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Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 30
MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA termine RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL termine ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL termine, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00 -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL termine PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6167Data 28/12/2023Downloads: 3
PRIMA CASA: termine PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
La Cassazione ricorda che ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per trasferire la residenza è perentorio e non sollecitatoriodownload riservato - non acquistabile -
Nº 6050Data 18/09/2023Downloads: 10
PRIMA CASA: termine PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
Ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per il trasferimento della residenza non è sollecitatorio bensì perentorio. Così la sezione tributaria della Cassazione, con l'ordinanza n. 24488/2023download riservato - non acquistabile -
Nº 5959Data 21/06/2023Downloads: 56
MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E CLIENTE CON PREVISIONE DI termine ESSENZIALE PER IL PAGAMENTO
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire€ 59,00 -
Nº 5956Data 08/06/2023Downloads: 21
COMPRAVENDITA: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO E termine PERENTORIO PER L’ACCETTAZIONE SCRITTA.
Nel preliminare di compravendita, la proposta irrevocabile di acquisto è inefficace qualora l’accettazione scritta non venga ricevuta entro il termine concordato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5944Data 30/05/2023Downloads: 1
Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5927Data 08/05/2023Downloads: 28
MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL termine ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN termine ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL termine ESSENZIALE, PER CUI IL CONTRATTO È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 59,00 -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL termine ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5487Data 18/06/2021Downloads: 3
Interruzione termine utile per l’usucapione: Cassazione
Interruzione del termine utile per l’usucapione Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5474Data 21/05/2021Downloads: 20
Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................download riservato - non acquistabile -
Nº 5471Data 13/05/2021Downloads: 79
MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER DIFFERIMENTO termine STIPULA DEFINITIVO CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-€ 60,00 -
Nº 5452Data 08/04/2021Downloads: 125
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA RESTITUZIONE ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL termine APPOSTO ALLA CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria€ 60,00 -
Nº 5443Data 31/03/2021Downloads: 27
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE VERSO L’ACQUIRENTE PER FISSARE termine ENTRO IL QUALE DEVE COMUNICARE ESITO DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALLA PROPOSTA QUANDO NELLA STESSA NON E' STATO PATTUITO ALCUN termine
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata posta alla proposta una condizione senza termine ed il venditore vuole stabilire una data oltre la quale potrà ritenersi libero da ogni impegno. In questo caso il venditore dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la fissazione di un termine. Ove non voglia adottare una soluzione così complessa si può tentare la strada della diffida, concedendo però alla controparte un termine molto ampio in modo da poter dimostrare al giudice che si è cercato in ogni modo di favorire l’adempimento dell’altra parte.€ 60,00 -
Nº 5147Data 08/11/2019Downloads: 169
MODULO - LETTERA DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE A SEGUITO SCANDENZA termine AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO
Modulo da utilizzare nel caso in cui sia decorso il termine previsto per l'avveramento della condizione mutuo ed il promittente venditore voglia richiedere al promittente acquirente documentazione a comprova della richiesta del finanziamento e contestualmente voglia fissare un termine ultimo ed essenziale per l'avveramento della suddetta condizione€ 49,90 -
Nº 419Data 13/06/2016Downloads: 194
MODULO - DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI CON PREVISIONE DI termine DI PAGAMENTO DIFFERITO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il mediatore, su richiesta del promittente acquirente, autorizza il pagamento delle provvigioni successivamente alla conclusione dell'affare. In tale circostanza si consiglia di condizionare il pagamento al decorrere di un termine e non al verificarsi di un evento(preliminare o atto pubblico), che potrebbe non verificarsi, compromettendo il diritto alle provvigioni.€ 20,00 -
Nº 388Data 19/04/2016Downloads: 28
QUESITO N. 689: COSA SUCCEDE SE IL CONFINANTE O IL COLONO TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA, NOTIFICA LA SUA VOLONTÀ DI ADERIRE ALL’INVITO, SCADUTO IL termine DI TRENTA GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE???
Soluzione: Il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione del “diritto di prelazione”, ha natura decadenziale, cioè, se tale diritto non viene esercitato entro tale termine, “si estingue”, e di conseguenza l’avente diritto (confinate o colono), decorso tale termine, non potrà più esercitarlo. Inoltre, sia la proposta di vendita da parte del proprietario del fondo (ovvero “denuntiatio”o invito alla prelazione), sia l’accettazione (adesione) del diritto di prelazione agraria hanno natura recettizia, ovvero produrranno i propri effetti giuridici solo quando giungeranno a conoscenza dei rispettivi destinatari, e, pertanto, soggiacciono alla disciplina ex art. 1326 e ss del Codice Civile.€ 20,00 -
Nº 318Data 08/01/2016Downloads: 219
TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL termine PATTUITO PER IL ROGITO
Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.€ 20,00 -
Nº 282Data 26/10/2015Downloads: 156
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI. CON CONTESTUALE ASSENSO DEL MEDIATORE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO NELL’IPOTESI DI PAGAMENTO ENTRO UN termine CONVENUTO
Modulo provvigionale che prevede una riduzione delle somme dovute in caso di pagamento entro un certo termine€ 50,00 -
Nº 2112Data 11/07/2007Downloads: 2
QUESITO N. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro ha diritto al rimborso....
Quesito n. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro, immobile di cui ha ricevuto l’usufrutto del 50%, ha il diritto al rimborso per indebito arricchimento.-€ 500,00 -
Nº 866Data 31/10/2002Downloads: 102
modulo LETTERA di recesso su termine essenziale
lettera di recesso su termine essenziale€ 300,00 -
Nº 6479Data 03/02/2025Downloads: 23
MODULO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'IMMOBILE ENTRO UN CERTO termine PREDEFINITO CON PREVISIONE DI PROROGA DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA PROROGA DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.€ 99,00 -
Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 1
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL termine PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 5702Data 13/06/2022Downloads: 3
Oneri condominiali: prescrizione ed interruzione del termine
Con riferimento agli oneri condominiali ossia a quelle spese necessarie per la conservazione ed il mantenimento degli spazi comuni del condominio che vengono ripartite tra i condòmini in base alle quote millesimali, si pone il problema di stabilire fino a quando può essere preteso il loro pagamento da parte dell'amministratore del condominio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO VENDITA IMMOBILE LOCATO: CLAUSOLA PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI MANCATO RILASCIO ENTRO IL termine PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 479Data 07/12/2016Downloads: 17
Quesito n. 722 : In caso di vendita di immobile, costruito con diritto di superficie da una cooperativa, l’obbligo di rivendita a prezzo imposto è soggetto a scadenza? In caso affermativo indicare qual è il termine e da quando decorre.
È necessario, per disporre liberamente dell’immobile, “convertire” prima il diritto di superficie in diritto di proprietà, attraverso un apposito accordo con il Comune di riferimento. È la legge 23.12.1998, n.448, all’art. 31, che consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario.€ 20,00 -
Nº 472Data 15/11/2016Downloads: 15
Quesito n. 718 - Obbligo di adeguamento impianti di termoregolazione. Se il condominio ha deliberato i lavori ma la ditta incaricata non riesce ad osservare il termine imposto dalla legge 102/2014 chi ne sarà responsabile?
In linea prudenziale può affermarsi che della sanzione prevista dalla legge ne risponderà il codominio e per essi i relativi condomini, per quanto – chiaramente.........€ 20,00 -
Nº 130Data 09/01/2015Downloads: 21
QUESITO N. 601: QUALE AZIONE A TUTELA DEL LOCATORE NELL’IPOTESI IN CUI IL CONDUTTORE AL termine DELLA LOCAZIONE NON LIBERI L’IMMOBILE DAI PROPRI BENI.
€ 20,00 -
Nº 99Data 06/11/2014Downloads: 28
QUESITO N. 588: SPESE CONDOMINIALI, termine DI PRESCRIZIONE E ONERI A CARICO DEL VENDITORE DOPO IL ROGITO.
€ 50,00 -
Nº 97Data 30/10/2014Downloads: 10
QUESITO N. 586:COMODATO A termine E MORTE DEL COMODANTE. QUALI RISCHI PER IL COMODATARIO.
€ 100,00 -
Nº 4856Data 24/02/2014Downloads: 14
Mediazione e diritto alla provvigione. Se, in caso di estromissione del mediatore , il comportamento doloso del debitore sospende il termine di prescrizione annuale. Corte di cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 05/02/2014 n. 2616.
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Nº 4640Data 25/03/2013Downloads: 11
CHE COSA BISOGNA FARE AL termine DELLA LOCAZIONE PER RICONSEGNARE L'IMMOBILE SENZA SUBIRE CONTESTAZIONI? Corte di Cassazione n. 1887 del 28 gennaio 2013.
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Nº 4270Data 07/10/2011Downloads: 12
Ritardata stipula del contratto definitivo di compravendita: il venditore può trattenere la caparra confirmatoria ove non si addivenisse al contratto definitivo entro il termine di cui al contratto preliminare di compravendita?
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Nº 3982Data 23/11/2010Downloads: 6
Contratto preliminare: scrivere “entro e non oltre” per indicare il termine con il quale le parti convengono la stipula del definitivo, non può essere considerato, di per sé, termine essenziale.-
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Nº 3914Data 06/09/2010Downloads: 1
Se è valida la clausola di irrevocabilità presente nella proposta di acquisto immobiliare che impone, quale termine l’atto del preliminare o del rogito.-
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Nº 3880Data 25/06/2010Downloads: 11
COMUNICAZIONE AL VENDITORE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL termine DI IRREVOCABILITA'.
€ 300,00