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Nº 563Data 28/11/2017Downloads: 1
PARERE N°757: IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DELL'AVVOCATO DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN giudizio DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI
PARERE N°757: IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DELL'AVVOCATO DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN giudizio DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI PERALTRO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI REVOCA, DEVE ESSERE SOSTENUTO DALL'AMMINISTRATORE O DAL CONDOMINIO? Si può ragionevolmente ritenere che l’amministratore non può addebitare al condominio le spese che ha affrontato per difendersi contro la domanda di revoca.- Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’amministratore agirebbe in giudizio a difesa di un proprio diritto, ossia a titolo personale, e non nell’esercizio della sua carica, ossia in rappresentanza del condominio.- Inoltre va aggiunto che..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 345Data 25/02/2016Downloads: 34
QUESITO 681- Vendita di un appartamento in cui sono state già deliberate le spese di straordinaria amministrazione: chi paga, acquirente o venditore?
SOLUZIONE : Se le spese straordinarie sono già state deliberate e sono anche iniziati i lavori, in mancanza di accordi tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente, è tenuto a sopportarne i relativi costi il venditore. Il condomino che voglia ottenere la restituzione delle somme pagate per le spese straordinarie deliberate, nonché, il risarcimento danni deve necessariamente intervenire nel giudizio iniziato dagli altri condomini. Invero, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso.- Regola che si applica anche in caso di alienazione del bene stesso.€ 20,00 -
Nº 6579Data 18/07/2025Downloads: 76
MODULO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE spese CONDOMINIALI E LITI IN CORSO.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PER RENDERE AL VENDITORE LA DICHIARAZIONE SULLE spese CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CORSO CON ATTESTAZIONE CHE NON ESISTONO MOROSITÀ AFFERENTI L'APPARTAMENTO IN VENDITA E PER ATTESTARE LE CAUSE CONDOMINIALI ATTUALMENTE PENDENTI. SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE IL VENDITORE HA DIRITTO AD OTTENERE DALL'AMMINISTRATORE A SEMPLICE RICHIESTA.€ 49,00 -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN giudizio DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE spese CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6343Data 26/08/2024Downloads: 1
Trust in condominio e spese condominiali
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 6159Data 28/12/2023Downloads: 2
CORNICIONE PERICOLANTE: IL CONDOMINO CHE RICEVE LA DIFFIDA DEL COMUNE ED ESEGUE A SUE spese I LAVORI RICHIESTI DEVE ESSERE RIMBORSATO
Il diritto al rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante è legato allo stringente presupposto dell'urgenza.download riservato - non acquistabile -
Nº 6156Data 27/12/2023Downloads: 0
TRUST IN CONDOMINIO E spese CONDOMINIALI.
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 6151Data 22/12/2023Downloads: 0
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CIRCA LA PENDENZA DI UN giudizio NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
Ai fini del risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, il condominio deve provare la fondatezza della difesa rimasta preclusa e del suo probabile accoglimento in caso di partecipazione al giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5935Data 18/05/2023Downloads: 1
Il singolo condomino può procedere a sue spese ad interventi su un impianto comune difettoso per evitare altri eventi dannosi?
Può pretendere il rimborso delle spese anticipate? La risposta del Tribunale di Sassari.download riservato - non acquistabile -
Nº 5923Data 08/05/2023Downloads: 5
Locazione: il conduttore non è obbligato a pagare i danni alla muratura e le spese per la tinteggiatura delle pareti
Il conduttore non è obbligato al pagamento delle spese per la tinteggiatura dell'immobile né delle spese per danni alla muratura dato che le stesse sono riconducibili al normale deterioramento dell'immobile.download riservato - non acquistabile -
Nº 5840Data 13/01/2023Downloads: 7
Balconi e frontalini, chi paga le spese di riparazione?
Come vanno ripartite le spese di riparazione di balconi e frontalini secondo il codice civile e la giurisprudenza di legittimità e di merito...download riservato - non acquistabile -
Nº 5741Data 14/09/2022Downloads: 1
spese succieli dei balconi e griglie bocche di lupo: a chi appartengono?
È noto che in un condominio ci siano parti comuni e parti private. Le prime sono a carico di tutti i proprietari, di regola, chiamati a contribuire alle spese di gestione in proporzione al valore millesimale ......download riservato - non acquistabile -
Nº 5716Data 29/06/2022Downloads: 6
Pignoramento e spese condominiali
Nei procedimenti di espropriazione immobiliare si pone la questione relativa agli oneri condominiali, ovvero se possono essere considerati come spese processuali che andranno anticipate dal custode o dal creditore procedente....download riservato - non acquistabile -
Nº 5699Data 13/06/2022Downloads: 7
Chi risponde per le infiltrazioni dal lastrico solare del condominio? Occorre fare distinzioni di parti del lastrico ai fini della ripartizione delle spese?
Il Tribunale di Firenze con la decisione n. 1052 dell'11 aprile 2022 ha affrontato il tema delle infiltrazioni dal lastrico solare in condominio. Il caso di specie nasce dall'impugnazione di due delibere assembleari avente ad oggetto opere di straordinaria manutenzione ai lastrici di proprietà delle due condomine aventi l'uso esclusivo di due porzioni del lastrico solare che copre l'intero palazzo e che utilizzano come terrazze e relativa ripartizione delle spese.download riservato - non acquistabile -
Nº 5644Data 30/03/2022Downloads: 5
La tipologia di spese condominiali
Le spese relative alla gestione dei beni condominiali oltre a quelle ordinarie e straordinarie possono distinguersi tra urgenti, di godimento, gravose e voluttuarie ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5631Data 19/03/2022Downloads: 3
Come si ripartiscono le spese condominiali e chi è tenuto al pagamento
Le spese condominiali rappresentano i costi necessari per il mantenimento e il funzionamento del condominio e sono sostenuti da tutti i condomini, secondo i criteri di ripartizione previsti dalla legge o da diversi accordi.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5630Data 19/03/2022Downloads: 3
La derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali
Per espressa previsione legislativa i condomini hanno la possibilità, nell'esercizio della loro autonomia privata, di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali...download riservato - non acquistabile -
Nº 5595Data 28/01/2022Downloads: 9
spese straordinarie e vendita dell'unità immobiliare
Per le spese straordinarie condominiali risponde chi era condomino all'epoca dell'adozione della relativa delibera, anche se il riparto delle stesse sia stato approvato successivamente alla vendita dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5568Data 17/12/2021Downloads: 4
Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c.
Cassazione civile, sez. II, 06 Ottobre 2021, n. 27106. Pres. Gorjan. Est. Scarpa. Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c. - Differenze con la disciplina della comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. - Rilevanza della trascuranza degli altri condomini - Esclusione - Requisito dell’urgenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispeciedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5560Data 24/11/2021Downloads: 11
Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni in mancanza di tabelle millesimali
Cassazione civile, sez. II, 19 Agosto 2021, n. 23128. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa. Regolamento di condominio - Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni - Interpretazione - Sindacato di legittimità - Limiti Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza - Legittimità L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata. (massima ufficiale)download riservato - non acquistabile -
Nº 5495Data 06/07/2021Downloads: 12
La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore
Senza entrare nello specifico, il primo criterio di carattere generale per suddividere le spese tra proprietario e inquilino è quindi quello di individuare la tipologia di intervento. Qualche chiarimento in più, rispetto alla disciplina del codice civile, arriva dalla legge sulle locazioni degli immobili urbani (Legge 392/78), nella quale si afferma che l'inquilino deve sostenere le spese per la pulizia ...download riservato - non acquistabile -
Nº 5486Data 18/06/2021Downloads: 4
Balconi in condominio: chi paga le spese per l'intonaco?
In caso di lavori sull'intonaco dei balconi in condominio a chi spetta sostenere le spese? A questa domanda ha risposto di recente la corte d'appello di L'Aquila (con sentenza n. 806/2021) ritenendo che si tratta di spese ricadenti su tutti i condomini in quanto riguardanti il decoro della facciata esterna dell'edificio......download riservato - non acquistabile -
Nº 5420Data 19/02/2021Downloads: 1
Per modificare i criteri di ripartizione delle spese relative al lastrico solare serve il voto favorevole dell'unanimità dei condomini?
In materia di spese condominiali, non serve l’unanimità dei condomini per l’approvazione dei criteri di riparto delle spese per il lastrico solare, essendo sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5248Data 13/03/2020Downloads: 29
MODULO LETTERA DIFFIDA DEL MEDIATORE ALLE PARTI PER RIMBORSO spese ANTICIPATE REGISTRAZIONE PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA
Modulo da utilizzare nel caso in cui siano state anticipate dal mediatore le spese di registrazione del contratto preliminare e dunque se ne debba chiedere il rimborso alle parti€ 49,90 -
Nº 5154Data 17/11/2019Downloads: 28
COME SI RIPARTISCONO LE spese FRA LOCATORE E CONDUTTORE
Cosa prevede la normativa e quali sono i criteri di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore.download riservato - non acquistabile -
Nº 5132Data 16/10/2019Downloads: 8
CONDOMINIO: LA RIPARTIZIONE DELLE spese DI RISCALDAMENTO
Nel contesto condominiale la direttiva europea sull'efficienza energetica n. 27/2012 ha introdotto un nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento attraverso l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del caloredownload riservato - non acquistabile -
Nº 5119Data 28/09/2019Downloads: 16
MODULO - RICHIESTA RIMBORSO spese ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Modulo da utilizzare per richiedere la restituzione dei soldi per le spese urgenti sostenute in favore del condominio€ 30,00 -
Nº 5092Data 30/07/2019Downloads: 5
spese DI RISANAMENTO DEI PILASTRI DI SOSTEGNO DI UNO SOLO DEI CORPI DI FABBRICA E AL CONTEMPO DI UN CAMMINAMENTO CONDOMINIALE
Recente pronuncia della Corte di Cassazione in merito alla ripartizione delle spese di risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 5025Data 25/03/2019Downloads: 18
PAVIMENTO BALCONE IN CONDOMINIO, MANUTENZIONE, spese E DANNI
Le spese di manutenzione del pavimento del balcone: quali sono i danni?download riservato - non acquistabile -
Nº 4991Data 20/01/2019Downloads: 10
I rimborsi per le spese dei comproprietari.-
Se e quando bisogna rimborsare le spese sostenute dai comproprietari in base alla tipologia delle spese affrontate. Guida con giurisprudenzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 4969Data 17/12/2018Downloads: 6
CONDOMINIO: appartamento inagibile e suddivisione pagamento spese.-
Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale gli ermellini si esprimono sul pagamento delle spese e sulla corretta interpretazione del regolamento condominiale in caso di appartamento incendiato ed inagibile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 4959Data 27/11/2018Downloads: 103
MODULO: Dichiarazione dissimulata per accollo spese da parte del venditore.-
Modulo da utilizzare allorquando le parti contraenti vogliano stipulare un atto dissimulato con il quale il venditore - a differenza di quanto dichiarato in atto pubblico - si accolli le spese della compravendita.- In particolare viene fatto riferimento all'accollo delle spese notarili e di intermediazione.-€ 500,00 -
Nº 685Data 17/07/2018Downloads: 29
PARERE N°811: CHI È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE spese DI REGISTRO E DI BOLLO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE?
La Legge n.431/98, stante l’assenza di un comma specifico, nulla prevede in merito al riparto delle spese di registro e di bollo di un contratto di locazione. Tuttavia l’art. 8 della legge n.392/1978, cd. “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, testualmente recita...parere integrale..clicca su download€ 30,00 -
Nº 612Data 28/03/2018Downloads: 24
PARERE N° 782: E’ VESSATORIA LA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO DI "LOCAZIONE COMMERCIALE" CHE ONERA IL CONDUTTORE DI PAGARE LE spese DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
La risposta al quesito non può che essere espressa in termini negativi.- Si deve giungere a siffatta conclusione se si tiene conto della specifica normativa che riguarda le locazioni commerciali e dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione.- Pertanto senz’altro sarà valida e non potrà essere dichiarata nulla la clausola di un contratto di locazione commerciale che pone a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria.-€ 30,00 -
Nº 415Data 27/05/2016Downloads: 11
Separazione consensuale e spese condominiali
Un eventuale accordo di separazione consensuale che preveda le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge assegnatario non ha incidenza sulla questione, poiché altro sono le spese di conservazione ex art. 1110 c.c. .-download riservato - non acquistabile -
Nº 408Data 18/05/2016Downloads: 8
QUESITO N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE spese CONDOMINIALI DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA CONDOMINIALE: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.
SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 403Data 11/05/2016Downloads: 15
QUESITO N.696: LAVORI CONDOMINIALI E RIPARTIZIONI DI spese PER IL RIFACIMENTO DELLE PARETI DI SCALA COMUNI SOLO AD UN GRUPPO DI CONDOMINI.
SE LA spesa VA RIPARTITA TRA TUTTI CONDOMINI O SOLO ESCLUSIVAMENTE TRA QUELLI SERVITI DALLE PARTI COMUNI ED INTERESSATI DAI LAVORI DI RIFACIMENTO. Le spese per il rifacimento delle scale, comuni a un solo un gruppo di condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, sono a carico SOLO DEI CONDOMINI CHE NE TRAGGONO UTILITÀ. Per scala si intende, in senso tecnico-giuridico, quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale, la giurisprudenza precisa altresì che compone la scala <>. Ne consegue che anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, la ripartizione delle relative spese seguirà i criteri disposti dall’art. 1124 c.c., ovvero qualora si tratti di scale comuni solo ad un gruppo di condomini i criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 1124 e 1123 c.c. (Cass. civ., Sez. II, n. 3968/1197.) PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD € 20,00 -
Nº 389Data 20/04/2016Downloads: 9
Quesito n°690: In che modo si ripartiscono tra i condomini le spese di disinfestazione da nidi di vespe presenti tra le tegole del tetto condominiale, se il maggior disagio sia accusato dall’appartamento con terrazzo adiacente al tetto medesimo ? .-
SOLUZIONE: In assenza di una e vera e propria casistica giurisprudenziale, la soluzione da adottare al caso in esame, è quella di suddividere le spese di disinfestazione tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art.1123 c.c.).-Nel caso in cui le spese riguardino un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell’edificio o parti di edificio in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto, in base al criterio della proporzione tra le spese condominiali e l’utilità arrecata dal bene stesso.- Con riferimento all’avvio dei lavori di disinfestazione, l’amministratore ha facoltà, ai sensi dell’art. 1135 c.c., di far eseguire lavori di manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, senza chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea (cfr. Cass. 3 dicembre 2010 n. 24654), nonché il medesimo condomino, qualora l’intervento dell’amministratore non sia tempestivo, può ottenere il rimborso della spesa fatta “per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell’utilità comune (Cass. civ. Sez. II, 12/02/2014, n.3221).-€ 20,00 -
Nº 368Data 11/03/2016Downloads: 13
QUESITO N° 685: SE IN CASO DI ACQUISTO A MEZZO DI SENTENZA, L'ACQUIRENTE E' TENUTO A PAGARE LE spese CONDOMINIALI A FAR DATA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO(TRIBUNALE), O DAL MOMENTO SUCCESSIVO IN CUI QUESTA DIVIENE DEFINITIVA E NON PIU' IMPUGNABILE ?
SOLUZIONE: L’acquirente è tenuto a pagare le spese solo dal momento in cui la sentenza con la quale ha acquisito la proprietà è diventata definitiva e non più ulteriormente impugnabile.- Più precisamente l’acquirente risponde in solido con il venditore per le spese che si riferiscono all’anno in cui la sentenza è diventata definitiva ed a quelle relative all’anno precedente.-€ 20,00
























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