darsi risposta affermativa, conformandosi alla più recente giurisprudenza, secondo la quale colui che esercita il diritto di prelazione prelazione sarà tenuto al pagamento delle provvigioni qualora...parere integrale cliccando su dowloand...€ 49,00