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Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 6
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE trattative - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE immobiliare non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6637Data 20/04/2026Downloads: 37
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, trattative E PROVVIGIONI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA immobiliare CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE trattative E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.€ 49,00 -
Nº 6400Data 26/11/2024Downloads: 3
IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI HANNO CONCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO CHE NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI SONO STATE MESSE IN RELAZIONE DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE trattative, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI ABBIANO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.download riservato - non acquistabile -
Nº 6306Data 22/07/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE L’IMMOBILE È STATO INTESTATO ALLA STESSA PERSONA CHE LO HA VISIONATO CON LUI, ANCHE SE LE trattative SONO STATE CONCLUSE AUTONOMAMENTE DAL PADRE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giugno 2024. Il giudice nel caso di specie, infatti, ha ritenuto che, per quanto le trattative siano state condotte e concluse autonomamente dal padre, l’acquisto è stato effettuato solo perché la figlia aveva espresso il suo gradimento dopo aver visto l’immobile con il mediatore, per cui non vi è dubbio che l’intervento del mediatore rientra tra i fattori che hanno contribuito a determinare la conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6278Data 26/06/2024Downloads: 7
LE NUOVE FATTISPECIE DI PLUSVALENZE immobiliari A SEGUITO DI INTERVENTI CHE ABBIANO GODUTO DEL BENEFICIO DEL SUPERBONUS
L’introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art 67 ett b bis del Tuir sta creando numeros e problem atiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata qual e sia la tipologia di interventi che poss o no costituirne i presupposti impositivi.download riservato - non acquistabile -
Nº 6212Data 09/04/2024Downloads: 5
Consultazione online delle planimetrie catastali. Da oggi è possibile delegare gli agenti immobiliari direttamente dal proprio pc
È operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare - telematicamente e in autonomia - le planimetrie catastali dei propri immobili. ...download riservato - non acquistabile -
Nº 5843Data 18/01/2023Downloads: 15
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO DOPO UN ANNO ED ANCHE SE HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI immobiliari: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile - IL GIUDICE dott. Alfredo Maffei - PRINCIPIO: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’ACQUIRENTE HA ACQUISTATO UN ANNO DOPO, QUANDO HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI immobiliari Ebbene, le circostanze acquisite dall'istruttoria convincono del fatto che l'attività dell’agenzia dell’attrice, pur interrottasi prima della vendita, abbia costituito antecedente necessario della conclusione dell'affare. Invero, l'interessamento di una diversa agenzia immobiliare e il reperimento da parte del convenuto di un contatto con quest’ultima grazie ad un annuncio pubblicitario curato dalla stessa non valgono ad interrompere il nesso causale tra l'attività iniziale della prima agenzia (che ha consentito l'individuazione e l'apprezzamento dell'immobile da parte dell’acquirente) e la decisione di portare a compimento la compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5754Data 21/09/2022Downloads: 3
Il problema delle clausole di natura contrattuale del regolamento che vietano la locazione delle unità immobiliari
La pronuncia che esamineremo oggi tocca vari punti dolenti della vita condominiale 'in concreto' ed anche delle norme che la regolano 'in astratto'; in particolare, • fino a dove può spingersi un Regolamento nel vietare determinati usi delle proprietà private (singole unità immobiliari) ai condòmini ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5241Data 06/03/2020Downloads: 78
GUIDA ANTIRICICLAGGIO PER AGENTI immobiliari AGGIORNATA AL D.LGS 125/2019
Guida antiriciclaggio per agenti immobiliari aggiornata al dec. Leglislativo 125/2019. Contiene la spiegazione della normativa, come integrata dall’ultimo provvedimento del novembre 2019, con precisa elencazione degli adempimenti che devono porre in essere gli agenti immobiliari per la corretta osservanza della legge.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5131Data 14/10/2019Downloads: 12
TRASFERIMENTI immobiliari IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Le agevolazioni fiscali in materia di trasferimenti immobiliari eseguiti in occasione di separazione e divorzio secondo la Cassazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 2457Data 27/05/2008Downloads: 1
La nuova normativa sugli impianti all'interno degli edifici in relazione alla responsabilità dei mediatori immobiliari
Articolo inserito nella rubrica L'immobile de "Il sole 24 ore " .- Utile lettura contenente, tra l'altro, direttive fondamentali per gli agenti immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2182Data 07/11/2007Downloads: 0
Decreto Bersani approvato il 13 giugno 2007: il contenuto del disegno di legge, che interessa la categoria dei mediatori immobiliari
Il provvedimento, approvato il 13 giugno dalla Camera, è all'esame della commissione Industria del Senato, dove sono stati presentati, al netto di quelli ritirati, 429 emendamenti. Ecco, in particolare , il contenuto del disegno di legge, che interessa la categoria dei mediatori immobiliari........download riservato - non acquistabile -
Nº 2069Data 21/06/2007Downloads: 0
Articolo relativo alle novità in materia di eliminazioni del Ruolo degli agenti immobiliari
Eliminazioni ruolo Agenti immobiliari -Restano diploma, corso ed esame.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2008Data 04/06/2007Downloads: 0
Studi di settore relativi all'Attività delle Agenzie immobiliari fino al marzo 2007
Studi di settore aventi ad oggetto l'attività delle agenzie immobiliari condotti dall'Agenzia delle entrate analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevati ai fini della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2005.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2062Data 04/05/2007Downloads: 1
Estinzione anticipata dei Mutui immobiliari
L'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni rappresentative dei consumatori a livello nazionale il 2 maggio 2007 hanno raggiunto un accordo relativamente all'Estinzione Anticipata dei Mutui immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2678Data 29/03/2007Downloads: 4
LE NOVITA' PER LE AGENZIE immobiliari
Breve sintesi delle riforme apportate dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) relativamente alle agenzie immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1835Data 14/02/2007Downloads: 4
Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessuale
Garante Privacy , provvedimento 11.01.2007: Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessualedownload riservato - non acquistabile -
Nº 1828Data 07/02/2007Downloads: 1
Decreto Bersani Bis semplifica il procedimento di cancellazione dell'Ipoteca nei mutui immobiliari.-
Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto sulle Liberalizzazioni. Il Decreto Bersani Bis introduce importanti novità relativamente alla cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari e la nullità delle penali di estinzione anticipata del capitale mutuato.- Questa disposizione si applica solo “ai contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa” stipulati dal 2 febbraio 2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1559Data 26/09/2006Downloads: 22
Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1249Data 01/07/2005Downloads: 0
FINANZIARIA 2005:ADEMPIMENTO A CARICO DEGLI AGENTI immobiliari
Oggetto:"La legge finanziaria 2005 introduce l'obbligo dei mediatori immobiliari relativamente all'inoltro della comunicazione di cessione del fabbricato....."download riservato - non acquistabile -
Nº 870Data 06/09/2002Downloads: 56
Mandato recupero crediti agenzie immobiliari
mandato recupero crediti agenzie immobiliaridownload riservato - non acquistabile -
Nº 6628Data 02/12/2025Downloads: 70
ACCORDO DI SEGNALAZIONE immobiliare, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E SOGGETTO CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI immobiliari, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA O L'AGENTE INTENDE FORMALIZZARE L’ACCORDO CON UN SOGGETTO (NEGOZIANTE PORTIERE COMMERCIANTE AMMINISTRATORE) CHE SIA IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI INTERMEDIAZIONE OPPURE ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI DI VENDITA O DI LOCAZIONE, RICONOSCENDO UN COMPENSO NELL’IPOTESI CHE L’AFFARE SIA CONCLUSO.€ 99,00 -
Nº 6508Data 12/03/2025Downloads: 3
La clausola del regolamento che vieta di destinare le unità immobiliari a “casa di alloggio” include anche l'attività di B&B.
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Nº 6460Data 13/01/2025Downloads: 3
Grande terrazza di proprietà esclusiva non a copertura di unità immobiliari sottostanti: il problema spese.
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Nº 6441Data 30/12/2024Downloads: 8
Gli agenti immobiliari non sono più obbligati a dichiarare i compensi nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile.
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Nº 6413Data 06/12/2024Downloads: 5
Tabelle millesimali, mutamento della destinazione d'uso e trasformazioni rilevanti delle unità immobiliari.
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Nº 6405Data 29/11/2024Downloads: 4
Errore nelle tabelle millesimali: come richiedere la revisione in caso di incongruenze e variazioni delle unità immobiliari in condominio.
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Nº 6299Data 19/07/2024Downloads: 2
Parcheggio in condominio costruito dopo la legge Ponte n. 765/1967: cosa succede se l'area è stata concessa in locazione a terzi prima che i condomini acquistassero le unità immobiliari?
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Nº 6291Data 16/07/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE DOPO LA VISITA VIENE ESTROMESSO DALLE trattative. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel maggio 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che dopo la visita, l’acquirente abbia dichiarato di non essere interessato all’acquisto e dopo pochi giorni anche il venditore abbia ritirato le chiavi dichiarando di non voler più vendere, non esclude la rilevanza dell’intervento svolto dal mediatore, per cui lo stesso ha diritto alle provvigioni nel momento in cui le stesse parti ebbero a concludere il medesimo affare da lui proposto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5874Data 07/03/2023Downloads: 35
MODULO ACCORDO TRA AGENZIE immobiliari - SEGNALAZIONE NOMINATIVI INTERESSATI AD IMMOBILI GESTITI DALL’AGENZIA (LISTING AGENT)
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile gestito dall’agenzia che riceve la segnalazione€ 59,00 -
Nº 5141Data 28/02/2023Downloads: 163
MODULO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIE immobiliari- SEGNALAZIONE NOMINATIVO POTENZIALI INTERESSATI AD INCARICANTE PER LA VENDITA - LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato.il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti che possono conferire incarichi di vendita o locazione€ 59,00 -
Nº 5872Data 28/02/2023Downloads: 30
MODULO ACCORDO TRA AGENZIE immobiliari - SEGNALAZIONE NOMINATIVI POTENZIALI INTERESSATI A COMPRARE LOCARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile€ 59,00 -
Nº 5820Data 23/12/2022Downloads: 2
Separazioni, divorzi e unioni civili: il protocollo per i trasferimenti immobiliari
Siglato dal COA e dal Tribunale di Milano il protocollo che contiene la disciplina da applicare quando in sede di divorzio, separazione e unioni civili, le parti si accordano su un trasferimento immobiliare...download riservato - non acquistabile -
Nº 5755Data 21/09/2022Downloads: 5
Notai: il collegamento sistematico con più agenti immobiliari costituisce illecito deontologico
Secondo la sentenza 11 settembre 2021 - 8 febbraio, n. 3940 (testo in calce) della Corte di Cassazione, sezione II civile, il sistematico e non occasionale collegamento di uno studio notarile con una o più specifiche agenzie di intermediazione immobiliare determina la lesione del principio di libertà di scelta del notaio da parte del cliente e di personalità della prestazione di quest’ultimo, oltre del divieto di valersi di procacciatori di affari, con violazione delle lettera a), b) e c) dell’art. 147 l. not., quand’anche non sia dimostrato che il notaio versi compensi diretti od indiretti per l’attività di promozione dell’agente.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5678Data 09/05/2022Downloads: 88
MODULO trattative CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - AVVISO AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTO RITIRO ULTERIORI PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI ED INVITO A MIGLIORARE LA PROPRIA
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato per riscontrare la ricezione di una proposta di acquisto oppure di una manifestazione di interesse da parte di un cliente ed avvisarlo della circostanza che ci sono anche altri soggetti interessati all’acquisto che hanno manifestato a loro volta l’interesse o hanno formulato delle proposte.-€ 59,00 -
Nº 5449Data 03/04/2021Downloads: 110
MODULO - trattative CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - DICHIARAZIONE CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DELL’AGENZIA DI RITIRARE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE E DI COMUNICARLE AL VENDITORE
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si vuole acquisire la prova di aver avvisato il proponente acquirente in ordine all'obbligo dell'agenzia di continuare a svolgere l'attività di intermediazione ed all'obbligo di trasmettere tutte le eventuali successive proposte che possono essere presentate da eventuali interessati€ 60,00 -
Nº 5196Data 24/01/2020Downloads: 27
CONCORRENZA SLEALE TRA AGENZIE immobiliari SULLO STESSO AFFARE (SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE 17 SETTEMBRE 2019)
Condannata una agenzia immobiliare per aver garantito al venditore che la precedente agenzia che aveva ritirato una proposta di acquisto da parte dello stesso acquirente non aveva diritto alle provvigioni in quanto la sua attività doveva considerarsi ormai chiusa (Sentenza Trib. di Firenze 17 settembre 2019).-download riservato - non acquistabile -
Nº 5148Data 08/11/2019Downloads: 193
MODULO - trattative CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - CLAUSOLA DA INSERIRE NELLE PROPOSTE DI ACQUISTO QUANDO VI SONO GIA' ALTRE PROPOSTE PRENDENTI DI ALTRI INTERESSATI ALL'ACQUISTO
Modulo da utilizzare nel caso in cui vengano raccolte contemporaneamente più proposte di acquisto per lo stesso immobile€ 49,90 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 126
MODULO - ACCORDO TRA AGENZIE immobiliari - DELEGA GESTIONE INCARICO DI VENDITA - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 4963Data 06/12/2018Downloads: 129
MODULO - trattative CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - DICHIARAZIONE PROPONENTE DI ESSERE STATO INFORMATO DELLA FORMULAZIONE DI ALTRE PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI E RINUNZIA A MIGLIORARE LA PROPRIA PROPOSTA
Modulo da utilizzare al fine di avere la prova di aver informato il proponente acquirente della formulazione di ulteriori proposte di acquisto da parte di terzi soggetti per un prezzo più elevato.- Con tale modulo il proponente acquirente viene informato anche della circostanza che tali proposte migliorative verranno sottoposte al venditore.-€ 100,00
























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