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Nº 6269Data 10/06/2024Downloads: 30
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI rinuncia AD ogni E qualsiasi pretesa IN confronto all'agenzia PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE Dall'agenzia all'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'ACQUIRENTE POSSA AGIRE IN confronto all'agenzia IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI A FRONTE DELLA rinuncia DELL'ACQUIRENTE AD ogni E qualsiasi pretesa IN confronto all'agenzia.SE L'ACQUIRENTE ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.€ 99,00 -
Nº 6206Data 20/03/2024Downloads: 137
MODULO DICHIARAZIONE DELL'INCARICANTE CIRCA L'APE, COMPRENSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'agenzia IMMOBILIARE A PUBBLICIZZARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'IMMOBILE SENZA APE CON ESONERO DI ogni E qualsiasi RESPONSABILITÀ.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FORMALIZZARE LE DICHIARAZIONI DELL'INCARICANTE IN ORDINE all'APE, ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA, COMPRENDENTE ANCHE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE all'INDICAZIONE NELLA PUBBLICITÀ DI UN DETERMINATO INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED UNA DETERMINATA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE, CON ESONERO DI ogni E qualsiasi RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA agenzia.€ 500,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 59
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE all’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE allA REGOLARITÀ E all’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA ogni E qualsiasi RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 73Data 24/09/2014Downloads: 98
MODULO - SCRITTURA PRIVATA PER rinuncia all'AZIONE DELL'ACQUIRENTE NEI confronti DELL'agenzia PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
Scrittura privata con la quale l'agenzia si accolla gli oneri economici del rilascio del certificato di agibilità (circostanza omessa in sede di trattative), mentre l'acquirente rinuncia ad ogni azione anche per danni nei confronti della stessa.€ 50,00 -
Nº 6109Data 20/11/2023Downloads: 24
MODULO DICHIARAZIONE DI RICEVUTA RESTITUZIONE PROVVIGIONI DEL CLIENTE IN confronto all’agenzia CHE NONOSTANTE L’INTERVENUTA CONCLUSIONE DELL’AFFARE ABBIA DECISO DI RESTITUIRE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’agenzia, NONOSTANTE ABBIA DIRITTO allE PROVVIGIONI, HA DECISO DI RESTITUIRLE IN QUANTO LE PARTI HANNO DECISO, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OVVERO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE, DI NON STIPULARE PIÙ L’ATTO DEFINITIVO, PER MOTIVI NON IMPUTABILI all’agenzia.€ 99,00 -
Nº 5459Data 16/04/2021Downloads: 15
MODULO DIFFIDA DELL’INCARICANTE IN confronto all’agenzia PER LA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI A SEGUITO DELL’AVVENUTA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
quando deve essere utilizzata? La diffida deve essere inviata dall ‘incaricante all’agenzia tutte le volte che questa nonostante l’intervenuta scadenza dell’incarico di mediazione si rifiuta di restituire le chiavi dell’immobile€ 60,00 -
Nº 5434Data 18/03/2021Downloads: 35
MODULO - TRANSAZIONE agenzia CON INCARICANTE PER rinuncia allE PROVVIGIONI MATURATE CONTRO CONFERIMENTO NUOVO INCARICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? il modulo deve essere utilizzato per transigere la lite tra l'incaricante ed agenzia, quando dopo l'accettazione di una proposta di acquisto, il venditore si rifiuti di corrispondere le provvigioni in quanto l'affare non si è perfezionato con la stipula dell'atto definitivo, ed offre all'agenzia, al posto delle provvigioni già maturate, la possibilità di riceversi un nuovo incarico di vendita dello stesso bene€ 60,00 -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI rinuncia AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN confronto AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED allA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
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Nº 2375Data 08/02/2007Downloads: 10
MODULO - Atto di rinuncia all'assistenza dell'agenzia immobiliare al rogito notarile
€ 500,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO all’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO allA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI qualsiasi DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 5379Data 20/11/2020Downloads: 309
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE allA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA AFFIDATA IN DEPOSITO all'agenzia.
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata affidata in deposito all'agenzia, che viene autorizzata alla restituzione con esonero di ogni responsabilità in suo confronto.-€ 60,00 -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 20
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE CogniZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE allA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 428Data 24/06/2016Downloads: 323
MODULO - DICHIARAZIONE RICEVUTA CAPARRA DEL VENDITORE CON CONTESTUALE DEPOSITO FIDUCIARIO all'agenzia.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il venditore, dopo aver ricevuto l'assegno costituente caparra confirmatoria, l' affida in deposito all'agenzia affinchè lo custodisca in attesa della stipula del definitivo o del verificarsi di condizione.€ 300,00 -
Nº 384Data 13/04/2016Downloads: 92
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA E AFFIDATO IN DEPOSITO all’agenzia CON TITOLI IDONEI AD ESTINZIONE VINCOLI ED ESPOSIZIONI
QUANDO VA UTILIZZATO? il modulo va utilizzato ogni qualvolta è necessario provvedere all'estinzione di una piccola esposizione debitoria del venditore con le somme rilasciate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria e affidate in deposito all'agenzia.€ 20,00 -
Nº 284Data 26/10/2015Downloads: 66
MODULO DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA' agenzia IN CASO DI MANCATO INVITO all'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
Modulo da utilizzare per liberare l'agenzia da ogni responsabilità quando il venditore si sia astenuto dall'invitare i confinanti all'esercizio della prelazione ed abbia ritenuto sufficiente la rinunzia degli stessi alla prelazione inserita in atto pubblico€ 50,00 -
Nº 6351Data 30/08/2024Downloads: 5
Proroga del contratto d'affitto all’agenzia delle Entrate: come funziona
Cosa fare per effettuare correttamente la proroga del contratto d’affitto all’agenzia delle Entrate, in base al proprio contratto di locazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 6134Data 11/12/2023Downloads: 64
MODULO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTO ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE all’agenzia CON AUTORIZZAZIONE A RESTITUIRLO all’ACQUIRENTE NON APPENA QUEST’ULTIMO AVRÀ INVIATO LA STESSA SOMMA A MEZZO BONIFICO
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende sostituire l’assegno costituente caparra confirmatoria con un bonifico nel modulo è anche previsto che l’assegno viene affidato in deposito all’agenzia fino all’arrivo del bonifico che deve avvenire entro un certo termine il mancato arrivo determina lo scioglimento del rapporto€ 49,00 -
Nº 5927Data 08/05/2023Downloads: 28
MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE all’agenzia DI AUTORIZZAZIONE allA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN TERMINE ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO Dall’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE COMUNICARE all’agenzia CHE INTENDE AVVALERSI DEL TERMINE ESSENZIALE, PER CUI IL CONTRATTO È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’agenzia È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 59,00 -
Nº 5874Data 07/03/2023Downloads: 29
MODULO ACCORDO TRA agenzie IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI INTERESSATI AD IMMOBILI GESTITI Dall’agenzia (LISTING AGENT)
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile gestito dall’agenzia che riceve la segnalazione€ 59,00 -
Nº 5828Data 13/01/2023Downloads: 3
rinuncia tacita all'usucapione: cosa dice la Cassazione
Per la Cassazione non comporta rinuncia all'usucapione un atto transattivo intervenuto tra l'altro dopo che il termine ventennale e in cui il possessore manifesta l'intenzione non di rinunciare al diritto...download riservato - non acquistabile -
Nº 5760Data 03/10/2022Downloads: 28
MODULO LETTERA DELL’agenzia all’INCARICANTE PER RISCONTRARE RECESSO ILLEGITTIMO IN QUANTO L’INCARICO È STATO SOTTOSCRITTO NEI LOCALI DELL’agenzia.
Quando deve essere utilizzato. La lettera deve essere inviata dall’agenzia all’incaricante quanto questi abbia inviato recesso dall’incarico di Intermediazione sottoscritto in agenzia. Quando l’incarico è stato sottoscritto in agenzia, infatti, l’incaricante non ha alcun diritto di recesso per cui l’eventuale recesso che abbia formulato è assolutamente illegittimo ed è tenuto a consentire all’agenzia la ripresa dell’attività di intermediazione€ 59,00 -
Nº 5728Data 01/09/2022Downloads: 70
MODULO LETTERA RACCOMANDATA DELL’INCARICANTE all’agenzia DI DISDETTA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
Modulo da utilizzare quando incaricante intende disdire l’incarico di mediazione. Attenzione deve essere inviato alla sede legale dell’agenzia con il preavviso previsto dall’incarico di mediazione€ 59,00 -
Nº 5701Data 13/06/2022Downloads: 5
rinuncia all'eredità
La rinuncia all'eredità (artt. 519 e ss. c.c.) è la dichiarazione con cui il chiamato rinuncia a diventare erede e quindi ad accettare il patrimonio lasciato dal defunto. La dichiarazione è un atto solenne che va reso davanti a un notaio o nella cancelleria del tribunale del luogo in ci si è aperta la successionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5696Data 31/05/2022Downloads: 1
IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN confronto all'ACQUIRENTE SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE all’ACQUIRENTE.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatricedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 98
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE IN confronto AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA allA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA all’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5533Data 20/10/2021Downloads: 4
Per la rinuncia alla servitù di passaggio non è necessario un atto pubblico di rinuncia
Che cos'è una servitù? Una volta che essa esiste, vedremo può esserci anche indipendentemente dalla volontà dei rispetti fondi interessati dal diritto, la parte che ne beneficia - il titolare del fondo dominante - può rinunciarvi? Se sì, in che cosa consiste l'atto di rinuncia? La risposta al primo quesito, di natura meramente definitoria, ci aiuterà a tirar fuori la soluzione al secondo ed all'ultimo.download riservato - non acquistabile -
Nº 5531Data 15/10/2021Downloads: 31
MODULO ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA VIOLAZIONE ESCLUSIVA CON DIRITTO allA PROVVIGIONE IN CASO DI CONCLUSIONE DELL’AFFARE CON UNO DEI CLIENTI DELL’agenzia
Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga Un accordo per il pagamento dei danni da parte di un cliente che ha violato l’esclusiva. La transazione prevede che il cliente sarà tenuto comunque a corrispondere la differenza fino alle provvigioni pattuite qualora dopo la transazione risulti che ha venduto ad uno dei soggetti presentati e messi relazione dall’agenzia.-€ 60,00 -
Nº 5481Data 18/06/2021Downloads: 15
Provvigione all'agenzia immobiliare, novità dalla Cassazione
La Cassazione si è espressa in tema di provvigione all'agenzia immobiliare. Secondo quanto precisato, il diritto al pagamento matura anche se non è stato conferito un incarico. Con la sentenza n. 7029, la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che il diritto dell'agente immobiliare al pagamento della provvigione matura anche nel caso in cui non gli sia stato conferito .......download riservato - non acquistabile -
Nº 5405Data 27/01/2021Downloads: 31
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE L’ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’IMMOBILE LOCATO IN MODO IRREGOLARE E LIBERA IL VENDITORE DA ogni E qualsiasi RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato in modo irregolare ed il venditore vuole essere esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a tale contratto€ 60,00 -
Nº 5385Data 24/11/2020Downloads: 152
MODULO allEGATO allA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL MUTUO E CONDIZIONARLA AL BUON ESITO DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA all'agenzia FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO ASSEGNO - NO BONIFICO)€ 60,00 -
Nº 5384Data 24/11/2020Downloads: 162
MODULO allEGATO allA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DI CAPARRA A MEZZO BONIFICO, CON SUBORDINAZIONE MUTUO, CON CONDIZIONE ESITO VISURE E AFFIDAMENTO IN DEPOSITO all’agenzia FINO AL BUON ESITO DELLE SUBORDINAZIONI E CONDIZIONI
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando è stata sottoscritta una proposta di acquisto con caparra versata o da versare a mezzo bonifico e si voglia condizionare la proposta al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità€ 60,00 -
Nº 5383Data 24/11/2020Downloads: 155
MODULO allEGATO allA PROPOSTA CON PREVISIONE DI CAPARRA A MEZZO BONIFICO E AFFIDAMENTO IN DEPOSITO all’agenzia FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELL’EVENTUALE CONDIZIONE OPPURE allA REGOLARIZZAZIONE DELL’IMMOBILE.-
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando è stata sottoscritta una proposta di acquisto con caparra versata o da versare a mezzo bonifico E si voglia prevedere l’obbligo del venditore di affidare in deposito tale caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. (SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO E CONDIZIONE ESITO VISURE)€ 60,00 -
Nº 5381Data 23/11/2020Downloads: 33
DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI FORMALE RICEVUTA DELLA CAPARRA VERSATA DAL PROPONENTE MEDIANTE BONIFICO all'agenzia E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN DEPOSITO allA STESSA ED INDICAZIONE DEL CONTO CORRENTE SUL QUALE DOVRA' ESSERE VERSATA A FINE DEPOSITO
Quando va utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando la caparra è stata versata a mezzo bonifico bancario ed il venditore all’atto dell’accettazione deve riceverla ed affidarla in deposito all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali all’eventuale regolarizzazione dell’immobile e al verificarsi di eventuali condizioni sospensive (NO SUBORDINAZIONE MUTUO E CONDIZIONE VISURE)€ 60,00 -
Nº 5382Data 23/11/2020Downloads: 183
MODULO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE RICEVUTA CAPARRA VERSATA A MEZZO ASSEGNO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN DEPOSITO all’agenzia.
Quando va utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando la caparra è stata versata a mezzo assegno bancario ed il venditore all’atto dell’accettazione deve riceverla ed affidarla in deposito all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali all’eventuale regolarizzazione dell’immobile e al verificarsi di eventuali condizioni sospensive€ 60,00 -
Nº 5362Data 20/10/2020Downloads: 10
MODULO - MODULO COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’INCARICANTE DELLA CESSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE DallA agenzia CEDENTE allA CESSIONARIA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che cambia la società che gestisce l’agenzia. In altri termini, qualora dopo aver chiuso la vecchia società ed aperto una nuova società per gestire l’agenzia, si intende continuare a gestire i precedenti incarichi, ove non sia stata stipulata una cessione di azienda per atto pubblico, occorre procedere alla comunicazione dellp0avvenuta cessione degli incarichi dalla prima alla seconda società e soprattutto occorre raccogliere la firma dell’incaricante per accettazione della cessione. Solo cosi i precedenti incarichi resteranno in vigore e l’agenzia potrà continuare a gestirli con la nuova società.-€ 60,00 -
Nº 5333Data 15/09/2020Downloads: 35
PARERE 887 - Se il mediatore immobiliare ha diritto alle provvigioni qualora le parti dopo aver stipulato il preliminare non stipulano un successivo atto pubblico per risoluzione consensuale, inadempimento o qualsiasi altro motivo.
Possiamo vedere come ai sensi dell’art.1755 co. 1 “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Il termine affare va inteso come “qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5332Data 04/09/2020Downloads: 36
MODULO - COMUNICAZIONE CONTESTAZIONE INADEMPIMENTO agenzia E FORMULAZIONE RECESSO Dall'INCARICO
Modulo da utilizzare quando l'incaricante intende recedere dall'incarico di mediazione per grave inadempimento dell'agenzia ( Nel caso di specie in quanto l'agenzia aveva reclamizzato un prezzo di vendita superiore a quello per il quale era stata autorizzata in incarico).€ 60,00 -
Nº 5287Data 06/05/2020Downloads: 134
MODULO - DICHIARAZIONE CLIENTE DI ESONERO RESPONSABILITA agenzia PER RISCHI CONNESSI allE VISITE DURANTE EMERGENZA COVID 19
Modulo da far sottoscrivere all'acquirente che intende visionare l'immobile laddove l'agenzia non è in condizione di garantire la condizione che lo stesso sia disabitato, con esonero di responsabilità.€ 100,00 -
Nº 5277Data 24/04/2020Downloads: 7
PARERE N.890 - È CORRETTA LA pretesa DELLA agenzia DELLE ENTRATE DI SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA A TASSA FISSA LA CLAUSOLA PENALE INSERITA IN ALCUNI CONTRATTI COME ANCHE LA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE?
La risposta al quesito merita un approfondimento di vari e diversi aspetti normativi e pertanto, non può darsi una soluzione netta.- Innanzitutto, sulla tassazione delle clausole penali non esiste una disciplina ad hoc.- La pretesa da parte dell’agenzia delle Entrate, infatti, deriva da un’interpretazione della normativa generale sulla imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.- ... CONTINUA€ 29,90