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Nº 6628Data 02/12/2025Downloads: 14
ACCORDO DI SEGNALAZIONE IMMOBILIARE, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E soggetto CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI IMMOBILIARI, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’agenzia o la gente intende formalizzare l’accordo con un soggetto (negoziante portiere commerciante Amministratore) che sia in condizione di fornire informazioni utili all’acquisizione di incarichi di intermediazione oppure alla conclusione di affari di vendita o di locazione, riconoscendo un compenso nell’ipotesi che l’affare sia concluso.€ 99,00 -
Nº 6087Data 08/11/2023Downloads: 11
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN soggetto CHE NON ERA IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5577Data 07/01/2022Downloads: 8
È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN soggetto CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.€ 49,00 -
Nº 5444Data 31/03/2021Downloads: 8
IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NON E' ESCLUSO DAL TEMPO TRA LA VISITA E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE E DAL FATTO CHE L'IMMOBILE E' STATO INTESTATO AD UN soggetto DIVERSO, SE LEGATO A QUELLO A CUI ERA STATO PROPOSTO. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIB. SA
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare marzo 2021. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito il seguente principio: PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni non resta compromesso dal tempo intercorso tra la visita e la conclusione dell’affare e dalla circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato da un soggetto diverso, allorquando questo sia legato da rapporto di parentela con l’acquirente finale, che è lo stesso che aveva effettuato la visita e che era stato messo in relazione con l’affare dal mediatore. Più precisamente ha sancito testualmente quanto segue: “Dunque, il semplice decorso del tempo con l’intervento comunque del padre della ….. che concludeva un preliminare per poi avvenire il trasferimento dell’immobile proprio a favore di colei che lo aveva visitato non sono idonee a provare alcuna interruzione del nesso causale, dovendosi così riconoscersi che la vendita fu conclusa per mezzo dell’attività dell’agenzia che come tale ha diritto al compenso”.-€ 49,00 -
Nº 5439Data 26/03/2021Downloads: 9
L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO AD AGIRE CONTRO L'AGENZIA, QUANDO LA MEDIAZIONE È INTERVENUTA CON UN DIVERSO soggetto (CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO È STATA FIRMATA DA UN soggetto DIVERSO) SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA TRIBUNALE SALERNO 2021
sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di salerno, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto la carenza di legittimazione della acquirente ad agire in confronto all'agenzia immobiliare, in quanto il rapporto di intermediazione era intervenuto con un soggetto diverso, ovvero con la società che aveva sottoscritto la proposta di acquisto e di successivo contratto preliminare. La sentenza, inoltre, si presenta estremamente interessante per la parete in cui è stata ritenuta la validità della compravendita, nonostante una parte significativa dell'immobile sia stato oggetto di un annullamento della concessione edilizia in sanatoria. Il giudice ha ritenuto, infatti, che la vednita non è nulla ex art. 46 del DPR 380/11 e degli artt. 17 e 40 L. 47/85., in quanto una concessione iniziale In ogni caso vi era, per cui trova applicazione il principio, come sancito dalle sezioni della cassazione Suprema Corte (SS. UU. N. 8230/19 cui si è uniformata la n. 538/20), che abusi marginali non incidono sulla validità della compravendita, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'acquirente aveva espressamente escluso qualsiasi responsabilità del venditore qualora risultassero profili di irregolarità.-€ 49,00 -
Nº 5390Data 07/12/2020Downloads: 16
RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN soggetto DIVERSO DAL PROPRIETARIO-SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-€ 49,00 -
Nº 5273Data 22/04/2020Downloads: 35
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione - circolare agenzia delle entrate
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione ... è consigliabile comunque sottorlo a registrazione (senza tassa) per renderlo opponibile a terzi ed in particolare al fisco€ 100,00 -
Nº 493Data 04/01/2017Downloads: 9
Immobili di edilizia agevolata - Usucapibilità della proprietà da parte di soggetto terzo
Immobili di edilizia agevolata - Usucapibilità della proprietà da parte di soggetto terzo Il vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata previsto dal r.d. n. 1168 del 1938 ha natura temporanea e relativa, condizionata all'esistenza di autorizzazione, sicché non si traduce in un'incommerciabilità dell'immobile, né impedisce che il terzo possa divenire possessore del bene e, quindi, di usucapirlo, non trovando applicazione l'art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli beni inalienabili in assoluto. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 ottobre 2016, n. 19793 (CED Cassazione 2016)download riservato - non acquistabile -
Nº 400Data 02/05/2016Downloads: 54
RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN soggetto CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 20,00 -
Nº 1744Data 16/01/2007Downloads: 11
CONTRATTO PRELIMINARE DA STIPULARE DINNANZI AL NOTAIO E soggetto A TRACRIZIONE.
ATTENZIONE: LA PRESENTE BOZZA SI RIFERISCE A CONTRATTO PRELIMINARE DA SOTTOPORRE A TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI ONDE RENDERLO OPPONIBILE A TERZI, CHE RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE LA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO O DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, DA NON CONFONDERE CON IL CONTRATTO PRELIMINARE soggetto A REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO, CHE COMPORTA LA RESPONSABILITà SOLIDALE DEL MEDIATORE AI SENSI DELLA FINANZIARIA 2007.-€ 500,00 -
Nº 737Data 20/01/2004Downloads: 60
CONTRATTO preliminare di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli con acquirente soggetto a domanda di mutuo
contratto preliminare di vendita di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli nel quale il venditore si impegna ad ottenere la cancellazione delle suddette formalità onde fare ottenere il mutuo all'acquirente€ 1.000,00 -
Nº 702Data 13/01/2004Downloads: 9
CLAUSOLE per proposta di acquisto di immobile soggetto a contributo ex L. 219 81
clausole da inserire nella normale proposta d'acquisto allorquando oggetto della vendita sia un immobile soggetto a contributo€ 300,00 -
Nº 3200Data 09/01/2002Downloads: 0
QUESITO N. 9: Se la vendita di un immobile appartenente ad un soggetto distinto dal proprietario del suolo fa acquistare all'acquirente la piena proprietà dell'immobile
Se la vendita di un immobile appartenente ad un soggetto distinto dal proprietario del suolo fa acquistare all'acquirente la piena proprietà dell'immobile€ 500,00 -
Nº 6513Data 09/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I PROPRIETARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO soggetto INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 6463Data 13/01/2025Downloads: 3
Vendita del primo immobile di uno stabile di recente costruzione ad altro soggetto e costituzione del condominio.
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Nº 6267Data 06/06/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI HA RICEVUTO INCARICO DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO E L’IMMOBILE SIA STATO POI INTESTATO AI FIGLI DEL soggetto CHE AVEVA FORMULATO LA PROPOSTA IN QUANTO SI TRATTA COMUNQUE DI soggetti ASSAI PROSSIMI A QUELLI MESSI IN RELAZIONE DAL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Tribunale di Napoli - XI sezione civile, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Sussiste la legittimazione delle parti in quanto l’incarico di mediazione, con conseguente obbligo di retribuirlo, può essere conferito anche da soggetti diversi dai futuri stipulanti i quali, nella specie, sono i reali gestori dell’affare in quanto genitori dei contraenti. La circostanza che il mandato sia stato conferito a termine e le trattative per l’acquisto siano state condotte dopo la scadenza del medesimo è irrilevante. L’apposizione di un termine, infatti, serve a tutelare il cliente limitando il diritto di esclusiva spettante al mediatore ma il mandato senza rappresentanza è un contratto a forma libera che può ben essere rinnovato tacitamente, come le parti hanno fatto valendosi dell’operato del mediatore. I convenuti, infine, non hanno provato (e nemmeno dedotto), come sarebbe stato loro onere, altre circostanze che avrebbero potuto elidere l’efficacia causale dell’operato del mediatore. La vendita, infatti, è avvenuta nell’immediatezza dell’operato dell’agenzia (tre mesi dopo la proposta iniziale), quasi allo stesso prezzo e tra soggetti strettamente legati a coloro che hanno condotto le trattative (i figli di Abbate Luigi e quelli di Cirelli Mario).La domanda, pertanto, va accolta”-download riservato - non acquistabile -
Nº 5912Data 18/04/2023Downloads: 4
In caso di danni per infiltrazioni d'acqua provocati dall'appartamento sovrastante il soggetto obbligato a risarcire è il titolare del diritto reale di abitazione (in qualità di custode) o il proprietario dell'abitazione?
Il Tribunale partenopeo nella sentenza in commento si è occupata anche della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5778Data 21/10/2022Downloads: 10
Spese condominiali: il soggetto obbligato in caso di vendita dell'immobile
Quando si acquista un immobile è sempre buona regola compiere delle verifiche preliminari per accertarsi che non sia gravato da vincoli, azioni giudiziarie, ipoteche, pignoramenti, controllar.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5566Data 17/12/2021Downloads: 26
PARERE N. 944 - SE UN soggetto CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL MANCATO RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASsoggettaRSI ALLA PLUSVALENZA?
La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........€ 29,90 -
Nº 5394Data 23/12/2020Downloads: 17
PARERE n.875 - Se l’atto di compravendita di un immobile che non è conforme catastalmente perchè in corso ristrutturazione, è soggetto all’obbligo di dichiarazione in atto pubblico della conformità catastale e se in mancanza l'atto è nullo.
Come noto, infatti, l’art. 29 comma 1bis del DL 30 maggio 2010 n. 78 dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane...€ 29,90 -
Nº 675Data 16/07/2018Downloads: 6
PARERE N°812: IL LOCATORE DI UN FONDO RUSTICO PUÒ RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO DI AFFITTO PER VENDERE LO STESSO FONDO AD UN soggetto TERZO O DEVE ATTENDERE LA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO STESSO?
La risposta al presente non può che essere negativa.- Le norme sui contratti agrari, contenute nella L.203/82, prevedono espressamente che non è data facoltà di recesso anticipato al locatore. Piuttosto, il locatore può inibire la prosecuzione del contratto inviando disdetta, almeno un anno prima della naturale scadenza, mediante apposita comunicazione resa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Neppure la risoluzione del contratto di locazione sarebbe una strada praticabile per siffatto locatore dal momento che presupposto necessario per l’esercizio del predetto strumento è l’inadempimento dell’affittuario.-€ 30,00 -
Nº 636Data 24/05/2018Downloads: 123
GLI ASPETTI soggettiVI DELLA PRELAZIONE AGRARIA - COME SI INDIVIDUA IL soggetto CHE HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE AGRARIA
Criteri utili per individuare i soggetti che hanno diritto alla prelazione agraria distinguendo tra coltivatori diretti del fondo e confinanti. -download riservato - non acquistabile -
Nº 479Data 07/12/2016Downloads: 17
Quesito n. 722 : In caso di vendita di immobile, costruito con diritto di superficie da una cooperativa, l’obbligo di rivendita a prezzo imposto è soggetto a scadenza? In caso affermativo indicare qual è il termine e da quando decorre.
È necessario, per disporre liberamente dell’immobile, “convertire” prima il diritto di superficie in diritto di proprietà, attraverso un apposito accordo con il Comune di riferimento. È la legge 23.12.1998, n.448, all’art. 31, che consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario.€ 20,00 -
Nº 473Data 17/11/2016Downloads: 16
Quesito n.721 - SE AD ACQUISTARE E' UN soggetto CHE HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE, L'IMMOBILE DEVE ESSERE COMUNQUE OFFERTO ANCHE AGLI ALTRI CHE HANNO LO STESSO DIRITTO?
In linea logica, per quanto manchino precedenti giurisprudenziali in punto, può affermarsi che la risposta è negativa, nel senso che... parere integrale disponibile cliccando su download...€ 20,00 -
Nº 392Data 25/04/2016Downloads: 26
QUESITO N. 692: SE E’ VALIDO L’INCARICO DI MEDIAZIONE E IL PRELIMINARE DI VENDITA REDATTO PER SCRITTURA PRIVATA DA soggetto STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA .
SOLUZIONE. Poiché non esiste una specifica normativa che ci permetta di rispondere con assoluta certezza al quesito sottopostoci, nell’ipotesi in cui l’ agenzia immobiliare riceva da parte di un cittadino straniero, che risiede all’estero e non conosce la lingua italiana, incarico di mediazione per l’acquisto e/o la vendita di un immobile sito in Italia, consigliamo, per la validità del contratto di mediazione e del preliminare di vendita, applicare per analogia le disposizioni previste dalla “legge notarile (L.89/1913), attraverso i seguenti passaggi: 1) Recarsi, unitamente al cittadino straniero, da un notaio; 2) Nel caso in cui il Notaio conosca la lingua del cittadino straniero, nella qualità di pubblico ufficiale, dovrà redigere l’atto di conferimento di incarico mediatorio (di mediazione) in entrambe le lingue (Italiana e straniera) con contestuale lettura del contenuto al cittadino straniero. 3) Nel caso in cui il Notaio non conosca la lingua straniera, la redazione dell’atto in lingua straniera e la sua contestuale lettura dovrà essere effettuata da un interprete, scelto dalle parti; 4) Autenticazione delle sottoscrizioni ad opera del notaio con deposito del relativo atto presso il suo archivio;€ 20,00 -
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Nº 170Data 17/03/2015Downloads: 16
QUESITO N. 613: IMMOBILE PIGNORATO E LOCAZIONE. SE È POSSIBILE LOCARE UN IMMOBILE soggetto AD UNA PROCEDURA ESECUTIVA.
€ 20,00 -
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Nº 4561Data 30/11/2012Downloads: 0
QUESITO N. 445: Quali conseguenze per il patrimonio dell’unico erede di soggetto fallito e quali soluzioni per evitare eventuali pregiudizi.
€ 500,00 -
Nº 4543Data 07/11/2012Downloads: 2
Venditore soggetto a fallimento e responsabilita' del mediatore.
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Nº 4280Data 20/10/2011Downloads: 5
CONTRATTO DI LOCAZIONE LIBERO NON soggetto ALLA l. 431/98 (Immobili storici, artistici, ecc.)
€ 500,00 -
Nº 3918Data 08/09/2010Downloads: 0
Se un soggetto risiede in un immobile che il proprio coniuge, con il quale è in regime di comunione legale, ha acquistato prima del matrimonio fruendo delle agevolazioni “prima casa”, può acquistare un’altra abitazione servendosi delle agevolazioni “prima
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