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Nº 6267Data 06/06/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI HA RICEVUTO INCARICO DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO E L’IMMOBILE SIA STATO POI INTESTATO AI FIGLI DEL soggetto CHE AVEVA FORMULATO LA PROPOSTA IN QUANTO SI TRATTA COMUNQUE DI soggetti ASSAI PROSSIMI A QUELLI MESSI IN RELAZIONE DAL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Tribunale di Napoli - XI sezione civile, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Sussiste la legittimazione delle parti in quanto l’incarico di mediazione, con conseguente obbligo di retribuirlo, può essere conferito anche da soggetti diversi dai futuri stipulanti i quali, nella specie, sono i reali gestori dell’affare in quanto genitori dei contraenti. La circostanza che il mandato sia stato conferito a termine e le trattative per l’acquisto siano state condotte dopo la scadenza del medesimo è irrilevante. L’apposizione di un termine, infatti, serve a tutelare il cliente limitando il diritto di esclusiva spettante al mediatore ma il mandato senza rappresentanza è un contratto a forma libera che può ben essere rinnovato tacitamente, come le parti hanno fatto valendosi dell’operato del mediatore. I convenuti, infine, non hanno provato (e nemmeno dedotto), come sarebbe stato loro onere, altre circostanze che avrebbero potuto elidere l’efficacia causale dell’operato del mediatore. La vendita, infatti, è avvenuta nell’immediatezza dell’operato dell’agenzia (tre mesi dopo la proposta iniziale), quasi allo stesso prezzo e tra soggetti strettamente legati a coloro che hanno condotto le trattative (i figli di Abbate Luigi e quelli di Cirelli Mario).La domanda, pertanto, va accolta”-download riservato - non acquistabile -
Nº 5750Data 21/09/2022Downloads: 97
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER IL CASO DI VENDITA DI IMMOBILE INTESTATO A soggetti INTERDETTI, INABILITATI O MINORI DI ETÀ
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che la proposta di acquisto è relativa ad un immobile che si appartiene a soggetti incapaci di agire, ovvero minori di età, gli interdetti, inabilitati.in tal caso la proposta deve essere indirizzata al soggetto che ha la rappresentanza legale il quale non potrà accettarla se non abbia ottenuto preliminarmente autorizzazione da parte del giudice.a tal fine la proposta deve essere accompagnata da questo allegato che serve ad allungare i termini di validità della proposta per tutto il tempo necessario ad ottenere l’autorizzazione€ 59,00 -
Nº 5447Data 31/03/2021Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I soggetti A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”€ 49,00 -
Nº 636Data 24/05/2018Downloads: 128
GLI ASPETTI soggettiVI DELLA PRELAZIONE AGRARIA - COME SI INDIVIDUA IL soggetto CHE HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE AGRARIA
Criteri utili per individuare i soggetti che hanno diritto alla prelazione agraria distinguendo tra coltivatori diretti del fondo e confinanti. -download riservato - non acquistabile -
Nº 372Data 16/03/2016Downloads: 75
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PARZIALE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA PLURIsoggettiVO
QUANDO VA UTILIZZATO ? : Quando si ha la necessità di risolvere parzialmente un contratto preliminare intervenuto tra piu' soggetti e relativo a più unità immobiliari, ovvero allorquando si abbia esigenza di risolvere soltanto alcune delle promesse contenute nel contratto preliminare, che continuerà a produrre effetti giuridici nei confronti delle altri parti contrattuali€ 100,00 -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 10
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI soggetti - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile -
Nº 5293Data 18/05/2020Downloads: 3
PARERE N.896 – SI PUÒ APPLICARE LA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS 122\2005 ALLE VENDITA DI IMMOBILI soggetti AD UNA RISTRUTTURAZIONE, TENENDO CONTO CHE L’INTERVENTO È PER RIQUALIFICAZIONE ED IL PERMESSO DEL 19 MAGGIO 2010?
La trattazione in esame presuppone una analisi del D.lgs 122 del 2005 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, che introduce nel nostro ordinamento un "pacchetto" articolato di tutele a favore dell'acquirente di immobile da costruire, rafforzato recentemente dal D.lgs n. 14 del 2019, con il quale si integra e dà piena attuazione alle garanzie già inserite nel 2005...CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5295Data 18/05/2020Downloads: 11
PARERE N.869 - SE PIÙ soggetti CHE NON APPARTENGONO ALLO STESSO STATO DI FAMIGLIA POSSONO AVERE RESIDENZA NELLA STESSA UNITÀ ABITATIVA.
Fissare la residenza ove si vive di consueto è obbligatorio secondo la legge n. 1228/1954, secondo la quale ogni cittadino ha l’obbligo di essere reperibile e perciò è tenuto a fornire alle autorità (nella specie l’ufficio anagrafe e residenza) il luogo ove vive abitualmente... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5257Data 27/03/2020Downloads: 202
MODULO - GESTIONE TRATTATIVA TRA soggetti DISTANTI ED IMPOSSIBILITATI AD INCONTRARSI CON IL MEDIATORE - ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO-LOCAZIONE CON PREVISIONE DI VISITA VIRTUALE E DIRITTO DI RECESSO.
Modulo da utilizzare nel caso in cui il mediatore non sia in condizione di incontrare personalmente le parti e di raccogliere direttamente le relative sottoscrizioni della proposta di acquisto, per cui sia necessario adottare sistemi postali,telefonici,informatici o di altro genere per condurre l'iter perfezionativo della proposta fino allo conclusione del contratto. Questa versione è implementata con la previsione di visione virtuale dell'immobile e possibilità di recesso qualora a seguito di visita effettiva non corrisponda a quanto prospettato nel video.€ 100,00 -
Nº 5255Data 25/03/2020Downloads: 197
MODULO - GESTIONE TRATTATIVA TRA soggetti DISTANTI ED IMPOSSIBILITATI AD INCONTRARSI CON IL MEDIATORE - ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO-LOCAZIONE
Modulo da utilizzare nel caso in cui il mediatore non sia in condizione di incontrare personalmente le parti e di raccogliere direttamente le relative sottoscrizioni della proposta di acquisto, per cui sia necessario adottare sistemi postali,telefonici,informatici o di altro genere per condurre l'iter perfezionativo della proposta fino allo conclusione del contratto.€ 100,00 -
Nº 241Data 29/06/2015Downloads: 36
CLAUSOLA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE: DIVIETO DI IMMISSIONI NELL’IMMOBILE DI soggetti ESTRANEI AL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE.
€ 10,00 -
Nº 200Data 29/04/2015Downloads: 5
QUESITO N. 627: QUALI SONO I soggetti LEGITTIMATI ALLE CANCELLAZIONI DELLE IPOTECHE DISTINGUENDO TRA QUELLA GIUDIZIALE, LEGALE E VOLONTARIA?
€ 20,00 -
Nº 4600Data 28/01/2013Downloads: 2
Circolare 21 dicembre 2012. Attività di segnalazione alle società dimediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
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Nº 4397Data 13/03/2012Downloads: 15
DECRETO 26 ottobre 2011: Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
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Nº 4388Data 29/02/2012Downloads: 0
Affinché sorga il diritto alla provvigione è necessario che il mediatore renda nota la propria qualità - terzietà ai soggetti intermediati e che, quindi, l'attività di mediazione sia svolta palesemente - Cass. 7 giugno 2011 n. 12390
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Nº 3874Data 22/06/2010Downloads: 0
Se gli immobili rurali sono soggetti all’Ici.-
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Nº 2838Data 05/03/2009Downloads: 0
Il possesso dell’edificio in costruzione va computato ai fini dell’usucapione anche se il suo possesso è condiviso con altri soggetti.-
Il documento contiene un breve commento alla sentenza della Corte di cassazione - Sezione II civile n. 4428 del 24 febbraio 2009.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1589Data 30/10/2006Downloads: 0
Sfratti bloccati per i soggetti disagiati: decade il decreto-legge.-
Decreto Legge decaduto 29.09.2006 n° 261 , G.U. 29.09.2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1558Data 03/10/2006Downloads: 0
Sfratti: nuova sospensione per i soggetti disagiati residenti in taluni comuni.-
Decreto Legge 29.09.2006 n° 261, pubblicato sulla G.U. il 29.09.2006download riservato - non acquistabile -
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Nº 6669Data 16/10/2026Downloads: 17
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE VISITE, FACOLTÀ DI RECESSO DEL VENDITORE PER VENDITA A TERZI E DISCIPLINA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione della propria capacità reddituale e mantenere una successiva tutela nel caso in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dalla banca a garantire il finanziamento, ma il venditore non intenda rinunciare alla possibilità di vendere l'immobile ad altri soggetti durante l'istruttoria bancaria. È particolarmente indicato quando il venditore vuole evitare che l'immobile rimanga bloccato per un periodo prolungato a causa delle verifiche relative al mutuo dell'acquirente, conservando la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di acquisto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare separatamente la condizione sospensiva relativa alla capacità reddituale dell'acquirente e la successiva condizione risolutiva relativa all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. Inoltre, prevede espressamente la possibilità per l'agente immobiliare di continuare a pubblicizzare l'immobile, organizzare visite e raccogliere ulteriori proposte di acquisto durante il periodo convenuto. Al venditore viene riconosciuta una specifica facoltà di recesso dal contratto, esercitabile esclusivamente nell'ipotesi in cui accetti una nuova proposta di acquisto acquisita attraverso l'agenzia immobiliare, nel rispetto delle condizioni pattuite. Il modulo disciplina altresì il deposito fiduciario della caparra, la sua consegna al venditore e gli obblighi di restituzione qualora intervenga una delle cause di scioglimento previste. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale risolve una delle criticità più frequenti nelle compravendite subordinate al mutuo: *il rischio che il venditore rimanga vincolato per un periodo prolungato, perdendo altre opportunità di vendita, mentre l'acquirente completa le verifiche bancarie*. Il modulo permette al venditore di continuare a commercializzare l'immobile e, alle condizioni concordate, di sciogliersi dal contratto per accettare un'altra proposta, senza che il legittimo esercizio della facoltà di recesso costituisca inadempimento. Contemporaneamente, consente all'acquirente di beneficiare delle tutele connesse alla valutazione reddituale e all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. *Particolare importanza assume anche la tutela dell'agente immobiliare*, poiché la distinzione tra condizione sospensiva e successiva condizione risolutiva consente, una volta avverata la prima, la maturazione del diritto alla provvigione, che non viene meno per il successivo verificarsi della seconda, ai sensi dell'art. 1757 c.c., ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale utile per tutelare le parti, preservare le opportunità commerciali del venditore e salvaguardare il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.€ 99,00 -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 4
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6651Data 27/07/2026Downloads: 25
MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, soggetti PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.€ 39,00 -
Nº 6650Data 27/07/2026Downloads: 42
MODULO – INCARICO DI TRATTATIVA PER SINGOLO AFFARE CON PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE AVVIA O PROSEGUE UNA TRATTATIVA RELATIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA E LA PROVVIGIONE PATTUITA. IL MODULO CONSENTE DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE L’IMMOBILE E L’ALTRA PARTE DELL’AFFARE, DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA PROVVIGIONE E DI REGOLARE GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, ANCHE PER IL TRAMITE DI soggetti A LUI COLLEGATI, SEMPRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 1755 C.C. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO NON È STATO SOTTOSCRITTO UN INCARICO GENERALE DI RICERCA O DI MEDIAZIONE E SI RENDE NECESSARIO DISCIPLINARE PER ISCRITTO IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA E SPECIFICA OPERAZIONE IMMOBILIARE.€ 39,00 -
Nº 6636Data 12/02/2026Downloads: 19
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SE IL CONTENUTO DEL WHATSAPP PROVA L’ATTIVITÀ SVOLTA E IL COLLEGAMENTO CAUSALE CON L’AFFARE CONCLUSO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO. il quale ha statuito precisamente quanto segue: l’istante ha fornito prova documentale di avere informato la _____ dell’esistenza dell’offerta di vendita di un immobile, come riscontrabile dal messaggio di posta elettronica del 28.3.2017 ed indirizzato a avvocato_____@alice.it, nel quale vi è la descrizione dello stesso. Dall’esame del testo del messaggio, non si evince la certa corrispondenza tra l’immobile descritto e quello di proprietà della __________, facendosi riferimento ad _____, ________, e non a ____________________. Tuttavia, da tale messaggio si ricava che la _____ si fosse rivolta proprio a quella agenzia, manifestando interesse all’acquisto di immobili con caratteristiche similari a quello di proprietà della convenuta. Come chiarito dal teste ______________, dipendente della società attrice e della cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, era prassi dell’agenzia inviare ai clienti presenti in banca dati dei messaggi contenenti proposte di vendita di immobili conformi alle specifiche richieste formulate dai clienti stessi (cfr. verbale dell’udienza del 20.6.2023). Dunque, la circostanza per cui tale messaggio sia stato indirizzato alla _____, la quale ha poi effettivamente acquistato l’immobile della convenuta, prova che la stessa si fosse rivolta all’agenzia immobiliare, fornendo indicazione dei propri desiderata, e che sia stata inserita nella banca data dei soggetti che avevano chiesto specifiche informazioni all’agenzia.download riservato - non acquistabile -
Nº 6591Data 19/08/2025Downloads: 32
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DIRITTO DI RECESSO DEL VENDITORE NEL CASO CHE GLI ALTRI COMPROPRIETARI SI RIFIUTANO DI VENDERE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE APPARTIENE A PIU' soggetti E LA PROPOSTA D'ACQUISTO VIENE DESTINATA ED ACCETTATA DA UN SOLO PROPRIETARIO IL QUALE NON VUOLE CORRERE IL RISCHIO DI DOVER RISARCIRE I DANNI ALL'ACQUIRENTE NEL CASO GLI ALTRI COMPROPRIETARI SI RIFIUTANO DI SOTTOSCRIVERE L'ATTO DEFINITIVO.€ 49,00 -
Nº 6578Data 14/07/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6575Data 02/07/2025Downloads: 5
L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’AFFARE SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10). In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .download riservato - non acquistabile -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 6521Data 15/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.download riservato - non acquistabile -
Nº 6456Data 13/01/2025Downloads: 47
MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA soggetti CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRATTO. IN TAL CASO, INFATTI, IL CONTRATTO SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.€ 99,00 -
Nº 6407Data 29/11/2024Downloads: 7
L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."download riservato - non acquistabile -
Nº 6283Data 11/07/2024Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.download riservato - non acquistabile -
Nº 5298Data 20/04/2024Downloads: 83
MODULO 09 - NUOVA PROPOSTA DI LOCAZIONE - AGGIORNATA AGOSTO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuova proposta di locazione immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022 - In particolare il modulo contiene: previsione della sottoscrizione da parte di più soggetti in proprio o nella qualità; interfaccia ottimizzata con la scheda informativa immobile Lex Consult; obbligo di affidamento della caparra confirmatoria in deposito ad agente immobiliare; previsione di un termine per procedere alla comunicazione dopo l'accettazione; predisposizione rifiuto proposta; predisposizione contro proposta. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00
























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