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Nº 1166Data 04/02/2003Downloads: 128
MODULO - Atto di transazione e quietanza con pagamento delle provvigioni da parte del venditore
atto di transazione e quietanza con pagamento delle provvigioni da parte del venditore€ 500,00 -
Nº 1168Data 04/02/2003Downloads: 128
MODULO - Atto di transazione e quietanza con pagamento provvigionida parte dell'acquirente
atto di transazione e quietanza con pagamento provvigioni da parte dell'acquirente€ 500,00 -
Nº 1169Data 17/09/2002Downloads: 80
MODULO - Atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni
atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni€ 500,00 -
Nº 6592Data 20/08/2025Downloads: 6
MODULO TRANSAZIONE E quietanza TRA AGENZIA ED ACQUIRENTE CON RESTITUZIONE PROVVIGIONI E RINUNZIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER TRANSIGERE E DEFINIRE LA PROBABILE LITE TRA AGENZIA IMMOBILIARE ED ACQUIRENTE PER ABUSI ED IRREGOLARITA' EDILIZIE NON RIFERITE, CON RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI E RINUNCIA A QUALSIASI ALTRA PRETESA.€ 99,00 -
Nº 5531Data 15/10/2021Downloads: 35
MODULO ATTO DI TRANSAZIONE E quietanza VIOLAZIONE ESCLUSIVA CON DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI CONCLUSIONE DELL’AFFARE CON UNO DEI CLIENTI DELL’AGENZIA
Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga Un accordo per il pagamento dei danni da parte di un cliente che ha violato l’esclusiva. La transazione prevede che il cliente sarà tenuto comunque a corrispondere la differenza fino alle provvigioni pattuite qualora dopo la transazione risulti che ha venduto ad uno dei soggetti presentati e messi relazione dall’agenzia.-€ 60,00 -
Nº 74Data 25/09/2014Downloads: 52
MODULO - ATTO DI TRANSAZIONE E quietanza PER RESTITUZIONE PROVVIGIONI E CONTESTUALE ATTO DI SURROGA DEL MEDIATORE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE .
Scrittura privata con la quale viene risolto il rapporto di intermediazione per irregolarità urbanistiche non comunicate, l'agenzia restituisce le provvigioni, anticipa la caparra versata al venditore e l'acquirente surroga l'agenzia nei confronti del venditore per tutti i diritti spettantigli dal preliminare di vendita.€ 100,00 -
Nº 4229Data 21/07/2011Downloads: 23
MODULO - ATTO DI TRANSAZIONE E quietanza A SEGUITO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE .-
€ 500,00 -
Nº 965Data 31/08/2004Downloads: 2
QUESITO N. 095: Se in una quietanza per la ricezione di un acconto per la vendita di immobile può ravvedersi un contratto ad effetti reali od obbligatori della vendita stessa
€ 500,00 -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE QUOTE CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 566Data 15/12/2017Downloads: 69
MODULO PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SEGNALAZIONE CLIENTE
Modulo da utilizzare in occasione del pagamento compensi per segnalazione clienti ad altri mediatori o soggetti esterni all'agenzia. La dichiarazione prevede quietanza liberatoria e impegno alla restituzione compensi nell'ipotesi in cui l'agenzia pagante abbia a restituire le provvigioni al cliente finale.€ 30,00 -
Nº 3476Data 04/09/2009Downloads: 0
Se sulle ricevute di affitto va sempre applicata una marca da bollo e qual è il soggetto che deve farsi carico di tale costo.-
D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 L’articolo 1199 del codice civile dice: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.download riservato - non acquistabile -
Nº 3112Data 14/05/2008Downloads: 0
QUESITO N. 287: Se può essere realizzata la surroga di un mutuo di credito fondiario per il quale la banca abbia concesso un piano di rientro
€ 500,00 -
Nº 2232Data 09/01/2008Downloads: 0
Procedure semplificate per la portabilità dei mutui.
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Nº 2139Data 13/09/2007Downloads: 1
IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE
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Nº 2099Data 03/07/2007Downloads: 1
Breve articolo relativo alla Cancellazione dell'ipoteca
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Nº 2066Data 21/06/2007Downloads: 4
Cancellazione dell'ipoteca. Novità introdotte dal Decreto Bersani Bis.-
Breve articolo che riassume in modo esplicativo le novità introdotte dalla Bersani bis in materia di cancellazione dell'ipoteca.- L'articolo è stato tratto dal sito www.anama.itdownload riservato - non acquistabile -
Nº 2044Data 14/06/2007Downloads: 4
Cancellazione ipoteca mutui immobiliari: semplificato il procedimento
Articolo pubblicato su Overlex , redatto dall'Avv. Anna Maria Martinelli.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2039Data 12/06/2007Downloads: 4
Legge n. 40 del 2007 : 1) Eliminazioni delle clausole penali in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo; 2) Semplificazione delle modalità di cancellazione dell'ipoteca.-
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Nº 1978Data 07/05/2007Downloads: 0
QUESITO N. 199: Se è dovuta la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo e se è possibile la surrogazione tra banche.-
€ 500,00 -
Nº 2061Data 27/04/2007Downloads: 3
Cancellazione ipoteca introdotto dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007.-
Semplificato dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007 il procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei mutui immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1612Data 14/11/2006Downloads: 0
Se il condomino può pretendere il risarcimento del danno per l'insufficiente grado di riscaldamento nel proprio appartamento.-
Cassazione , sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n° 12956.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1597Data 13/10/2006Downloads: 2
QUESITO N.133: A chi competono le spese per abbattere le barriere architettoniche in un condominio?
€ 500,00 -
Nº 1386Data 23/03/2006Downloads: 7
Se e a chi spetta la provvigione nel caso in cui la conclusione dell'affare sia stata promossa da una pluralità di mediatori.-
Sentenza: Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2005, n. 5766.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1299Data 14/11/2005Downloads: 19
Contratto di cessione del credito.
Schema contrattuale da utilizzare per operazioni di cessione del credito€ 500,00 -
Nº 1300Data 14/11/2005Downloads: 3
CONTRATTO di cessione del credito in luogo di adempimento.
Schema contrattuale da utilizzare per le operazioni solutorie implicanti la cessione di un credito in luogo dell'adempimento.€ 500,00 -
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Nº 1248Data 01/07/2005Downloads: 191
MODULO - Risoluzione consensuale del contratto di locazione tra conduttore e locatore con restituzione differita alla vendita a terzi
Quando deve essere utilizzato: il contratto deve essere utilizzato tutte le volte che il locatore e del conduttore pattuiscono che il contratto dovrà intendersi risolto nel momento in cui il venditore riesca, attraverso un'agenzia immobiliare, a vendere l'immobile a terzi.€ 99,00 -
Nº 701Data 29/11/2004Downloads: 29
CLAUSOLA consegna immobile previo ottenimento mutuo
Oggetto: clausole da inserire nella proposta d'acquisto o nel contratto preliminare allorquando il promittente venditore intende conservare la detenzione del cespite fino all'effettivo incasso del saldo proveniente da netto ricavo del mutuo.€ 300,00 -
Nº 1171Data 12/11/2004Downloads: 150
MODULO - delega procura del mediatore al collaboratore iscritto per sottoscrivere per conto dell'agenzia incarico di mediazione / proposta di acquisto preliminare (erroneamente definito mandato)
delega per scrittura privata mediante la quale il proprietario autorizza un terzo a sottoscrivere per suo nome e per suo conto incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare. modalità di utilizzo: la delega deve essere allegata al contratto (incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare) che è stato stipulato dal delegato, il quale deve sottoscrivere anche la delega per autentica della firma del delegato€ 50,00 -
Nº 740Data 14/10/2004Downloads: 28
CONTRATTO preliminare di immobile pignorato, ipotecato o soggetto ad altri pregiudizievoli, senza necessità di mutuo da parte acquirente
€ 1.000,00 -
Nº 717Data 08/03/2004Downloads: 83
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-€ 1.000,00 -
Nº 978Data 19/02/2004Downloads: 119
MODULO - Risoluzione consensuale di contratto con restituzione caparra e pagamento penali
€ 500,00 -
Nº 737Data 20/01/2004Downloads: 59
CONTRATTO preliminare di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli con acquirente soggetto a domanda di mutuo
contratto preliminare di vendita di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli nel quale il venditore si impegna ad ottenere la cancellazione delle suddette formalità onde fare ottenere il mutuo all'acquirente€ 1.000,00 -
Nº 700Data 16/10/2003Downloads: 32
MODULO VADEMECUM - MODALITA' SVOLGIMENTO VENDITA IMMOBILE PIGNORATO E CLAUSOLA PER PROPOSTA IMMOBILE PIGNORATO
In questo documento sono descritte le modalità per poter vendere un immobile pignorato senza rischi dell'acquirente come pure le clausole che occorre utilizzare nella proposta di acquisto€ 300,00 -
Nº 872Data 16/10/2003Downloads: 53
Procedimento vendita immobile pignorato.
procedimento per la vendita di immobile pignorato e ipotecato con relative clausole contrattuali e passaggi proceduralidownload riservato - non acquistabile -
Nº 982Data 04/09/2003Downloads: 18
MODULO -Scrittura privata di prenotazione alloggio in cooperativa
€ 500,00 -
Nº 977Data 04/02/2003Downloads: 87
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA TRA CONDUTTORE E SOGGETTO INTERESSATO ALL'ACQUISTO - PROPONENTE ACQUIRENTE CONDIZIONATA ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Quando deve essere utilizzata: il modulo deve essere utilizzato quando il proponente acquirente, firmatario di una proposta intenda assicurarsi che l'immobile verrà rilasciato dal conduttore in caso di accettazione della proposta€ 99,00