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    Nº 6365
    Data 13/09/2024
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    Delibera invalida che introduce una turnazione illecita nell'utilizzo dei posti auto condominiali.
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    Nº 6259
    Data 23/05/2024
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    TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL’utilizzo DEL DENARO CONTANTE
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    Nº 3771
    Data 17/03/2010
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    Se l’esistenza di una servitù di passaggio, autorizza l’utilizzo dell’automobile.-
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    Nº 3732
    Data 05/02/2010
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    La ripartizione delle spese e l’utilizzo delle parti strutturali dei balconi condominiali.-
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    Nº 3616
    Data 04/11/2009
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    Quali sono i limiti all'utilizzo del cortile condominiale?
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    Nº 2738
    Data 15/01/2009
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    Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è fissato a 12.500 Euro.-
    Il documento contiene un breve commento all'art. 32 d.l. 112/2008.-
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    Nº 1819
    Data 05/02/2007
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    Se l'aumento di traffico su una strada privata attraverso la quale si esercita una servitù costituisce diminuzione o maggiore incomodità dell'utilizzo della servitù stessa
    Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sez. II, 30 giugno 2005, n. 14015
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    Nº 1416
    Data 15/05/2006
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    Se il proprietario di un bene in condominio è legittimato ad utilizzare i beni condominiali fino al punto di escludere gli altri condomini dal relativo utilizzo.
    Cassazione , sez. II civile, sentenza 01.01.2006 n° 972.-
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    Nº 6279
    Data 27/06/2024
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    LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".
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    Nº 6233
    Data 29/04/2024
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    L'assemblea non può vietare il distacco dall'impianto centralizzato
    E' nulla la delibera che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento
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    Nº 6084
    Data 08/11/2023
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    GLI ABUSI SULLE PARTI COMUNI
    Come noto, il Condominio significa la 'proprietà comune' e intende indicare tutto quel complesso di beni e servizi che sono asserviti, cioè strumentali e funzionali all'utilizzo
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    Nº 5837
    Data 13/01/2023
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    Limite contanti: la guida
    Il limite all'utilizzo del contante, che dal 1° gennaio 2023 è fissato a 5.000 euro, è una misura che da anni viene modulata per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro...
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    Nº 5645
    Data 31/03/2022
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    Azione possessoria a tutela della servitù di passo per accesso al posto auto, quali diritti?
    Nei rapporti di vicinato tra due proprietà, le servitù di passo, pedonale e carrabile, sono oggetto di lunghe ed annose liti in ordine alle modalità e limiti di utilizzo. Una fattispecie esemplificativa delle problematiche che interessano l'argomento è stata portata alla attenzione della Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 87/2022)......
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  • Nº 5625
    Data 04/03/2022
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    PARERE 970 - SE IL DISABILE È LEGITTIMATO ALL’INSTALLAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE DI UN’ ASCENSORE, NELL’IPOTESI CHE TALE MANUFATTO LEDA LE DISTANZE DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI
    Avendo la necessità di installare un ascensore in appoggio al fabbricato dove abito, in quanto mio marito Sig. Esposito Francesco, già dichiarato invalido civile al 100% con accompagnamento, ha gravi difficoltà di deambulazione, richiedo gli altri comproprietari dell’immobile, per quanto intenda accollarmi tutte le relative spese di installazione, manutenzione ed utilizzo, se alla luce della normativa attualmente vigente, possano opporsi o comunque esprimere dissensi in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera.......
    € 199,00
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    Nº 5609
    Data 04/02/2022
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    Carattere abusivo dell'immobile locato per uso diverso da quello abitativo
    Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex art. 1578 c.c. - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Conseguenze
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  • Nº 5466
    Data 28/04/2021
    Downloads: 126
    MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O VENDITORE PER PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
    quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-
    € 60,00
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    Nº 4998
    Data 08/02/2019
    Downloads: 12
    CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO CHE ESCLUDA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DEL DIRITTO REALE DI utilizzaZIONE DEL PARCHEGGIO
    Recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di validità di una clausola che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzo del parcheggio
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  • Nº 643
    Data 15/06/2018
    Downloads: 42
    MODULO - PROPOSTA DI LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE - modificata con indicazione del canone
    Il presente modulo contiene la proposta di locazione per finalità turistiche che il mediatore può utilizzare quando si trova a mediare un rapporto di locazione che comporti un utilizzo temporaneo dell'immobile da parte del proponente.-
    € 100,00
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    Nº 626
    Data 09/05/2018
    Downloads: 241
    MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
    La legge prevede l'utilizzo obbligatorio di questo modulo allorquando le parti vogliano addivenire alla stipula di un contratto di locazione con la previsione di un canone cosiddetto "concordato". ATTENZIONE è altresì obbligatoria l'assistenza di una delle associazioni sindacali, firmatarie del relativo accordo territoriale,per la stipula di tale contratto, od, in alternativa, è necessaria quantomeno un'attestazione, da parte di una delle associazioni, che dichiari la conformità del canone concordato previsto nel contratto rispetto a quello previsto nell' accordo territoriale.
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  • Nº 554
    Data 19/09/2017
    Downloads: 206
    MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO: CLAUSOLA OPZIONE DEPOSITO PREZZO
    Il presente documento rappresenta l'allegato alla proposta di acquisto per vendita immobiliare con riferimento alle novità introdotte dalla L. 124/2017 all'art.1 comma 142. E' fondamentale l'utilizzo dello stesso in tutte le ipotesi in cui tale opzione di scelta non sia specificamente prevista nel modulo proposta utilizzato.
    € 100,00
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    Nº 453
    Data 07/09/2016
    Downloads: 36
    IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO utilizzaRE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
    Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.
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  • Nº 381
    Data 06/04/2016
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    QUESTIONE N°688:Cambio di destinazione d'uso della cosa comune.
    SOLUZIONE: Nel caso in cui su un terreno di proprietà condominiale vi sia necessità di costruire una piazzola per il deposito dei rifiuti è indispensabile che l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, autorizzi la modifica della destinazione d’uso. Il condominio, parallelamente, può decidere di trasformare, in tutto o in parte, il bene comune in bene esclusivo a favore di un solo condomino. In tal caso, la decisione deve essere presa all’unanimità.- Diversamente, l’utilizzo del bene comune, trattandosi di regolamentazione ordinaria dell’uso della cosa comune, deve essere disciplinato nel regolamento condominiale attraverso una delibera assunta con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.-
    € 20,00
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    Nº 3558
    Data 05/10/2009
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    Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
    I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-
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  • Nº 2711
    Data 12/12/2008
    Downloads: 252
    CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.)
    Contratto preliminare di compravendita immobiliare di alto livello aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.- Per il suo corretto utilizzo è richiesta approfondita esperienza e competenza professionale.-
    € 500,00
  • Nº 1171
    Data 12/11/2004
    Downloads: 156
    MODULO - delega procura del mediatore al collaboratore iscritto per sottoscrivere per conto dell'agenzia incarico di mediazione / proposta di acquisto preliminare (erroneamente definito mandato)
    delega per scrittura privata mediante la quale il proprietario autorizza un terzo a sottoscrivere per suo nome e per suo conto incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare. modalità di utilizzo: la delega deve essere allegata al contratto (incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare) che è stato stipulato dal delegato, il quale deve sottoscrivere anche la delega per autentica della firma del delegato
    € 50,00
  • Nº 717
    Data 08/03/2004
    Downloads: 83
    CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
    trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-
    € 1.000,00
  • Nº 6643
    Data 03/07/2026
    Downloads: 3
    ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA utilizzaRE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.
    € 49,00
  • Nº 6644
    Data 03/07/2026
    Downloads: 5
    VERSIONE SINTETICA - MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – ACCORDO PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
    MODULO DA utilizzaRE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA utilizzaRE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.
    € 99,00
  • Nº 6642
    Data 02/07/2026
    Downloads: 3
    CONTRATTO COWORKING.
    IL CONTRATTO DI COWORKING VA utilizzaTO OGNI VOLTA CHE UN OPERATORE METTE A DISPOSIZIONE DI PROFESSIONISTI, FREELANCE, START-UP O PICCOLE IMPRESE SPAZI DI LAVORO CONDIVISI, SENZA ATTRIBUIRE DIRITTI ESCLUSIVI O STABILI SU PORZIONI DETERMINATE DELL'IMMOBILE.
    € 99,00
  • Nº 6641
    Data 02/07/2026
    Downloads: 4
    MODULO LETTERA TRASMISSIONE ALLE PARTI DI COMUNICAZIONE PROVENIENTE DA UN TERZO.
    IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENTE IMMOBILIARE RICEVA DA UN TERZO UNA COMUNICAZIONE CON LA QUALE QUESTI ABBIA VANTARE DEI DIRITTI SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA PER CUI SORGE L’OBBLIGO DI COMUNICARE TALE PRETESA SIA AL VENDITORE CHE ALL’ACQUIRENTE.
    € 49,00
  • Nº 6640
    Data 02/07/2026
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    ALLEGATO A CONDIZIONE RISOLUTIVA VERIFICA DOCUMENTALE.
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI INTENDONO CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ALL’ASSENZA DI IRREGOLARITÀ URBANISTICHE E CATASTALI CON PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITÀ CHE VENGANO RISCONTRATE E PRECISAZIONE CHE LE SOMME DEPOSITATE RESTANO NELLE MANI DELLA AGENTE IMMOBILIARE.
    € 49,00
  • Nº 6639
    Data 15/06/2026
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    MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – ACCORDO PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
    MODULO DA utilizzaRE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA utilizzaRE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.
    € 99,00
  • Nº 6637
    Data 20/04/2026
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    MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE utilizzi IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.
    € 49,00
  • Nº 6634
    Data 03/02/2026
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    MODULO CLAUSOLE INTEGRATIVE PER GESTIONE COMPRAVENDITA IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO LEGALE A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI E PRELAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO RIVISTO.
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA QUANDO OGGETTO DELLA VENDITA SI HA UN IMMOBILE SOTTOPOSTO A PRELAZIONE LEGALE IN FAVORE DELLA SOVRAINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI EX DLGS 42/2004. CON TALE ATTO LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE IL PRIMO ATTO PUBBLICO CONDIZIONATO IL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL SECONDO ATTO PUBBLICO CONFERMATIVO QUALORA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SIA ESERCITATO, CON PREVISIONE CHE LE SOMME PRIMA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO IL NOTAIO O L'AGENTE IMMOBILIARE.
    € 59,00
  • Nº 6632
    Data 02/02/2026
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    MODULO DICHIARAZIONE RECESSO UNILATERALE VENDITORE (RACCOMANDATA).
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO TUTTE LE VOLTE CHE LA PARTE VENDITRICE SI È RISERVATA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO NELL'IPOTESI IN CUI L'ACQUIRENTE NON ABBIA ANCORA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO E L'AGENZIA NEL FRATTEMPO ABBIA RITIRATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN ALTRO INTERESSATO NON CONDIZIONATA AL MUTUO. PER EFFETTO DELL'INVIO E SOPRATTUTTO DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA, LA PROPOSTA DI ACQUISTO È DEFINITIVAMENTE INEFFICACE E PRIVA DI OGNI QUALSIASI EFFETTO.
    € 59,00
  • Nº 6633
    Data 02/02/2026
    Downloads: 31
    MODULO DICHIARAZIONE RECESSO UNILATERALE VENDITORE (DICHIARAZIONE A MANO) + PRESA VISIONE ACQUIRENTE.
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO TUTTE LE VOLTE CHE LA PARTE VENDITRICE SI È RISERVATA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO NELL'IPOTESI IN CUI L'ACQUIRENTE NON ABBIA ANCORA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO E L'AGENZIA NEL FRATTEMPO ABBIA RITIRATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN ALTRO INTERESSATO NON CONDIZIONATA AL MUTUO. PER EFFETTO DELL'INVIO E SOPRATTUTTO DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA, LA PROPOSTA DI ACQUISTO È DEFINITIVAMENTE INEFFICACE E PRIVA DI OGNI QUALSIASI EFFETTO. VERSIONE CONSEGNA A MANO CON RICEVUTA.
    € 59,00
  • Nº 5508
    Data 26/01/2026
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    CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL SUO IMMOBILE ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE utilizzaTA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO IMMOBILE E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL SUO IMMOBILE SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.
    € 60,00
  • Nº 343
    Data 26/01/2026
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    MODULO: DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA' OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA - LIBERATORIA DELL’AGENZIA.
    QUANDO VA utilizzaTO? ATTENZIONE: QUESTA DICHIARAZIONE NON LIBERA L'AGENZIA DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE IN CONFRONTO DELLO STATO MA SOLO VERSO LE PARTI RICONOSCENDOGLI LA POSSIBILITÀ DI RIVALERSI SULLE STESSE PER EVENTUALI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI CHE POSSANO DISCENDERE DALLA MANCATA REGISTRAZIONE.
    € 20,00
  • Nº 597
    Data 19/01/2026
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    MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio).
    QUANDO VA utilizzaTO? IL MODULO VA utilizzaTO OGNI QUALVOLTA LA VENDITA DI UN TERRENO VI È UN CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO IO UN AFFITTUARIO AI QUALI PER LEGGE DEVE ESSERE OFFERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE L'OFFERTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER CONCLUSO UN CONTRATTO AVENTE EFFICACIA DI PRELIMINARE DI VENDITA IN CUI SIA STATA ESCLUSA LA RISERVA DI NOMINA DELL'INTESTATARIO E SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO LA CONDIZIONE DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI EVENTUALI EVENTI DI DIRITTO. TALE CONTRATTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. L'INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO MA COLUI CHE INTENDE ESERCITARLA DOPO AVER RICEVUTO L'INVITO DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARNE DI AVERNE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DI LEGGE COME ELENCATI NELLA COMUNICAZIONE. L'INVITO PREVEDE ANCHE L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AI PROVVIGIONI AL MEDIATORE.
    € 49,00
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