Loading…

Ricerca documento

Hai cercato '' successivo '' ho trovato 433 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5416
    Data 13/02/2021
    Downloads: 8
    IL RILASCIO successivo DELL'AGIBILITA' ESCLUDE L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE (Cassazione civile, sez. II, 13 Agosto 2020, n. 17123. Pres.D'Ascola. Est. Marcheis.)
    Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull’equilibrio delle reciproche prestazioni (Cass. 6548/2010). Così che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio (Cass. 6548/2010, Cass. 16918/2019).
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6491
    Data 07/03/2025
    Downloads: 30
    MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO successivo.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO successive ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI successivi.
    € 99,00
  • Nº 5333
    Data 15/09/2020
    Downloads: 35
    PARERE 887 - Se il mediatore immobiliare ha diritto alle provvigioni qualora le parti dopo aver stipulato il preliminare non stipulano un successivo atto pubblico per risoluzione consensuale, inadempimento o qualsiasi altro motivo.
    Possiamo vedere come ai sensi dell’art.1755 co. 1 “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Il termine affare va inteso come “qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti ... CONTINUA
    € 29,90
  • Nº 368
    Data 11/03/2016
    Downloads: 13
    QUESITO N° 685: SE IN CASO DI ACQUISTO A MEZZO DI SENTENZA, L'ACQUIRENTE E' TENUTO A PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI A FAR DATA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO(TRIBUNALE), O DAL MOMENTO successivo IN CUI QUESTA DIVIENE DEFINITIVA E NON PIU' IMPUGNABILE ?
    SOLUZIONE: L’acquirente è tenuto a pagare le spese solo dal momento in cui la sentenza con la quale ha acquisito la proprietà è diventata definitiva e non più ulteriormente impugnabile.- Più precisamente l’acquirente risponde in solido con il venditore per le spese che si riferiscono all’anno in cui la sentenza è diventata definitiva ed a quelle relative all’anno precedente.-
    € 20,00
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 2954
    Data 17/04/2009
    Downloads: 12
    Se la proposta d’acquisto, formalizzata senza passaggio di danaro, con cui le parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare, determina il diritto alle provvigioni.-
    Il documento contiene un breve commento alla sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 8038 del 02 aprile 2009.-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6341
    Data 22/08/2024
    Downloads: 4
    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6176
    Data 05/02/2024
    Downloads: 7
    CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE: DI COSA SI TRATTA?
    Con il preliminare di locazione, le parti si impegnano per la concessione in godimento di un immobile in cambio di un corrispettivo, ma per un momento successivo.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6172
    Data 25/01/2024
    Downloads: 4
    IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6168
    Data 02/01/2024
    Downloads: 4
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA DOCUMENTAZIONE APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5960
    Data 24/06/2023
    Downloads: 10
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5792
    Data 25/11/2022
    Downloads: 6
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ALLORQUANDO ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI E NON HA ALCUN RILIEVO IL TEMPO INTERCORSO TRA L’ULTIMA ATTIVITÀ DEL MEDIATORE E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.; la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988). II PRINCIPIO “il mediatore che fa valere il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. ha l’onere di provare sia d'aver posto i contraenti in contatto tra loro sia che, in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell’affare” (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1989, n. 5370). III PRINCIPIO Nel caso di specie deve ritenersi che l’attività svolta dal mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare stante l’intervento dello stesso a mettere le parti in relazione e non rileva il tempo intercorso tra l’ultima attività del mediatore e la conclusione dell’affare o che lo stesso si sia realizzato in un momento successivo alla scadenza del mandato, non determinando tali situazioni il venir meno dell’attività del mediatore e, per l’effetto, il diritto al riconoscimento della provvigione, perché l’attività dello stesso deve considerarsi condizione sufficiente e necessaria alla messa in relazione delle parti ed alla conclusione del contratto di compravendita.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5758
    Data 28/09/2022
    Downloads: 9
    LA PROPOSTA DI ACQUISTO PRIVA DEI DATI CATASTALI E DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E DALLA STESSA DISCENDE IL DIRITTO DEL VENDITORE, IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE, DI TRATTENERE LA CAPARRA VERSATA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla CORTE DI SPPELLO DI NAPOLI - SETTEMBRE 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli - dott. Maria Silvana Fusillo Presidente - dott. Marianna D’Avino consigliere - dott. Francesco Notaro cons. rel. est - ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: La corte d’appello di Napoli escluso che la proposta di acquisto possa essere ritenuta nulla perché più dei riferimenti catastali dell’immobile. in particolare spiega: “Il motivo va disatteso, giacché tanto le dichiarazioni relative alla conformità edilizia ed urbanistica quanto quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a dire negli atti produttivi di effetti reali, e non già negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i contratti preliminari” Anche con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Si può, pertanto, affermare che né le dichiarazioni urbanistiche, né i dati catastali (posto che neppure la cd. dichiarazione di conformità catastale lo è), costituiscono un requisito necessario, previsto a pena di nullità, del contratto preliminare, ciò valendo, a più forte ragione, evidentemente, anche per la dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici”. II PRINCIPIO: deve escludersi che il contratto preliminare sia affetto da indeterminatezza dell’oggetto quando non siano indicati gli estremi catastali dell’immobile oggetto di promessa, laddove non sussistano incertezze in ordine alla individuazione dell’immobile posto ad oggetto del contratto. Cosi testualmente: “Alla luce di quanto sin qui espresso, deve conseguentemente escludersi che il preliminare stipulato tra la C….. e il D… R…. sia nullo per mancanza delle dichiarazioni urbanistiche o della menzione dei dati catastali (si veda su quest’ultimo punto anche Cass. n. 11237 del 2016 così massimata: <>), contenendo, a dispetto di quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata, una individuazione e descrizione del bene oggetto della compravendita più che sufficiente alla determinazione, oltre che, a fortiori, alla determinabilità dell’immobile, non potendo fare a meno di rilevarsi che il De Rosa si è limitato alle sole contestazioni formali, supponendo la necessità di quelle indicazioni o dichiarazioni, ai fini della validità del preliminare, senza nulla specificamente argomentare e documentare in merito alla eventuale non conformità urbanistica dell’immobile o alla asserita non conformità allo stato di fatto, che pure nella proposta di acquisto vengono date per garantite, mentre riguardo alla conformità degli impianti si era egli stesso impegnato all’eventuale adeguamento”. III PRINCIPIO: ai fini della individuazione delle volontà delle parti del contratto assume valore rilevante lo scambio intervenuto tra i difensori nella fase immediatamente successiva alla conclusione e preliminare all’istallazione della lite: In particolare ha sancito che: “D’altro canto, sul punto è significativa, oltre che risolutiva, ai fini della conferma di quanto appena evidenziato, la risposta, datata 23.10.2014, che il D… R.. dà alla precedente missiva con cui il difensore dei C……… aveva richiesto il pagamento della ulteriore tranche di caparra di euro 40.000,00”. V PRINCIPIO. E’ escluso che il contratto intervenuto possa avere valenza di puntuazione delle trattative, laddove vi sia stato lo scambio di caparre e di acconti: ”In altri termini, o si è in presenza di una effettiva proposta di acquisto o di una promessa di acquisto, che, se accettata, conduce al perfezionamento del vincolo giuridico, con la possibilità di qualificare eventuali dazioni anticipate come tendenti a rafforzare la serietà della proposta, imputandole successivamente o ad acconto sul prezzo o a caparra confirmatoria (come avvenuto nella specie e come è prassi nelle contrattazioni a mezzo di intermediario immobiliare), ovvero in caso di svolgimento delle trattative e, quindi, di mera puntuazione, non si riesce davvero a trovare una giustificazione causale alla dazione quale acconto, trovando una volta di più conferma che la volontà (anche) del De Rosa era quella di giungere al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita.” IV PRINCIPIO: la circostanza che la proposta sia stata tirata da un’agenzia immobiliare porta a presumere che si tratti di un contratto vincolante: In particolare ha sancito che: Il documento è stato redatto su modulo dell’agenzia immobiliare di intermediazione, cosa che, secondo ragionevolezza giustificata in base all’id plerumque accidit del settore di riferimento, avendo a mente il modus operandi di tali soggetti professionali, difficilmente ‘collima’ con la tesi della puntuazione per fermare parzialmente il contenuto di un successivo contratto: l’intermediario ha interesse a raccogliere una proposta che è rivolta a raggiungere un’intesa giuridicamente vincolante, altrimenti non la raccoglie affatto”. V PRINCIPIO. È legittima la previsione del pagamento di una caparra in più tranches. “È legittima la previsione della proposta di acquisto di una caparra confirmatoria da versarsi in più tranches dovendo certamente darsi adesione all’opzione interpretativa in virtù della quale le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, ben possono prevedere, in esecuzione del contratto preliminare cui accede, una caparra da versarsi in più tranche, prima della redazione dell’atto definitivo”.-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5726
    Data 22/07/2022
    Downloads: 7
    Quesiti e richieste in materia di mediazione immobiliare.
    Si fa riferimento alla lettera inviata a questa Direzione Generale dalla S.V. in data 11 gennaio u.s. a mezzo e-mail (nonché al successivo sollecito via e-mail del 22 gennaio), con la quale la S.V. medesima, nel lamentare di essere stata vittima di una condotta fraudolenta ....
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5681
    Data 20/05/2022
    Downloads: 16
    IL VENDITORE È TENUTO A CORRISPONDERE IL DOPPIO DELLA CAPARRA ANCHE SE NON L’ABBIA MAI INCASSATA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE IL MEDIATORE GLI ABBIA INVIATO IL RELATIVO TITOLO PER CONTO DELL’ACQUIRENTE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA 2022.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi al TRIBUNALE DI NOLA APRILE 2022.- In questo caso, IL Tribunale di Nola - in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico dott. Geremia Casaburi – accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: il tribunale di nola, riconosce il valore di contratto preliminare della proposta di acquisto, anche ove al suo interno sia prevista la stipula di un preliminare successivo; riconosce la legittimità della rinunzia alla condizione mutuo formulata dall’acquirente affermando che trattasi di condizione diretta a tutelare i soli interessi dell’acquirente; riconosce che l’efficacia reale della caparra si determina anche qualora il venditore, dopo aver ricevuto il titolo, non lo metta all’incasso, precisando - anzi - che tanto costituisce comportamento in malafede di parte venditore da qua discendono gli effetti propri della caparra; sancisce la compatibilità della richiesta di sentenza dichiarativa di legittimità del recesso, con la domanda costitutiva di risoluzione per inadempimento, purché siano poste in via gradata e subordinata.-
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5676
    Data 09/05/2022
    Downloads: 36
    RISPOSTA BREVE - In quale forma deve essere offerta la prelazione legale al conduttore?
    L’art. 38, primo comma della legge 392 del 1978 dispone che la comunicazione del locatore al conduttore va data con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Il comma successivo dispone che nella comunicazione devono essere indicati: a) il corrispettivo; b) le altre condizioni concernenti la compravendita; c) l’invito ad esercitare la prelazione. In questo modo la legge prescrive le formalità e il contenuto della denuntiatio.........
    € 49,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5612
    Data 04/02/2022
    Downloads: 17
    Recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi
    In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. (massima ufficiale)..........
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5507
    Data 19/07/2021
    Downloads: 60
    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON STIPULA ANTECEDENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI E DEPOSITO SOMME FINO ALLA AVVENUTA CANCELLAZIONE
    Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che oggetto della compravendita sia un immobile pignorato oppure ipotecato oppure con debiti che siano opponibili all’acquirente, tipo debiti condominiali. il modulo prevede una particolare modalità di vendita che garantisce estrema sicurezza all’acquirente, consistente nel deposito di tutte le somme nelle mani al depositario fino alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli entro un certo termine successivo alla stipula dell’atto pubblico. si consiglia vivamente l’assistenza di un professionista (avvocato) per la gestione di questo tipo di compravendita.-
    € 60,00
  • Nº 5439
    Data 26/03/2021
    Downloads: 9
    L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO AD AGIRE CONTRO L'AGENZIA, QUANDO LA MEDIAZIONE È INTERVENUTA CON UN DIVERSO SOGGETTO (CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO È STATA FIRMATA DA UN SOGGETTO DIVERSO) SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA TRIBUNALE SALERNO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di salerno, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto la carenza di legittimazione della acquirente ad agire in confronto all'agenzia immobiliare, in quanto il rapporto di intermediazione era intervenuto con un soggetto diverso, ovvero con la società che aveva sottoscritto la proposta di acquisto e di successivo contratto preliminare. La sentenza, inoltre, si presenta estremamente interessante per la parete in cui è stata ritenuta la validità della compravendita, nonostante una parte significativa dell'immobile sia stato oggetto di un annullamento della concessione edilizia in sanatoria. Il giudice ha ritenuto, infatti, che la vednita non è nulla ex art. 46 del DPR 380/11 e degli artt. 17 e 40 L. 47/85., in quanto una concessione iniziale In ogni caso vi era, per cui trova applicazione il principio, come sancito dalle sezioni della cassazione Suprema Corte (SS. UU. N. 8230/19 cui si è uniformata la n. 538/20), che abusi marginali non incidono sulla validità della compravendita, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'acquirente aveva espressamente escluso qualsiasi responsabilità del venditore qualora risultassero profili di irregolarità.-
    € 49,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5442
    Data 26/03/2021
    Downloads: 7
    La mancanza del certificato di agibilità non legittima il recesso dell'acquirente ove sia stato ottenuto successivamente alla stipula dell'atto pubblico (Cassazione civile, sez. II, 13 Agosto 2020)
    Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull’equilibrio delle reciproche prestazioni (Cass. 6548/2010). Così che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio (Cass. 6548/2010, Cass. 16918/2019).
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5427
    Data 26/02/2021
    Downloads: 5
    LA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE L'ESISTENZA DI UN'IPOTECA NON RILEVA AI FINI DEL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LÀ DOVE POI LA PARTE ABBIA COMUNQUE COMPRATO L'IMMOBILE
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI NOLA - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche nel caso in cui sia stato incaricato solo da una delle due parti: in particolare dispone testualmente che: “non presenta alcun rilievo la dedotta circostanza della carenza di mandato nei confronti della ………………., da parte della venditrice ………………………….., attesa la pacifica configurabilità della cd. mediazione atipica “fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione” (Cassazione civile sez. un., 02/08/2017, n.19161). Secondo principio: ai fini del diritto alle provvigioni resta del tutto indifferente alla circostanza che nella trattativa e siano intervenuti anche altri mediatori: in punto dispone testualmente che: “provata anche la sussistenza di una proposta di acquisto indirizzata dal …………………… alla venditrice ……………………, neppure rileva la mancata conclusione dell’acquisto grazie all’intervento della ........... ed il successivo intervento di ulteriori mediatori nell’affare al vaglio del Tribunale. Terzo principio: la circostanza che il mediatore abbia omesso di riferire l'esistenza di un'ipoteca non rileva ai fini del diritto alle provvigioni là dove poi la parte abbia comunque comprato l'immobile. in punto dispone testualmente che: “Né ha rilievo una supposta malafede della società attrice per non aver comunicato al ………………………… la presenza di iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, in primo luogo in quanto i testi riferiscono che tale circostanza fu comunicata al convenuto, ed in secondo luogo in quanto la conclusione dell'acquisto dimostra la irrilevanza della sussistenza di ipoteca sull’immobile”.
    € 49,00
  • Nº 4979
    Data 03/01/2019
    Downloads: 12
    PARERE N. 830: Se il contratto di locazione è opponibile al pignoramento immobiliare.-
    Se la locazione registrata prima del pignoramento è opponibile alla procedura esecutiva, in quali termini, soprattutto con riferimento all’ipotesi di rinnovo? Qualora, poi, nel suddetto contratto sia stato dichiarato che il canone è stato già anticipatamente corrisposto dal conduttore per tutto il periodo della locazione, tale pagamento sarà opponibile alla procedura esecutiva, anche per il periodo successivo al pignoramento, oppure la procedura ha diritto di pretendere che il conduttore abbia a corrispondere a lei i canoni, almeno a far data dalla trascrizione del pignoramento? Ci si chiede, ancora, se la procedura esecutiva abbia qualche rimedio giudiziario onde vedere dichiarata l’invalidità e/o l’inopponibilità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento o nullità del suddetto contratto. Il locatore, inoltre, a seguito della separazione dalla moglie, ebbe a trascrivere prima del pignoramento la domanda di assegnazione dello stesso bene in diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge con figli minori e, dopo il pignoramento, ebbe a trascrivere la assegnazione definitiva. Ci si chiede pertanto, se tale assegnazione sia opponibile alla procedura esecutiva ed in quale misura. In ultimo, il cliente riferisce di aver scoperto solo pochi giorni fa che era stato depositato presso il Comune dove abita, una notifica di uno sfratto per morosità ad istanza del custode del pignoramento. Dalla lettura dell’atto si evince che l’udienza è tra pochissimi giorni. Ci si chiede se si abbia diritto ad ottenere un rinvio della prima udienza di comparizione nella considerazione che non risultano rispettati per il resistente i termini di notifica e ci si chiede ancora se l’eventuale purgazione della mora in sede di prima udienza, abbia a sanare il difetto di comparizione, come pure l’eccezione di opponibilità del primo pagamento.
    € 29,90
  • Nº 635
    Data 24/05/2018
    Downloads: 23
    LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILASCIA FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE
    Il Tribunale di La Spezia - Sentenza del 9 07 2016 - ha stabilito che qualora all'atto dell'accettazione della proposta il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria il contratto è nullo e tale nullità non può essere sanata dal rilascio successivo.
    € 1,00
  • Nº 621
    Data 19/04/2018
    Downloads: 5
    PARERE N°774: SE UN IMMOBILE CROLLA ALLORQUANDO SONO PASSATI TRE ANNI DALL'ACQUISTO, L'ACQUIRENTE HA ANCORA DIRITTO DI RIVALERSI IN CONFRONTO AL VENDITORE?
    Non è possibile intentare l’azione di garanzia per evizione prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c., nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla consegna dell’immobile, anche nel caso in cui la scoperta di tali vizi sia avvenuta in un momento successivo.- Infatti, consolidata giurisprudenza sostiene che “l’azione del compratore per far valere la garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene venduto, indipendentemente dalla scoperta dei vizi”.-
    € 30,00
  • Nº 603
    Data 05/03/2018
    Downloads: 2
    PARERE N.775:Se l'autorizzazione del giudice tutelare resta valida qualora le parti abbiano a differire le condizioni temporali, ovvero abbiano inizialmente a risolvere i loro accordi per poi concluderli alle medesime condizioni ma con termini posticipati
    Nel caso attenzionato, si può ipotizzare che l’autorizzazione del giudice tutelare, sia valida anche per la conclusione dell’accordo successivo. Sebbene sia mutato il termine di stipula del contratto definitivo, la sostanza dell'affare..........
    € 30,00
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 3571
    Data 09/10/2009
    Downloads: 1
    Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile.-
    Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c., ove prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti (Cass. 3363/81). Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene. Nel caso di specie nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile oggetto del contratto né da altri dati emergenti dallo scritto è possibile determinare con sicurezza l'immobile oggetto del contratto. Il vincolo contrattuale che si è concluso con la proposta e la sua accettazione (che dalle prove testimoniali risulta essere giunta a conoscenza della proponente) è, quindi, nullo per indeterminabilità dell'oggetto. Dalla nullità del vincolo discende che la provvigione non è dovuta e che la consegna di Euro 4.000,00 effettuata dalla proponente risulta priva di causa. Tale somma va, quindi, restituita all'opponente. Nel caso in esame, comunque, anche se si fosse ritenuto esistere un valido vincolo contrattuale, con la proposta d'acquisto e la sua accettazione, non si sarebbe potuto riconoscere a parte opposta il diritto di pretendere la provvigione. Nella proposta d'acquisto, infatti, la proponente offre Euro 125.000,00 più provvigione all'agenzia del 3% oltre IVA da saldare al momento del preliminare. Il chiaro tenore letterale di tale previsione fa emergere che la proponente si è impegnata a corrispondere la provvigione solo al momento della stipula del contratto preliminare previsto nella stessa proposta come atto successivo. La proponente, quindi, ha subordinato la corresponsione della provvigione alla stipula del successivo e distinto contratto preliminare.
    download riservato - non acquistabile
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 3459
    Data 30/07/2009
    Downloads: 4
    Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le parti si siano limitate a sottoscrivere una semplice minuta (puntuazione) e non un contratto preliminare, e quale soggetto ha il compito di accertare se le parti siano rimaste nell’ambito
    In tema di mediazione, per "conclusione dell'affare" deve intendersi il compimento di un'operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti che consenta a ciascuna di esse di agire per l'adempimento e l'esecuzione dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita è da considerare quale atto conclusivo dell'affare, idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione del mediatore. Al contrario, non è ritenuta idonea a far sorgere il diritto alla provvigione la semplice minuta o puntuazione, in quanto, a differenza del preliminare, che genera l'obbligo delle parti di prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo e il cui contenuto è stabilito in ogni particolare, la minuta o puntazione, restante nell'area delle trattative, lascia alle parti la libertà di recesso, con il solo limite della responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., avendo la semplice funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere in un momento successivo, quando si sarà raggiunto l'accordo sugli altri punti ancora oggetto di trattative. In tale ottica, è compito del giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, effettuare l'indagine volta ad accertare se le parti siano rimaste nell'ambito delle trattative o abbiano concluso un contratto preliminare. (Cass. n. 18779/05; Cass. n. 12022/02; Cass. n. 13067/04)
    download riservato - non acquistabile
  • immagine non disponibileanteprima documento
    clicca qui
    Nº 3392
    Data 08/07/2009
    Downloads: 7
    Se le locazioni commerciali (per immobili urbani industriali, commerciali e artigianali) possono avere una durata inferiore ai 6 anni.-
    La durata delle locazioni degli immobili urbani è disciplinata dall’articolo 27, della legge 392/78, il quale dispone testualmente che: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” In tema, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 27, legge n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'articolo 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex articolo 1339, Codice civile, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità» (Cassazione 18 aprile 1996, n. 3663).-
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 3260
    Data 22/05/2009
    Downloads: 43
    CONTRATTO - OPZIONE IRREVOCABILE DI ACQUISTO DI IMMOBILE DA COSTRUIRE.-
    Il modello subordina la stipula di un successivo contratto preliminare all'ottenimento, da parte del promittende venditore, del permesso a costruire.-
    € 500,00
  • Nº 1383
    Data 17/09/2002
    Downloads: 207
    MODULO -Risoluzione contratto di locazione con rilascio differito e penale
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando conduttore e locatore convengono di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, pattuendo però la restituzione dell'immobile in un momento successivo con l'intesa che l'avvenuto restituzione si provvederà al rimborso della cauzione.è previsto anche che in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale
    € 59,00
  • Nº 6544
    Data 24/04/2025
    Downloads: 37
    MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO IMMOBILE NON VINCOLANTE.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CLIENTE INTERESSATO NON INTENDE FORMULARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IN QUANTO NON VUOLE VINCOLARSI. CON QUESTO MODULO SI OTTIENE L'OBIETTIVO DI AVERE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA TRATTATIVA È SORTA GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ED IL VENDITORE ERA INFORMATO DI QUESTA CIRCOSTANZA. IL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO NON PRODUCE ALCUN VINCOLO PER L'ACQUIRENTE PER CUI NON È TENUTO AD ACQUISTARE E PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO INTERROMPERE LE TRATTATIVE, MA SE successivaMENTE ACQUISTA SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI. IL MODULO DEVE ESSERE FATTO SOTTOSCRIVERE ANCHE IL VENDITORE PER CONOSCENZA IN MODO DAVIDE LA PROVA DI AVERLO INFORMATO DELL'INTERESSE DEL CLIENTE.
    € 99,00
  • NEW
    anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6543
    Data 22/04/2025
    Downloads: 1
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.-
    download riservato - non acquistabile
  • NEW
    anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6513
    Data 09/04/2025
    Downloads: 1
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I PROPRIETARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6510
    Data 03/04/2025
    Downloads: 2
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRATTATIVA PROSEGUITA DAGLI STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione espletata da parte attrice. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi- ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con- clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri- chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes- so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del- le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen- de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5451
    Data 26/03/2025
    Downloads: 191
    MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
    DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE successive, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6490
    Data 06/03/2025
    Downloads: 12
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6483
    Data 21/02/2025
    Downloads: 5
    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6437
    Data 18/12/2024
    Downloads: 1
    IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE successivaMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6420
    Data 11/12/2024
    Downloads: 5
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6418
    Data 06/12/2024
    Downloads: 0
    NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE successivaMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6400
    Data 26/11/2024
    Downloads: 3
    IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI HANNO CONCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO CHE NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI SONO STATE MESSE IN RELAZIONE DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE TRATTATIVE, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI ABBIANO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.
    download riservato - non acquistabile
Scroll